Debtor notice limited to future alimony payments

11.2007.134Other CourtSep 10, 2007Granted

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Omnilex summary

AO 1, acting for herself and her daughter, obtained a debtor notice ordering AP 1’s employer to withhold monthly maintenance payments. AP 1 challenged only the duration of the withholding for the ex-wife’s support, arguing that the deduction should end one month earlier. The Court of Appeal treated the filing as an appeal, found it timely and admissible, and held that debtor notices may cover only future maintenance claims matching the debt maturity. It therefore reformed the order so that the ex-wife’s CHF 500 monthly deduction runs only until 30 November 2007, while the daughter’s CHF 1,300 monthly deduction remains in force. No fees or compensation were awarded.

Omnilex headnote

Art. 132 CC; debtor notice for maintenance obligations and temporal scope of salary deductions. A debtor notice may concern only future alimony instalments whose due date corresponds to the debtor’s claim against the employer. Where maintenance is payable in advance, the last deductible instalment is to be taken into account in the month preceding maturity; a deduction in a later month cannot cover a maintenance debt no longer due. A filing styled as a request for revision may be treated as an appeal if its content clearly seeks appellate review and the statutory requirements of appealability, timeliness and minimum content are satisfied (consid. 1-2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.134

Data decisione, Autorità: 10.09.2007, ICCA

Titolo: Avviso ai debitori

Incarto n. 11.2007.134

Lugano 10 settembre 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.191 (avviso ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 luglio 2007 da

AO 1 per sé e in rappresentanza della figlia S__________ (1998)

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto come appello il memoriale del 29 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 luglio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 10 luglio 2007 PA 1 si è rivolta, anche in nome della figlia S__________ (1998), al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare una trattenuta di fr. 1800.– mensili sullo stipendio percepito dall'ex marito AP 1, somma da riversare direttamente a lei quale contributo alimentare per sé e la figlia in virtù di una sentenza di divorzio pronunciata il 1° dicembre 2005 dal Pretore supplente di quel medesimo tribunale;

che all'udienza del 27 agosto 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha giustificato l'omesso pagamento dei contributi di luglio e agosto 2007 (entrambi scaduti) per seri problemi legati alle relazioni personali con la figlia, soggiungendo di avere depo­sitato il denaro (senza indicare dove) e di essere disposto a liberarlo “qualora la situazione con la figlia dovesse andare a posto”;

che, statuendo il quello stesso giorno in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato una trattenuta di fr. 500.– mensili fino al 31 dicembre 2007 a titolo di contributo alimentare per __________ e di fr. 1300.– mensili compreso l'assegno familiare di base per la figlia S__________, il tutto “a far tempo dal prossimo versamento”, senza riscuotere tasse o spese e senza assegnare ripetibili;

che il 29 agosto 2007 AP 1 ha inviato una “richiesta di revisione” alla Pretura, affermando di avere sempre pagato il contributo ali­mentare in anticipo, sicché la trattenuta di fr. 500.– mensili in favore dell'ex moglie deve estinguersi il 30 novembre e non il 31 dicembre 2007;

che il 3 settembre 2007 la Pretura ha trasmesso il memoriale al Tribunale d'appello;

che l'atto non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 132 cpv. 1 CC il giudice può ordinare ai debitori di un convenuto dimentico dei propri doveri verso l'ex coniuge di eseguire i pagamenti, in tutto o in parte, all'avente diritto;

che all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che sotto questo profilo l'appello (“richiesta di revisione”) è dunque proponibile;

che un appello deve contenere – tra l'altro – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), come pure i “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che nel caso specifico l'esposto è redatto sotto forma di lettera, ma dal suo contenuto si evince chiaramente l'intenzione di veder riformato il giudizio del Segretario assessore con l'annullamento, dopo il 30 novembre 2007, della trattenuta di stipendio relativa ai fr. 500.– mensili in favore dell'ex moglie;

che il contributo alimentare di fr. 500.– per __________ va effettivamente corrisposto anticipatamente fino al 31 dicembre 2007 (doc. A: sentenza di divorzio, del 1° dicembre 2005, dispositivo n. 2.4);

che una diffida ai creditori può riferirsi solo a contributi alimentari futuri, la cui scadenza corrisponda a quella del credito dell'obbligato (cfr. Hegnauer in: Berner Kom­mentar, edi­zione 1997, n. 16 e 17 ad art. 291 CC con richiami; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 177 CC);

che, quindi, l'ultimo contributo alimentare dovuto da AP 1 all'ex moglie (quello del dicembre 2007) diventa esigibile il 30 novembre 2007 e va dedotto dallo stipendio di novembre;

che qualsiasi trattenuta si operi sullo stipendio percepito da AP 1 nel mese di dicembre 2007, essa potrebbe riferirsi solo a un contributo alimentare per il gennaio del 2008, non più dovuto all'ex moglie;

che nelle circostanze descritte l'appello, manifestamente fondato, merita accoglimento;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, l'errore riconducendosi a una manifesta inavvertenza del Segretario assessore;

che non è il caso invece di attribuire ripetibili all'appellante, il quale ha redatto da sé uno scritto di una decina di righe, che non gli ha sicuramente cagionato costi apprezzabili;

che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è manifestamente inferiore alla soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un eventuale ricorso in materia civile, controversa essendo unicamente la trattenuta di fr. 500.– sul futuro stipendio percepito dall'appellante nel dicembre del 2007;

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Trattato come appello, la “richiesta di revisione” è accolta e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

È ordinato alla __________, __________, di trattenere dallo stipendio versato a AP 1, , la somma di fr. 1300.– mensili (assegno familiare compreso) a titolo di contributo alimentare per la figlia S e fino al 30 novembre 2007 la somma di fr. 500.– mensili in favore di __________, __________, a decorrere dal prossimo versamento.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

–; –; –,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debtor noticemaintenancesalary withholdingappeal admissibilitymaturity of alimonycourt costs

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Key legal question

Whether the filing should be treated as an appeal and is admissible

Extracted holding

The letter is to be treated as an appeal and is admissible in time and form.

Extracted reasoning

Debtor-notice decisions are appealable within 10 days; the content clearly sought a reform of the lower decision despite being styled as a request for revision.

Key legal question

Whether the debtor notice for the ex-wife’s maintenance could extend beyond 30 November 2007

Extracted holding

No. The last alimony installment due to the ex-wife became exigible on 30 November 2007, so any salary deduction in December could only relate to a January 2008 payment, which was no longer owed.

Extracted reasoning

A debtor notice may cover only future maintenance claims whose maturity corresponds to the debtor’s credit; the divorce judgment required payment in advance only until 31 December 2007, making November the last relevant deduction month for the spouse’s share.

Key legal question

Costs and party compensation on appeal

Extracted holding

No court fees or costs are charged, and no party compensation is awarded.

Extracted reasoning

Although costs normally follow the losing party, the error was due to a manifest oversight by the secretary assessore; the appellant’s short self-drafted filing caused no appreciable expenses.

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