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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.122
Data decisione, Autorità:
21.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00122
Lugano
21 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2372 della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione
27 settembre 1991 da
__________ rappr. dallo studio legale __________, __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 9’509.70 oltre accessori a titolo di mercede
dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ne ha postulato
l’accoglimento limitatamente a fr. 3’500.-- oltre interessi e che il Pretore
con sentenza 15 febbraio 1995 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
13 marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione per fr. 3’500.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 24 aprile 1995
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. L’attrice nel settembre del 1990 ha rimorchiato il
veicolo Range Rover del convenuto da __________, ove egli era rimasto in panne,
sino alla propria officina di __________dove essa ha riparato tutti i difetti
riscontrati sul veicolo.
Per
le proprie prestazioni l’attrice ha emesso le due fatture doc. C e D per
complessivi fr. 9’509.70, somma rimasta impagata e perciò oggetto della
petizione che ci occupa.
B. Nella risposta del 3 febbraio 1992 il convenuto ha
sostenuto di aver chiesto unicamente la sostituzione di cambio e frizione e non
invece l’effettuazione di altre riparazioni.
Egli
avrebbe inoltre chiesto l’allestimento di un preventivo scritto, dopo
l’indicazione verbale di una spesa di fr. 4’500.-- per tali interventi.
Il
convenuto avrebbe inoltre tempestivamente notificato per telefono la
difettosità dell’opera prestata dall’attrice, la quale giustificherebbe
unicamente una mercede di complessivi fr. 3’500.--.
C. Nel giudizio impugnato il Pretore, ritenuta
l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, è giunto alla
conclusione secondo cui il convenuto avrebbe inteso appaltare all’attrice
l’esecuzione di tutti i lavori di riparazione di cui il suo veicolo necessitava.
Dovendosi
stabilire la remunerazione dell’attrice in base al valore del lavoro e del
materiale, sarebbe affatto corretta la sua quantificazione nell’importo dedotto
in causa, rimasto peraltro incontestato.
Non
avendo il convenuto provato in alcun modo la pretesa difettosità dell’opera
dell’attrice, il Pretore ha di conseguenza accolto la petizione.
D. Con tempestivo gravame datato 13 marzo 1995 il
convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere
la petizione per soli fr. 3’500.-- oltre interessi.
Il
convenuto avrebbe dimostrato di aver chiesto un preventivo, che non gli sarebbe
però stato sottoposto dalla ditta attrice.
Vi
sarebbe perciò una situazione di culpa in contrahendo e di abuso di diritto da
parte dell’attrice, il che permetterebbe al convenuto di risolvere il contratto
con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 375 CO.
L’attrice
avrebbe comunque effettuato prestazioni non richieste dal convenuto, o che egli
non avrebbe ordinato se ne avesse conosciuto il costo.
Essa
avrebbe infine disatteso l’onere della prova a suo carico, omettendo di far
vagliare peritalmente il valore della propria opera.
E. Nelle osservazioni del 24 aprile 1995 l’attrice ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- Il convenuto incentra buona parte del proprio gravame
sull’assunto secondo cui l’attrice sarebbe inadempiente nei suoi confronti per
avere omesso di sottoporgli un preventivo, come da lui espressamente richiesto.
A
prescindere dal fatto che lo stesso convenuto nei propri allegati introduttivi
aveva sostenuto l’esistenza di un preventivo orale di fr. 4’000.--/ 4’500.--
(risposta, pag. 3; duplica, pag. 3), tesi peraltro rimasta allo stadio di puro
parlato, egli ritiene di aver dimostrato l’impegno della controparte
all’allestimento del preventivo in base alle due annotazioni manoscritte di cui
ai doc. M e doc. 1.
Si
tratta anche in questo caso di una tesi destituita da ogni fondamento.
Dette
annotazioni, infatti, sono di dubbio significato, e non possono di certo da
sole portare ad ammettere l’esistenza di un impegno contrattuale dell’attrice
(coperto perciò dal di lei consenso) all’allestimento di un preventivo, o
nemmeno si possono interpretare nel senso di ritenere il consenso contrattuale
del convenuto condizionato all’esistenza di un preventivo, ritenuto che le
dette annotazioni sono state unilateralmente apposte dal convenuto nella
casella destinata alla firma del committente, firma con la quale egli dichiara
di riconoscere l’esattezza dell’ammontare indicato.
In
un simile contesto, tali annotazioni potrebbero semmai testimoniare la volontà
del committente di pagare quanto previsto dall’eventuale preventivo, ma non di
certo costituire una vincolante richiesta del medesimo.
Si
noti poi -e ciò è decisivo- che i due meccanici della ditta attrice hanno
entrambi affermato senza esitazione che il convenuto non richiese preventivo
alcuno, ma ordinò invece senza riserve l’esecuzione di tutte le opere
necessarie.
Queste
deposizioni non sono state concretamente messe in dubbio dal convenuto, che si
limita a definirle genericamente non credibili (appello, pag. 5), senza però
negare esplicitamente i contenuti del colloquio riferito dai testi, e che deve
così valere per vero, senza che le annotazioni del convenuto sui predetti
documenti possano condurre a risultato differente.
- Non potendosi ammettere l’esistenza dell’obbligo
dell’attrice di allestire un preventivo, e perciò la sua inadempienza al
riguardo di tale obbligo o abuso di diritto da parte sua, la soluzione della
vertenza non può che essere quella di mettere a carico del committente la mercede
dell’appaltatore determinata secondo l’art. 374 CO.
2.1 Il convenuto in questo ambito asserisce che
all’attrice non dovrebbero essere pagate le opere alla cui esecuzione egli non
ha consentito.
Sul
principio non vi è dubbio che egli ha ragione, riservata l’eventuale pretesa
dell’appaltatore fondata sull’indebito arricchimento del committente che riceve
un’opera non richiesta (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 887 e
segg.), ma in concreto le deposizioni testimoniali fugano ogni possibile dubbio,
attestando che il convenuto ha effettivamente richiesto l’esecuzione di ogni
lavoro necessario al ripristino della sua vettura.
Non
vi è perciò motivo di non ammettere le pretese dell’attrice per ognuna delle
opere fatturate, atteso che il convenuto non ha mai messo in forse la necessità
della loro effettuazione, ma solo, a torto, l’esistenza del suo consenso alla
loro esecuzione.
2.2 Il convenuto si oppone anche al quantum della pretesa
dell’appaltatrice, sostenendo che la stessa non sarebbe confortata da una prova
peritale che ne attesti l’esattezza.
Si
tratta anche in questo caso di un rilievo infondato, dal momento che il
convenuto nei propri allegati introduttivi ha contestato il conferimento
contrattuale e la qualità dell’opera, ma non invece -nell’esplicita maniera
richiesta dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 3)- il
fatto che l’importo esposto in causa non corrisponderebbe alla mercede
dell’appaltatrice per i lavori eseguiti e fatturati.
L’esattezza
dell’importo dedotto in causa deve perciò valere come processualmente ammessa
in virtù dell’art. 170 cpv. 2 CPC, ammissione peraltro ribadita, seppure
implicitamente, negli stessi allegati introduttivi del convenuto, nei quali
l’alto costo delle riparazioni veniva esposto come argomento logico atto a
negare l’avvenuto conferimento contrattuale (cfr. risposta, pag. 3; duplica,
pag. 4).
Non
può che conseguirne la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria, e
come tale temerario ai sensi dell’art. 152 CPC.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
13 marzo 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attrice fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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