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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.244
Data decisione, Autorità:
06.03.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00244
Lugano
6 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 1387
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 19
maggio 1992 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con la
quale si chiede la condanna della parte convenuta al versamento dell’importo di
Fr. 33’590.- oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1992 (contratto di lavoro,
licenziamento immediato) e che il Pretore, con sentenza 7 luglio 1995, ha
parzialmente accolto per Fr. 4’307.70 oltre interessi.
Appellante
l’attrice la quale, con atto di appello 19 settembre 1995, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di riconoscere integralmente le domande di
petizione mentre la controparte, con osservazioni 23 ottobre 1995, ne postula la
reiezione.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in
diritto
- Con
contratto di lavoro sottoscritto il 23 novembre 1990 (doc. B) la dr. __________
é stata assunta dalla __________, a far tempo dal 1° marzo 1991, quale medico
assistente presso la clinica che la convenuta gestisce a __________; il
rapporto di lavoro poteva essere disdetto da ognuna delle parti con un
preavviso di almeno 4 mesi.
Il
25 settembre 1991 le parti hanno sottoscritto un accordo con il quale
dichiaravano risolto il loro contratto di lavoro per la fine di gennaio 1992 e
si impegnavano ad accordarsi per un successivo contratto riferito
fondamentalmente alle stesse basi del precedente ma che avrebbe dovuto tener
conto della malattia invalidante (incapacità lavorativa del 30%) della dr.
__________ (doc. 2).
Il
nuovo contratto di lavoro, frutto di discussioni e di modifiche di un progetto
presentato dalla __________ a cavallo tra ottobre e novembre 1991, porta la
data del 22 novembre 1991 e prevede l’inizio del rapporto di lavoro con il 1°
febbraio 1992 (doc. E).
- Con
lettera raccomandata 19 dicembre 1991 la __________ ha comunicato all’attrice
di non più ritenersi vincolata dal contratto di lavoro appena sottoscritto dal
momento che quest’ultima le aveva dolosamente sottaciuto di essere incinta
(doc. F).
Le
divergenti posizioni delle parti non hanno potuto essere risolte così che
l’attrice ha avviato la presente causa con la quale, contestando ogni sua
mancanza di diligenza e argomentando la nullità della disdetta per essere stata
notificata in un periodo di gravidanza, chiede il versamento del salario per il
mese di gennaio 1992 che le é stato trattenuto e di un importo pari a quanto
avrebbe percepito fino al primo termine utile di disdetta del 30 novembre 1992.
Tutte
le pretese sono state respinte dalla convenuta: quella relativa al salario di
gennaio perché compensata con le spese legali sopportate e le altre perché la
rescissione del contratto era giustificata.
-
Con
sentenza 7 luglio 1995 il Pretore, dopo aver argomentato che il secondo
contratto di lavoro era un vero e proprio nuovo contratto che poteva anche
essere rescisso prima dell’inizio dell’attività lavorativa prevista, ha
considerato che l’atteggiamento dell’attrice nel non comunicare al datore di
lavoro il proprio stato interessante giustificava, per le particolari
circostanze e modalità per le quali il lavoro doveva venir svolto, la disdetta
immediata dal rapporto di lavoro non ancora iniziato. Di conseguenza ha accolto
la domanda limitatamente al pagamento dello stipendio di gennaio 1992 non
riconoscendo le ragioni di compensazione opposte dalla convenuta.
-
Con
l’appello la dr. __________ critica le deduzioni del Pretore intorno al suo
obbligo di informare il datore di lavoro del suo stato di gravidanza
argomentando che nulla al proposito le era stato chiesto, che l’attività di
medico assistente non é incompatibile con la gravidanza e che l’informazione
era stata data entro il termine previsto dallo stesso regolamento interno
emanato dal datore di lavoro. Conclude per l’inesistenza di qualsiasi motivo
giustificante la rescissione immediata del contratto di lavoro in particolare
un suo atteggiamento colpevole di dolo al momento della sua sottoscrizione.
La
controparte, con le osservazioni all’appello, ne propone la reiezione a
conferma del giudizio pretorile.
- L’appellante
rimette in discussione avanti all’autorità giudiziaria superiore unicamente
l’esistenza di un grave motivo di licenziamento in tronco che il primo giudice
ha individuato e confermato nel non avere la stessa informato il datore di
lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto, di essere in stato
interessante.
Già
durante la fase delle trattative che intercorrono prima della conclusione del
contratto di lavoro il lavoratore soggiace all’obbligo di fedeltà con la
conseguenza non solo di rispondere veridicamente alle domande del datore di
lavoro ma anche di dare spontaneamente ragguagli se questi riguardano la
mancanza di qualità o capacità fondamentali per l’occupazione lavorativa che
verrà esercitata (Rehbinder OR 320 N. 32). Lo stato di gravidanza, in
particolare, deve essere reso noto, anche se il datore di lavoro non formula al
proposito precisa domanda, quando esso potrebbe oggettivamente impedire la
buona e corretta esecuzione del previsto lavoro (Rehbinder, op. cit.,
loc. cit.; SJZ 1986, 262; Rep. 1989, 150; JAR 1994, 128)
come pure quando la lavoratrice sa o perlomeno può presumere che esso
rappresenti una circostanza determinante per il datore di lavoro nell’ambito
della sua decisione di assunzione (Decurtins, Die fristlose Entlassung,
pag. 73; Rep. 1989, 150).
-
Al
momento delle trattative per la stipula del nuovo contratto di lavoro,
consensualmente sciolto quello precedente, la dr. __________ sapeva di essere
incinta (cfr. suo interrogatorio formale). Inoltre sapeva o doveva
ragionevolmente comprendere che la preoccupazione del datore di lavoro era
indirizzata alla sua efficienza fisica perché non abile al lavoro se non nella
misura ridotta del 70% e perché, nel periodo precedente di assunzione, era
stata assente dal lavoro per motivi di salute con la creazione di difficoltà ed
inconvenienti (testi dr. __________ e __________), tanto é vero che il precedente
contratto era stato sciolto affinché quello nuovo potesse contenere una riserva
relativamente alla sua malattia (cfr. punto 2 della convenzione 25 settembre
1991, doc. 2). E che questa fosse la preoccupazione principale del datore di
lavoro lo si evince dal contenuto della lettera 14 ottobre 1991 della
__________ al suo consulente avv. __________ (doc. 4) con la quale si
desiderava avere una formulazione contrattuale che permettesse di sciogliere il
rapporto di lavoro in breve tempo anche durante un periodo di malattia. Il
testo di contratto (doc. C) poi sottoposto alla dipendente non poteva evitare a
quest’ultima - che ne aveva del resto già discusso con la datrice di lavoro
(cfr. lettera doc. 4) - di rendersi conto di quale fosse l’esigenza che stava a
cuore alla __________ come sta a dimostrare anche la sua richiesta di
informazioni presso un suo conoscente giurista (teste __________).
-
In
questa situazione l’attrice aveva l’obbligo di informare il datore di lavoro,
prima della stipula del nuovo contratto, del fatto che era incinta poiché, non
fosse altro anche per la sua formazione accademica, doveva desumere che le
assenze provocate dalla gravidanza, in uno con il suo stato fisico
valetudinario, sarebbero state più frequenti dell’ordinario e avrebbero causato
al datore di lavoro notevoli difficoltà; superiori a quelle già incontrate nel
passato anche per la partenza dalla clinica di uno dei due medici.
Questa
Camera ha raggiunto la convinzione che l’attrice ha, intenzionalmente,
sottaciuto la sua gravidanza per non vedersi opporre un rifiuto alla
conclusione del nuovo contratto comportandosi così in una maniera che
giustifica il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 337 CO (JAR 1984,
95) e che avrebbe giustificato anche, in alternativa, la risoluzione del
contratto per errore essenziale (Rehbinder OR 320 N. 41).
- A
conferma del primo giudizio l’appello é respinto con il carico di spese e
ripetibili alla parte soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
19 settembre 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)tassa
di giustizia Fr. 850.-
b)spese Fr.
50.-
Totale Fr.
900.-
da
anticiparsi dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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