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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.182
Data decisione, Autorità:
04.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00182
Lugano
4 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6874 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
petizione 8 febbraio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 13’029.60 oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attore al pagamento di fr. 4’000.-- oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno contrattuale;
E ora sulle eccezioni di prescrizione sollevate dalle
parti;
Il Pretore con la sentenza 3 maggio 1995 ha respinto
l’eccezione della convenuta e accolto quella dell’attore, respingendo perciò la
riconvenzionale per intervenuta prescrizione;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del
29 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la sua eccezione di prescrizione fino a concorrenza di fr. 11’814.60;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 7 luglio 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. La convenuta nella prima metà degli anni ‘80 ha
appaltato all’attore la modifica dell’impianto di riscaldamento della sua abitazione
di __________.
L’impianto
ha manifestato dei problemi di funzionamento, così che l’attore solo il 28
settembre 1990 ha emesso la propria fattura di fr. 21’029.60 (doc. J). Tolto un
acconto di fr. 8’000.-- a suo tempo pagato dalla convenuta, il saldo di fr.
13’029.60 è oggetto della presente causa.
B. Nella risposta e riconvenzionale dell’8 giugno 1993 la
convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta
prescrizione della pretesa dell’attore.
L’appalto
sarebbe stato conferito già il 18 novembre 1983, e i lavori sarebbero stati
terminati il 23 luglio 1984 con la fornitura di un’opera rivelatasi difettosa e
che l’attore non avrebbe mai saputo riparare adeguatamente.
Nel
1987 la convenuta avrebbe chiesto l’esecuzione di altri lavori, che non
avrebbero però relazione con quelli del 1984, così che la pretesa dell’attore,
oltre che infondata, sarebbe comunque ampiamente prescritta.
L’inadempienza
dell’attore le avrebbe inoltre causato spese peritali e altri vari inconvenienti,
da risarcire dall’attore nella misura di fr. 4’000.--, importo richiesto in via
riconvenzionale.
C. Nella risposta riconvenzionale del 3 settembre 1993
l’attore ha a sua volta sollevato l’eccezione di prescrizione avverso la
pretesa della convenuta.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta
l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha stabilito che alla
pretesa dell’attore sarebbe applicabile il termine di prescrizione ordinario di
10 anni.
Essendo
la consegna dell’opera avvenuta nell’inverno 1984/1985, detto termine non
avrebbe avuto modo di compiersi prima dell’introduzione della petizione.
Sarebbe
per contro prescritta la pretesa risarcitoria della convenuta, soggiacente al
termine di 5 anni di cui all’art. 371 CO.
E. Con tempestivo gravame datato 29 maggio 1995 la
convenuta ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile nel senso di
accogliere la sua eccezione di prescrizione fino a concorrenza dell’importo di
fr. 11’814.60, ovvero della parte scoperta della fattura dell’attore
concernente gli interventi effettuati nel 1984.
Il
Pretore avrebbe in sostanza ritenuto a torto che l’opera fornita dall’attore
non era una prestazione d’artigiano sottoposta al termine di prescrizione di 5
anni di cui all’art. 128 cifra 3 CO, visto oltretutto che l’attore stesso
avrebbe esplicitamente ammesso siffatta natura della propria opera.
F. Delle osservazioni 7 luglio 1995 dell’attore, in cui
egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- La convenuta non è insorta contro la decisione
pretorile di dichiarare prescritta la sua pretesa riconvenzionale, questione
che deve perciò essere ritenuta acquisita.
Tema
dell’appello è di conseguenza unicamente la questione a sapere se sia
applicabile il termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 128 cifra 3
CO, dal che risulterebbe l’intervenuta prescrizione anche della pretesa
dell’attore, almeno nella misura in cui essa è riferita ai lavori effettuati
nel 1984.
- L’art. 128 cifra 3 CO prevede un termine di
prescrizione abbreviato di 5 anni “per lavori d’artigiani”.
La
norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto
carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se
ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II
431; Rep. 1984, pag. 147; II CCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R.).
Secondo
il Tribunale federale, l’unico criterio determinante in proposito è la natura
dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del
contratto di appalto in questione.
In
questo senso, il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale,
assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per
l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione
meccanica in serie (II CCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA).
Siffatto
lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre
prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e
scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento (DTF
116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; Rep. 1992, pag. 273; II CCA
18 maggio 1994 in re F.R. SA/Z.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n.
871 e segg.).
L’onere
della prova circa l’esistenza delle premesse per l’applicabilità del termine di
prescrizione abbreviato incombe sulla parte che se ne prevale (II CCA 17
dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.; Kummer, Berner Kommentar, n.
165 ad art. 8 CC), in questo caso sulla convenuta.
- Dall’esame degli atti risulta che l’opera appaltata
all’attore consisteva principalmente nell’allacciamento al sistema di
riscaldamento esistente a serpentine nel pavimento di una cucina a legna di
marca “Tiba” facente funzione di riscaldamento centrale con il supporto di
accumulatori ad acqua (doc. CC, DD).
E’
senz’altro da ammettere che siffatta opera non era per nulla di semplice
concezione.
A
riprova della sua natura complessa, essa ha necessitato di una preventiva
progettazione basata su piani e schemi tecnici che l’attore ha fatto allestire
dalla __________ (cfr. deposizione __________; doc. C, pag. 1; doc. 4, FF).
L’esecuzione
è avvenuta grazie alla collaborazione di più artigiani, in particolare di un
elettricista e di un impresario costruttore (doc. 5, pag. 2).
Anche
lo stesso studio delle cause del preteso non corretto funzionamento dell’opera
non si è rivelato semplice, essendo stato reputato necessario dalla convenuta
l’impiego di “un gruppo di specialisti” (doc. 15) ed essendo inoltre stati
allestiti dei referti o effettuati sopralluoghi da numerosi esperti (cfr. doc.
B, C, GG, 13, 20, 21, 26).
L’impressione
generale che se ne ricava è quella di un’opera connotata in maniera
preponderante dall’aspetto tecnico ed intellettuale, nella quale il lavoro di
montaggio non risulta prevalere sulla progettazione del sistema e sulla
fornitura dei necessari elementi prodotti in serie, e ordinati dall’attore
(doc. CC).
Ne
deve conseguire che la pretesa per mercedi dell’attore è soggetta al termine
ordinario di prescrizione di 10 anni, e non a quello abbreviato di 5 anni (cfr.
le analoghe soluzioni nelle citate sentenze Rep. 1992, pag. 270 e segg,
in cui si trattava della fornitura e montaggio di un ascensore, e II CCA
5 novembre 1993 in re V. SA/R., in cui l’opera consisteva nella fornitura e
posa dell’arredamento in legno per una boutique).
- Questa soluzione, a non averne dubbi, non è
suscettibile di modifica per il fatto che l’attore avrebbe ammesso la propria
qualifica di artigiano e avrebbe altresì avuto il personale convincimento di
aver eseguito un lavoro artigianale.
Come
si è detto, la qualifica di artigiano non è affatto decisiva per la
determinazione del periodo di prescrizione, mentre è del tutto irrilevante la
soggettiva convinzione dell’artigiano di avere eseguito un’opera la cui
retribuzione soggiace al termine abbreviato di prescrizione se tale
convinzione, come nella specie, è contraria all’applicazione del diritto
risultante dalla corretta valutazione della fattispecie.
Non
essendo ammissibile per espressa disposizione di legge (art. 129 CO) la
modifica dei termini di prescrizione del terzo titolo della prima parte del CO,
non si può nemmeno interpretare la pretesa ammissione dell’attore nel senso
dell’offerta alla controparte di un accordo sulla riduzione del termine di
prescrizione, o di una rinuncia unilaterale all’applicazione del termine
ordinario.
Non
dovendosi ammettere che il termine ordinario di prescrizione sia giunto a
compimento (cfr. doc. Q), ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
29 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 680.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 700.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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