AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.63
Data decisione, Autorità:
03.12.2007, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: assistenza giudiziaria
Incarto n.
11.2005.63
Lugano,
3 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.36
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 6 febbraio 2004 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AA 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
21 aprile 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 17 maggio 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 aprile 2005
emanata su istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 6 febbraio
2004 da AP 1 (1958) nei confronti del marito AA 1 (1958), il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 1° settembre
2002, ha accertato che fra loro vige dal 1° gennaio 2004 la separazione dei
beni, ha attribuito l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha affidato
la figlia M__________ (1988) alla madre, riservato il diritto di visita del padre e ha condannato quest'ultimo a versare dal
1° ottobre 2004 un contributo alimentare per la moglie di fr. 450.– mensili,
oltre a un contributo per M__________ di fr. 1890.– mensili fino al 31
dicembre 2004, di fr. 1950.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 e di
fr. 1250.– mensili dopo di allora. La tassa di giustizia di fr. 400.–
e spese di fr. 20.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. L'istante non è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 maggio 2005
nel quale ha chiesto, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, un
contributo alimentare per sé di fr. 1800.– mensili dal 1° ottobre 2004 in
poi, un contributo alimentare per la figlia di fr. 2138.– mensili dal 1°
ottobre al 1° dicembre 2004 e di fr. 2198.– dopo di allora, la concessione
dell'assistenza giudiziaria in prima sede e, in conseguenza di ciò, l'annullamento
del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado. Nelle
sue osservazioni del 17 maggio 2005 AA 1 ha proposto di respingere
l'appello e con appello adesivo ha postulato la soppressione del contributo
alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2005 AP 1 ha
concluso per il rigetto dell'appello adesivo.
C. Il
25 settembre 2007 AP 1 ha dichiarato alla Camera di ritirare l'appello
principale, tranne per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria e il
dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede. AA 1 ha dichiarato da
parte sua, il 27 settembre 2007, di ritirare l'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il rifiuto
dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4
Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Una sentenza a protezione dell'unione coniugale, compreso
il dispositivo sulle spese e le ripetibili, è impugnabile invece con appello
nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC combinato con gli art. 4
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC). Presentato il 2 maggio 2005, il memoriale
unico di AP 1 è tempestivo sotto entrambi i profili.
I. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
-
Il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, nella fattispecie, con
l'argomento che AP 1 è proprietaria dell'abitazione coniugale in cui vive con
la figlia M__________ (una casa posta sulla particella n. 470 RFD di __________),
sicché per coprire le spese di procedura le basterebbe aumentare il mutuo ipotecario
a carico dell'immobile. Egli ha rilevato inoltre che la tassazione 2001/2002 dei
coniugi attesta l'esistenza di “titoli-crediti-numerario” per fr. 64 907.–, di modo che “con
ogni probabilità” le parti dispongono ancora di averi
bancari. Nelle circostanze descritte, ha concluso il Pretore, l'interessata non
può definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3
cpv. 1 Lag.
-
La
ricorrente sostiene che rispetto agli anni 1999/2000 (periodo di computo ai fini dell'imposta 2001/2002) l'ammontare degli averi coniugali è
“di molto diminuito” e che la suddivisione di tali beni avverrà se mai – nella
misura in cui questi ancora sussistessero – in esito alla sentenza di divorzio.
Quanto alla particella n. 746 RFD di __________, essa sottolinea che sul
fondo grava una cartella ipotecaria di fr. 300 000.– “per un debito effettivo di pari importo”, oltre a un'ipoteca legale di fr. 8200.– in favore
del Comune di __________. Per di più, essa soggiunge, il
marito afferma di avere finanziato la costruzione dello stabile (costata
fr. 500 000.–) con fr. 200 000.– di beni propri, senza dimenticare
che dal 1° gennaio 2006 decorre nuovamente per lei l'obbligo
di ammortare
l'ipoteca. Ciò posto, la ricorrente reputa che “molto difficilmente”
le sarebbe accordato un aumento del mutuo ipotecario, il quale farebbe
lievitare per altro il suo fabbisogno minimo senza trovare adeguata copertura
nell'entità del contributo alimentare. Onde, a suo
avviso, la legittimità della richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata.
-
I
costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale, alla stessa stregua di quelli
dovuti a una separazione giudiziale o a un divorzio, sono anzitutto a carico
dei coniugi. L'assistenza giudiziaria dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm
in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC). Internamente, il
coniuge che non è in grado di sopperire da sé – con i propri elementi di
reddito e di sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti
dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni
ecc.) ha il diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro coniuge, in
particolare di vedersi maggiorare a tale scopo il contributo alimentare pendente
causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Il diritto all'assistenza giudiziaria – in
altri termini – è dato solo ove l'unione coniugale non sia dotata di mezzi economici
sufficienti, rispettivamente ove un coniuge non sia in grado di sovvenzionare
l'altro.
-
Nella
fattispecie l'interessata non pretende di aver mai chiesto al marito, in pendenza
di procedura, un contributo di mantenimento atto a finanziare anche le spese del
processo. L'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, del 6
febbraio 2004, dimostra se mai il contrario (pag. 2, punto 3). Né l'istante
rende verosimile che una richiesta in tal senso sarebbe risultata infruttuosa. Anzi,
il Pretore ha rilevato che con entrate mensili di fr. 9450.– netti e un
fabbisogno minimo dichiarato di fr. 6223.– mensili, AA 1 poteva sopperire al
contributo alimentare per la moglie (fr. 450.– mensili) e a quello per la
figlia M__________ (compreso tra fr. 1250.– e fr. 1950.– mensili, secondo i
periodi), conservando ancora un margine apprezzabile (sentenza impugnata, consid.
6 in principio). Certo, il convenuto obiettava di dover sovvenzionare anche la
figlia maggiorenne S__________ (1985), cui versava un contributo alimentare di
fr. 1850.– mensili (sentenza impugnata, loc. cit.). Un contributo per figli maggiorenni
tuttavia non ha la priorità né su quello per la moglie (DTF 132 III 209) né su quello
per figli minorenni (Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª
edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11
aprile 2007, consid. 9a in fine). Il contributo alimentare per
S__________ non impediva quindi alla ricorrente di chiedere al marito un
adeguato sussidio per i propri costi di procedura.
-
Si
aggiunga che, oltre a ciò, la ricorrente non rende verosimile né l'intervenuto
consumo del patrimonio coniugale (limitandosi a pretendere che esso è “di molto diminuito”) né l'impossibilità di aumentare qualche poco il mutuo ipotecario di
fr. 300 000.– gravante la particella n. 746 di __________ (cfr. DTF 119 Ia
11), che a suo dire vale fr. 500
000.–. Tanto meno ove si consideri che un ricarico
ipotecario di fr. 10 000.–
costerebbe circa, al tasso del 3.625% (doc. 21), fr. 30.– mensili. L'interessata
ricorda che sul suo fondo è iscritta anche un'ipoteca legale
di fr. 8200.– in favore del Comune di __________, ma da ciò non trae
alcuna deduzione particolare. Adduce che il marito ha finanziato la costruzione
della casa con beni propri per fr. 200 000.–, ma trascura che i
debiti coniugali devono essere pagati – dandosi il caso – anche con beni propri,
sicché il credito del coniuge non gode di alcun privilegio. Quanto all'ammortamento
dell'ipoteca, nulla rende verosimile ch'esso non fosse negoziabile. Per di più,
l'interessata pare disconoscere che una mancanza di liquidità ancora non basta
per rendere verosimile uno stato d'indigenza, né l'istituto dell'assistenza
giudiziaria garantisce a un richiedente la possibilità di conservare sostanza
immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). Verificandosene la necessità, una
parte può anzi vedersi costretta a realizzare fondi (RDAT II-1998 pag. 19
consid. 6). Se poi un coniuge rifiuta il consenso (ad esempio perché lo
stabile costituisce abitazione familiare), l'interessato può sempre adire il
giudice (art. 169 cpv. 2 CC).
-
Ne
segue che, comunque lo si esamini, il ricorso in materia di assistenza
giudiziaria si rivela privo della benché minima consistenza. La procedura è
nondimeno gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie
(art. 4 cpv. 2 Lag), e da tale principio non è il caso di scostarsi neanche in
secondo grado. Quanto a eventuali ripetibili, non si giustifica di assegnarne,
giacché la controversia sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente allo
Stato (Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo).
La controparte al processo civile ne è estranea (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse,
Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Se decide di interloquire, essa agisce
a proprie spese.
II. Sull'appello
principale in materia di spese e ripetibili
- Il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese
(fr. 20.–) della sentenza impugnata a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'appellante chiede di annullare tale
dispositivo “a dipendenza
dell'esito della domanda di assistenza giudiziaria” (memoriale, pag. 8 in basso). Quest'ultima rivelandosi – come detto
– infondata, l'appello va dichiarato senza oggetto e come tale stralciato dai
ruoli.
Si rilevi
ad ogni buon conto che l'appello principale non avrebbe avuto alcuna possibilità
di buon esito nemmeno se in prima sede AP 1 si fosse vista conferire il beneficio
richiesto. L'appellante non contesta in effetti l'entità degli oneri
processuali e delle ripetibili né la chiave di riparto in base alla quale il
Pretore ha suddiviso il totale dei costi. Chiede l'annullamento puro e semplice
del dispositivo pretorile nell'erroneo convincimento – sembra – che a un
beneficiario dell'assistenza giudiziaria non possano essere addebitate tasse,
spese o ripetibili. In realtà niente è men vero. Intanto perché l'assistenza
giudiziaria dispensa semplicemente dal pagamento della tassa di giustizia e
delle spese (art. 13 cpv. 1 lett. a Lag), ma non dalla rifusione di ripetibili alla
controparte (art. 19 Lag). Inoltre perché la dispensa dal pagamento della tassa
di giustizia e delle spese non costituisce un esonero definitivo: nei dieci anni
successivi al passaggio in giudicato della sentenza lo Stato può sempre esigere
il rimborso degli ammontari fissati dal giudice, ove il miglioramento della
situazione economica del beneficiario lo permetta (art. 9 Lag). Ancorato a
fallaci premesse, l'appello sarebbe stato quindi destinato alla reiezione
seppure l'istante avesse ottenuto l'assistenza giudiziaria per il procedimento
di primo grado.
- Quanto
agli oneri processuali e alle ripetibili di appello, è appena il caso di rammentare
che AP 1 ha dichiarato di abbandonare l'impugnazione, tranne per quanto attiene
al dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede. Ora, chi recede da un
appello va considerato desistente. E la desistenza equivale a soccombenza (Rep.
1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375). Comporta
pertanto l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili a chi ritira l'appello
(art. 148 cpv. 1 CPC), salvo motivi di equità che inducano a moderare – appunto
– l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC). In concreto non se ne
vedrebbe il motivo. AA 1 ha formulato osservazioni per il tramite di un
avvocato senza poter prevedere che l'appello principale sarebbe stato ritirato,
in tutto o in parte. Non vi è ragione dunque per decurtargli l'indennità a
titolo di ripetibili. Va ridotta per converso, come di regola, la tassa di
giustizia, poiché in caso di desistenza la procedura non termina con un
giudizio finale (art. 21 LTG per analogia).
Nella
misura in cui è stato mantenuto, l'appello principale è divenuto invece senza
oggetto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguirebbero quindi il
presumibile esito del giudizio nel caso in cui l'impugnazione non fosse stralciata
dai ruoli (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7). Nella
fattispecie, come si è spiegato, quand'anche non fosse diventato senza oggetto
(e non fosse stato stralciato dai ruoli), l'appello sarebbe verosimilmente stato
respinto. Anche al proposito l'interessata risulta dunque soccombente. Anche in
tale misura essa deve sopportare così l'addebito degli oneri e delle ripetibili
(art. 148 cpv. 1 CPC).
III. Sull'appello adesivo
- Un appello adesivo ha
mera natura accessoria, di modo che il ritiro dell'appello principale lo rende
senza oggetto (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art.
314). In simili casi l'appellante principale, responsabile della caducità, è
tenuto ad assumere – per principio – anche gli oneri dell'appello adesivo, come
pure a rifondere all'appellante adesivo un'equa indennità per ripetibili. Il
fatto è che nel caso in esame l'istante non ha ritirato appieno l'appello
principale: sulla questione degli oneri processuali e delle ripetibili in prima
sede ha dichiarato anzi di mantenerlo, sia pure subordinandolo (erroneamente)
all'accoglimento del ricorso contro il diniego dell'assistenza giudiziaria. L'appello
adesivo non poteva dunque ritenersi per ciò solo senza oggetto, né il convenuto
lo ha reputato tale, tant'è che lo ha esplicitamente ritirato. Si versa dunque,
una volta ancora, in un caso di desistenza, con gli effetti noti (sopra, consid.
9). Anche in questo caso la tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la procedura
non terminando con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia).
IV. Sulla
richiesta di assistenza giudiziaria in appello
- Il diritto
all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale: decade quindi ove
il richiedente venga meno come parte al processo, fosse solo per la sua desistenza.
E se al momento in cui recede dalla lite egli non ha
ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la
richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag.
614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza). Nella
misura in cui l'istante ha ritirato l'appello principale, di conseguenza, la
richiesta di assistenza giudiziaria va dichiarata caduca.
Nella
misura in cui l'appello principale è stato mantenuto, per contro, la richiesta conserva
interesse, ma va respinta. Anzitutto perché nulla rende verosimile che l'istante
non potesse ottenere dal marito un contributo alimentare adeguato anche per
affrontare i costi del processo (sopra, consid. 5 e 6). L'indigenza non risulta dunque sufficientemente
sostanziata (art. 3 cpv. 1 Lag). In secondo luogo perché, quand'anche si volesse transigere
sull'indigenza, in materia di oneri processuali e
ripetibili l'appello principale era privo sin dall'inizio di qualsiasi
possibilità di successo (sopra, consid. 8). Ciò osta d'acchito al conferimento
dell'assistenza giudiziaria (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
- Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), controverso in appello rimaneva il
beneficio dell'assistenza giudiziaria in prima sede, come pure il dispositivo
pretorile sugli oneri processuali e le ripetibili (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF).
L'impugnabilità di tali questioni al Tribunale federale dipende da quel che era
il valore litigioso della causa a norma dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF. Se si considera che nella fattispecie
l'appellante principale chiedeva in appello di aumentare il contributo
alimentare per sé di fr. 1350.– mensili senza limiti di tempo, il valore
litigioso superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in
materia civile, anche trascurando l'aumento del contributo alimentare
rivendicato dall'appellante principale in favore della figlia M__________.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il
ricorso di AP 1 in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
-
Non si riscuotono
tasse o spese né si attribuiscono ripetibili per tale ricorso.
-
Si
prende atto del parziale ritiro dell'appello principale. Nella misura in cui è
stato mantenuto, l'appello principale è dichiarato senza
oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Gli oneri dell'appello
principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a AA 1 fr. 1000.–
per ripetibili.
-
Si prende
atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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