AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.273
Data decisione, Autorità:
17.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00273
Lugano
17 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. no. 563 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2,
promossa con petizone 29 agosto 1988 da
__________ ora
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 81’318,90
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha postulato la condanna
dell’attore al pagamento di fr. 70’715,80 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 21 dicembre 1995 ha accolto la petizione per fr. 76’318,65
oltre interessi e ha respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello 10 ottobre 1995 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre
la convenuta con osservazioni 10 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. La
convenuta è attiva nella progettazione, costruzione, fabbricazione e messa in
commercio di apparecchi elettrici, soprattutto trasformatori.
Verso
la fine del 1987, vista la necessità di completare il proprio organico con un
nuovo direttore di vendita, essa si è rivolta all’agenzia d’intermediazione di
personale __________ di __________, la quale l’ha messa in contatto con
l’attore __________
Il
curriculum vitae di __________ (doc. 4) menzionava, tra le altre, le seguenti
attività lavorative svolte dopo l’ottenimento della laurea in economia
aziendale a __________:
agosto ‘68/aprile ‘72 : direttore di vendita della __________
gennaio ‘72/dicembre ‘73 : pratica nel campo fiduciario e revisione
presso la __________
gennaio ‘74/dicembre ‘77 : socio direttore della __________
gennaio ‘78/ dicembre ‘80 : direttore generale della ________
gennaio ‘81/ luglio ‘82 : vice direttore della __________
agosto ‘82/ ottobre ‘87 : direttore generale della _________
Nel
curriculum l’attore precisava di essere rientrato in Svizzera nell’agosto 1987
per ragioni legate alla salute dei suoi genitori.
B. Il
18 dicembre 1987 si è tenuto il colloquio tra il direttore __________, delegato
del consiglio d’amministrazione della __________, ed il signor __________, il
quale è stato assunto quello stesso giorno in qualità di direttore marketing e
vendita, ripettivamente vice-presidente marketing & sales, al rango di
procuratore con firma collettiva a due e possibilità di nomina al rango di vice
direttore entro la fine del 1988. Quale controprestazione sono stati pattuiti
un salario annuo di fr. 130’000.--, un bonus a seconda dei risultati conseguiti
dalla ditta, il pagamento dei costi di esercizio della vettura di __________ e
il versamento di fr. 8’000.-- annui per il suo ammortamento (doc. A e B).
C. L’attore
ha iniziato la propria attività lavorativa il 4 gennaio 1988, ma già il 30
marzo il signor __________ gli ha comunicato di non essere soddisfatto del suo
lavoro. Le parti hanno deciso di continuare il rapporto di lavoro con un
periodo di prova durante i mesi di aprile e maggio, con possibilità di
rescindere il contratto alla fine di aprile con un termine di disdetta di 4
mesi (doc. 2).
D. Il
6 aprile 1988 il signor __________ ha presentato al signor __________ la
versione definitiva del bollettino n. 2 della __________, del quale era responsabile.
I prospetti, di cui aveva già spedito 1500 copie, sono stati ritenuti
inutilizzabili per i troppi errori ivi contenuti.
Dopo
un animato alterco, la convenuta ha deciso di rinunciare alla collaborazione
dell’attore a partire dal 6 aprile 1988 disdicendo il contratto per il 30
agosto 1988 (doc. C).
Il
18 aprile la convenuta ha comunicato all’attore di trattenere ogni versamento
in suo favore (doc. E), mentre il 26 aprile essa ha dichiarato che il contratto
era da considerare rescisso in tronco con effetto al 6 aprile in conseguenza
delle inesattezze contenute nel curriculum (doc. G).
E. Con
la petizione l’attore ha contestato il fondamento del licenziamento in tronco,
chiedendo il versamento di fr. 81’318,90 oltre interessi, somma che avrebbe
guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di
disdetta.
La
convenuta si è opposta alle domande attoree, sottolineando il comportamento
doloso della controparte che le avrebbe fornito indicazioni false, causali alla
conclusione del contratto, il quale sarebbe così viziato da errore essenziale.
Essa ha comunque rilevato l’esistenza di motivi gravi atti a giustificare la
rescissione immediata del contratto e ha fatto valere pretese per un totale di
fr. 70’715,80 per danni derivanti dall’assunzione di __________, somma
richiesta in via riconvenzionale.
F. In
seguito al decesso dell’attore __________ nel dicembre 1992, è subentrato in
causa suo figlio __________.
G. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha negato sia l’esistenza dei vizi di volontà
invocati dalla convenuta che la presenza di motivi gravi atti a giustificare il
licenziamento in tronco del lavoratore, e in applicazione dell’art. 337c CO ha
accolto le pretese attoree per fr. 76’318,65 oltre interessi.
H. Con
tempestivo gravame datato 10 ottobre 1995 la convenuta chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
Rimprovera
al Pretore di non aver sufficientemente tenuto conto delle prove fornite dalla
__________, le quali dimostrerebbero che attore l’ha deliberatamente ingannata
al momento della conclusione del contratto.
Ribadisce
inoltre che il contratto sarebbe nullo per errore essenziale e che sarebbe ad
ogni modo stata giustificata la sua risoluzione immediata per motivi gravi.
I. Delle
osservazioni 10 novembre 1995 dell’attore, che chiede la conferma del giudizio
di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
La
convenuta ripropone in questa sede la tesi secondo cui la validità del
contratto di lavoro potrebbe essere messa in discussione per effetto di un
vizio di volontà, segnatamente per dolo dell’attore o per errore essenziale.
-
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 CO vi è dolo quando una parte determina l’altra a concludere
il contratto inducendola volutamente in errore o sfruttando illecitamente un
errore già esistente del quale avrebbe dovuto renderla attenta.
Nell’ambito
del contratto di lavoro, l’obbligo di informare spontaneamente si estende
unicamente a qualità del lavoratore la cui esistenza o mancanza determina
l’assoluta non idoneità del lavoratore per l’attività lavorativa in questione,
e che rappresentano perciò il motivo fondamentale della conclusione del
contratto di lavoro. Il lavoratore ha inoltre un incondizionato obbligo della
verità quando fornisce informazioni spontaneamente, o in risposta a domande
legittime, in particolare riguardanti la sua istruzione, poste dal datore di
lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar. n. 37 ad art. 320 CO).
Il
lavoratore non è per contro tenuto a riferire al datore di lavoro dei suoi
precedenti penali se essi non gli impediscono di ottemperare ai propri obblighi
contrattuali (Rehbinder, opera citata, n. 32 e 35 ad art. 320 CO; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 10 ad art. 320 CO).
L’eventuale
inganno messo in atto dal lavoratore per essere giuridicamente rilevante deve
essere stato causale per la stipulazione del contratto.
Bisogna
di conseguenza esaminare se il datore di lavoro nel caso in cui non fosse stato
ingannato non avrebbe assunto il dipendente in questione (dolus causam dans), o
se l’avrebbe assunto a condizioni diverse (dolus incidens), a lui meno favorevoli
(DTF 99 II 309, 81 II 219; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 83/90
ad art. 28 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 14 ad art. 28 CO).
Spetta
alla parte ingannata dimostrare l’esistenza dei presupposti del dolo (Honsell/Vogt/Wiegand,
opera citata, n. 26 ad art. 28 CO). Tuttavia la dimostrazione del fatto che la
controparte ha operato con inganno genera la presunzione dell’esistenza del
nesso causale. Diventa perciò compito della controparte fornire le prove che il
partner contrattuale avrebbe concluso il contratto in questione alle stesse
condizioni indipendentemente dal proprio comportamento doloso (Schmidlin,
op. cit., ad art. 28 CO, N. 171). Eccezioni valgono solo quando l’inganno ha
per oggetto punti secondari, che non sono normalmente idonei a determinare la
volontà contrattuale (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner
Teil, 2. edizione, Zurigo, 1988, pag. 221).
Se
si verificano le suddette condizioni, la vittima del dolo ha la facoltà di
sottrarsi agli effetti del contratto notificando la sua intenzione entro un
anno dalla scoperta dell’inganno (Rep. 1993, pag. 172; Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. edizione, Zurigo,
1995, n. 854 e segg.).
- Il
contratto, inoltre, non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale (art.
23 CO).
L’errore
è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di
fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario
elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui
importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4
CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 20 marzo 1995 in re I.
SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n.
20-23 ad art. 24 CO).
- Il
vizio di volontà, a mente della convenuta (appello, pag. 9-15), riguarderebbe le
seguenti circostanze, erroneamente riportate oppure omesse dal curriculum
dell’attore:
-
la
data del rientro in Svizzera da__________ __________;
-
la
firma e il contenuto dell’attestato ____________________;
-
la
firma e il contenuto della __________;
-
la
durata e i termini dell’impiego presso la __________;
-
l’esistenza
di una condanna penale:
- Prima
di chinarsi sul contenuto del curriculum, va ritenuto che la convenuta
all’epoca della stipula contrattuale aveva urgente bisogno di un direttore
delle vendite (deposizioni __________, __________) e nella ricerca di un
candidato si rivolse alla __________ (risposta, pag. 2).
Nei
propri allegati introduttivi essa non ha per nulla spiegato quali
caratteristiche e quale formazione avrebbe dovuto avere a mente sua un
potenziale direttore delle vendite. Dalle deposizioni in atti risulta però che
sarebbe stata auspicabile una solida formazione di tipo tecnico
(______________________________), il che è del resto ovvio ai fini della
necessaria conoscenza del prodotto da vendere.
L’attore,
del cui curriculum si dirà più avanti, non possedeva invece alcuna formazione
tecnica nel campo di attività dell’attrice, né pretendeva di possederne.
Anche
sulle circostanze dell’assunzione, le allegazioni delle parti e l’istruttoria
sono state carenti: risulta comunque che l’attore fu immediatamente assunto
dopo un unico colloquio, ed è implicito che il suo curriculum non fu in alcun
modo verificato.
Non
è per contro dato di sapere se la convenuta prese in considerazione altri
candidati e, se del caso, quale era la loro formazione.
- Ciò
premesso, occorre chiedersi quale rilevanza la convenuta poteva in buona fede
dare al curriculum sottopostole dall’attore.
Ad
un esame critico, quale dovrebbe essere quello del potenziale datore di lavoro,
risaltano a prima vista quali elementi importanti in favore dell’attore
l’assolvimento di studi superiori in economia aziendale, la conoscenza di
quattro lingue e l’età ideale di circa 35 anni, che costituisce agli occhi di
un datore un ideale compromesso tra dinamismo giovanile e maturità di
carattere, e rende inoltre possibile che si possieda già una discreta
esperienza lavorativa.
Il
potenziale datore di lavoro avrebbe però d’altro canto dovuto avvedersi che le
esperienze lavorative vantate, seppure ad un asserito livello dirigenziale, non
erano a prima vista di particolare qualità.
Vi
figura infatti una lunga militanza in aziende di famiglia (alla quarta
generazione, doc. 4, pag. 2 in alto), il che non sorprende, costituendo tale
fatto secondo l’ordinario andamento delle cose una sorta di sbocco naturale per
un figlio diplomato in economia aziendale.
Avrebbe
invece dovuto sorprendere il fatto che l’attore ha abbandonato rapidamente
l’azienda di famiglia nonostante gli fossero state attribuite mansioni
dirigenziali, lasciandola nel dicembre del 1980, a 28 anni, con l’asserita
qualifica di direttore generale.
Inoltre,
venendo all’esame degli ultimi anni di attività, cioè del periodo più
significativo nell’ottica del potenziale nuovo datore di lavoro, avrebbe di
certo meritato maggiore attenzione da parte della convenuta, o almeno una
richiesta di spiegazioni, il fatto che l’attore di punto in bianco è andato a
cercare fortuna in __________, lavorando per sconosciute ditte americane sulle
quali -proprio perché sconosciute- sarebbe stato opportuno prendere qualche
informazione.
Doveva
indurre a qualche sospetto il fatto che “__________ ” , datrice di lavoro
nell’attore nel 1981, è il nome “__________ ” scritto al contrario, dal che si
poteva desumere che la società faceva capo all’attore medesimo, che era in
sostanza il datore di lavoro di se stesso.
Inoltre
lo stesso campo di attività scelto dall’attore -immobiliarista nella __________
degli anni ‘80- poteva lasciare perplessi, dovendo essere noto a chi come la
convenuta deve essere attenta alla situazione economica generale, che si
trattava di un periodo e di un’attività di grandi speculazioni, in cui non era
raro imbattersi in persone con pochi scrupoli e desiderose di denaro facile.
Se
ne deve concludere che il curriculum dell’attore così come era stato
presentato, se letto con occhio critico lasciava aperti numerosi interrogativi,
legati in particolare all’assenza di esperienze lavorative presso aziende di
riconosciuta importanza, interrogativi che avrebbero perciò meritato un
notevole approfondimento, vista l’importanza -enfatizzata dalla stessa
convenuta- della carica che essa si apprestava ad affidare all’attore.
La
convenuta ha invece agito frettolosamente, rinunciando a qualsivoglia
verifica, e questo anche in seguito, quando è stata confrontata con le asserite
insufficienti prestazioni dell’attore sul posto di lavoro.
Solo
dopo avere disdetto il rapporto di lavoro, ma a quel punto
-secondo
il principio dell’affidamento- con l’unico evidente scopo di costruirsi un
motivo di licenziamento in tronco, la convenuta ha eseguito una verifica delle
referenze dell’attore, per giungere, a torto, alla conclusione di essere stata
ingannata.
- È
accertata e ammessa dall’attore l’inesattezza della durata dell’impiego presso
la __________, avendovi egli lavorato per meno di un anno, vale a dire meno di
un quarto dei quattro anni indicati.
Si
tratta tuttavia di indicazione relativa a più di dieci anni prima
dell’assunzione presso la convenuta, e relativa ad occupazione che nessuna
delle parti ha preteso essere identica o simile a quella della convenuta, così
da poter essere stata valutata in maniera particolare al momento
dell’assunzione.
In
relazione al certificato della __________ (doc. V), va osservato che il signor
__________ era presidente della società nel periodo corrispondente alla data
del certificato. La firma illeggibile di un’altra persona quale presidente
della __________ è spiegabile con il fatto che l’attore non voleva rilasciarsi
lui stesso un certificato favorevole. Sulle perplessità che avrebbe dovuto
sollevare nella convenuta la sconosciuta __________ si è già detto al
considerando precedente, di modo che la circostanza addotta dalla convenuta in
merito al certificato in questione è lungi dal poter essere ritenuta
significativa.
Analogo
discorso deve valere per il certificato della __________ (doc. Z): è
addirittura futile l’accertamento del fatto che esso è stato firmato da tale
__________ nel ruolo di presidente della società mentre risulta essere stata
presidente della società in quel periodo la signora __________ (doc. 31),
legata da oltremodo stretta amicizia al signor __________.
Ciò
che doveva essere valutato dalla convenuta, dopo le opportune e preventive
indagini, era piuttosto il fatto che il suo futuro direttore delle vendite di
una ditta con 180 dipendenti aveva lavorato per 6 anni non già per
un’importante multinazionale, ma per una ditta di sua proprietà (o della sua
amica) che impiegava due o tre persone (interrogatorio formale, risposta 5) e
che aveva sede al suo indirizzo privato (interrogatorio formale, risposta 6).
Se
l’attore, interrogato da un datore di lavoro che assume personale a ragione
veduta, sulla natura del suo lavoro presso la __________, avesse mentito su
queste circostanze, si potrebbe senz’altro parlare di dolo causale per la sua
assunzione o per le condizioni contrattuali, ma dalla sola firma di una persona
non autorizzata su un certificato che comunque non vale nulla non si può
dedurre alcun diritto per la convenuta.
Vi
è poi l’imprecisione in relazione alla data di rientro in Svizzera dell’attore:
nel curriculum vitae prodotto dalla convenuta risulta che l’attore sarebbe
rientrato in Svizzera nell’agosto 1987 (il che è comunque in contrasto con
l’indicazione nello stesso curriculum secondo cui sarebbe rimasto alle
dipendenze della __________ in __________, fino alla fine di ottobre), mentre è
invece accertato che egli ha domiciliato a __________ già durante i mesi di
febbraio e marzo del 1987, che si è in seguito trasferito temporaneamente a
__________ per poi prendere definitivo domicilio a __________ solo il 1°
novembre 1987.
Anche
questa circostanza è però priva di rilevanza all’atto pratico. Non convince in
effetti, specie a fronte di tanta precipitazione da parte sua, l’affermazione
della convenuta secondo cui dal fatto che l’attore si sarebbe concesso qualche
mese di pausa dall’attività lavorativa -desiderio peraltro comprensibile anche
solo per ambientarsi al rientro dopo parecchi anni passati in __________ - essa
ne avrebbe tratto conclusioni negative circa le sue qualità, e avrebbe perciò
scelto un altro candidato o avrebbe stipulato con l’attore in termini diversi.
Infine,
come già osservato dal Pretore, l’attore non era tenuto a menzionare al proprio
datore di lavoro d’essere stato dichiarato colpevole negli __________ del reato
di istigazione a commettere aggressione aggravata, non dovendosi ammettere che
tale precedente ostasse all’esecuzione in maniera soddisfacente tutti i compiti
affidatigli dalla convenuta nell’ambito del rapporto di lavoro.
Diversa
sarebbe ovviamente stata la valutazione in caso di reati patrimoniali, quali il
furto o l’appropriazione indebita (cfr. consid. 2).
-
Stante
l’assenza di causalità tra l’assunzione dell’attore (o i termini contrattuali
della sua assunzione) e la situazione di errore che può essere stata ingenerata
dal curriculum in questione, ne deve seguire anche in questa sede la reiezione
delle eccezioni di dolo e errore essenziale sollevate dalla convenuta.
-
Per
tale evenienza la convenuta contesta la decisione del Pretore di ritenere privo
di causa grave il licenziamento in tronco da lei pronunciato.
Dall’evoluzione
della corrispondenza intercorsa tra le parti nell’aprile del 1988 si evince che
il 7 aprile la convenuta, adducendo la scarsa qualità del lavoro del
dipendente, ha dichiarato di sciogliere il rapporto di lavoro per il 30
settembre 1988 (doc. C) (intendendo con ciò il 30 agosto: doc. 2), dispensando
il lavoratore dal fornire la propria prestazione durante il periodo di
disdetta.
Il
14 aprile la convenuta ha nuovamente scritto per avanzare una pretesa di
risarcimento danni di fr. 1’964.10 e per chiedere la restituzione della carta
di credito (doc. D).
Il
18 aprile essa ha invece lamentato alcune imprecisioni formali della
documentazione annessa al curriculum vitae, richiedendo alcune informazioni e
documenti supplementari, e annunciando per questo motivo la sospensione dei
pagamenti (doc. E), il che a prima vista non era per nulla giustificabile dalle
mancanze formali lamentate e costituiva perciò l’avvio di una manovra ritorsiva
nei confronti del dipendente.
Il
26 aprile, infine, lamentando “Unstimmigkeiten” del curriculum dell’attore, la
convenuta l’ha licenziato in tronco per questo solo motivo, con effetto al 6
aprile 1988 (doc. G).
Si
tratta di un comportamento che non merita protezione: essendo stato accertato
che le informazioni inveritiere fornite dall’attore non sono state causali per
la conclusione del contratto, esse non possono nemmeno costituire motivo di
licenziamento in tronco (Streiff/von Känel, opera citata, n. 5c ad art.
337 CO), specie se si considera che era già stato pronunciato il licenziamento
ordinario e il dipendente era esonerato dal lavoro.
In
simili circostanze, infatti, non si pone più il problema -in sé decisivo-
costituito dalla possibile mancanza della fiducia necessaria a consentire al
dipendente di terminare il periodo di disdetta, ma piuttosto il significato
pratico della sanzione del licenziamento in tronco si riduce ad una questione
esclusivamente di natura economica. Ed infatti, come già detto, risulta
addirittura manifesta fin dalle lettere 14 e 18 aprile (doc. D ed E)
l’intenzione della convenuta di rivalersi sull’attore dal profilo finanziario,
atteggiamento che non è però compatibile con il tenore e lo spirito dell’art.
337 CO, e non merita perciò protezione.
- Rimangono
da esaminare, ai fini di un’eventuale compensazione con le pretese dell’attore,
non contestate nell’ammontare attribuito dal Pretore, le pretese di
risarcimento danni avanzate dalla convenuta.
10.1 I
costi del __________.
È
stato confermato dai testi che lo stampato in questione è risultato
inutilizzabile (cfr. deposizioni di __________ e __________) per le sue
imprecisioni di carattere tecnico. Le stesse non possono però essere addebitate
all’attore: il signor __________ ha sempre saputo di non aver assunto un
tecnico e che questi non sarebbe stato inizialmente all’altezza in ambito tecnico-scientifico.
Incombeva perciò al superiore dell’attore una maggiore sorveglianza del suo
nuovo dipendente, confrontato con un compito manifestamente superiore alle sue
iniziali possibilità nella nuova azienda.
Inoltre,
come già evidenziato dal Pretore, la documentazione a sostegno del danno subìto
presenta delle incongruenze tali da non permettere di considerarlo provato: la
fattura doc. 11 da un lato non permette di stabilire che si tratti di spese
sostenute in relazione al __________, potendo l’aggiunta __________ scritta a
mano essere stata apposta a posteriori. D’altro canto la fattura doc. 14
richiama un bollettino di consegna per una data in cui __________ non lavorava
già più per la ditta, e anch’essa, a prescindere dalla significativa dicitura
“A cosa servono ?”, è collegabile al __________ solo grazie ad un’indicazione
manoscritta della stessa convenuta.
10.2 I
costi del prospetto ____________________
Le
sole, confuse segnalazioni sul prospetto sono insufficienti a provare la
responsabilità dell’attore, e comunque valgono le considerazioni di cui al
punto precedente sul fatto che le carenze tecniche dell’attore erano note alla
convenuta, che non l’ha sorvegliato adeguatamente.
10.3 Le
spese per libri e riviste.
La
__________ non appare danneggiata poichè alla spesa è corrisposta
l’acquisizione di libri e riviste di pari valore. Ogni ulteriore valutazione è
resa impossibile dall’assenza di adeguati elementi probatori.
10.4 La
fattura __________.
Non
avverandosi la nullità del contratto, o una fattispecie di motivo grave
giustificante il licenziamento immediato, il rischio che il personale proposto
dietro compenso dalla __________ non
fosse adeguato alle esigenze della convenuta deve essere sopportato dalla
convenuta medesima e non dall’attore.
Manca
in sostanza un comportamento anticontrattuale dell’attore tale da giustificare
la messa a suo carico di questa spesa.
10.5 L’aumento
di stipendio al signor __________.
Risulta
dagli atti che l’aumento non sarebbe stato valido senza il consenso del signor
__________, che ha di fatto ratificato l’agire dell’attore. Il preteso danno è
perciò da ricondurre al comportamento della stessa convenuta, che non ne può di
conseguenza più chiedere il risarcimento all’attore.
10.6 Le
spese dell’autoveicolo dell’attore.
Il
doc. 26 non costituisce una prova efficace a sostegno di questo danno. Si
tratta comunque di prestazioni alle quali l’attore aveva contrattualmente
diritto e che perciò, in queste circostanze, non possono formare l’oggetto di
una domanda di risarcimento.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L'appello
del 10 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. La
tassa di giustizia di fr. 2’450.-- e le spese di fr. 50.-- della procedura di
appello, per complessivi fr. 2’500.--, già anticipati dall’appellante in misura
di fr. 1’700.--, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attore fr. 4’500.-- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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