AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.130
Data decisione, Autorità:
13.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00130
Lugano
13 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile ordinaria appellabile -inc. no. 650 della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 5 gennaio 1989 da
arch.
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con
cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto a pagargli la percentuale
concordataria del 25% sul credito di fr. 80’006.- oltre interessi al 5%
decorrenti dal trentunesimo giorno (compreso) dall’entrata in giudicato dell’omologazione
concordataria;
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione
e sulla quale il Pretore con sentenza 20 settembre 1994 si è così pronunciato:
-
La petizione 5/9
gennaio 1989 è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 2’500.- (duemilacinquecento)
e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 4’800.- (quattromilaottocento) a titolo di
ripetibili.
Appellante
la parte attrice con atto di appello 28 settembre 1994, con cui in riforma del
querelato giudizio chiede nuovamente l’accoglimento della petizione, con
protesta di spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre
il convenuto con osservazioni 28 ottobre 1994 postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto
A. Nell’ambito della procedura fallimentare nei confronti
__________, __________ il 6 dicembre 1988 il Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 5, ha deciso che il concordato ordinario proposto dal fallito ai propri
creditori era omologato sulla base:
a) del
pagamento integrale dei creditori privilegiati
b) del
pagamento di un dividendo del 25% ai creditori chirografari
di V classe, che si erano visti riconosciuto il proprio
credito o che se lo vedranno accertato nell’ambito della
procedura di cui all’art. 310 LEF per capitale oltre interessi
alla data del fallimento;
c) del
pagamento delle spese e competenze sostenute dall’amministrazione
del fallimento.
Ai creditori
che non si erano visti riconosciuti i loro crediti nella procedura,
tra cui vi era anche l’arch. __________, __________, il giudice ha assegnato
un termine scadente 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza
di omologazione del concordato per promuovere l’azione giudiziaria
tendente all’accertamento delle rispettive pretese nella misura contestata (art.
310 LEF, doc. D).
B. Con petizione 5 gennaio 1989 l’arch. __________ ha chiesto
la condanna del convenuto a pagargli la percentuale concordataria del 25% sul
credito di fr. 80’006.- oltre interessi al 5% decorrenti dal trentunesimo
giorno (compreso) dall’entrata in giudicato dell’omologazione concordataria.
Egli
sostiene che, in relazione alla pattuizione di un diritto di compera su alcuni
fondi siti nel Comune di __________ (cfr. doc. E, F) che i signori __________,
__________, __________ e __________ avevano concesso a __________ -in seguito
mai esercitato-, quest’ultimo aveva commissionato allo studio dell’attore
l’elaborazione di alcune varianti su progetti preesistenti inerenti la
costruzione di un complesso immobiliare strutturato su tre palazzine di
appartamenti. Le proposte ed i piani elaborati dall’attore furono, a suo dire,
più volte verificati e discussi tanto dal convenuto, quanto dalla __________.,
società che si occupava della promozione immobiliare per conto di quest’ultimo.
Per
le varianti in questione ed in applicazione delle norme SIA, fu emessa una nota
d’onorario di fr. 80’006.- (doc. N), fattura che il convenuto non ha tuttavia
provveduto a pagare e di cui ora si chiede l’accertamento giudiziale.
C. Con risposta 17 aprile 1989 __________ ha postulato
l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Egli
contesta innanzitutto di aver commissionato alla controparte l’elaborazione di
progetti, rilevando che in ogni caso all’attore incombeva l’onere della prova
circa la fondatezza e l’entità del suo credito. Con riferimento alla clausola
no. 8 del contratto di costituzione del diritto di compera (doc. E), il
convenuto osserva inoltre da un lato che egli avrebbe dovuto versare ai quattro
comproprietari l’importo di fr. 100’000.- relativo ai piani unicamente nel caso
di esercizio del diritto di compera, dall’altro che titolari dei progetti erano
semmai i quattro concedenti per cui solo loro avrebbero potuto commissionare
un’eventuale variante dei piani già approvati ed infine che gli risultava che
controparte era già stata integralmente tacitata per ogni sua pretesa relativa
alla progettazione delle tre palazzine.
Ne
discendeva, a suo dire, che l’attore non poteva più pretendere nulla dal
convenuto.
D. Con
la replica e la duplica e nei memoriali conclusionali le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte.
E. Con sentenza 20 settembre 1994 il Pretore ha respinto
la petizione e caricato all’attore la tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le
spese, nonché l’indennità di ripetibili di fr. 4’800.-.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istruttoria di causa non
aveva portato a ritenere comprovata la stipulazione tra le parti di un
contratto, in virtù del quale il convenuto dovesse essere tenuto al pagamento
della nota d’onorario emessa dall’attore: nessun teste aveva infatti potuto
asserire con sicurezza che il convenuto avesse incaricato l’attore di allestire
i progetti, anche se il suo interesse all’edificazione a __________ era
pacifico; tale circostanza non si poteva per altro neppure evincere dai
documenti ed in particolare dal doc. I, mentre neppure le risultanze
dell’interrogatorio formale dell’attore potevano in tutta evidenza essere
considerate decisive, da un lato non contribuendo del tutto a far chiarezza e
dall’altro in quanto non avevano trovato altri riscontri agli atti.
F. Con appello 28 settembre 1994 la parte attrice postula
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con
protesta di spese e ripetibili di primo e di secondo grado.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice, l’appellante sostiene che il fatto che
controparte avesse commissionato la progettazione delle seconde varianti al
progetto di edificazione delle tre palazzine sia stato sufficientemente
provato: a suo dire, tale circostanza risultava infatti sia dal suo
interrogatorio formale, sia dalla testimonianza __________ sia dal doc. I.
Quanto alla conformità tariffale ed alla correttezza della nota professionale
emessa (doc. N), la stessa era stata ampiamente confermata dalla perizia
giudiziaria, motivo per cui l’attore aveva senz’altro diritto alla percentuale
concordataria del 25% sulla sua nota d’onorario di fr. 80’006.-.
G. Delle osservazioni 28 ottobre 1994 della parte convenuta
con cui si chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e di
ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- Prima
di entrare nel merito dell’appello, occorre far chiarezza sulla fattispecie,
atteso che l’istruttoria di causa ha permesso di stabilire che nel corso degli
anni Ottanta le particelle N. __________e __________ di __________ su cui venne
annotato il diritto di compera a favore del convenuto, furono oggetto a tre
riprese di studi e di progettazioni nell’ottica di una loro edificazione (cfr.
cronologia nella perizia giudiziaria p. 3).
In
primo luogo, tra il 1981 ed il 1983, l’arch. __________ allestì dei piani per
la realizzazione di tre palazzine d’appartamenti plurivani per conto
dell’allora proprietaria, la __________, piani che in seguito vennero ceduti
(con i relativi terreni) ai signori, __________ __________, __________ e
__________ al prezzo di fr. 100’000.- (doc. M): in virtù della clausola no. 8
del contratto di costituzione del diritto di compera (doc. E), questi piani
avrebbero dovuto a loro volta essere ceduti al convenuto sempre al prezzo di
fr. 100’000.-.
In
un secondo momento, tra il 1985 e il febbraio 1986, lo studio __________
elaborò sui progetti __________ già approvati, dei piani esecutivi e delle
varianti -che non risultano versati agli atti (cfr. perizia p. 6)- per
aumentare il numero degli appartamenti (testi __________ p. 3, __________ p.
4); il tutto per conto dei quattro comproprietari, i quali provvidero anche al
pagamento di una sua nota professionale di fr. 100’000.- (interrogatorio
formale dell’attore risposta 2, teste __________ risposta 3, il quale ha
dichiarato di aver acquistato le particelle dopo il mancato esercizio del
diritto di compera da parte del convenuto, versando tra l’altro ai quattro
comproprietari la somma di fr. 180’000.- per le prime e le seconde varianti).
Dal
febbraio 1986 all’ottobre dello stesso anno, infine, l’attore provvide ad
elaborare delle nuove varianti al progetto __________, finalizzate ora a
costruire nelle palazzine unicamente dei monolocali o appartamenti da 1.5
locali (testi __________ p. 2, __________ p. 3, __________ p. 5, interrogatorio
formale dell’attore risposta 1).
Oggetto
della presente vertenza è per l’appunto la nota d’onorario di fr. 80’006.-
(doc. N), che l’attore ha emesso per l’elaborazione di queste seconde varianti.
- Il giudice di prime cure ha ritenuto non comprovato il
fatto che il convenuto avesse incaricato l’attore di elaborare le seconde
varianti.
Come
vedremo, il giudizio pretorile non può tuttavia essere condiviso.
2.1 Il teste __________ ha innanzitutto riferito come il
convenuto presumibilmente nel febbraio 1986 ebbe a convocare
“____________________ e il sottoscritto più volte nel suo studio in via
__________, dove con la collaborazione di architetti d’interni francesi si
trasformò il tutto in una novantina di appartamenti monolocali” (p. 2). Va a
questo proposito rilevato che __________, oltre ad essere figlio dell’attore,
lavorava nel contempo nello studio paterno, per cui si può senz’altro ritenere
che il suo coinvolgimento da parte del convenuto avvenne nella sua qualità di
rappresentante del padre e datore di lavoro, e non certo nella sua veste di
comproprietario delle particelle di __________o, tesi quest’ultima che del
resto il convenuto non ha nemmeno sollevato nei suoi allegati.
Il
teste ha quindi precisato che “per quanto mi concerne personalmente, __________
mi conferì l’incarico di allestire il progetto relativo ai rifugi e di
sorvegliare nel contempo la struttura portante al momento dell’elaborazione
delle modifiche del progetto. Io non ho ricevuto mandato scritto per quanto
affidatomi” (p. 2), aggiungendo in seguito che “anche il mandato a __________ è
stato dato negli stessi modi in cui è stato conferito a me e cioè verbalmente:
__________ ha ricevuto l’incarico di trasformare o meglio effettuare le
varianti necessarie per trasformare il progetto per seguire il desiderio di
__________ che era quello di creare monolocali invece di appartamenti di più
locali” (p. 2).
Per
fugare ogni dubbio in merito alla titolarità della persona che ha conferito gli
incarichi di progettazione, egli ha infine espressamente concluso che “per quel
che ne so io, __________ ha conferito questi mandati a titolo personale e non a
nome o per il conto di società o terze persone” (p. 2).
2.2 Significativa è del resto la testimonianza __________
il quale conferma implicitamente la titolarità del convenuto per quanto
concerne il mandato, laddove riferisce che “inizialmente non sapevo chi doveva
pagare lo studio d’architettura per queste varianti, ma verso la fine l’arch.
__________ mi disse di non perdere ulteriore tempo con quel lavoro perché
__________ non avrebbe pagato” (p. 6), evidentemente per le sue difficoltà
finanziarie (cfr. teste __________ p. 3, il quale riferisce che il convenuto
non aveva più soldi); pure significativa è la testimonianza del __________ o,
il quale ha affermato di sapere che “il signor __________ si era rivolto allo studio
d’architettura __________... Questo rapporto __________ era estraneo alla
vendita del terreno. Immagino che __________ si sia rivolto allo studio
__________... per portare avanti la progettazione. ... Ritengo che da parte
dei venditori nulla fosse dovuto a __________ per opere da lui prestate a
favore dei venditori stessi, in quanto il risultato della vendita fu poi diviso
in parti uguali. Diverso è il discorso per eventuali rapporti fra lo studio
__________ e __________ ” (p. 2).
2.3 In sede di interrogatorio formale, le cui risultanze
vanno liberamente valutate dal giudice secondo il proprio convincimento (art.
276 cpv. 1 CPC), l’attore ha a sua volta espressamente confermato che il
convenuto lo incaricò di effettuare le seconde varianti: “dopo questo sviluppo
di piani esecutivi pronti per iniziare i lavori, venne fatto un diritto di
compera a nome di __________ a; quindi fui incaricato da __________ per fare un
nuovo progetto che fu anzi inviato alle Autorità per ottenere l’autorizzazione,
che venne puntualmente concessa” (interrogatorio formale dell’attore risposta
1).
2.4 Infine, nel doc. I, significativo ancorché successivo
alla scadenza del diritto di compera concesso al convenuto -ciò che non
escludeva evidentemente che lo stesso in seguito potesse essere di nuovo
costituito, stante l’interesse costantemente da lui mostrato- la __________
società a cui lo stesso convenuto aveva conferito un mandato di gestione di sue
operazioni immobiliari (teste __________ p.1, __________ p. 3) confermava allo
studio dell’attore “a nome e per conto del signor __________ ” alcune modifiche
da apportare per completare i piani definitivi (doc. I), relativi ai monolocali
(teste __________ p. 5).
Quel
documento, allestito da un rappresentante del convenuto (art. 32 CO), sta
chiaramente ad indicare come quella società e per essa il rappresentato aveva
conferito all’attore l’incarico di modificare le varianti, per cui ben si può
ritenere che anche le varianti stesse fossero state commissionate dalla
medesima persona. Quest’ultima circostanza è del resto implicitamente
riconosciuta dal teste __________ il quale, non a conoscenza di eventuali
mandati di gestione o di rapporti di rappresentanza, a suo tempo aveva
addirittura pensato “che __________ fosse stato incaricato del progetto dalla
__________ ” (p. 2).
Tanto
basta, a giudizio di questa Camera, per ammettere sia la legittimazione attiva
dell’attore, sia la legittimazione passiva del convenuto.
- Per il resto, le contestazioni sollevate dal convenuto
per sottrarsi dall’obbligo di pagare le note d’onorario appaiono del tutto
pretestuose ed prive di fondamento.
3.1 Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte
convenuta, dal fatto che nel 1986 proprietari dei fondi fossero i quattro
comproprietari e non il convenuto non si può escludere che quest’ultimo possa
aver attribuito all’attore un mandato di progettazione relativo a quelle
particelle: questa Camera ha già recentemente avuto modo di stabilire che il
solo fatto che il fondo su cui si progetta non appartenga ai mandanti non
esclude per nulla che l’incarico di progettazione possa essere attribuito da
terzi, come ad esempio da persone interessate all’acquisto (IICCA 3 aprile 1995
in re R./F., 31 maggio 1995 in re V./ D. SA e llcc.) o finanche da mediatori desiderosi
di rendere più attrattivo il fondo da vendere corredandolo di un’autorizzazione
a edificarlo basata su di un progetto esecutivo (IICCA 27 gennaio 1994 in re G.
SA/K., 31 maggio 1995 in re V./ D. SA e llcc.).
3.2 Irrilevante è pure il fatto che i piani commissionati
dal convenuto vennero in seguito venduti dai quattro comproprietari al signor
__________ per la somma di fr. 80’000.- (teste __________ p. 1): non spetta
infatti a questa Camera indagare circa i motivi che portarono a questa cessione
e ad eventuali accordi che potrebbero essere intercorsi tra i quattro
comproprietari ed il convenuto a seguito del mancato esercizio del diritto di
compera, non potendo evidentemente tali fatti inerenti terze persone
influenzare il rapporto contrattuale tra l’architetto attore ed il committente
convenuto.
3.3 Irrilevante è infine il fatto che l’onorario relativo
alle seconde varianti sia stato parzialmente anticipato all’attore dai quattro
comproprietari (interrogatorio formale dell’attore risposta 2): l’istruttoria
di causa ha infatti accertato senz’ombra di dubbio che le varianti erano state
commissionate dal convenuto, per cui questi è tenuto a pagarle all’attore,
indipendentemente da quanto dei terzi possano aver pattuito con il creditore.
In
ogni caso non risulta che il pagamento da parte loro della nota d’onorario sia
avvenuto con l’accordo del debitore, cosicché non si può ritenere che essi
siano surrogati nella posizione del creditore (art. 110 cifra 2 CO); al
contrario dagli atti di causa si evince che quei pagamenti sono avvenuti a
titolo di anticipo, ritenuto che l’attore si era impegnato a restituire ai
quattro comproprietari quanto avrebbe potuto recuperare dal convenuto
(interrogatorio formale dell’attore risposta 2).
Non
risulta quindi che l’attore pretenda un doppio pagamento della nota.
- Resta ora da esaminare se l’ammontare della nota
d’onorario (doc. N) sia o meno conforme alle norme di categoria.
Il
perito giudiziario ha elaborato due conteggi a dipendenza del fatto se le prestazioni
contrattuali fossero da intendersi fino al rilascio della licenza edilizia o se
le stesse si estendessero fino alla fase di preparazione dell’esecuzione
(perizia p. 13): a suo dire, nel primo caso l’onorario a favore dell’attore
potrebbe ammontare a fr. 62’105.- (perizia p. 14), a cui andavano aggiunti
altri fr. 4’076.- per le spese (complemento perizia p. 2), nel secondo a fr.
102’473.- (perizia p. 15) oltre a fr. 5’900.- per spese (complemento perizia p.
2).
Nel
caso di specie, visto e considerato -come appurato dal perito giudiziario- che
"lo studio __________ ha assolto, prima ancora di inoltrare il progetto di
varianti interne al Comune, prestazioni che di solito si effettuano dopo
l’approvazione del progetto” e che “è questo un modo di procedere adottato, ad
esempio, quando non sussistono dubbi sul fatto che l’autorità conceda una nuova
licenza, quando si vuole anticipare l’approfondimento del progetto in vista
dell’allestimento dei capitolati d’appalto (piani 1:50 e dettagli, mentre per l’esame
dell’autorità bastano piani 1:100), quando insomma si intende aprire il
cantiere a breve scadenza” (perizia p. 12), si ritiene di dover riconoscere
all’attore l’onorario per l’intera prestazione svolta: l’istruttoria ha infatti
provato da un lato che l’urgenza era richiesta dal convenuto (al quale erano
stati fissati termini ben precisi per poter esercitare il diritto di compera:
cfr. doc. E, F; cfr. pure i solleciti da parte della __________ (teste
__________ p. 3)) e che gli approfondimenti eseguiti erano stati concretamente
commissionati dallo stesso (cfr. ad es. doc. I, p. 2, dove si chiede
espressamente all’attore la presentazione dei piani di dettaglio); d’altro
canto, come ritenuto dal teste , era inoltre presumibile che
“, se l’affare fosse andato definitivamente in porto, avrebbe dovuto
seguire i lavori fino alla fine in qualità di architetto progettista e DL” (p.
2), ciò che avrebbe in ogni caso comportato la sua remunerazione anche per i
lavori successivi alla procedura per il rilascio della licenza edilizia.
Ne
discende che la nota d’onorario viene riconosciuta nella misura postulata con
la petizione (fr. 80’006.-).
- L’appello è pertanto accolto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e di secondo grado
seguono la soccombenza (art. 148 CPC), tenuto conto del valore della lite, pari
-senza alcun dubbio- al 25% del credito.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 28 settembre 1994 dell’arch. __________ è
accolto e di conseguenza la sentenza 20 settembre 1994 del Pretore del
distretto di Lugano, Sezione 3, viene così riformata:
- La petizione 5/9 gennaio 1989 è
accolta.
§ Di
conseguenza, __________ è condannato a pagare ad __________ la percentuale
concordataria del 25% sul credito di fr. 80’006.-, oltre interessi al 5%
decorrenti dal trentunesimo giorno (compreso) dall’entrata in giudicato
dell’omologazione concordataria.
- La
tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) e le spese, da anticipare
dall’attore, sono poste a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 1’800.- (milleottocento) a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 400.--
da
anticiparsi dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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