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Numero d'incarto:
11.2003.136
Data decisione, Autorità:
17.11.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.136
Lugano
17 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza dell'11 luglio 2003 da
(patrocinata dall' avv. __________)
contro
(patrocinato dall’avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 ottobre 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 29 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1957) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il
____________________ 1980. Dal matrimonio sono nati i figli __________
(____________________1983), __________ (____________________1986) e __________
(____________________1988). Il marito, ingegnere, è capo della sicurezza
dell'agenzia __________ a __________. La moglie non ha esercitato attività
lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati il 13
aprile 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________
per trasferirsi a __________.
B. L'11
luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando l'attribuzione
dell'alloggio familiare, l'affidamento dei figli __________ e __________
(riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr.
2710.– mensili in suo favore, aumentato a fr. 4467.– dal 1° ottobre 2004, e uno
di fr. 1755.– mensili per ogni figlio, oltre all'ingiunzione al coniuge di
sboccare tutti i conti bancari e postali dei coniugi. Con decreto cautelare
emanato senza contraddittorio il 14 luglio 2003 il Pretore ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione familiare alla moglie, ha
affidato i figli __________ e __________ alla madre (riservato il diritto di
visita del padre), ha fissato in fr. 2710.– mensili il contributo alimentare
per la moglie e in fr. 1510.– mensili quello per ogni figlio.
C. All'udienza
del 2 settembre 2003, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato
le sue pretese. __________ __________ vi si è “opposto”, senza muovere
contestazioni tuttavia all'attribuzione dell'alloggio familiare alla moglie né
all'affidamento dei due figli alla medesima. Esperita l'istruttoria, al dibattimento
finale del
25
settembre 2003 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo
il 29 settembre 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la
comunione domestica, ha assegnato l'appartamento coniugale alla moglie, cui ha
affidato i due figli (riservato il diritto di visita del padre), e ha imposto
al convenuto un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili per la moglie,
oltre a uno di fr. 1510.– mensili per ogni figlio. Le altre domande sono state
respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste
per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
il dispositivo sulle spese e le ripetibili __________ __________ è insorto con
un appello del 13 ottobre 2003 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato,
gli oneri processuali siano posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno e le ripetibili compensate. L'appello non è stato intimato a
__________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Contestata è la chiave di riparto stabilita dal Pretore in
materia di spese e ripetibili (un quinto a carico dell'istante, quattro quinti
a carico del convenuto), che l'appellante chiede di riformare fissandola in
ragione di metà ciascuno. Il primo giudice ha motivato la sua decisione in base
al grado di soccombenza “preponderante nella parte convenuta” (sentenza,
pag. 3 in fondo). L'appellante fa valere che all'udienza del 2 settembre 2002
egli non ha contestato l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie né
l'affidamento dei figli alla madre, ma si è opposto ai contributi alimentari poiché
le somme pretese dall'istante non tenevano conto della sua reale situazione. Egli
ricorda inoltre di avere offerto un contributo complessivo di fr. 4000.–
mensili, sicché sotto questo profilo la sua soccombenza non può essere
ritenuta preponderante, ma tutt'al più paritaria.
-
Per
l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può
ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili (cpv. 2). In materia di diritto matrimoniale il giudice può inoltre,
a determinate condizioni, scostarsi da una suddivisione strettamente aritmetica
degli oneri processuali (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148). La giurisprudenza ha già avuto
modo di rilevare, per di più, che nella fissazione di tali oneri e delle
ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad
art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe
applicabili, come pure l'eventuale suddivisione degli importi a norma
dell'art. 148 cpv. 2 CPC, possono quindi essere impugnati solo per eccesso o
per abuso del potere d'apprezzamento. In concreto non è litigioso né
l'ammontare della tassa di giustizia né quello dell'indennità per ripetibili.
Controversa è – come detto – la chiave di riparto.
-
Nella
fattispecie la moglie aveva sollecitato, con l'istanza e ancora al dibattimento
finale, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli
(riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr.
2710.– mensili per sé, aumentato a fr. 4467.– mensili dal 1° ottobre 2004, uno
di fr. 1755.– mensili per ogni figlio e l'ordine al marito di sbloccare tutti i
conti bancari e postali dei coniugi. All'udienza del 2 settembre 2002 il
convenuto aveva proposto di respingere l'istanza, “in particolare per il motivo
che i calcoli figuranti nella stessa sono errati”, e aveva chiesto nella duplica
di rigettare le domande “per quanto attiene a una richiesta alimentare superiore
a fr. 4000.–” (verbali, pag. 1 e 3), salvo poi rimettersi al dibattimento
finale “al calcolo del Pretore per l'esatta determinazione del contributo
alimentare” (verbali, pag. 8). Con la sentenza dunque la moglie ha visto
accogliere l'istanza in misura preponderante, avendo ottenuto l'attribuzione
l'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita
del padre) e contributi alimentari per complessivi fr. 5730.– mensili.
Soccombente essa è uscita solo sullo sblocco dei conti bancari e postali.
-
Contrariamente
a quanto indica il Pretore nella sentenza impugnata (consid. 4), dagli atti non
risulta che i coniugi abbiano mai concordato l'attribuzione dell'alloggio
coniugale o l'affidamento dei figli. Invero la posizione del marito alla
discussione e al dibattimento finale era tutt'altro che chiara, essendosi egli
“opposto all'istanza” senza tuttavia muovere contestazioni a nessuna delle due
questioni appena citate. Ciò nondimeno, quand'anche si considerasse il solo
litigio sui contributi alimentari, la soccombenza di lui risulta senza dubbio
preponderante, poiché a fronte di una richiesta di complessivi fr. 6220.–
mensili e alla sua offerta di fr. 4000.– (duplica: verbali, pag. 3), egli si è
visto condannare al versamento di complessivi fr. 5730.– mensili, con un grado
di soccombenza aritmetica pari a 17/22. Ponendo a carico
di lui quattro quinti degli oneri processuali, pertanto, il Pretore non può
dirsi caduto in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento. Certo, la
domanda della moglie volta a ottenere un aumento del contributo da fr. 2710.– a
fr. 4467.– mensili dal 1° ottobre 2004 è stata respinta, ma parallelamente è
stato fissato fino al termine degli studi (e non solo fino alla maggiore età)
il contributo per il figlio __________. La questione legata allo sblocco dei
conti bancari e postali, poi, non ha richiesto impegno particolare né al
tribunale né alle parti e non ha quindi influito apprezzabilmente sul giudizio.
Se ne conclude che, per quanto severo possa apparire, il riparto delle spese e
delle ripetibili stabilito dal Pretore rientra nel quadro di un legittimo
potere di apprezzamento e sfugge alla critica.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto
(art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla
controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi
presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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