AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.60
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00060
Lugano
9 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________
(divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto
di Riviera promossa con petizione del 15 aprile 1999 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 2 maggio 2002 con
cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale tra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 16 maggio 2002 presentata da __________
__________ contro il decreto cautelare
emesso il 2 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (__________1957)
e __________ __________ (____________________1965)
si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dal matrimonio è nata la
figlia __________ (__________1994). Il marito è __________ e lavora attualmente per la __________ __________
__________ di __________. La moglie, senza diplomi professionali, durante la
vita in comune è stata __________ __________ per la fiduciaria __________ __________A__________appartenente a suo padre. I coniugi
vivono separati dal luglio del 1997, quando la moglie ha lasciato (insieme con
la figlia) l'appartamento coniugale di __________
per trasferirsi prima dai genitori e poi a __________.
Il 22 dicembre 1997 si è tenuto senza esito davanti al Pretore del
Distretto di Riviera un tentativo di conciliazione da lei chiesto.
B. L'8
settembre 1998 __________ __________ ha nuovamente instato per un tentativo
di conciliazione, decaduto infruttuoso il 29 settembre successivo, e il 15
aprile 1999 ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento della
figlia (riservato il diritto di visita del padre) e un contributo alimentare
indeterminato per sé e la figlia. Nella sua risposta del 10 maggio 1999 __________ __________
ha aderito al divorzio, come pure all'affidamento della figlia alla madre
(riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare per
la figlia di fr. 501.45 mensili (e nulla per la moglie), rivendicando fr. 60
000.– in liquidazione del regime dei beni. Nei successivi allegati le parti
hanno mantenuto sostanzialmente le loro posizioni. All'udienza preliminare del
15 settembre 1999 il Pretore ha proposto ai coniugi un contributo alimentare
provvisionale per la figlia di fr. 600.– mensili dal 1° settembre 1999. L'11 novembre
1999 il Pretore, preso atto dell'adesione delle parti, ha omologato tale accordo.
C. Il
20 gennaio 2000 il Pretore ha invitato le parti a esprimersi sulle questioni
toccate dal nuovo diritto del divorzio. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio
2000 __________ __________ ha comunicato di mantenere la domanda di divorzio e,
confermate le altre pretese, ha chiesto la divisione dell'avere di vecchiaia accumulato
dal marito. Lo stesso giorno __________ __________ ha dichiarato anch'egli di
mantenere la richiesta di divorzio e il contributo alimentare per la figlia,
chiedendo però una diversa regolamentazione del diritto di visita. Preso atto
dell'accordo sul principio dello scioglimento del matrimonio, il Pretore ha
deciso di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune con
accordo parziale. All'udienza del 14 aprile 2000 i coniugi hanno confermato la
loro volontà di divorziare e quella di demandare al giudice la decisione sulle
conseguenze accessorie oggetto di disaccordo. La causa è tuttora pendente.
D. Nel dicembre del 2000 __________
__________, che dal 1999 riscuoteva
indennità per malattia e disoccupazione, ha iniziato un corso di formazione
come assistente di __________ e dal
gennaio del 2001 lavora come stagista alla __________
per persone anziane di __________ a __________. Il 30 aprile 2001 essa ha sollecitato
la modifica del contributo alimentare provvisionale per la figlia, chiedendo di
aumentarlo a fr. 804.– mensili dal 1° dicembre 2000, e ne ha postulato uno per
sé di fr. 2406.– mensili dal 1° dicembre 2000 al 14 aprile 2001 e di fr. 1896.–
mensili in seguito. All'udienza del 15 giugno 2001 __________ __________ si
è opposto all'istanza; in subordine egli ha offerto un contributo alimentare di
fr. 600.– mensili per la figlia e di fr. 793.– mensili per la moglie
limitatamente al periodo dal 1° maggio 2001 al 30 ottobre 2002. Con decreto
supercautelare del 31 luglio 2001 il Pretore ha fissato contributi mensili di
fr. 793.– per la moglie e di fr. 600.– per la figlia. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno presentato memoriali conclusivi, rinunciando alla discussione
finale. Nel suo allegato la moglie ha chiesto un contributo alimentare di fr.
1665.– mensili per sé e di fr. 1005.– mensili per la figlia dal 1° dicembre
2000. Il marito ha sostanzialmente ribadito il proprio punto di vista.
E. Statuendo
con decreto cautelare del 2 maggio 2002, il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr.
1640.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2002 e di fr.
830.– mensili per la figlia dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002, aumentato a
fr. 1200.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato è insorta __________
__________ con appello del 16 maggio
2002 nel quale chiede che il contributo alimentare per sé decorra già dal 1°
dicembre 2000 e si estenda fino al 31 dicembre 2002, riservata la possibilità
di esigere un ulteriore contributo nel caso in cui le sue entrate non fossero
quelle previste dal Pretore, e di fissare in fr. 830.– mensili il contributo di
mantenimento per la figlia dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2002,
aumentandolo a fr. 1340.– mensili in seguito. Nelle sue osservazioni del 21
giugno 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e
di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa
di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure
provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di mantenimento
si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC),
sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare
n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC).
Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora
siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze
considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate
in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano
avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376
segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con
decreto appellabile entro dieci giorni (art. 413c cpv. 3 CPC).
- L'appellante produce una dichiarazione del Consorzio Casa per
persone anziane di Riviera. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b
cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere
invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si
riferisce solo alle cause di merito, siano esse di divorzio o di separazione,
non alle misure provvisionali
(I CCA,
sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., consid. 1 e 2, pubblicata in:
FamPra.ch 1/2001 pag. 128; sentenza del
14
febbraio 2002 in re K.L., consid. 1). In sede provvisionale continua a valere
il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, fatta salva l'applicazione del
principio inquisitorio illimitato vigente nel diritto di filiazione (DTF 122
III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a;
Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8). In concreto l'ipotesi
prospettata nella citata dichiarazione, ovvero l'incertezza di una definitiva
assunzione da parte del Consorzio non incide, come si vedrà oltre (consid. 11),
sulla situazione della figlia. Il documento non può quindi essere considerato
per la prima volta in appello.
-
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo,
sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo
incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art.
144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di
divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). In materia di
contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali
inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili
di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes,
in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non
possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche
assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico __________, che ha sette anni e mezzo, non è
ancora in età di formulare progetti per le sue future scelte scolastiche o
professionali. Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi
della bambina – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano
incidere sul fabbisogno di lei. Non è quindi il caso di sottoporre __________ ad audizione in sede di appello.
-
ll
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5500.– mensili netti e il
fabbisogno minimo di lui in fr. 3030.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie e posteggio coperto fr.
1145.–, premio della cassa malati
fr.
345.70, tassa rifiuti fr. 8.75, assicurazione __________
ed economia domestica fr. 33.25, leasing dell'autovettura fr. 220.35, imposta
di circolazione fr. 40.80, assicurazione __________
e “casco” fr. 139.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore le ha imputato
un reddito mensile di fr. 1110.– dal 15 gennaio 2001 al 30 settembre 2002,
ritenendola autosufficiente per il seguito con un reddito presumibile di fr.
3965.50, e ha fissato il di lei fabbisogno in fr. 2570.– (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie fr. 615.–,
premio della cassa malati fr. 388.30, tassa rifiuti fr. 8.75, assicurazione
sulla vita fr. 110.50, assicurazione economia domestica fr. 32.25, spese di
automobile fr. 200.–, assicurazione 3° pilastro fr. 118.75). Il fabbisogno di __________ è stato stabilito in fr. 1190.–
mensili per il 2001 e in fr. 1340.– mensili per il 2002. Constatato un ammanco,
il primo giudice ha destinato al mantenimento della moglie fr. 1640.– mensili
dal 1° gennaio 2001 al 30 ottobre 2002, fissando il contributo per la figlia in
fr. 830.– mensili dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002 e in fr. 1200.– mensili
dopo di allora.
-
L'appellante chiede fissare il contributo per sé dal 1° dicembre
2000 al 31 dicembre 2002, riservato il diritto di chiedere un contributo
maggiore nel caso in cui le sue entrate non fossero quelle previste dal
Pretore. Essa rileva che non è certa di essere assunta dal Consorzio il 1°
gennaio 2003 e che tutt'al più lavorerà solo all'80%, onde un reddito di soli
fr. 3172.90 mensili. Se non che, nelle motivazioni dell'appello essa medesima
afferma che “non contesta il contributo a partire dal 1° gennaio 2001” (memoriale,
pag. 6 in alto). Né essa spende una parola per sostanziare la decorrenza del
contributo dal 1° dicembre 2000, ciò che rende l'appello finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 5 CPC con riferimento al cpv. 2 lett. f). Quanto alla durata
dell'obbligo di mantenimento, la pretesa non è destinata a miglior sorte. Per
tacere del fatto che l'interessata, ancora una volta, non motiva la richiesta e
che nelle motivazioni essa dichiara anzi di “non chiede[re] una modifica della
decisione su questo punto” (appello pag. 6 verso il basso), le misure
provvisionali – come si è detto (consid. 1) – possono sempre essere modificate
quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si
siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Non vi è alcun
bisogno dunque di prevedere già fin d'ora una tale possibilità nel dispositivo
del giudizio.
-
La sentenza odierna impone, ad ogni buon conto, una precisazione
d'ordine giuridico sul metodo con cui il Pretore ha calcolato i contributi
alimentari. Intanto dai considerandi della sentenza impugnata risulta un
fabbisogno minimo della moglie di fr. 2570.– mensili (pag. 10 in alto), mentre
nel computo figura un importo di fr. 2750.– (pag. 12 in alto), di modo che in
realtà il contributo per la moglie sarebbe ammontato a fr. 1460.– mensili (fr.
2570.– ./. fr. 1110.–) e non a fr. 1640.–. Per quanto riguarda poi il contributo
dopo il 1° novembre 2002, il Pretore nemmeno si rifà al criterio dell'eccedenza
familiare (sopra, consid. 1), ma si diparte dall'eccedenza di ogni singolo
coniuge (“la moglie con un reddito di fr. 3965.60 lordi essendo autosufficiente”:
pag. 12 in fine e 13). Questa Camera ha ripetutamente avuto modo di ricordare a
più riprese, tuttavia, che fondarsi su “eccedenze” determinate separatamente in
base al reddito di ogni singolo coniuge non è più – da anni – un criterio conforme
al diritto federale (sentenze del 17 ottobre 1995 in re C., consid. 8; del 30
ottobre 1997 in re C., consid. 9; del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 12).
Se il giusto metodo ricordato al consid. 1 dovesse condurre a risultati eccessivi
(nel senso che il coniuge beneficiario del contributo alimentare fruirebbe di
un tenore di vita più alto di quello avuto durante la vita in comune), l'esito
va corretto prescindendo dal riparto a metà
dell'eccedenza (comune). Ma ciò non giustifica una manipolazione del calcolo,
giacché parametri soggettivi ledono la parità di trattamento e la sicurezza
giuridica. Certo, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove una
separazione appaia durevole e sembri preludere allo scioglimento del matrimonio
o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie può anche
essere tenuta ad assumere un altro ruolo e prepararsi a sovvenire da sé, per
quanto possibile, al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza del 22
gennaio 2002 in re M., consid. 8c). Ciò non significa ancora, però, che in sede
provvisionale il contributo vada determinato prescindendo dall'art. 137 cpv. 2
CC, tanto meno se si pensa che l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163
CC si estingue per principio solo con il divorzio, quando gli subentra –
appunto – l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC.
-
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno in
denaro della figlia __________ dipartendosi dal fabbisogno medio indicato dalle
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo, deducendo tuttavia la posta per cura e educazione, onde un
fabbisogno di fr. 1190.– mensili per il 2001 (fr. 1850.– ./. fr. 660.– ) e di
fr. 1340.– mensili per il 2002 (fr. 1760.– ./. fr. 420.–). Tenuto conto dell'ammanco
(consid. 4 in fine), il contributo a carico del padre è stato fissato in fr.
830.– mensili dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002 e in fr. 1200.– mensili
dopo di allora. Su quest'ultimo importo il Pretore ha rilevato che, sebbene dal
1° novembre 2002 l'interessato sia in grado di far fronte all'integrale
fabbisogno della figlia con il proprio reddito, gli importi previsti dalle
raccomandazioni sono eccessivi e non riflettono il reale fabbisogno di
minorenni in regioni di valle. Ciò posto, egli ha ritenuto commisurato alle
necessità di __________, per età, situazione sociale, esigenze vitali e per la
regione in cui essa abita, un contributo di fr. 1200.– mensili. L'appellante,
pur non contestando il contributo per la figlia dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre
2002, fa valere che gli importi delle note raccomandazioni devono essere
riconosciuti integralmente. Ora, contrariamente a quanto pretende il convenuto,
dalla precedente decisione cautelare (novembre 1999) a oggi i bisogni della
figlia sono cambiati in modo rilevante, già per il fatto che la ragazza è
passata a un'altra fascia d'età e il contributo di fr. 600.– mensili appare
ormai manifestamente inadeguato. Ciò giustifica un intervento d'ufficio di questa
Camera a tutela di lei.
In precedenti sentenze
del 18 dicembre 2001 in re V. (consid. 10) e del 7 marzo 2002 in re S. (consid.
4), note al Pretore, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la
riduzione lineare dei fabbisogni previsti dalle note raccomandazioni più non si
giustifica, poiché le cifre figuranti nella tabella dell'edizione 2000 non sono
più commisurate al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno
riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più
in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle
economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a
quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in
basso). I fabbisogni indicati corrispondono, in altri termini, a quelli di
ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit.,
pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili,
ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso
in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente
favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio
– i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al
fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà).
Il
contributo di mantenimento va stabilito, è vero, anche in relazione alle
capacità finanziarie dei genitori, non solo alle necessità dei figli (DTF 123
III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un fabbisogno legittimo vada
decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'entità del
fabbisogno va stabilita per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non
bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (op.
cit., pag. 16 nel mezzo), ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare
almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c
con richiami di giurisprudenza).
- Secondo
il Pretore i fabbisogni in denaro previsti nell'edizione 2000 delle note tabelle
non riflettono le reali necessità di minorenni che vivono in regioni di valle,
ove le esigenze materiali sarebbero inferiori. Egli si rifà a opinioni
pubblicate sul sito Internet www.divorzio.ch (e in particolare ai “casi 51 e
57”), stando ai quali la voce “costi vari” (Weitere Kosten) prevista
dalla nuova edizione delle note raccomandazioni risulta eccessiva.Ora, nel
primo caso dei due casi citati (“51”) il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, riferendosi a due sentenze del Tribunale federale (del 18 maggio
2001, 5C.12/2001, e del 4 aprile 2001, 5C. 278/2000) reputa improbabile che i
parametri esposti nell'edizione 2000 della tabella, e in particolare la voce Weitere
Kosten, possano essere assunti come tali, senza maggiori approfondimenti,
oppure con il solo fattore di moderazione del minor costo della vita in Ticino.
Tale assunto appare puramente soggettivo. Il Tribunale federale ha rilevato
proprio nel “caso 57” che il fabbisogno in denaro del figlio fissato da questa
Camera sulla base degli importi previsti dall'edizione 2000 delle note tabelle
non è manifestamente errato né ingiustificabile (DTF del 13 marzo 2002 in re
V., 5C.32/2002, consid. 5). Quanto al precedente citato in quella sentenza, il
Tribunale federale si era limitato ad affermare che l'autorità cantonale non
poteva essere biasimata per essersi scostata dalle raccomandazioni di Zurigo,
per altro sulla base di circostanze oggettive. Nell'altro caso evocato dal
Pretore (pubblicato in ZBJV 2002 pag. 30) il Tribunale federale aveva esaminato
il fabbisogno di una figlia calcolato sulla base delle note raccomandazioni,
intervenendo concretamente sulle singole poste per adattarle alle circostanze
del caso concreto (frequentazione di una scuola privata, locazione particolarmente
favorevole, vitto preso a scuola e riduzione degli “altri costi” per il minor
tempo libero). Criterio cui, peraltro, questa Camera si attiene (sopra, consid.
8; da ultimo: I CCA sentenza del 10 luglio 2002 in re I. C., consid. 9 e 11).
Ciò
posto, in nessuno dei due casi menzionati il Tribunale federale ha giudicato inapplicabili
le raccomandazioni né, tanto meno, ha affermato che per calcolare il fabbisogno
del figlio occorre “attenersi ai vecchi valori, scorporare i Weitere Kosten,
sostituirli con quelli della versione precedente e caricare le parti dell'onere
allegatorio e probatorio per quelle spese allargate (quali quelle sportive, per
lezioni musicali, di argent de poche) che, in vigenza di comunione domestica,
erano effettivamente inserite nel budget familiare”, come asserisce il Pretore
di Lugano. Del resto, come si è già spiegato, gli importi figuranti nelle
raccomandazioni si riferiscono statisticamente a figli di famiglie con redditi
medio-bassi. Inoltre, dovendosi calcolare i fabbisogni sull'arco di più anni,
occorrerebbe operare una previsione di spesa media dei cosiddetti weitere
Kosten (che comprendono – tra l'altro – spese per trasporti, attività
sportive, assicurazioni, formazione e istruzione, attività ricreative, cultura,
vacanze e lo spillatico) difficilmente pronosticabile e suscettibile di creare
disparità di trattamento, con la conseguenza di continue richieste di modifica
del contributo a dipendenza dell'inizio o della fine di una determinata
attività o evenienza. Non vi è quindi motivo per modificare la prassi di questa
Camera, che prevede, appunto, di fondarsi sull'importo delle raccomandazioni,
adeguandolo ove sia il caso alla particolare situazione concreta e oggettiva di
ogni famiglia (e non solo a beneplacito o secondo i convincimenti personali del
giudice).
-
Per tornare alla figlia __________, il suo
fabbisogno medio in denaro ammonta fino al 31 dicembre 2001 a fr. 1850.–
mensili. Tenuto conto del fatto che la sua cura e educazione sono assunte da
una “ragazza alla pari” rimunerata dal nonno materno (____________________, del
3 settembre 2001, pag. 2 a metà: act. XXVI), il fabbisogno risulta fino al 31
dicembre 2001 di fr. 1190.– mensili (fr. 1850.–, meno le spese per cura e educazione
di fr. 660.–) e dal 1° gennaio 2002 di fr. 1340.– (fr. 1760.–, meno le spese
per cura e educazione di fr. 420.–). Non sono dati a divedere invece – né
l'interessato prospetta – elementi concreti che giustifichino una riduzione del
fabbisogno in denaro.
-
Tutto
ciò premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come
segue:
Periodo dal 1°
maggio 2001 al 31 dicembre 2001
reddito
del marito fr.
5500.–
reddito
della moglie fr.
1110.–
fr.
6610.– mensili
fabbisogno
minimo del marito (non
contestato) fr. 3030.–
fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2570.–
fabbisogno
in denaro di __________ (sopra, consid. 10) fr. 1190.–
fr.
6790.– mensili
ammanco fr.
180.– mensili
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3030.–
mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie:
fr.
2570.– (fabbisogno) ./. fr. 1110.– (reddito proprio) fr.
1460.– mensili
e
versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr.
1190.– mensili.
Il reddito coniugale
essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i
contributi vanno ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispetto
all'altro: I CCA, sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; del 16
dicembre 1999 in re L., consid. 8c). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione del marito:
fr.
5500.– (reddito) ./. fr. 3030.– (fabbisogno) fr.
2470.– mensili
somma
dovuta: fr. 1460.– + fr. 1190.– fr.
2650.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1460.– x 2470.– : 2650.– fr.
1360.– mensili
contributo
per la figlia (assegni familiari compresi):
fr.
1190.– x 2470.– : 2650.– fr.
1110.– mensili.
In virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione la Camera civile
di appello non è vincolata all'ammontare dei contributi per minorenni chiesti
dal genitore affidatario. Poco importa quindi che per la figlia Natalie
l'appellante non abbia contestato il contributo di fr. 830.– mensili.
Periodo dal 1°
gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 (7° anno di età di __________)
reddito
del marito fr.
5500.–
reddito
della moglie fr.
1110.–
fr.
6610.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr.
3030.–
fabbisogno
minimo della moglie fr.
2570.–
fabbisogno
in denaro di __________ (sopra, consid. 10) fr. 1340.–
fr.
6940.– mensili
ammanco fr.
330.– mensili
Il
marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3030.–
mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie
fr.
2570.– (fabbisogno) ./. fr. 1110.– (reddito proprio) fr.
1460.– mensili,
e
versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr.
1340.– mensili.
Il reddito coniugale
essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari tutti i contributi alimentari vanno
ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:
somma
a disposizione del marito:
fr.
5500.– (reddito) ./. fr. 3030.– (fabbisogno) fr.
2470.– mensili
somma
dovuta: fr. 1460.– + fr. 1340.– fr.
2800.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
1460.– x 2470.– : 2800.– fr.
1288.– mensili
contributo
per la figlia (assegni familiari compresi):
fr.
1340.– x 2470.– : 2800.– fr.
1182.– mensili.
Periodo dal 1° novembre 2002 in poi (nuova attività della
moglie)
reddito
del marito fr.
5500.–
reddito
della moglie
(fr.
3965.60 lordi ./. oneri sociali + quota tredicesima) fr.
3600.–
fr.
9100.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr.
3030.–
fabbisogno
minimo della moglie fr.
2570.–
fabbisogno
in denaro di __________ fr.
1340.–
fr.
6940.– mensili
eccedenza fr.
2160.– mensili
metà
eccedenza fr.
1080.– mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3030.– + fr. 1080.– = fr.
4110.– mensili,
dovrebbe
corrispondere alla moglie:
fr.
2570.– + fr. 1080.– ./. fr. 3600.– = fr.
50.– mensili,
e
versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr.
1340.– mensili.
Siccome l'appellante non pretende un
contributo per sé dopo il mese di novembre 2002, da quel momento in poi il
marito verserà unicamente il contributo per la figlia.
-
L'appellante censura altresì la ripartizione degli oneri
processuali di prima sede e chiede di porre le spese integralmente a carico
del marito, tenuto a rifondere “congrue ripetibili”. Ora, nella determinazione
e nel riparto delle spese e delle ripetibili il Pretore fruisce di ampia
latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili la sua
valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento
(Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 5 agosto 1998 in re F., consid. 2).
Nelle cause di diritto di famiglia, poi, si può prescindere da un riparto
strettamente aritmetico delle spese (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137
consid. 7). In concreto entrambe le parti sono risultate soccombenti. È vero
che, per quanto riguarda l'entità del contributo, la soccombenza del marito è
senza dubbio maggiore di quella della moglie, ma sulla durata del contributo
per sé costei esce manifestamente perdente. Nel ritenere la soccombenza delle
parti pressoché uguale il Pretore non è quindi caduto in un eccesso di apprezzamento.
Per quanto riguarda le ripetibili, l'appellante si limita a postularne di
“congrue”, ciò che non adempie però alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2
lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico
principio vige anche sul piano federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Carente di requisiti formali, al
riguardo l'appello va dichiarato irricevibile.
-
Gli oneri processuali del giudizio odierno, commisurati all'importanza
del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene
causa vinta in maniera pressoché totale, ragione per cui si giustifica di porre
tassa e spese a carico del marito (rinunciando a prelevare l'esigua quota a
carico di lei), con obbligo di rifondere un'adeguata indennità per ripetibili
ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide per converso in maniera
apprezzabile sul dispositivo degli oneri di prima sede, che il Pretore ha
suddiviso in ragione di metà ciascuno e che può dunque rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così
riformato:
__________ __________ è
tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente ogni mese, i
seguenti contributi di mantenimento:
fr. 1360.–
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e
fr.
1288.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 per la moglie stessa e
fr. 1100.–
dal 1° maggio al 31 dicembre 2001,
fr.
1182.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 e
fr.
1340.– dal 1° novembre 2002 in poi per la figlia __________.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
1000.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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