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Numero d'incarto:
11.2002.147
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.147
Lugano,
20 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione possessoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 dicembre 2002 presentato da __________ __________ contro il
decreto di stralcio emesso il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
mediante decreto del 18 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, ha stralciato dai ruoli un'azione possessoria promossa con istanza del 21
ottobre 1998 da __________ __________ contro __________ __________
che il
Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese del decreto a
carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di
fr. 1000.– per ripetibili;
che
contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 12
dicembre 2002 nel quale chiede di rinunciare alla riscossione di tasse o spese
e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
l'impugnabilità di un decreto di stralcio in materia di tasse, spese e
ripetibili è data per principio (Rep. 1985 pag. 145 in basso);
che le
azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di
consiglio (art. 374 con rinvio agli art. 361 segg. CPC), sicché i giudizi del
Pretore – siano essi decreti o sentenze – sono appellabili nel termine di 10
giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 CPC; I CCA, sentenza del
26 settembre 1991 in re S., consid. 6; da ultimo: sentenza del 18 dicembre 2002
in re C., consid. 1);
che nella
fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'istante il 25
novembre 2002, come il medesimo __________ __________ riconosce nell'appello
(pag. 1 in fondo) e come risulta dalla busta di intimazione prodotta;
che il
termine di 10 giorni è cominciato pertanto a decorrere, in concreto, il 26 novembre
2002 ed è giunto a scadenza il 5 dicembre successivo a mezzanotte;
che,
introdotto il 12 dicembre 2002, l'appello si rivela dunque intempestivo e
sfugge come tale a qualsiasi esame;
che, del
resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione
del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che, di
conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le
spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza”
(art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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