AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.239
Data decisione, Autorità:
30.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00239
Lugano
30 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretaria:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 4760
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 2 dicembre 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dal __________
con
la quale é stata chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento
dell’importo di Fr. 429’000.- oltre interessi e spese a titolo di risarcimento
danni contrattuale.
Ed
ora sull’appello 12 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del
decreto 12 luglio 1995 con il quale il Pretore, in accoglimento della relativa
istanza della parte convenuta, l’ha obbligata a prestare una cauzione
processuale di Fr. 21’800.-.
Non
avendo la controparte presentato osservazioni all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto
Considerato
in
fatto ed in diritto
che la __________ ha
chiesto la prestazione di una cauzione processuale per insolvenza dell’attrice
con l’allegato di risposta del 9 giugno 1995 quando già il 12 maggio 1995 la
stessa attrice era stata messa al beneficio di una moratoria a scopo di concordato;
che, per costante
giurisprudenza di questo Tribunale, la concessione di una moratoria
concordataria all’attore non fa stato di una situazione di nullatenenza ma
semmai solo di temporanea difficoltà di natura finanziaria e non consente
quindi di imporgli l’onere della cauzione secondo l’art. 153 litt. a) CPC (Rep.
1979, 347 e 1982, 129);
che il Pretore, con il
decreto invocato, ha nulla di meno imposta la prestazione della cauzione
processuale argomentando che la concessione della moratoria concordataria non
sana la precedente situazione finanziaria dell’attrice costellata da pignoramenti
e da comminatorie di fallimento;
che, in ogni caso, il
pignoramento e la comminatoria di fallimento non sono atti ufficiali che
possano provare la nullatenenza dell’attrice poiché solo altri attestati previsti
dalla LEF servono concretamente allo scopo (Rep. 1978, 342; 1979, 349 e
1985, 142);
che ne consegue come nel
caso di specie non siano presenti atti formali ufficiali per i quali sia
possibile dedurre uno stato di insolvenza della parte attrice;
che l’appello deve così
essere accolto ed il decreto del Pretore riformato;
Per
i quali motivi
visto
l’art. 153 CPC
e,
per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 12 settembre 1995 della __________ e
__________ é accolto e di conseguenza il decreto 12 luglio 1995 del
Pretore di Locarno-Città viene così riformato:
-
L’istanza di
prestazione di cauzione processuale della __________ é respinta.
-
Le spese con
una tassa di giustizia di Fr. 100.- sono a carico della __________ la quale
rifonderà a controparte Fr. 150.- a titolo di indennità.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
tassa
di giustizia Fr. 480.-
spese Fr.
20.-
totale Fr.
500.-
già
anticipati dall’appellante sono a carico della società di __________ la quale
rifonderà a controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di
Locarno-città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster