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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.26
Data decisione, Autorità:
24.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00026
Lugano
24 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 447 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2,
promossa con petizione 28 dicembre 1987 da
Arch. __________ Ing. __________ (avv.
__________)
contro
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento di fr. 38’520.65 oltre interessi a titolo di mercede
degli appaltatori;
E ora sul decreto 22 dicembre 1994 del Pretore che ha
stralciato la causa dai ruoli per perenzione processuale;
Appellanti gli attori, che con atto di appello 10
gennaio 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza di stralcio dei convenuti;
Mentre i convenuti con osservazioni del 10 febbraio
1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
-
che con
petizione del 28 dicembre 1987 gli attori hanno chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento di fr. 38’520.65 oltre interessi a titolo di mercede
degli appaltatori;
-
che il 23
novembre 1994 i convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa per perenzione;
-
che il
Pretore in applicazione dell’art. 351 CPC ha stralciato la lite dai ruoli con
decreto 22 dicembre 1994;
-
che con
l’appello del 10 gennaio 1995 gli attori chiedono la riforma di detto decreto
nel senso di respingere l’istanza dei convenuti;
-
che gli appellanto
sostengono:
-
che
l’ordinanza pretorile del 20 novembre 1992 sarebbe stata intimata di venerdì;
-
che la
stessa sarebbe stata ricevuta dagli attori lunedì 23 novembre 1992;
-
che perciò
secondo l’art. 131 CPC il termine biennale di cui all’art. 351CPC avrebbe
iniziato a decorrere il successivo martedì 24 novembre 1992;
-
che
l’istanza di stralcio presentata il 23 novembre 1994 avrebbe di conseguenza
essa stessa interrotto il termine di perenzione;
-
che gli
attori avrebbero inoltre compiuto un atto di omissione, omettendo di presentare
le domande per l’interrogatorio formale dei convenuti entro il termine
assegnato il 20 novembre 1992, scadente il 5 gennaio 1993;
-
che detta
omissione costituirebbe atto interruttivo della perenzione processuale al pari
di qualunque atto positivo;
-
che con
osservazioni del 10 febbraio 1995 i convenuti postulano la reiezione del
gravame, chiedendo che lo stesso venga dichiarato temerario e che le ripetibili
ammontino ad almeno fr. 1’500.--;
-
che il 20
novembre 1992 il Pretore ha compiuto atto processuale interruttivo della
perenzione assegnando agli attori un termine di 30 giorni per la presentazione
delle domande per l’interrogatorio formale dei convenuti;
-
che non si
può tener conto della data di scadenza del termine assegnato dal Pretore con
l’ordinanza 20 novembre 1992;
-
che
rilevante ai fini del computo del periodo di perenzione è infatti solo la data
del compimento dell’ultimo atto processuale e non invece il momento in cui la
parte interessata avrebbe potuto compiere un atto (II CCA 16 giugno 1993
in re C. SA/S.);
-
che
l’omissione di un atto processuale, pur se foriera di conseguenze per la
procedura, non è in effetti assimilabile al compimento di un atto processuale;
-
che
un’omissione non può avere effetto interruttivo della perenzione, non fosse
altro che per il motivo che è la stessa, prolungata omissione del compimento
del successivo atto procedurale (o del sollecito del medesimo) a determinare la
situazione di perenzione;
-
che perciò
se l’omissione avesse effetto interruttivo della perenzione non si giungerebbe
mai alla perenzione della causa, essendo (per assurdo) in ogni momento
possibile l’interruzione della perenzione per mezzo dell’omesso invio di una
lettera di sollecito al pari che nel caso dell’effettivo invio della medesima;
-
che
l’intimazione alle parti dell’ordinanza 20 novembre 1992 ha costituito un
ulteriore atto processuale, così che un nuovo termine di perenzione ha iniziato
a decorrere dal ricevimento dell’atto;
-
che il
questa sede può rimanere irrisolto il quesito a sapere se detto nuovo termine
abbia iniziato a decorrere il 23 novembre 1992, giorno in cui la parti hanno
ricevuto l’ordinanza in questione o, in base all’art. 131 cpv. 1 CPC, solo il
successivo 24 novembre 1992;
-
che infatti
in entrabi i casi l’istanza presentata il 23 novembre 1994 dai convenuti era
prematura, non essendosi ancora compiuto il termine di due anni;
-
che tuttavia
tale prematura istanza non ha avuto effetto interruttivo della perenzione, non
essendo la stessa con ogni evidenza atto volto a dimostrare l’interesse di una
parte alla lite ma, al contrario, l’attestazione della volontà di vederla
perire;
-
che, di
conseguenza, costituirebbe eccesso di formalismo ritenere atto interruttivo
della perenzione la notifica alle parti di detta prematura istanza da parte del
Pretore;
-
che il primo
atto interruttivo della perenzione è perciò costituito dalle osservazioni 30
novembre 1994 degli attori;
-
che il
termine di perenzione ha così avuto tempo di compiersi;
-
che il
Pretore ha facoltà di procedere d’ufficio allo stralcio della lite perenta (art.
351 cpv. 2 CPC);
-
che la
decisone impugnata, seppur emanata in base ad istanza prematura, risulta
sostanzialmente corretta;
-
che ne
consegue la reiezione del gravame;
-
che non può
essere accolta la pretesa dei convenuti di un’indennità ex art. 152 CPC, già
solo per il fatto che il gravame non è temerario;
-
che lo
stesso risultato si impone per la mancata prova del maggior pregiudizio che i
convenuti avrebbero subito in conseguenza del gravame ritenuto temerario (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 152, n. 3 e 9);
-
che le spese
e le ripetibili seguono la soccombenza degli attori (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 10 gennaio 1995 di __________ e __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a l
e fr. 600.--
già
anticipati dagli appellanti restano a loro carico.
Gli attori
rifonderanno ai convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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