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Numero d'incarto:
11.2003.164
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, ICCA
Titolo:
stralcio per ritiro appello principale
Incarto n.
11.2003.164
Lugano
8 ottobre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.36
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 5 febbraio 2003 da
AA1
(patrocinata dall'avv. dott. RA2 )
contro
AP1
(patrocinato dall'avv. RA1 );
Ritenuto
in fatto: che, statuendo su un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale promossa il 5 febbraio 2003 da AA1 (1970) nei confronti del marito AP1
(1970), con sentenza del 4 dicembre 2003 il Pretore della giuridizione di
Locarno Città ha affidato il figlio L__________ (nato il 5 luglio 2002) alla
madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre in un sabato ogni 15
giorni (dalle ore 10.00 alle 17.30), oltre che in una mezza giornata ogni mese
“in settimana” (dalle ore 08.30 alle 11.30);
che, per
quanto riguarda le modalità di esercizio, il diritto di visita sarebbe dovuto
avvenire fino al 30 aprile 2004 alla presenza una volta su tre della nuova compagna
del convenuto, estesa a due volte su tre fino al luglio del 2004 e senza più
restrizioni dopo di allora;
che il
Pretore ha posto inoltre a carico di AP1 un contributo alimentare per la moglie
di fr. 1318.– mensili dal 5 febbraio al 31 agosto 2003 e di fr. 1500.– mensili
dal 1° settembre 2002 al 30 giugno 2004, fissando quello per il figlio in fr.
1800.– mensili, compreso l'assegno familiare;
che
contro la citata sentenza AP1 è insorto con un appello del 21 dicembre 2003 in
cui ha chiesto la modifica degli orari relativi al diritto di visita “in
settimana”, la possibilità di esercitare tale diritto senza restrizioni alla
presenza della sua nuova compagna e la riduzione del contributo alimentare per
il figlio a fr. 1100.– mensili (compreso l'assegno familiare) dal 1° febbraio
2003;
che nelle
sue osservazioni del 3 febbraio 2004 AA1 ha proposto di respingere l'appello e
con appello adesivo dell'indomani ha postulato l'aumento del contributo alimentare
per sé a fr. 3155.85 mensili dal febbraio all'agosto del 2003, a fr. 3550.–
mensili dal settembre all'ottobre 2003 e a fr. 3338.05 mensili dopo di allora;
che
un'istanza cautelare presentata da AP1 contestualmente all'appello è stata respinta
dal presidente di questa Camera con decreto del 7 gennaio 2004;
che nelle
sue osservazioni del 22 febbraio 2004 AP1 ha concluso per il rigetto dell'appello
adesivo;
che con
lettera del 1° ottobre 2004 il vicepresidente della Camera ha resto attento
l'appellante principale come, nelle circostanze concrete, la sentenza si
sarebbe potuta risolvere in una reformatio in peius, nel senso che il
contributo per il figlio – di cui l'appellante chiedeva la riduzione – si
sarebbe potuto rivelare, in virtù del principio inquisitorio illimitato, più
alto di quello fissato dal Pretore;
che il 5
ottobre 2004 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che
il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo stralcio della
causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che ai
fini del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite
è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375);
che
quindi, oltre a sopportare la tassa di giustizia e le spese, egli deve
rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spese di patrocinio
(analogo principio vige del resto sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153);
che nella
fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta poiché la causa non termina con un
giudizio di merito (art. 21 LTG), non senza dimenticare tuttavia che
l'avvertimento previo all'appellante principale ha reso necessario un attento
esame dell'intero carteggio;
che, per
il resto, chi ritira un appello rende caduco l'eventuale appello adesivo, il quale
ha mero carattere accessorio (Cocchi/
Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 314
CPC), sicché deve sopportare, in linea di massima, anche l'addebito degli oneri
processuali e delle ripetibili inerenti all'appello adesivo (per analogia: DTF
122 III 495);
che in
concreto non si ravvisano “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) o
ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) che giustifichino una
soluzione diversa;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli
per desistenza.
- Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1500.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è dichiarato caduco.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
da
anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico di AP1, che rifonderà
alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
RA1 ;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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