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Numero d'incarto:
11.2002.127
Data decisione, Autorità:
27.08.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.127
Lugano,
27 agosto 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__. (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 12 settembre 2001 da
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
per ottenere il certificato ereditario nella
successione
fu __________ (1920-1999), già in __________,
certificato al cui rilascio si è opposto
__________,
__________, per sé e –
in appello – per
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre 2002 proposto da __________
contro la sentenza emessa il 29 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1920), attinente di , coniugato con __________ nata __________
(1924) e padre di due figli (, nato nel 1948, e __________, nato nel
1954), è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il __________ 1999. Egli
ha lasciato due testamenti olografi, pubblicati il 9 febbraio 2001 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Nel primo, del 3 agosto 1983, egli
ha istituito il figlio __________ suo erede universale e suo esecutore testamentario
(oltre che amministratore della successione), conferendo alla moglie
__________ un diritto d'usufrutto vitalizio sull'eredità (oltre che un diritto
d'abitazione in uno stabile di via __________ a __________). Quanto al figlio
__________, egli si è così espresso:
A mio figlio __________ e a sua moglie non
posso lasciare niente. Infatti è dal gennaio 1981 che hanno completamente
rotto i rapporti con me. Inoltre con lettera del 16 aprile 1983 dell'avv. __________
hanno confermato la rottura con la famiglia. __________ rifiutandosi di far
iscrivere il diritto di usufrutto e abitazione sulla proprietà a __________ si
è fatto anticipare la sua quota di eredità da parte di __________ (vedi verbale
del Pretore avv. __________ – Pretura di Lugano Campagna). […] Anche per
__________, moglie di __________, desidero che non metta piede nella mia
proprietà come pure non voglio che partecipi al mio funerale. Se dovesse
__________ morire prima di __________, vale pure per lei la diseredazione.
Nel secondo testamento, del 21 dicembre 1985, __________ ha aggiunto
talune clausole al primo, tra cui un lascito di fr. 20 000.– per la nipote
__________ (1985), figlia di __________. Relativamente a quest'ultimo, egli non
ha apportato disposizioni atte a modificarne lo statuto successorio. __________
non ha contestato la diseredazione.
B. Il 12 settembre 2001 __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, perché le fosse rilasciato un certificato
ereditario in cui lei e __________ figurassero come unici eredi dell'avo
__________, mentre __________ risultasse usufruttuaria generale. In pendenza di
procedura, inoltre, con petizione del 13 novembre 2001 essa ha promosso
un'azione di riduzione contro __________, chiedendo che quest'ultimo fosse
condannato a versarle la somma di fr. 1 358 718.70 a saldo della di lei
porzione legittima (art. 478 cpv. 3 CC), subordinatamente la somma che sarebbe
risultata dalla perizia giudiziaria circa il valore venale delle particelle n.
__________e __________RFD di __________, “riservata la questione inerente al
diritto di usufrutto” di __________. La causa si è conclusa per transazione,
subito dopo la petizione, nell'ambito di un esperimento di conciliazione tenutosi
il 6 marzo 2002. Tale accordo prevedeva tra l'altro che:
-
A
saldo di ogni e qualsiasi pretesa a dipendenza della successione relitta da
__________, __________ verserà a __________ a (figlia di __________ a)
l'importo di fr. 1 000 000.– (un milione), mediante versamenti rateali di fr.
100 000.– mensili, senza interessi, la prima volta entro il 30 giugno 2002 e
così di seguito fino ad estinzione del debito, ritenuto che in caso di
inadempienza l'intero importo diverrà esigibile.
-
Per
l'importo di cui al punto 1 l'eventuale tassa di successione è a carico di
__________ a.
-
rinuncia alla metà dell'usufrutto sulle particelle n. __________e __________RFD
__________. In questo senso l'iscrizione della rinuncia a RF non è condizione
di validità per le parti, ritenuto che detta rinuncia è comunque vincolante per
__________ e __________.
- In
caso di accettazione dell'accordo la causa […] sarà stralciata dai ruoli, spese
a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili.
In
seguito a ciò, con decreto redatto a verbale lo stesso 6 marzo 2002 il Pretore
ha stralciato l'azione dai ruoli.
C. Il
28 marzo 2002 __________ ha sollecitato il Pretore perché emanasse il certificato
ereditario da lei richiesto il 12 settembre 2001. Il Pretore ha intimato
l'istanza il 19 aprile 2002 a __________ a, che con osservazioni del 30 aprile
2002 ha dichiarato di opporsi. A suo parere, sul documento non sarebbero dovuti
figurare lui medesimo e la nipote __________, bensì lui medesimo e la madre __________
in qualità di usufruttuaria. __________ non è stata chiamata a esprimersi.
Statuendo con sentenza del 29 ottobre 2002, il Pretore ha respinto l'istanza, rifiutando
l'emissione del certificato. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di
fr. 50.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere a
__________ un'indennità di fr. 600.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ ha introdotto un appello dell'11 novembre
2002 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
accogliere la sua istanza e di notificarle il certificato richiesto. Nelle loro
osservazioni del 17 dicembre 2002 __________ e __________ (alla quale è stata
conferita la possibilità di esprimersi), propongono di respingere l'appello.
Con ordinanza del 29 luglio 2003 il giudice delegato di questa Camera,
accertato che __________ era divenuta maggiorenne l'11 febbraio 2003 in
pendenza di appello e che il fascicolo dell'azione di riduzione non figurava
agli atti, ha invitato l'appellante a esibire una procura da lei firmata che
ratificasse l'operato del suo legale e ha invitato il Pretore a far seguire il
fascicolo della causa. La procura è stata trasmessa al giudice delegato il 7
agosto 2003. L'incarto della Pretura è giunto al Tribunale di appello il
13 agosto
successivo.
Considerando
in diritto: 1. Il
certificato ereditario è rilasciato dal Pretore con procedura non contenziosa
di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è
tenuto a indire un'udienza (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la
procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360), il giudice può –
ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni di sua iniziativa e
provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è
impugnabile entro dieci giorni (Rep. 1976 pag. 201). Tempestivo, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
-
L'art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione
ai beneficati del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non
siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una
disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell'autorità
secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di
petizione dell'eredità. Agli eredi istituiti sono equiparati per prassi gli
eredi legittimi (Karrer
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 6 ad art. 559 con numerosi
richiami). Se la richiesta incontra contestazioni, il certificato ereditario
non può essere rilasciato (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in principio;
diversamente dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182).
L'eredità rimane allora nel possesso provvisorio degli eredi legittimi (art.
556 cpv. 3 CC), ma l'autorità può – se occorre – designare un amministratore (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 559 CC
con rinvii). In certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del
certificato ereditario, l'amministratore è nominato per prassi (ad esempio
Zurigo: Wetzel, Interessenkonflikte
des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340).
-
Il
principio testé riassunto non è senza eccezioni. Dottrina recente ritiene in
effetti che, ove l'opposizione al rilascio del certificato ereditario provenga
da un erede legittimo e sia diretta nei confronti di un altro erede legittimo,
l'autorità richiesta possa emettere ugualmente il certificato litigioso se le
contestazioni appaiono infondate (Karrer,
op. cit., n. 16 in fine ad art. 559 CC). Questa Camera ha già avuto modo di
decidere inoltre che, comunque sia, l'opposizione al rilascio del certificato –
provenga essa da eredi legittimi o istituiti – non può inibire l'emissione
dell'atto senza limiti di tempo. Decorso infruttuoso il termine per promuovere
azione di nullità (art. 521 cpv. 1 CC) o azione di riduzione (art. 533 cpv. 1
CC), ovvero al più tardi un anno dall'opposizione al rilascio del certificato
ereditario, l'autorità può emettere il documento (I CCA, sentenza inc.
11.1997.110 del 21 gennaio 1998, consid. 4 e 5; nello stesso senso: DTF 128 III
318). In concreto è trascorso ormai più di un anno dal momento in cui
l'opposizione è stata formulata (il 30 aprile 2002: sopra, lett. C). Sotto
questo profilo nulla osta più, dunque, al rilascio del certificato. Rimane da
esaminare se altri motivi ne impediscano l'emanazione.
-
Nella
fattispecie il Pretore ha rifiutato l'emissione del certificato con l'argomento
che l'istante, accettando nel marzo del 2002 la nota transazione a saldo di ogni
pretesa, “ha rinunciato al riconoscimento definitivo della sua qualità di
erede”. A mente del Pretore l'istante “avrebbe potuto essere definita erede
effettiva soltanto nel caso in cui, nel quadro dell'azione di riduzione intentata,
si fosse giunti a una decisione finale che accogliesse, in sostanza, le sue
tesi”. D'altro lato – ha continuato il Pretore – “non si vede [...] quale possa
essere l'interesse giuridico degno di protezione dell'istante all'ottenimento
del suddetto attestato. Il certificato ereditario permette agli eredi di
legittimarsi e di disporre dei beni della successione; __________ invece, conformemente
alla transazione raggiunta, non ha manifestamente alcun potere di disposizione
sui beni successori. A maggior ragione quindi l'emissione del certificato
ereditario deve essere negata nella fattispecie, proprio per evitare che
__________ sia apparentemente legittimata a compiere operazioni su beni sui quali
ella ormai non può più vantare alcun diritto di natura successoria”. Nelle
condizioni descritte il Pretore ha respinto l'istanza di rilascio, in sintesi,
per carenza di legittimazione attiva.
-
Dalla
prima argomentazione pretorile va subito sgombrato il campo. L'art. 478 cpv. 2
CC stabilisce in effetti che, salvo contraria disposizione del defunto, la
porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se
il diseredato fosse premorto. E l'art. 478 cpv. 3 CC precisa che, dandosi
discendenti del diseredato, costoro hanno diritto alla di lui quota legittima
come se egli fosse premorto. I discendenti del diseredato, in altri termini,
subentrano a quest'ultimo per legge (Tuor
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 7 lett. a ad art. 478 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 4 cifra 1 lett. a ad art. 478 CC). __________ non avendo
contestato la diseredazione, la figlia __________ – che non è stata diseredata
– gli è dunque subentrata per legge. Certo, all'abiatica il testatore
aveva destinato soltanto un legato di fr. 20 000.–, ma ciò nulla muta al fatto
che nelle circostanze descritte costei divenisse erede. Se mai, essa avrebbe
potuto esigere il legato disposto in suo favore pur rinunciando all'eredità
(art. 486 cpv. 3 CC). Poco importa, di conseguenza, che nella fattispecie il
Pretore non sia stato chiamato a giudicare l'azione di riduzione nel merito. Ai
discendenti del diseredato la qualità di erede non è condizionata – come detto
– al presupposto di uscire vittoriosi da un'azione di riduzione. Su questo
primo punto la sentenza impugnata non resiste alla critica.
-
Più
delicata è la questione di sapere se l'istante avesse ancora un interesse
legittimo a sollecitare il certificato richiesto quantunque, come erede, essa
non risultasse – né risulti – vantare più alcuna pretesa nei confronti di
__________. Il fatto è che, contrariamente all'opinione del Pretore, il
rilascio di un certificato ereditario non presuppone un interesse concreto e
attuale all'uso del documento. Decisivo è che il richiedente appartenga a una
cerchia di persone legittimate a ottenerlo (eredi istituiti, eredi legittimi,
coniuge superstite usufruttuario, esecutore testamentario, amministratore della
successione, liquidatore dell'eredità: Karrer,
op. cit., n. 5 a 8 ad art. 559 CC con riferimenti). È vero che il certificato è
generalmente inteso come attestato di legittimazione “provvisorio” – poiché
non suscettibile di passare in giudicato (DTF 128 III 321 consid. 2.2.1 in
principio) – circa l'identità degli eredi (Karrer,
op. cit., n. 2 ad art. 559 CC). È anche vero però che l'art. 559 cpv. 1 CC non
pone limiti di tempo alla sua emissione. Anzi, nel caso in cui sussista
opposizione al rilascio e l'opponente abbia promosso un'azione di nullità o un'azione
di riduzione, il certificato potrà essere emanato solo una volta conclusa
l'azione di nullità o l'azione di riduzione (DTF 128 III 323 consid. 2.2.1 in fine).
-
e __________ affermano, nelle osservazioni all'appello, che l'azione di
riduzione intentata dalla nipote era tardiva e chiedono che si richiami dalla
Pretura l'incarto _.__. relativo all'esperimento di conciliazione. A
prescindere dal fatto però che nel Ticino una transazione conclusa davanti al
giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale ha forza di
giudicato (art. 352 cpv. 1 CPC) e non può più essere ridiscussa, __________ era
divenuta – come si è spiegato – erede di __________ per legge e tale sarebbe
stata quand'anche non si fosse rivolta al giudice. Il richiamo in questione non
sarebbe pertanto di alcuna utilità. Che l'istante poi sia stata tacitata delle
sue pretese non significa, con ogni evidenza, ch'essa abbia perduto la qualità
di erede, né la transazione del marzo 2002 accenna – per avventura – a un'ipotetica
cessione di ragione ereditaria fra coeredi (art. 635 cpv. 1 CC). Quanto all'utilità
pratica del certificato ereditario, si è visto che tale esigenza non è un requisito
per ottenerne il rilascio. Ne segue che la sentenza impugnata non può essere
condivisa nemmeno sulla seconda motivazione.
- Se
ne conclude, in sintesi, che a ragione l'interessata chiede il rilascio di un
certificato ereditario nel quale __________ unitamente a lei stessa come unici
eredi del defunto e __________ come usufruttuaria (art. 473 CC). Che
nell'ambito della nota transazione quest'ultima abbia rinunciato a mezzo
beneficio nulla muta, la rinuncia non essendo avvenuta nel quadro dell'art.
566 cpv. 1 CC. Di per sé questa Camera potrebbe dunque emanare l'atto essa
medesima, modificando i dispositivi della sentenza impugnata in esito
all'attuale giudizio. Lo scopo del certificato ereditario essendo quello però
di conferire agli eredi un idoneo titolo di legittimazione di fronte a terzi,
un certificato ereditario “incorporato” in una sentenza di questa Camera sarebbe
di scarsa funzionalità. È opportuno perciò che al riguardo provveda il Pretore
(analogamente: I CCA, sentenza inc. .____. del 2 agosto 2002, consid. 9).
La tassa di giustizia e le spese del certificato ereditario rimarranno a carico
dell'istante, l'emanazione dell'atto non costituendo un debito della
successione (Karrer, op. cit., n.
31 ad art. 559 CC), mentre il Pretore annullerà le ripetibili in favore di
__________, che ha avversato a torto il rilascio del documento. Gli oneri e le
ripetibili di appello, commisurati all'importanza del caso, seguono invece il
principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il Pretore è
invitato a rilasciare il certificato ereditario così come richiesto
dall'appellante con istanza del 12 settembre 2001, giudicando sulle spese nel
senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico di __________ e
__________, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________,
per
sé e per __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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