AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.44
Data decisione, Autorità:
27.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.44
Lugano,
27 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._. (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del
21 aprile 1998 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata , __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-, __________,
e in subdelega dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 26 marzo 2002 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei
coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il
26 marzo 2002 dal
Pretore del Distretto di Riviera;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza
giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza
giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1958),
cittadini __________, si sono sposati a __________ (____________________) il
__________ 1982. Dal matrimonio sono nati __________, il __________ 1983, e
__________, il __________ 1985. I coniugi vivono separati dal 10 aprile 1996.
Con decreto cautelare del 24 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Riviera ha
imposto a __________ __________ il versamento provvisionale di fr. 2200.–
mensili complessivi a titolo di contributo alimentare per moglie e figli, con
ordine di trattenuta al datore di lavoro. Tale decreto è stato confermato da
questa Camera, su appello di __________ , con sentenza del 23 novembre
1998 (inc. ..).
B. Il
21 aprile 1998 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, tuttora
pendente, e l'8 febbraio 1999 ha chiesto la riduzione dell'importo versato in
via provvisionale a titolo di contributo alimentare da fr. 2200.– a fr. 827.50
mensili per i soli figli, esclusa la moglie, con revoca della trattenuta di
stipendio. __________ __________ si è opposta alla domanda, salvo aderirvi alla
discussione finale del 7 giugno 1999 fino a concorrenza di fr. 2000.– mensili
(fr. 600.– per sé e fr. 1400.– per i figli). A tale discussione __________
__________ ha ulteriormente ridotto l'offerta, nondimeno, a fr. 376.35 mensili
complessivi per i soli figli.
C. Con
decreto cautelare del 16 agosto 1999 il Pretore ha ridotto l'ammontare dei contributi
provvisionali a fr. 1530.– mensili complessivi (fr. 230.– per la moglie, fr.
600.– per Massimo e fr. 700.– per Valentina) dal 1° marzo 1999, adattando di
conseguenza la trattenuta di stipendio. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le
spese di fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno. Le richieste di assistenza giudiziaria formulate dai coniugi sono
state respinte con decreto del giorno stesso.
D. Il
14 luglio 2000 __________ __________ si è nuovamente rivolto al Pretore, facendo
valere che alla fine di febbraio il figlio __________ (17 anni) si era
trasferito da lui con l'accordo della madre, che in tali circostanze il ragazzo
gli doveva essere affidato e l'ammontare dei contributi provvisionali ridotto a
fr. 160.60 mensili per la sola figlia __________. Fallito un tentativo di componimento
amichevole, alla discussione del 14 settembre 2000 __________ __________ ha
offerto un contributo provvisionale di fr. 414.– mensili dal 3 aprile 2000 per
__________ e uno di fr. 276.– mensili dal 9 settembre 2000 per __________, nel
frattempo tornato dalla madre. __________ __________ ha rivendicato una somma
di almeno fr. 1000.– mensili complessivi per i due figli, senza più nulla
pretendere per sé.
E. Nel
suo memoriale conclusivo del 5 gennaio 2001 __________ __________ ha offerto,
per finire, un contributo provvisionale di fr. 320.– mensili a __________
dall'aprile del 2000 e uno di fr. 214.– mensili a __________ (senza precisarne
la decorrenza). Nel proprio allegato conclusivo dello stesso 5 gennaio 2001
__________ __________ ha chiesto, da parte sua, il versamento di complessivi
fr. 950.– mensili per i due figli dal 1° ottobre 2000, con relativa trattenuta
dallo stipendio del marito. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
F. Il
16 gennaio 2001 __________ __________ ha comunicato al Pretore che quello
stesso giorno, in seguito a un alterco con la madre, il figlio __________ si
era nuovamente trasferito da lui e il 19 gennaio successivo ha modificato le
proprie conclusioni provvisionali, postulando l'affidamento del figlio e
riducendo l'offerta di contributo per __________ a fr. 170.– mensili (senza specificarne
la decorrenza). Non risulta che alcun atto processuale sia intervenuto dipoi
fino all'8 ottobre 2001, quando il Pretore ha assegnato alle parti un termine
di 15 giorni per aggiornare la documentazione prodotta. I coniugi hanno
ottemperato alla richiesta.
G. Con
ordinanza del 5 novembre 2001 il Pretore ha fissato alle parti un nuovo termine
di 20 giorni “per presentare eventuali completazioni delle conclusioni”.
__________ __________ ha introdotto il
3
dicembre 2001 un memoriale, proponendo che per l'avvenire ogni coniuge sopperisse
da sé al proprio mantenimento e a quello del figlio affidatogli. Il 7 dicembre
2001 egli ha inviato al Pretore un ulteriore documento sulla sua assicurazione
perdita di guadagno. __________ __________ non ha formulato alcuna conclusione
complementare.
H. Statuendo
infine il 26 marzo 2002, il Pretore ha ridotto i contributi provvisionali stabiliti
nel decreto cautelare del 16 agosto 1999 a complessivi fr. 480.– mensili per i
figli dal 15 luglio al 15 settembre 2000 e a fr. 664.– dal 15 settembre 2000 al
15 gennaio 2001. Dopo di allora __________ __________ avrebbe dovuto
provvedere da sé al mantenimento di __________ e __________ __________ a quello
di __________. __________ __________ è stato autorizzato inoltre a compensare
fino a concorrenza di fr. 4020.– un suo credito verso la moglie con il debito
alimentare accumulato nel frattempo. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le
spese di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro
il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello dell'8
aprile 2002 per ottenere che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria
– il decreto del Pretore sia riformato nel senso di condannare __________
__________ a versare un contributo provvisionale di fr. 519.50 mensili per
__________ dal 15 luglio al 15 settembre 2000, di fr. 1039.50 complessivi per
__________ e __________ dal 15 settembre 2000 al 1° gennaio 2001 e nuovamente
di fr. 1178.15 mensili per la sola __________ dal 17 febbraio 2001 in poi. Essa
chiede altresì che gli oneri di prima sede siano addebitati all'istante e che
le sia assegnata un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 6 maggio 2002 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare il giudizio impugnato, sollecitando a sua volta il
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio che il 1° gennaio 2000 dovevano ancora
essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, si
applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Le misure
provvisionali decretate durante una causa di stato sono disciplinate nel nuovo
diritto dall'art. 137 cpv. 2 CC. Il metodo per il calcolo dei contributi
cautelari, ad ogni modo, è sempre quello fondato sul riparto dell'eccedenza
mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e quello dei figli (Micheli/Nordmann/Jaccottet
Tissot/Crettaz/ Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999,
pag. 210 n. 987 segg.; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 37; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 36). Il criterio rimane, in
altri termini, quello adottato dalla Camera nel consid. 7 della sentenza
emanata il 23 novembre 1998 fra le stesse parti (sopra, lett. A).
-
Per
quanto attiene alla procedura, le misure provvisionali in pendenza di separazione
o divorzio continuano a trattarsi con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC
(art. 419c cpv. 1 CPC). Continua a valere altresì, in appello, il
divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande
e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2; I
CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al
patrocinatore dell'appellante). La richiesta di __________ __________,
contenuta nelle osservazioni all'appello, intesa a far richiamare per la prima
volta da questa Camera “la documentazione relativa al conferimento di sussidi
o borse di studio in favore di __________ __________ ” è dunque irricevibile.
Né giova all'interessato il principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 122 III 404). A prescindere dal fatto che tale
precetto non è concepito per rimediare alle omissioni delle parti (DTF 128 III
414 in alto), un assegno di studio non è destinato ad alleviare l'obbligo
contributivo dei genitori. Se mai, ove i genitori dovessero superare una certa
soglia di reddito, il ragazzo si vedrà negare la borsa o concedere un semplice
prestito (art. 4 e 5 del regolamento sulle borse di studio: RL 5.1.3.1). Ciò
non influisce tuttavia sul contributo alimentare.
-
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione
o di divorzio possono sempre essere modificate, non solo ove siano mutate in
maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della
decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di
quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Rep. 1996
pag. 123 consid. 4 con rinvii). Sotto questo profilo il nuovo diritto non si
scosta dal vecchio (Gloor in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 137 CC). E non si scosta dal vecchio
nemmeno per quanto attiene alla decorrenza della modifica cautelare, che ha
effetti solo per il futuro, riservata al giudice la possibilità di far
retroagire la modifica – secondo il suo apprezzamento – dal momento in cui è
stata introdotta la richiesta (Gloor,
loc. cit. con rinvio). È quel che ha fatto il Pretore nel caso in esame,
riducendo l'ammontare dei contributi provvisionali dal 15 luglio 2000, giorno
successivo alla data dell'istanza (sopra, lett. D). Su questo punto nemmeno l'appellante
muove obiezioni.
-
Il
Pretore ha rilevato in concreto che, per rapporto all'assetto provvisionale
definito con il decreto cautelare del 16 agosto 1999, la situazione familiare
era mutata non solo perché alla fine di febbraio del 2000 il figlio si era
trasferito dal padre, ma anche perché dall'aprile del 2000 quest'ultimo era
rimasto senza occupazione. Mutato era anche il fabbisogno minimo dell'istante
e mutate erano le condizioni di __________, che conseguiva un reddito da
apprendista. Nel settembre del 2000 inoltre il figlio era tornato dalla madre,
salvo rientrare dal padre il 15 gennaio 2001. Occorreva dunque, secondo il
Pretore, distinguere tre periodi: dal 15 luglio 2000 (data dell'istanza) fino
al 15 settembre 2000 (soggiorno di __________ dal padre), dal 15 settembre
2000 al 15 gennaio 2001 (ritorno di __________ dalla madre) e dal 15 gennaio
2001 in poi (nuovo trasferimento dal padre). Onde, a mente del primo giudice,
il seguente quadro economico:
Dal
15 luglio al 15 settembre 2000
Reddito
del marito fr.
3416.—
Reddito
della moglie fr.
2825.—
fr.
6241.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr.
2883.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr.
2752.— (*)
Fabbisogno
del figlio __________ fr.
520.—
Fabbisogno
della figlia __________ fr.
750.—
fr.
6905.— mensili
Ammanco fr.
664.— mensili
Contributo
per __________ (decreto, consid. 8a e 9) fr. 480.— mensili
(*)
recte: fr. 2572.50 (sotto, consid. 11b)
Dal
15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001
Dati
identici
Contributo
complessivo per i due figli
(decreto,
consid. 8b e 9) fr.
664.— mensili
Dal 15 gennaio
2001 in poi
Reddito
del marito fr.
3706.75
Reddito
della moglie fr.
3613.30
fr.
7320.05 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr.
3134.35
Fabbisogno
minimo della moglie fr.
2752.— (*)
Contributo
per __________ (decreto, consid. 8c e 9) fr. –.—
(*)
recte: fr. 2572.50 (sotto, consid. 11b)
-
Che
in concreto suscitano i presupposti per una modifica dell'assetto provvisionale
è indubbio. Rispetto al precedente decreto cautelare del 16 agosto 1999 il
marito risultava in effetti disoccupato dal 3 aprile 2000, con una contrazione
delle entrate pari a circa fr. 1000.– mensili (per rapporto ai fr. 4562.50
accertati nel decreto del 16 agosto 1999). La moglie, da parte sua, era riuscita
a migliorare il proprio reddito da attività lucrativa nel 2001 di circa fr.
600.– mensili nei confronti del 1999 (quando guadagnava fr. 2990.90 mensili).
Il figlio __________, trasferendosi a due riprese dalla madre al padre, aveva
mutato il fabbisogno minimo dei genitori, la sua partecipazione all'alloggio
influendo sul fabbisogno delle parti e sul minimo esistenziale del diritto
esecutivo del genitore affidatario. Sotto questo profilo il decreto impugnato
non presta il fianco a critiche. Quanto lascia perplessi è il metodo di calcolo
applicato dal Pretore, mero simulacro di quanto prevede la giurisprudenza
relativa all'art. 137 cpv. 2 CC (sopra, consid. 1). Il criterio per la
definizione dei contributi cautelari è quello del diritto federale (sopra, consid.
1). Eccedenze “proprie”, calcolate in base al reddito di un singolo coniuge –
come quelle cui si rifà il Pretore nel decreto impugnato (consid. 8a, 8b e 8c)
– non sono di alcuna pertinenza. Il che risulta ancor meno comprensibile ove
si consideri che ai fini del giudizio sarebbe bastato attenersi al criterio
applicato da questa Camera il 23 novembre 1998 nella sentenza fra le medesime
parti (consid. 7), seguito dal Pretore stesso nel decreto del 16 agosto 1999.
-
Altrettanto
perplessi lascia il fabbisogno in denaro dei figli valutato dal Pretore. Stimare
a soli fr. 520.– mensili il fabbisogno in denaro di __________ oltre i 17 anni
(decreto, pag. 5 in basso), checché reputino i genitori, è irrealistico e a
poco giova fissare in fr. 750.– (ancora insufficienti) il fabbisogno in denaro
di __________ dopo i 15 anni. A tale riguardo il Pretore sarebbe dovuto
intervenire d'ufficio. Certo, un contributo per i figli va stabilito anche in
relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma
ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i
genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere
riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad
assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto
di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1
consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb).
-
Non
meno increscioso appare il fatto che, seppure in concreto la causa di divorzio
penda dall'aprile del 1998, il Pretore non abbia ascoltato i figli. Eppure i
minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, devono essere
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi non vi si oppongano (art. 144 cpv.
2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Questa
Camera potrebbe invero supplire essa medesima alla mancanza. Se non che, nel
caso in esame entrambi i figli hanno ormai raggiunto la maggiore età:
__________ il 17 febbraio 2001 (davanti al Pretore) e __________ il 2 febbraio
2003 (davanti a questa Camera). Interpellarli ora non avrebbe più senso, anche
perché in materia di contributi alimentari l'audizione dei ragazzi è proficua
soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali siano
suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del fabbisogno.
Dagli atti si evince che, dal 14 luglio 2000 (data dell'istanza) fino alla
maggiore età, __________ ha assolto un apprendistato di polimeccanico
(cominciato nel 1998: doc. 5), mentre __________ frequentava ancora – quando ha
statuito il Pretore – un istituto scolastico di __________ (iniziato nel
settembre del 2000: act. XXXIX, pag. 2; act. XLVI, pag. 7; appello, pag. 5).
Quanto a eventuali contributi dopo la maggiore età, il problema sarà trattato
nel considerando che segue.
-
Il
genitore cui è attribuita l'autorità parentale può far valere nella causa di
divorzio in proprio nome e in vece del figlio minorenne i contributi di
mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa maggiorenne in
pendenza di causa, tale facoltà del genitore continua per i contributi
posteriori al compimento dei 18 anni (art. 133 cpv. 1 CC), a condizione che il
figlio maggiorenne vi acconsenta (DTF 129 III 55). Nella fattispecie, come
detto, __________ ha raggiunto la maggiore età il 17 febbraio 2001 e __________
il 2 febbraio 2003. Il Pretore, da parte sua, non ha fissato alcun contributo
in loro favore dopo il 15 gennaio 2001, limitandosi a disporre che dopo di
allora ogni genitore avrebbe dovuto sostentare autonomamente il figlio affidatogli.
Ne segue che il giudizio di questa Camera non può sospingersi oltre la maggiore
età dei ragazzi. Questi ultimi non sono stati coinvolti in alcun modo nella
causa (tant'è che non sono stati nemmeno sentiti) e non possono essere chiamati
a ratificare in appello l'operato delle parti per quanto riguarda eventuali
contributi alimentari dopo la loro maggiore età. Rimangono salvi, con ogni
evidenza, i loro diritti ad agire personalmente nei confronti dei genitori
sulla base dell'art. 277 cpv. 2 CC. Fermo restando ad ogni modo che, fino alla
maggiore età di __________, il contributo per quest'ultima è prioritario
rispetto a quello per il figlio __________, maggiorenne (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 450 n. 08.35).
-
L'appellante
contesta anzitutto il fabbisogno minimo del marito, che il Pretore ha così
calcolato dal 15 luglio 2000 al 15 gennaio 2001 (primi due periodi citati al consid.
4):
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.—
locazione
fr.
837.50
spese
accessorie fr.
200.—
parcheggio
fr.
64.—
acqua
calda non compresa nelle spese accessorie fr. 51.45
pasti
fuori domicilio fr.
198.—
premio
della cassa malati fr.
295.—
assicurazione
dell'economia domestica fr. 19.—
imposte
fr.
193.—
fr.
2882.95 mensili.
Dal 15
gennaio 2001 in poi (terzo periodo citato) il fabbisogno è stato stabilito come
segue:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.—
locazione
fr.
837.50
spese
accessorie fr.
200.—
parcheggio
fr.
64.—
acqua
calda non compresa nelle spese accessorie fr. 51.45
pasti
fuori domicilio fr.
242.—
spese
di trasferta fr.
110.—
cassa
malati fr.
317.40
assicurazione
economia domestica fr. 19.—
imposte fr.
193.—
fr.
3134.35 mensili.
a) L'appellante
sostiene che l'onere fiscale di fr. 193.– mensili va stralciato dalle voci
ammesse, dato che la famiglia versa in grave ristrettezza (memoriale, punti 4 e
5). In realtà la prassi del Tribunale federale non è del tutto univoca. Dopo avere
ricordato in DTF 121 III 51 consid. 1c che il carico d'imposta va sempre inserito
nel fabbisogno minimo (con richiamo a DTF 114 II 394 consid. 4b e 118 II 99 in
basso), tanto da definire ai limiti della temerarietà l'opinione contraria (sentenza
./del 7 aprile 1999 in re B., consid. 3c/ aa), in
DTF 126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha stabilito per converso –
e con ampi riferimenti di dottrina – che l'onere fiscale del debitore del
contributo “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche”.
Tale orientamento è stato ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b, salvo essere
smentito in una sentenza ./del 19 dicembre 2002,
in cui lo stesso Tribunale ha definito “non definitivamente decisa” la
questione di sapere se l'onere fiscale vada escluso dal fabbisogno minimo di un
debitore in condizioni economiche difficili (consid. 3.3, seconda frase). Quest'ultima
sentenza, a sua volta, è stata ignorata da una sentenza più recente, del 15
maggio 2003 (./__________), la quale menziona semplicemente
DTF 126 III 356 e 127 III 70. Tutto ciò, invero, disorienta. Comunque sia, nel
caso specifico l'onere fiscale di fr. 193.– mensili inserito nel fabbisogno del
marito non è mai stato avversato dall'appellante, la quale anzi lo ammetteva
ancora esplicitamente nelle sue conclusioni del 5 gennaio 2001 (act. XLVI, pag.
6). Per tacere del fatto che nemmeno sarebbe equo stralciare l'onere fiscale a
un solo coniuge, tanto meno in relazione a imposte di periodi pregressi, in
concreto la contestazione in appello si rivela quindi nuova, e come tale irricevibile
(sopra, consid. 2).
b) Irricevibile
è anche la contestazione sui costi dell'acqua calda non compresi nelle spese
accessorie (fr. 51.45 mensili), che l'appellante afferma rientrare nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo (memoriale, loc. cit.). Nelle citate conclusioni
del 5 gennaio 2001 tale cifra era infatti riconosciuta (pag. 5: locazione fr.
837.50, spese accessorie fr. 200.–, acqua calda fr. 51.45, per un totale di fr.
1088.95 mensili). Non può quindi essere rimessa in discussione per la prima
volta in appello. Del resto mal si comprenderebbe perché i costi d'acqua calda
andrebbero ammessi se compresi nelle spese accessorie ed esclusi invece ove il
bollitore funzioni con energia elettrica pagata direttamente dall'inquilino.
Anche al proposito l'appello è pertanto destinato all'insuccesso.
c) L'appellante
contesta le spese di parcheggio (fr. 64.– mensili), sostenendo che un marito
disoccupato non abbisogna di un'automobile (memoriale, loc. cit.). Ora, il 14
luglio 2000 (data dell'istanza) __________ __________ era effettivamente senza
lavoro da due mesi e mezzo (act. XXXI, pag. 4). Dal 1° settembre 2000 al 28
febbraio 2001 egli ha poi seguito un programma occupazionale a __________, vedendosi
rimborsare il costo dei mezzi pubblici (doc. Z, allegati H e R), e il 2 aprile
2001 è stato assunto dal Cantone come ausiliario presso l'Istituto delle
assicurazioni sociali a __________ (act. LVIII, pag. 5; doc. V). Non risulta
che l'automobile gli serva per scopi professionali o che egli non possa spostarsi
da __________ a __________ con i mezzi pubblici. D'altro lato non si deve
trascurare che l'appellante spende a titolo di locazione, per sé, complessivi
fr. 1205.– mensili (act. XLVI, pag. 6), più di quanto spende il marito,
posteggio compreso (fr. 1152.95). Poco muta anche togliendo le quote di
alloggio che rientrano nel fabbisogno dei figli (sotto, consid. 10a e 10b). Dal
profilo equitativo e nel segno della parità di trattamento non è il caso dunque
di togliere fr. 64.– mensili al fabbisogno minimo del marito.
d) Quanto
all'indennità per pasti fuori domicilio (fr. 198.– mensili fino al 15 gennaio
2001, fr. 242.– dopo di allora), l'appellante asserisce che essa non rientra
nella nozione di fabbisogno minimo. È vero il contrario. Fra le spese
indispensabili connesse all'esercizio di una professione o di un mestiere rientrano,
ove non siano già a carico del datore di lavoro, quelle per pasti fuori casa,
riconosciute nella misura di fr. 11.– per pasto (da fr. 6.– a fr. 9.– fino al
31 dicembre 2000) finanche nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU
2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b, rispettivamente Rep. 1993 pag. 266 n. 2.4.3). A
ragione l'appellante rileva invece che, fino al momento di essere assunto dal
Cantone, il marito non esercitava alcuna attività. L'indennizzo si giustifica
quindi, equitativamente, dal settembre del 2000, quando egli ha cominciato a
seguire il programma occupazionale a __________. E la cifra di fr.
198.–mensili, corrispondenti a 22 indennità di fr. 9.– (act. XLVII, pag. 4 in
fondo), rispettivamente di fr. 242.– mensili, pari a 22 indennità di fr. 11.– (act.
LVIII, pag. 6), risulta corretta. A torto invece l'appellante rivendica
un'indennità per lo stesso titolo: essa abita e lavora a __________. Non è
quindi costretta a pranzare fuori casa.
e) Il
premio della cassa malati inserito nel fabbisogno minimo del marito (fr. 295.–
mensili nel 2000, fr. 317.40 mensili nel 2001) è contestato dell'appellante
poiché comprenderebbe anche una quota destinata a un'assicurazione complementare.
La censura è irricevibile, la convenuta non avendo mai sollevato un'argomentazione
del genere. Anzi, nelle conclusioni del 5 gennaio 2001 essa ammetteva ancora
l'importo di fr. 295.– mensili senza riserve (act. XLVI, pag. 6). Si aggiunga
ad ogni buon conto che, quand'anche si volesse riconoscere al marito la sola assicurazione
di base, non sarebbe equo ridurre il premio della cassa malati di punto in
bianco, tanto meno per un lasso di tempo già trascorso. In proposito
l'argomentazione dell'appellante non potrebbe quindi, comunque sia, essere
condivisa.
f) Nelle
osservazioni all'appello l'istante afferma (memoriale, pag. 3 in fondo) che, ad
ogni modo, nel proprio fabbisogno minimo dev'essere inserito il premio di fr.
170.10 mensili pagato per un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera
in caso di malattia (doc. EE). In astratto l'esborso potrebbe anche essere
riconosciuto. Il documento tuttavia non risulta essere passato al vaglio del
contraddittorio. Prodotto il 7 dicembre 2001, esso è stato versato agli atti
quando era già scaduto non solo il termine per formulare conclusioni scritte,
ma finanche quello per le nuove conclusioni autorizzate dal Pretore il 5
novembre 2001. Oltre a ciò, la polizza nemmeno risultava sussistere
anteriormente al 1° gennaio 2002. Nuovo, il documento invocato non può dunque
essere considerato per la prima volta in appello.
- Per
quanto riguarda i figli (appello, punti 6 e 7), la convenuta assevera che il
fabbisogno in denaro di __________ ammonta ad almeno fr. 1460.– mensili e che
da quando __________ ha raggiunto la maggiore età (17 febbraio 2001) il
contributo per lei è prioritario. La rivendicazione tocca un problema già
accennato (sopra, consid. 6). Il fabbisogno in denaro di un figlio nell'ultima
fascia di età prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
– ora Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale – del Canton
Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante da almeno un ventennio
(tabella relativa all'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), non può essere
seriamente stimato né in fr. 520.– né in fr. 750.– mensili. Le cifre indicate
nella tabella dell'edizione 2000 sono commisurate ormai al costo delle economie
domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente
medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono
a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano
le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in
basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di
ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit.,
pag. 11 in alto). Nella fattispecie questa Camera deve pertanto intervenire
d'ufficio, a tutela di entrambi i minorenni, in virtù del principio
inquisitorio che disciplina il diritto di filiazione (sopra, consid. 2).
a) Secondo
l'edizione 2000 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (quella che il Pretore
avrebbe dovuto applicare) il fabbisogno medio in denaro di un figlio fra i 13 e
i 18 anni che non vive in comunione domestica con altri figli ammonta a
fr. 1920.– mensili, compresi fr. 300.– per cura e educazione. Il fabbisogno in
denaro di __________ dal 15 luglio al 15 settembre 2000 (periodo durante il
quale il ragazzo ha soggiornato dal padre) andava fissato dipartendosi da tale
base. A essa andavano sottratti i fr. 300.– mensili per cura e educazione, che
il padre disoccupato poteva fornire in natura. È vero che negli ultimi 15
giorni costui aveva cominciato a seguire un corso occupazionale a __________,
ma nel complesso si può transigere, visto il giudizio meramente sommario che
presiede all'emanazione di misure provvisionali (sopra, consid. 2 in
principio). Accertato un fabbisogno medio di fr. 1620.– mensili, il Pretore
avrebbe dovuto adattare alla fattispecie il costo dell'alloggio, che in
concreto non ammonta a fr. 310.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni),
bensì a fr. 385.– (un terzo di fr. 1152.95, cioè la pigione pagata dal
genitore: Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in
alto). Ne discende un fabbisogno in denaro, durante il soggiorno dal padre fino
al 15 settembre 2000, di fr. 1695.-- mensili.
b) Per
quanto riguarda __________, valgono identiche premesse. Se non che,
l'appellante lavorando praticamente a tempo pieno (act. XL, allegato; act. LV,
allegati), non può essere dedotto dal fabbisogno in denaro della figlia la
quota di fr. 300.– mensili per cura e educazione. Il costo dell'alloggio va
adattato una volta ancora al caso specifico (fr. 400.–, ovvero un terzo di fr.
1205.– mensili). Onde, per finire, un fabbisogno in denaro fino al 15 settembre
2000 di fr. 2010.– mensili.
c) Durante
la permanenza di __________ presso la madre (dal 15 settembre 2000 al 15
gennaio 2001) i fabbisogni di entrambi i figli mutano per economia di scala.
Due figli da 13 a 18 anni che vivono nella stessa economia domestica hanno in
effetti un fabbisogno medio di fr. 1700.– mensili ciascuno (anziché di fr.
1920.–). Il costo dell'alloggio va aggiornato, per entrambi, in 7/12
complessivi della pigione pagata dal genitore (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op.
cit., pag. 13 in alto), pari fr. 350.– ciascuno (invece dei fr. 285.– stimati
dalle raccomandazioni). Tutt'e due i ragazzi hanno quindi un fabbisogno medio
in denaro di fr. 1765.– mensili.
d) Rientrato
il figlio __________ dal padre (15 gennaio 2001), il fabbisogno di __________ torna
ai livelli precedenti (fr. 2010.– mensili). Quello di __________ solo in parte,
giacché il padre non può più prodigargli cura e educazione in natura, essendo
occupato professionalmente a tempo pieno. Nei noti fr. 1920.– va quindi
sostituita la quota di alloggio di fr. 385.– a quella di fr. 310.– (come sopra,
al consid. a), per un totale di fr. 1995.– mensili.
- Le
considerazioni che precedono – ma anche una palese svista del Pretore, su cui
si tornerà fra breve (consid. b) – impongono altresì una rettifica dei
fabbisogni minimi dei genitori. Risulta evidente, in effetti, che includendo
nel fabbisogno in denaro dei figli la relativa quota di alloggio, identico
importo va tolto dal fabbisogno dei genitori. E dal fabbisogno dei genitori va
stralciato altresì il premio della cassa malati dei figli, che rientra appunto
nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. Dal 1° gennaio 2001, per di più,
sono entrati in vigore i nuovi minimi esistenziali del diritto esecutivo (FU
2/2001 pag. 74), che vanno considerati d'ufficio. Le conseguenze pratiche sono
quelle in appresso.
a) Il
fabbisogno minimo del marito subisce una contrazione di fr. 385.– mensili dal
15 luglio al 15 settembre 2000, come pure dopo il 15 gennaio 2001 (onere di alloggio
inserito nel fabbisogno del figlio), e ciò fino alla maggiore età di
__________o. Non muta il premio della cassa malati, che è quello personale del
genitore. Aumenta invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo, che dal
1° gennaio 2001 passa da fr. 1025.– a fr. 1100.– mensili, per risalire sino a
fr. 1250.– mensili dal 15 gennaio 2001 fino alla maggiore età di __________ (genitore
affidatario: FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 2) e tornare in seguito a fr.
1100.– mensili.
b) Il
fabbisogno minimo dell'appellante non è, intanto, di fr. 2752.– mensili come
indica il Pretore per inavvertenza manifesta, ma di fr. 2572.50 (act. XLVI,
pag. 6). La locazione di fr. 1205.– (loc. cit.) va ridotta di fr. 400.– fino al
15 settembre 2000, di fr. 700.– fino al 15 gennaio 2001 e di fr. 400.– dopo di
allora, e ciò fino alla maggiore età di __________ (quote inserite nel
fabbisogno dei figli). Il premio della cassa malati di fr. 207.25 (loc. cit.)
andrebbe ridotto della quota che riguarda personalmente __________ (doc. 7).
Dato però che l'appellante non ha assicurazioni complementari e spende meno del
marito, equitativamente si può prescindere dalla riduzione, anche perché il
premio aggiornato – sul quale mancano dati precisi – non si scosta
verosimilmente da tale cifra. Aumenta invece, come per il marito, il minimo
esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1025.– a fr. 1250.– mensili (genitore
affidatario) dal 1° gennaio 2001.
- Per
quanto attiene ai redditi, l'appellante afferma che gli introiti del marito
sono aumentati negli ultimi due mesi del 2001, che nonostante ciò la
tredicesima mensilità di lui è stata computata unicamente da ottobre a dicembre
del 2001 e che il figlio __________ consegue un reddito di fr. 815.– mensili,
oltre a svolgere la mansione di pompiere con un guadagno di fr. 30.– orari. La
convenuta chiede inoltre a questa Camera di verificare tali circostanze, che a
suo dire il primo giudice avrebbe dovuto appurare d'ufficio (memoriale, punto 7
in fine).
a) Priva
di qualsiasi conclusione cifrata che consenta un calcolo qualsiasi, l'argomentazione
potrebbe essere dichiarata già di primo acchito irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 8 e 10 ad art. 309 CPC). Inammissibili sono anche
fatti, domande o prove nuove in appello (sopra, consid. 2), né la sentenza citata
dalla convenuta (del 14 febbraio 2002, inc. ..__________,
pag. 6) stabilisce altrimenti. A tutela dei figli minorenni il principio
inquisitorio impone tuttavia che in concreto, i dati sul reddito dell'istante essendo
desumibili dal fascicolo processuale, questa Camera proceda essa medesima ai
necessari accertamenti. Assumere altri mezzi di prova, invece, servirebbe solo
a rimediare omissioni delle parti, e il principio inquisitorio non è deputato a
ciò.
b) Quanto
alle entrate del marito, calcolate dal Pretore in fr. 3416.– mensili dal 15
luglio 2000 al 15 gennaio 2001 e in fr. 3706.75 mensili dopo di allora (sopra,
consid. 4), dagli atti si desumono gli elementi che seguono:
indennità
media di disoccupazione
percepita
in luglio e agosto 2000 (act. LVIII, pag. 4) fr. 3620.– mensili
indennità
media di disoccupazione
percepita
da gennaio a marzo 2001 (ibidem) fr. 3607.70 mensili
indennità
media di disoccupazione
percepita
da aprile a settembre 2001 (ibidem) fr. 1944.40 mensili
reddito
integrativo da attività dipendente
conseguito
da aprile a settembre 2001 (ibidem) fr. 1755.50 mensili.
Da
aprile a settembre 2001 le entrate medie del marito assommano perciò a fr.
3699.90 mensili, cui va aggiunta la quota di tredicesima che il personale
ausiliario del Cantone riceve per legge (art. 2a cpv. 2 del relativo
regolamento: RL 2.5.4.1.4), pari a fr. 1939.80 (stipendio netto senza deduzione
del “secondo pilastro”), onde un'entrata media complessiva di fr. 3860.–
mensili arrotondati.
Dall'ottobre
del 2001 (ultimo dato disponibile) il marito percepisce uno stipendio netto di
fr. 3525.75 mensili (doc. U8), pari a fr. 3850.– arrotondati,
compresa la quota di tredicesima. Rispetto al periodo precedente il reddito non
denota perciò variazioni di rilievo.
c) Il
figlio __________ guadagnava il 15 luglio 2000, come apprendista __________o,
fr. 500.– lordi mensili (doc. 5), pari a fr. 467.25 netti, aumentati dal
settembre del 2000 a fr. 660.– lordi mensili (doc. 5), pari a fr. 616.80 netti.
Il 17 febbraio 2001 egli è divenuto maggiorenne. Ora, i genitori possono
esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro e che
vive con essi in economia domestica un'adeguata partecipazione alle spese di
mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Di regola, nondimeno, il figlio minorenne
non è tenuto a sovvenire a sé stesso – se non in casi di eccezionale
ristrettezza familiare – in misura superiore a un terzo del suo guadagno
(nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale
di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di esistenza:
Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; FU 2/2001 pag. 76 cifra IV n. 2). Ne segue che la
partecipazione di __________ al proprio sostentamento va fissata in fr. 155.–
mensili fino all'agosto del 2000 e in fr. 205.– mensili dal settembre del 2000
fino alla maggiore età. Quanto a un eventuale indennizzo come pompiere, gli
atti non danno alcuna indicazione, né il principio inquisitorio soccorre
all'appellante, non essendo destinato a rimediare le insufficienze istruttorie
in appello.
- Da
tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente compendio delle entrate e
delle uscite familiari:
Dal 15 luglio al
15 settembre 2000 (__________dal
padre)
Reddito del marito (consid. 12b) fr.
3620.—
Reddito
della moglie con assegni familiari (act. XLVII, pag. 5) fr. 2825.40
fr.
6445.40 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (act. XLVII, pag. 4):
minimo
esistenziale LEF fr. 1025.—
2/3
pigione e accessori fr. 768.65
premio
della cassa malati fr. 295.—
assicurazione
domestica fr. 19.—
imposte
fr. 193.— fr.
2300.65
Fabbisogno
minimo della moglie (act. XLVI, pag. 6):
minimo
esistenziale LEF fr. 1025.—
2/3
pigione e accessori fr. 803.35
premio
della cassa malati fr. 207.25
assicurazione
domestica fr. 35.25
imposte fr.
100.— fr. 2170.85
Fabbisogno
in denaro di __________ (consid. 10a e 12c) fr. 1540.—
Fabbisogno
in denaro di __________ fr.
2010.—
fr.
8021.50 mensili
Eccedenza fr.
–.—
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2300.65
mensili
e
deve destinare ai figli fr. 1319.35, di cui in proporzione:
a
__________ fr.
572.35 mensili
a __________ fr.
747.— mensili
La
moglie può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2170.85
mensili
e
deve destinare ai figli fr. 654.55, di cui in proporzione:
a
__________ fr.
283.95 mensili
a __________ fr.
370.60 mensili
Conguaglio
che il marito deve versare alla moglie:
fr.
463.05 mensili, arrotondati in: fr.
465.— mensili.
Dal 15 settembre
2000 al 15 gennaio 2001 (__________dalla
madre)
Reddito del marito fr.
3620.—
Reddito
della moglie con assegni familiari fr.
2825.40
fr.
6445.40 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (act. XLVII, pag. 4):
minimo
esistenziale LEF fr. 1025.—
pigione
e accessori fr. 1152.95
pasti
fuori domicilio fr. 198.—
premio
della cassa malati fr. 295.—
assicurazione
domestica fr. 19.—
imposte
fr. 193.— fr.
2882.95
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 11b):
minimo
esistenziale LEF fr. 1025.—
5/12
pigione e accessori fr. 502.10
premio
della cassa malati fr. 207.25
assicurazione
domestica fr. 35.25
imposte fr.
100.— fr. 1869.60
Fabbisogno
in denaro di __________ (consid. 10c e 12c) fr. 1560.—
Fabbisogno
in denaro di __________ fr.
1765.—
fr.
8077.55 mensili
Eccedenza fr.
–.—
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2882.95
mensili
e
deve destinare ai figli fr. 737.05, di cui in proporzione:
a
__________ fr.
345.80 mensili
a __________ fr.
391.25 mensili
La
moglie può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 1869.60
mensili
e
deve destinare ai figli fr. 955.80, di cui in proporzione:
a
__________ fr.
448.45 mensili
a __________ fr.
507.35 mensili
Somma
che il marito deve versare alla moglie
fr.
737.05 mensili, arrotondati in: fr.
740.— mensili.
Dal 15 gennaio al
17 febbraio 2001 (__________dal
padre, fino ai 18 anni)
Reddito del marito (consid. 12b) fr.
3607.70
Reddito
della moglie con assegni familiari (act. LVIII, pag. 6) fr. 3613.15
fr.
7220.85 mensili
Fabbisogno
minimo del marito:
minimo
esistenziale LEF fr. 1250.—
2/3
pigione e accessori fr. 768.65
pasti
fuori domicilio fr. 242.—
premio
della cassa malati fr. 317.40
assicurazione
domestica fr. 19.—
imposte
fr. 193.— fr.
2790.05
Fabbisogno
minimo della moglie:
minimo
esistenziale LEF fr. 1250.—
2/3
pigione e accessori fr. 803.35
premio
della cassa malati fr. 207.25
assicurazione
domestica fr. 35.25
imposte fr.
100.— fr. 2395.85
Fabbisogno
in denaro di __________ (consid. 10d e 12c) fr. 1790.—
Fabbisogno
in denaro di __________ fr.
2010.—
fr.
8985.90 mensili
Eccedenza fr.
–.—
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2790.05
mensili
e
deve destinare ai figli fr. 817.65, di cui in proporzione:
a
__________ fr.
385.15 mensili
a __________ fr.
432.50 mensili
La
moglie può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2395.85
mensili
e
deve destinare ai figli fr. 1217.30, di cui in proporzione:
a
__________ fr.
573.40 mensili
a __________ fr.
643.90 mensili
Conguaglio
che la moglie deve versare al marito:
fr.
140.90 mensili, arrotondati in: fr.
140.— mensili.
Dal 17 febbraio
2001 al 2 febbraio 2003 (maggiore
età di __________)
Reddito del marito (consid. 12b) fr.
3860.—
Reddito
della moglie con assegni familiari fr.
3613.15
fr.
7473.15 mensili
Fabbisogno
minimo del marito:
minimo
esistenziale LEF fr. 1100.—
pigione
e accessori fr. 1152.95
pasti
fuori domicilio fr. 242.—
premio
della cassa malati fr. 317.40
assicurazione
domestica fr. 19.—
imposte
fr. 193.— fr.
3024.35
Fabbisogno
minimo della moglie:
minimo
esistenziale LEF fr. 1250.—
2/3
pigione e accessori fr. 803.35
premio
della cassa malati fr. 207.25
assicurazione
domestica fr. 35.25
imposte fr.
100.— fr. 2395.85
Fabbisogno
in denaro di __________ fr.
2010.—
fr.
7430.20 mensili
Eccedenza fr.
42.95 mensili
Metà
eccedenza fr.
21.50 mensili
Il
marito può conservare per sé
(fabbisogno
minimo + metà eccedenza): fr. 3045.85
mensili
e
deve destinare a __________ fr.
814.15 mensili
La
moglie può conservare per sé
(fabbisogno
minimo + metà eccedenza): fr. 2417.35
mensili
e
deve destinare a __________ fr.
1195.80 mensili
Somma
che il marito deve versare alla moglie
fr.
814.15 mensili, arrotondati in: fr.
815.— mensili.
- Nel
decreto impugnato i contributi alimentari a carico dell'istante sono stati
fissati come segue:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000 fr.
480.— mensili
dal
15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 fr. 664.—
mensili
dal
15 gennaio 2001 in poi fr.
–.—
Nell'appello
la convenuta rivendica:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000 fr.
519.50 mensili
dal
15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 fr.
1039.50 mensili
dal
17 febbraio 2001 in poi fr.
1178.15 mensili.
In esito
al presente giudizio i contributi risultano:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000 fr.
465.— mensili
dal
15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 fr.
740.— mensili
dal
15 gennaio al 17 febbraio 2001 fr.
–.—
dal
17 febbraio 2001 al 2 febbraio 2003 fr.
815.— mensili.
Ne segue
che l'appellante soccombe appieno sul primo periodo (in mancanza di appello
avversario l'importo di fr. 480.– mensili rimane invariato), ottiene causa parzialmente
vinta sul secondo (ancorché in misura minima rispetto alla richiesta) ed esce
largamente vittoriosa sul contributo per __________ dopo la maggiore età di
__________. Equitativamente si giustifica dunque di suddividere a metà la
tassa di giustizia (commisurata all'impegno e alla mole di lavoro richiesti
alla Camera) e le spese di appello, compensando le ripetibili. Quanto agli
oneri di prima sede, non è il caso di riformarli, il riparto a metà deciso dal
Pretore non denotando abuso né eccesso del potere di apprezzamento nemmeno se
il Pretore avesse statuito alla medesima stregua di questa Camera.
-
Nelle
osservazioni all'appello l'istante sostiene che, comunque sia, la moglie ha riscosso
dall'autorità cantonale preposta all'anticipo dei contributi alimentari
svariate migliaia di franchi in esubero, somma che va posta in compensazione
con quanto da lui dovuto (memoriale, pag. 6 in alto). Ora, nulla impedisce all'istante
di compensare eventuali contributi pagati in eccesso e contributi scaduti non
ancora pagati. Verificandosi divergenze, però, la lite va sottoposta non al
giudice delle misure provvisionali, bensì – come qualsiasi contesa pecuniaria
che coinvolge ordinari rapporti di debito e credito fra le parti – al giudice
del rigetto dell'opposizione, se mai al giudice ordinario. Nel decreto
impugnato il Pretore ha accertato invero che i contributi provvisionali da lui
fissati “sono suscettibili di compensazione con il credito di fr. 4020.–
vantato dal signor __________ __________, __________, nei confronti della
moglie” (dispositivo n. 2). Tale pronunciato però non è stato appellato e non
spetta a questa Camera verificarne la regolarità d'ufficio (art. 146 CPC). Ai
fini del presente giudizio basti ribadire che i possibili contenziosi nei
rapporti di dare e avere fra le parti circa l'incasso di contributi alimentari
non vanno risolti in questa sede.
-
Entrambe
le parti postulano in appello l'assistenza giudiziaria evocando le loro modeste
capacità di reddito. Ora, il conferimento di tale beneficio presuppone che il
richiedente giustifichi di non essere in grado di sopperire alle spese della
lite (art. 155 vCPC). A tale riguardo entra in linea di conto non solo il
reddito, ma anche la sostanza (DTF 124 I 2 consid. 2a con rinvii, 98 consid.
3b). E in concreto, nell'ambito della causa di merito, il Pretore ha respinto
il 16 agosto 1999 un'analoga domanda formulata dai coniugi proprio con
riferimento a un immobile da essi posseduto a __________
(____________________): una casa di due piani con una superficie abitabile di
145 m², dal valore venale di 105 milioni di vecchie lire, sulla quale non risultano
più gravare ipoteche (act. XXXIII, pag. 3). Chi sollecita l'assistenza giudiziaria
deve illustrare la propria situazione in maniera completa (DTF 125 IV 164
consid. 4a con citazioni). Non può limitarsi a lamentare le sue scarse entrate
quando sa che il primo giudice gli ha negato il beneficio – nella parallela
causa di divorzio – a causa di ben preciso elemento della sostanza. Né l'uno né
l'altro coniuge pretende nella fattispecie di non poter ricavare da quel fondo
quanto occorre per finanziare i costi del processo e di patrocinio. Anzi, alla
casa di __________ non accenna nessuno dei due. In simili condizioni le parti
non possono evidentemente presumersi versare in grave ristrettezza.
-
Il
caso in esame impone, per finire, un richiamo d'ordine. Si è ricordato più
volte che il procedimento inteso alla pronuncia di misure cautelari è
processualmente una causa a sé (sopra, consid. 2). Ora, nel carteggio della Pretura
tutti gli atti del procedimento in rassegna (come di quello precedente,
culminato nel decreto cautelare del 16 agosto 1999) risultano commisti ai
numerosi atti della causa di merito, per di più senza una successione cronologica
precisa (si vedano gli act. XXXIII e XXXIV, del 16 agosto 1999, rubricati dopo
svariati atti del 2000). Oltre a ciò, i documenti delle parti sono stati
acquisiti in modo confuso (alcuni nelle rubriche colorate della causa di
merito, altri acclusi a singoli atti processuali (come gli act. XV, XVIII, XIX,
XXI, XXIII, XLIV, LV, LVI, LVIII), al punto da riscontrarsi anche più documenti
muniti della stessa individuazione (nella rubrica gialla i documenti da A a Q
sono tutti in doppio) oppure privi di qualsiasi individuazione (quelli acclusi
agli act. XV, XVIII, XXI, XXIII, XLIV, LV). Tale arruffio lede la sicurezza
giuridica e rende inutilmente laborioso il lavoro delle autorità di ricorso.
Alla giurisdizione di primo grado va quindi rivolto un invito a maggior rigore,
tanto più giustificato ove si consideri che i primi tre procedimenti cautelari
di cui erano state oggetto le parti (..,
.., ..__________) erano stati
correttamente raccolti in cartelle separate.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che:
a) Il
dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare
alla moglie __________ __________, anticipatamente entro il 1° di ogni mese, i
seguenti contributi alimentari:
dal 15 luglio al 15 settembre 2000:
fr. 480.– mensili per __________;
dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001:
fr. 740.– mensili complessivi per
__________ e __________;
dal 15 gennaio al 17 febbraio 2001:
fr. –.–;
dal 17 febbraio 2001 al 2 febbraio 2003:
fr. 815.– mensili per __________.
b) Il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è annullato.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________,
__________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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