AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.169
Data decisione, Autorità:
18.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00169
Lugano
18 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 84/1993 (OA.94.238) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 25 giugno 1993 da
rappr.
dall’avv. __________
Contro
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
11’272.20 oltre interessi al 10%, nonché limitatamente a questo importo il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE
di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e sulle
quali il Pretore con sentenza 8 maggio 1995 si è così pronunciato:
- La petizione è parzialmente accolta.
La __________
è condannata a versare alla __________ l’importo di fr. 10’626.90 oltre
interessi al 5% dal 25 giugno 1992.
-
Limitatamente a tale importo è rigettata l’opposizione posta al PE
n. __________ del 10/13 luglio 1992 dell’UE di Lugano.
-
La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 600.-,
anticipate dall’attrice, sono poste a carico della convenuta, la quale inoltre
rifonderà a controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Appellante
la parte convenuta con atto di appello 19 maggio 1995 con cui si chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione
o in subordine di accoglierla limitatamente a fr. (recte: Lit.) 3’529’032; il
tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’attrice con osservazioni 19 giugno 1995 postula la reiezione del gravame con
la protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in
fatto
A. Tra
il luglio 1991 ed il marzo 1992 la __________ ha fornito alla __________
diverse partite di granito e di marmo, per le quali sono state emesse fatture
per un importo complessivo di Lit. 33’339’032 (doc. A-H).
B. Il
19 marzo 1992 __________, contitolare della __________, ha rilasciato alla
ditta fornitrice un assegno di Lit. 24’000’000, il cui incasso è stato tuttavia
rifiutato dalla banca per mancanza di fondi.
C. Il
26 giugno 1992, per ottenere il pagamento dei propri crediti, la __________ ha
fatto spiccare nei confronti di __________ il PE __________ di fr. 29’134.30
(pari a Lit. 24’000’000 più spese) e nei confronti della __________ il PE
__________ di fr. 40’240’20 (doc. I, pari al saldo delle fatture insolute di
Lit. 33’339’032), a cui entrambi gli escussi hanno interposto opposizione.
D. A
seguito della procedura giudiziaria successivamente promossa nei confronti di
__________ la fornitrice ottenne finalmente il pagamento della somma
corrispondente all’assegno bancario, mentre per la rimanenza di Lit. 9’339’032
(pari a fr. 11’272.20 oltre interessi) il 25 giugno 1993 è stata promossa nei
confronti della __________ la causa che qui ci occupa.
E. Con
risposta 8 ottobre 1993 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione,
protestando spese e ripetibili.
Essa
contesta innanzitutto di aver ricevuto la merce di cui alle fatture 710/91
(doc. B) e 852/91 (doc. G) di Lit. 8’752’200 rispettivamente 405’000, non
potendosi inoltre -a suo dire- intravedere nelle sue precedenti prese di
posizione epistolari un riconoscimento né espresso, né tacito di quei debiti.
Contrariamente a quanto assunto dalla parte attrice, il versamento di Lit.
24’000’000 sarebbe quindi avvenuto a saldo e non a titolo di acconto.
F. In
replica e in duplica, come pure in sede conclusionale, le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte. In duplica la convenuta ha altresì prudenzialmente
contestato il tasso di cambio lira/franco e la misura degli interessi moratori.
G. Con
sentenza 8 maggio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 10’626.90 oltre interessi al 5%,
rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE
di Lugano; la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- nonché le
ripetibili in fr. 800.- sono state integralmente poste a carico della
convenuta.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attrice aveva diritto al
pagamento della fattura 710/91, ma non di quella recante il n. 852/91. Per
quanto concerne la prima fattura, egli ha rilevato che la convenuta, pur
avendone ammesso la ricezione, al riguardo non aveva mai sollevato eccezioni di
sorta, né in merito alla qualità della merce, né tanto meno per una sua
eventuale mancata fornitura: stanti i rapporti commerciali tra le parti, era
chiaro che, se quella merce fosse stata fatturata, ma non fornita, la convenuta
avrebbe dovuto eccepire tale circostanza a tempo debito: di qui l’obbligo di
onorare tale fattura. Agli atti non risulta per contro prova alcuna della
ricezione da parte della convenuta della merce di cui alla fattura 852/91, per
cui il relativo obbligo di pagamento è stato escluso.
Quanto
al tasso di cambio lira/franco, il Pretore ha applicato quello ufficiale alla
data del PE (844.70 Lit. per un fr.), mentre gli interessi di mora sono stati
riconosciuti al tasso legale del 5%, non essendo stati esposti i motivi a
sostegno di un tasso maggiore.
H. Con
appello 19 maggio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione o in subordine di
accoglierla limitatamente a Lit. 3’529’032; il tutto protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
eccepisce nuovamente di non aver mai ricevuto la merce di cui alla fattura
710/91, rilevando inoltre come controparte non abbia fornito alcuna prova in
proposito: in particolare, il doc. N non costituirebbe un’ammissione del
debito, bensì una semplice scrittura contabile. Se anche fosse giustificato il
pagamento della fattura di cui sopra, ritenendo che il Pretore nel suo giudizio
non abbia invero riconosciuto la legittimità delle fatture 850/91, 852/91 e
173/92, l’appellante chiede che la petizione venga subordinatamente accolta
solo per la somma corrispondente a Lit. 3’529’032. Infine postula una diversa
ripartizione delle spese e delle ripetibili di primo grado, che tenga meglio
conto della rispettiva soccombenza.
I. Delle
osservazioni 19 giugno 1995 della parte attrice con cui si postula la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
A
questo stadio della lite, le questioni da esaminare sono sostanzialmente tre:
da un lato la fondatezza o meno della fattura 710/91 (cons. 2 e 3), dall’altro
l’ammontare del saldo effettivamente dovuto dalla convenuta (cons. 4) ed infine
la ripartizione delle spese e delle ripetibili di primo grado (cons. 5).
-
La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in merito ad un contratto di
appalto -e il discorso può tranquillamente essere esteso anche al contratto di
compravendita, che qui ci occupa- che, ove il litigio verta non sui difetti
dell’opera ma sul calcolo della mercede, il committente può far valere le
proprie contestazioni in merito alla fattura senza essere legato a un termine,
e persino nel corso di causa, sempre che non l’abbia in precedenza riconosciuta
espressamente o in modo tacito (DTF 96 II 58; Rep. 1988 p. 273).
Nel
caso di specie, per quanto riguarda la fattura 710/91 di Lit. 8’752’200 (doc.
B), è chiaro che la convenuta, sottoscrivendo il doc. N, abbia implicitamente
riconosciuto il buon fondamento della stessa: in risposta alla lettera 13
novembre 1992 (doc. M), con cui il legale dell’attrice le aveva proposto di
sottoscrivere una convenzione con la quale sarebbe stata risolta la questione
delle fatture insolute di complessive Lit. 33’339’032, la convenuta aveva
infatti comunicato di non essere disposta a sottoscrivere il progetto
transattivo “in quanto a noi non risultano fatture scoperte per Lit. 33’339’032
ma bensì per Lit. 27’529’032”, indicando che tra le fatture formanti quel saldo
vi era pure la “fattura n. 710 del 15.10.1991 di Lit. 8’752’200.-” (doc. N).
Ora,
il fatto che la fattura 710/91 sia stata espressamente menzionata ed inserita
nel saldo tra le fatture “scoperte”, il fatto che tale dichiarazione avvenne
incondizionatamente e ancora che nelle intenzioni della stessa convenuta quel
documento doveva rispecchiare i rapporti di dare e avere tra le parti, sulle
quali eventualmente allestire una nuova proposta transattiva, permettono tranquillamente
di ritenere che quella fattura, secondo il principio della buona fede, era
stata effettivamente riconosciuta dalla convenuta: detto altrimenti, da tale
circostanza l’attrice ben poteva ritenere che la convenuta non aveva nulla da
eccepire a proposito di quella fattura.
L’appellante
tenta -invero senza troppa convinzione- di contestare il valore di
riconoscimento insito nel doc. N, asserendo dapprima che lo stesso si trattasse
di “una semplice richiesta di controllo” (risposta p. 3) e in seguito che
quello scritto altro non sarebbe che una semplice scrittura contabile (risposta
p. 3 e appello p. 2): ora, a parte il fatto che dal tenore del doc. N non
risulta affatto che lo stesso sia stato allestito con queste limitate finalità,
ciò non toglie che anche ad un eventuale documento contabile, nella misura in
cui lo stesso tende alla liberazione del debitore, possa essere attribuito il
carattere di riconoscimento di un debito (art. 200 CPC).
Di
conseguenza l’importo di Lit. 8’752’200 è senz’altro dovuto.
- A
titolo abbondanziale, e a prescindere dal fatto se l’allestimento del doc. N da
parte della convenuta costituisse o meno riconoscimento della fattura 710/91,
ci si potrebbe legittimamente chiedere se la mancata contestazione a suo tempo
di quella fattura non potesse eventualmente portare ad un suo tacito
riconoscimento.
Nel
caso concreto, la risposta a tale quesito, come vedremo, può sicuramente essere
positiva.
3.1 Di
principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito a una
fattura o a un estratto conto non significa ancora accettazione giusta l’art. 6
CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981 p. 41; Rep. 1988 p.
273).
È
però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di una
fattura erronea o eccessiva non è tenuto a reclamare immediatamente trova i
propri limiti nei canoni della buona fede (Rep. 1988 p. 273).
3.2 La
giurisprudenza ha in particolare ritenuto che il principio dell’affidamento
imponga a colui che nell’ambito di un persistente rapporto contrattuale riceve
dalla controparte una fattura errata o che non lo riguarda o che comunque egli
non intende riconoscere, di sollevare delle obiezioni entro un termine
ragionevole, in difetto di che il suo silenzio può senz’altro essere
interpretato come una tacita accettazione (Rechenschaftbericht TG 1989
N. 6 p. 73; cfr. pure ZR 77 N. 137 p. 311 e segg.; Kramer/Schmidlin,
Commentario bernese, 1986, N. 123 ad art. 6 CO): così, ad esempio, in una
sentenza pubblicata in Rep. 1988 p. 272 e segg., il Tribunale federale
ha ammesso che un silenzio durato oltre cinque anni nel quadro di un reciproco
e ininterrotto rapporto di affari (più di 150 fatture) equivaleva ad
un’accettazione tacita di una singola fattura, rispettivamente precludeva la
facoltà di contestarla in buona fede.
3.3 Nel
caso di specie è pacifico che tra le parti vi fosse un rapporto d’affari
stabile e non semplicemente occasionale: prova ne è l’allestimento di ben 8
fatture in un periodo di oltre 8 mesi.
Pure
pacifico che dal momento dell’emissione della fattura (il 15 ottobre 1991) fino
alla risposta di causa, avvenuta l’8 ottobre 1993, quindi a quasi due anni di
distanza, la convenuta non ha mai sollevato alcuna obiezione in merito alla
stessa fattura -che anzi nel doc. N ha espressamente ammesso come “scoperta”-.
Le occasioni per far valere eventuali eccezioni a quel proposito non erano per
altro mancate, essendo tra le parti intercorso un prolungato scambio
epistolare, una procedura esecutiva nei confronti del contitolare della
convenuta __________, oltre che diverse trattative per il componimento bonale
della vertenza (cfr. doc. L-P): eppure il tempo è trascorso, senza che
l’attrice potesse ipotizzare una possibile contestazione.
La
mancata tempestiva contestazione appare inoltre ancor più incomprensibile e
contraria al principio della buona fede, se solo si considera che la convenuta
ha in seguito affermato di non aver ricevuto la relativa fornitura: in tal
caso, il ritardo nella comunicazione avrebbe di fatto impedito alla controparte
di operare le necessarie verifiche per stabilire o provare dove e, se del caso,
a chi la merce sarebbe stata effettivamente consegnata, verifiche ora rese
estremamente difficoltose dal trascorrere del tempo (cfr. ZR 77 N. 137
p. 313).
Se
si tien conto che le obiezioni sono avvenute a quasi due anni di distanza dalla
fornitura, a oltre un anno e mezzo dalla cessazione dei rapporti d’affari tra
le parti, che un simile ritardo non ha alcuna spiegazione oggettiva, che un
reclamo formulato entro termini ragionevoli avrebbe inoltre permesso
all’attrice di riesaminare l’opportunità delle relazioni d’affari con la
convenuta, che ciò non poteva sfuggire a quest’ultima, l’assunto circa una
tacita accettazione della fatture deve essere senz’altro condiviso (Rep. 1988
p. 273).
- In
via subordinata, l’appellante, ritenendo che il Pretore nel suo giudizio avesse
escluso la legittimità delle fatture 850/91, 852/91 e 173/92, ha chiesto che la
petizione venisse accolta solo limitatamente a Lit. 3’529’032.
Tale
richiesta è assolutamente infondata.
4.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, il Pretore non ha infatti deciso che la
convenuta non fosse tenuta al pagamento delle fatture 850/91 (doc. F) e 173/92
(doc. H), bensì solo di quella recante il n. 852/91 (doc. G), l’unica in merito
alla quale erano state sollevate delle contestazioni negli allegati
preliminari.
4.2 In
ogni caso, il giudizio pretorile che ha riconosciuto come dovute queste due
fatture era del tutto ineccepibile.
La
nostra procedura civile esige infatti che la parte convenuta dia puntuale
riscontro ai fatti della petizione. Ciò implica un certo onere di allegazione a
carico del convenuto, che è tenuto a contestare le argomentazioni di
controparte con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria
descrizione dei fatti. La mancanza dei citati requisiti porta alla conseguenza
che la resistenza del convenuto su determinate allegazioni è inesistente, con
la conclusione -nel giudizio di merito- di dover poi ammettere la domanda
dell’attore (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 170).
Non
avendo la convenuta contestato nella fattispecie queste due fatture negli
allegati di risposta e di duplica, bene ha fatto il giudice di prime cure a
riconoscere tale pretesa.
- L’appellante
censura infine il giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili, rilevando
come il primo giudice, pur avendo indicato che le stesse andavano ripartite
tenuto conto della rispettiva soccombenza, le abbia caricate integralmente alla
convenuta.
5.1 In
base all’art. 148 cpv. 2 CPC il giudice, se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le
parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili.
La
giurisprudenza ha precisato che questa norma di legge deve essere interpretata
nel senso che, in un caso del genere, le spese giudiziarie devono essere poste
a carico delle parti in proporzione della rispettiva soccombenza, salvo che
giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (Cocchi/Trezzini, op.
cit., N. 30 ad art. 148).
5.2 Nel
caso di specie è pacifico che la parte attrice sia risultata soccombente sia
per quanto riguarda la fattura 852/91 di Lit. 405’000, sia per la questione
degli interessi di mora, sia per il tasso di cambio lira/franco applicato; la
convenuta è per contro risultata soccombente per la rimanenza.
Non
potendosi tuttavia ravvisare nel comportamento preprocessuale e processuale
delle parti particolari motivi che giustifichino una diversa ripartizione delle
spese e delle ripetibili -per altro nemmeno rilevati dal Pretore- queste ultime
dovranno essere caricate alle parti in proporzione della loro soccombenza,
ovvero nella fattispecie per 1/18 a carico dell’attrice e per 17/18 a carico
della convenuta, ciò che comporta una corrispondente modifica del giudizio di
primo grado.
- L’appello
è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello seguono la pressoché
totale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 maggio 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così parzialmente riformata:
- La
tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 600.-, anticipate
dall’attrice, restano a suo carico per 1/18 e per 17/18 sono poste a
carico della convenuta, la quale inoltre rifonderà a controparte fr.
710.- per parti di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 280.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 300.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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