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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.223
Data decisione, Autorità:
23.08.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00223
Lugano
23 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini, quest'ultimo in
sostituzione
del giudice Zali, assente
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella procedura sommaria di sfratto dei conduttori -inc. no. 104/95P
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con istanza 2
luglio 1995 da
contro
entrambi
rappr. dall’avv. __________
che il Pretore ha accolto, con decreto 7 agosto 1995,
facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione dell’istante lo
stabile di 3 locali + servizi denominato “__________ ” a __________;
appellanti i convenuti con allegato del 17 agosto
1995, con cui si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza di sfratto con protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
appello corredato di una domanda di effetto sospensivo
che non viene evasa a dipendenza della presente decisione sul merito;
in virtù dell’art. 313bis CPC
Considerato
in fatto e in diritto
che con
contratto 20 gennaio 1995 __________ ha dato in locazione a far tempo dal 1°
febbraio 1995 a __________ e __________ lo stabile di 3 locali e servizi,
denominato “__________ ” a __________ (doc. 1);
che
con raccomandata 27 aprile 1995 il locatore ha intimato ai conduttori di
provvedere entro 30 giorni al pagamento delle pigioni relative ai mesi di marzo
ed aprile nonché del deposito di garanzia, in difetto di che il contratto
sarebbe stato disdetto (doc. E);
che
il 30 maggio 1995, atteso che il relativo pagamento non era avvenuto, il
locatore con formulario ufficiale (doc. A e B) ha disdetto il contratto di
locazione con effetto immediato;
che
i convenuti non hanno ritenuto di contestare la disdetta davanti all’Ufficio di
conciliazione;
che
con istanza 2 luglio 1995 il locatore ha chiesto lo sfratto dei conduttori
dall’ente locato;
che
nel corso dell’udienza di contraddittorio indetta per il 25 luglio 1995 i
convenuti si sono opposti all’istanza;
che
nel corso di tale udienza è stata formulata una proposta transattiva, in virtù
della quale l’istante si impegnava a lasciare i convenuti nell’ente locato fino
al 31 agosto, mentre questi ultimi si impegnavano a loro volta a pagare entro
il 28 luglio la somma di fr. 6’000.- a valere quale pigione fino al mese di
agosto;
che
all’udienza del 28 luglio, cui è comparsa la solo parte istante, si è dovuto
constatare la decadenza della proposta transattiva, in quanto nel termine
assegnato non vi era stato alcun pagamento;
che
con decisione 7 agosto 1995 il Pretore, rilevando che al rapporto di locazione
era stato posto fine in applicazione dell’art. 257d CO con la disdetta del 30
maggio per il 30 giugno successivo e che entro tale data la riconsegna non era
avvenuta e inoltre che i conduttori non avevano pagato le pigioni arretrate
nemmeno nell’ulteriore termine concesso all’udienza del 25 luglio, ha decretato
senz’altro lo sfratto dei convenuti dall’ente locato;
che
con appello con domanda di effetto sospensivo del 17 agosto 1995 i convenuti
postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza
di sfratto, protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
che,
a giudizio degli appellanti, in realtà il contratto di locazione risulta
tuttora in essere, così come si può evincere dai documenti agli atti: la
disdetta non sarebbe infatti stata data idoneamente e risulterebbe contraria a
quanto previsto dal Codice di rito;
che,
sempre a loro dire, l’eventuale immediata esecuzione dello sfratto, oltre a
risultare profondamente ingiusta, comporterebbe un irragionevole ed eccessivo nocumento
ai ricorrenti, che non avrebbero inoltre la possibilità di trovare una
sistemazione abitativa alternativa;
che
l’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC prescrive che, pena la nullità, l’appello debba
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;
che
la motivazione addotta dagli appellanti e di conseguenza lo stesso gravame
appaiono pertanto al limite della ricevibilità;
che,
a prescindere dalle eventuali sue carenze formali, l’appello in esame risulta
in ogni caso del tutto infondato nel merito;
che
infatti il Tribunale federale nella sentenza ICCTF 21 agosto 1992 in re
G.Q.R. SA/D., a cui questa Camera ha costantemente fatto riferimento (cfr. IICCA
14 ottobre 1992 in re R./G., 6 dicembre 1992 in re L./B.F.L. SA, 9 marzo 1994
in re S./C., 10 agosto 1994 in re K./G.T. SA, 14 settembre 1994 in re M. SA/F.,
23 maggio 1995 in re M. SA/I. SA, 9 giugno 1995 in re D.C./D. SA; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 506 n. 1), ha stabilito l’obbligo per il conduttore di impugnare
avanti all’Ufficio di conciliazione non solo la disdetta ordinaria, ma anche
quella straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d cpv. 2 CO,
in difetto di che la disdetta cresce senz’altro in giudicato;
che
l’obbligo del giudice dello sfratto di vagliare nel merito e con piena
cognizione la lite è perciò subordinato alla diligenza processuale della parte,
la quale deve esplicitarsi in forma di tempestiva contestazione della disdetta
ricevuta;
che,
avendo i convenuti omesso di attenersi a tale dovere di diligenza, essi ora
devono subirne le conseguenze con la perdita del diritto di contestare la
validità della disdetta;
che
in altri termini, in assenza di tempestiva contestazione della disdetta davanti
all’Ufficio di conciliazione non occorre nemmeno più indagare sulla questione a
sapere se siano adempiute o meno le condizioni per una disdetta ai sensi dell’art.
257d cpv. 2 CO (sentenza ICCTF citata, cons. 4);
che
in tali circostanze, quando cioè l’Ufficio di conciliazione non è stato
investito della questione, l’esame del Pretore si limita tutt’al più
all’eventualità che la disdetta sia nulla (IICCA 10 agosto 1994 in re
K./G.T. SA), o l’istanza prematura (IICCA 9 marzo 1994 in re S./C., 9
giugno 1995 in re D.C./D. SA);
che
non avendo gli appellanti sostenuto l’esistenza di motivi di nullità della
disdetta o di motivi per cui l’istanza di sfratto dovesse essere ritenuta
prematura, ne deve conseguire la reiezione del gravame;
che
l’asserita circostanza, per cui l’esecuzione dello sfratto comporterebbe un
irragionevole ed eccessivo nocumento ai ricorrenti, i quali non avrebbero
inoltre la possibilità di trovare una sistemazione abitativa alternativa, non
può in ogni caso impedire lo sfratto stesso, che appare del tutto legittimo;
che
trattasi in ogni caso di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art.
321 CPC) e che il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale
argomentazione, non è un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 4 ad art. 506);
che
di conseguenza l’appello, così come è stato presentato, oltre che infondato,
deve essere ritenuto temerario ai sensi dell’art. 152 CPC (IICCA 14
settembre 1994 in re M. SA/S.);
che
lo stesso risulta essere stato presentato con estrema leggerezza dal
patrocinatore dei convenuti, il quale meglio avrebbe fatto ad astenersi dal
presentarlo;
che,
per evidenti motivi di economia processuale, non torna conto intimare il
gravame alla controparte, stante la chiara situazione giuridica e la necessità
di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19
settembre 1994 in re F.F. SA/I.);
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 17 agosto 1995 di __________ e __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 240.-
b)
spese fr. 10.-
Totale fr. 250.-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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