Security for costs denied despite concordat moratorium

12.1995.239Other CourtOct 30, 1995Modified

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Omnilex summary

The plaintiff appealed an order of the Locarno-Città Pretura that had required security for costs of CHF 21,800 in a damages action. The Court of Appeal held that a concordat moratorium does not prove insolvency or lack of assets; it shows only temporary financial distress. It further stated that attachments and bankruptcy warnings are not, by themselves, the official proof required under debt enforcement law. The appeal was therefore upheld, the security request dismissed, and the cost orders were shifted to the respondent.

Omnilex headnote

Art. 153 CPC; security for costs on account of insolvency: a concordat moratorium of the plaintiff does not establish a state of lack of assets, but only temporary financial difficulty, and therefore does not justify ordering security. Attachments and notices of bankruptcy are not sufficient as proof of insolvency; such proof requires the official evidentiary documents contemplated by the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (consid. 1). If the security order is set aside, the first-instance and appellate costs are to be allocated accordingly under Art. 148 CPC (consid. 2).

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.239

Data decisione, Autorità: 30.10.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00239

Lugano 30 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretaria:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 4760 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 2 dicembre 1994 da


rappr. dallo studio legale __________

contro


rappr. dal __________

con la quale é stata chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 429’000.- oltre interessi e spese a titolo di risarcimento danni contrattuale.

Ed ora sull’appello 12 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del decreto 12 luglio 1995 con il quale il Pretore, in accoglimento della relativa istanza della parte convenuta, l’ha obbligata a prestare una cauzione processuale di Fr. 21’800.-.

Non avendo la controparte presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che la __________ ha chiesto la prestazione di una cauzione processuale per insolvenza dell’attrice con l’allegato di risposta del 9 giugno 1995 quando già il 12 maggio 1995 la stessa attrice era stata messa al beneficio di una moratoria a scopo di concordato;

che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, la concessione di una moratoria concordataria all’attore non fa stato di una situazione di nullatenenza ma semmai solo di temporanea difficoltà di natura finanziaria e non consente quindi di imporgli l’onere della cauzione secondo l’art. 153 litt. a) CPC (Rep. 1979, 347 e 1982, 129);

che il Pretore, con il decreto invocato, ha nulla di meno imposta la prestazione della cauzione processuale argomentando che la concessione della moratoria concordataria non sana la precedente situazione finanziaria dell’attrice costellata da pignoramenti e da comminatorie di fallimento;

che, in ogni caso, il pignoramento e la comminatoria di fallimento non sono atti ufficiali che possano provare la nullatenenza dell’attrice poiché solo altri attestati previsti dalla LEF servono concretamente allo scopo (Rep. 1978, 342; 1979, 349 e 1985, 142);

che ne consegue come nel caso di specie non siano presenti atti formali ufficiali per i quali sia possibile dedurre uno stato di insolvenza della parte attrice;

che l’appello deve così essere accolto ed il decreto del Pretore riformato;

Per i quali motivi

visto l’art. 153 CPC

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 12 settembre 1995 della __________ e __________ é accolto e di conseguenza il decreto 12 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Città viene così riformato:

  1. L’istanza di prestazione di cauzione processuale della __________ é respinta.

  2. Le spese con una tassa di giustizia di Fr. 100.- sono a carico della __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 150.- a titolo di indennità.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

tassa di giustizia Fr. 480.-

spese Fr. 20.-

totale Fr. 500.-

già anticipati dall’appellante sono a carico della società di __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

security for costsinsolvencyconcordat moratoriumcivil procedurecost allocationappeal

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Key legal question

Whether a concordat moratorium justifies ordering security for costs for alleged insolvency.

Extracted holding

No. A concordat moratorium shows only temporary financial difficulty, not a state of insolvency or lack of assets sufficient to require security for costs.

Extracted reasoning

The court followed its constant case law that a moratorium concordataria does not establish nullatenenza. The lower court also relied on attachments and bankruptcy threats, but these are not official acts proving insolvency; only the attestations provided by the debt enforcement law can do so.

Key legal question

Allocation of first-instance and appeal costs after the appeal succeeds.

Extracted holding

The security order was reversed; first-instance costs and appeal costs were imposed on the respondent, with reimbursement of party costs to the appellant.

Extracted reasoning

Since the appeal succeeded and the request for security was rejected, the lower-court cost order had to be amended accordingly, and the appeal costs were borne by the respondent.

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