AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.321
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00321
Lugano
10 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1219 (inc. n. 1082) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
promossa con petizione 19 aprile 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
29’900.50 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta
a fr. 26’311.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 20 novembre 1995 ha accolto per fr. 26’311.60 oltre
interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 7 dicembre 1995 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 23 gennaio 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
corso del 1989 vi sono stati rapporti tra le parti per l’allestimento di un
progetto di una casa di tre piani da collocare sul fondo n. __________di
__________, di proprietà di __________.
B. Le
tesi delle parti circa l’esistenza e l’estensione del rapporto contrattuale
sono divergenti.
Da
una parte l’attore sostiene di essere stato incaricato da entrambi i convenuti
di allestire un progetto di massima in scala 1:100, pronto per la progettazione
in dettaglio e comprensivo, tra l’altro, di relazione tecnica, calcolo di
cubatura, preventivo dei costi di costruzione e calcolo degli indici.
Prestazioni
che l’attore avrebbe correttamente eseguito e per cui con la petizione
rivendica una remunerazione, calcolata in base alla norma SIA 102 ed. 1984, di
fr. 29’900.50 oltre interessi.
Dall’altra
parte __________, ritenendosi rappresentante del padre, eccepisce la propria
legittimazione passiva.
Nel
merito i convenuti sostengono che sarebbe stato richiesto, a __________ e non
all’arch. __________, unicamente uno studio di massima, e non una progettazione
dettagliata come quella offerta dall’attore.
Oltretutto
il progetto presentato non sarebbe affatto stato conforme ai desideri espressi
dai convenuti. Questo perché l’attore avrebbe omesso di presentare i consueti
schizzi preliminari, il cosiddetto “studio di soluzioni possibili” secondo le
norme SIA, necessario a stabilire una linea di progettazione aderente ai gusti
estetici del committente.
Il
progetto riguarderebbe poi un’opera troppo costosa, essendo stato fissato un
limite di spesa di fr. 1’700’000.--, ampiamente disatteso dal progetto
dell’attore, del costo di fr. 2’500’000.--.
C. La
parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 26’311.60 oltre interessi della
domanda di causa in conseguenza delle risultanze peritali, hanno in seguito
mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della
parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima respinto l’eccezione di carenza
di legittimazione passiva sollevata da __________, sostenendo che egli non
avrebbe agito solo quale rappresentante del padre, ma avrebbe al contrario
avuto un interesse proprio alla realizzazione del progetto.
Dall’istruttoria
sarebbe emerso che detto progetto avrebbe dapprima incontrato i favori della committenza,
che solo diversi mesi dopo lo avrebbe contestato siccome difforme dai suoi
desideri.
Il
rifiuto del progetto sarebbe perciò stato dettato da altri motivi, tra i quali
quello dell’eccessivo costo di realizzazione. A quel punto sarebbe però stato
possibile modificare il progetto secondo i desideri della committenza, così da
non potersi negare all’attore il diritto alla propria remunerazione, da
quantificare in fr. 26’311.60 oltre interessi, somma per cui è stata accolta la
petizione.
E. Con
tempestivo gravame datato 7 dicembre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione sulla scorta
delle tesi ed eccezioni già sollevate durante il primo processo.
Nelle
osservazioni del 23 gennaio 1996 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Il
cosiddetto contratto di architettura è un contratto innominato avente natura
mista. Esso si presta cioè all’applicazione delle norme del codice delle
obbligazioni riguardanti più tipi di contratto, a dipendenza del tipo e della
portata delle prestazioni che vengono richieste al professionista (DTF
114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und der
SIA 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Friborgo, 1986, n. 28).
E’
tuttavia riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se, come nella specie,
all’architetto viene unicamente richiesto l’allestimento di piani e progetti,
devono tornare applicabili le norme sul contratto di appalto (DTF 119 II
428, 119 II 45; II CCA 13 giugno 1994 in re arch. G./R., 21 dicembre
1993 in re arch. R./B, 16 agosto 1993 in re S./F.; Gauch, opera citata,
in: Gauch/Tercier, opera citata, n. 29; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, Zurigo, 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Berner Kommentar, n.
180 e 322 e segg. ad art. 394 CO).
- Ciò
premesso la remunerazione dell’architetto, che è nella specie la questione
litigiosa, avviene di principio ai sensi dell’art. 373 CO se così è stato
pattuito dalle parti, oppure ai sensi dell’art. 374 CO, ovvero secondo il
valore del lavoro e le spese (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier,
opera citata, n. 882).
In
quest’ultimo caso non è lecito fare senz’altro capo ai criteri stabiliti dalla
norma SIA 102. Questo perché da una parte le norme SIA non esplicano effetto
erga omnes, ma unicamente se le parti contrattuali si accordano in tal senso (DTF
107 II 178; II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M., 7 gennaio 1992 in re
Z./E), e d’altra parte perché esse non possono nemmeno essere considerate l’espressione
di un uso comune del settore a cui il giudice debba necessariamente fare
riferimento (DTF 117 II 282; II CCA 16 agosto 1993 in re S./F.; Egli,
opera citata, n. 873 e 880; contro BIZR 1996, pag. 84).
Nel
caso di specie, benché l’attore non abbia dimostrato l’esistenza di un
preventivo accordo con la committenza vertente sull’applicazione della norma
SIA 102 per la commisurazione dei suoi onorari, la stessa può venire nondimeno
applicata in conseguenza del consenso espresso dai convenuti nella presente
procedura.
Essi
hanno infatti riconosciuto che, in aderenza alla predetta norma SIA, l’attore
potrebbe rivendicare un onorario pari al 9% del costo della costruzione nel
caso in cui egli avesse correttamente adempiuto ai propri compiti (risposta, pag.
9), ammettendo così il principio dell’applicabilità della norma medesima.
- Ad
ogni buon conto, a carico dell’attore, contrariamente alle sue tesi, deve senza
dubbio essere ritenuto un imperfetto adempimento dell’appalto.
Risulta
in effetti che egli da una parte all’inizio della propria opera ha omesso di
intrattenere quegli indispensabili stretti rapporti con la committenza che
permettono di sviluppare il progetto nella direzione effettivamente auspicata
dal cliente, e d’altra parte non si è premurato di conformare la propria opera
all’ordine di costi di realizzazione accessibile ai destinatari del progetto.
La
mancanza di contatti, fatti salvi alcuni inutili colloqui telefonici, è
chiaramente attestata dal teste __________e dall’interrogatorio formale
dell’attore (risposta 3). Risulta in sostanza che i convenuti non furono mai
chiamati ad esprimersi sugli schizzi preliminari dei progettisti, e che perciò
lo sviluppo del progetto è avvenuto in base ad un’idea che i convenuti non
erano stati chiamati a condividere. E’ del resto a prima vista evidente che il
risultato al quale è giunto l’attore è piuttosto distante dalla concezione
iniziale espressa dalla committenza (cfr. doc. A e doc. M).
Né
può essere ritenuta conforme al contratto la presentazione di un progetto da
realizzare con una spesa di circa fr. 2’500’000.--, quando i convenuti
sarebbero stati disponibili ad un investimento di fr. 1’700’000.--.
Non
può essere disatteso che il contenimento dei costi di realizzazione entro le
possibilità del committente è in buona fede un elemento addirittura essenziale
dell’opera progettuale richiesta al professionista, al punto da doversi esigere
dal progettista, anche in caso di silenzio del committente, che egli si informi
preventivamente circa la disponibilità del suo cliente
E’
ben vero che i convenuti nella presente procedura non hanno saputo dimostrare
la loro volontà di limitare a fr. 1’700’000.-- l’eventuale investimento (cfr.
deposizione __________come del resto loro stessi ammettono (appello, pag. 12).
Ciò
non torna comunque a loro danno: era infatti l’attore, che pretende una
retribuzione basata sul costo dell’opera da realizzare, a dover fornire la
prova degli elementi di fatto sui quali la richiesta si fonda (art. 8 CC), e
perciò anche della volontà dei convenuti di investire fr. 2’500’000.--.
Tale
prova, a non averne dubbi, non è stata fornita, di modo che se l’attore vuole
farsi retribuire “ad valorem”, e non in base ad altri criteri (ritenuti
evidentemente meno favorevoli), come ad esempio il suo dispendio di tempo,
l’onorario potrà essere computato solo in base all’importo ammesso dai
convenuti, ritenuto che nemmeno è stato in qualche modo quantificato il costo
di una costruzione analoga a quella da loro indicata (cfr. foto doc. A).
- Vedendosi
presentare un’opera già a prima vista difforme dai propri desideri, la committenza,
così come stabilito dagli art. 367 e 368 CO, avrebbe dovuto reagire
prontamente per notificare all’architetto quelli che ai suoi occhi erano dei
chiari difetti dell’opera.
Ciò
non sembra invece essere avvenuto: la corrispondenza in atti non riscontra una
reazione della parte convenuta fino al 21 febbraio 1990, ovvero vari mesi dopo
la presentazione del progetto, data in cui parte convenuta ha in pratica dichiarato
di ritirarsi dal contratto (doc. AA).
Il
teste __________, ha avuto l’impressione che al momento della presentazione del
progetto la committenza fosse soddisfatta, mentre l’attore (IF, risposta 6)
riferisce di una reazione addirittura entusiastica del convenuto __________.
Ci
si potrebbe chiedere se la successiva telefonata della signora
__________(riferita dal teste __________), che ha lamentato l’eccessivo costo
di realizzazione e la difformità del progetto dall’impostazione desiderata, non
possa essere considerata una valida e tempestiva notifica dei difetti ex art.
367 CO. Anche se così fosse, non si può ritenere che sia avvenuta una valida
ricusa dell’opera (art. 368 cpv. 1 CO), né del resto si dovrebbe ammettere
l’esistenza delle premesse per la ricusa, potendosi al contrario sostenere (già
dalla stessa natura dell’opera), che sia il difetto costituito dall’eccessivo
costo di realizzazione che quello rappresentato dalla difformità stilistica
rispetto ai desideri del committente avrebbero potuto essere eliminati mediante
correzione o rielaborazione dei progetti.
- Si
deve perciò giungere alla conclusione che nemmeno il comportamento di parte
convenuta è stato corretto, essendosi essa dipartita dal contratto in presenza
di un’opera da lei approvata (in conseguenza della mancata tempestiva notifica
dei difetti), oppure di un’opera difettosa ma che comunque non vi era ragione
di ricusare.
In
entrambi i casi il recesso del committente deve essere valutato alla luce dell’art.
377 CO, norma che lo obbliga a pagare il lavoro eseguito e a tenere indenne
l’appaltatore da ogni danno.
Deve
perciò trovare conferma la decisione di principio secondo cui l’attore deve
essere retribuito per il lavoro svolto.
- Non
può invece essere confermata la quantificazione degli onorari dell’attore.
Da
una parte si deve tenere conto della mancata esecuzione della prestazione
consistente nello studio di soluzioni possibili (perizia, risposte a controdomande
4-7), il che comporta che l’attore può esigere solo il 4,5% e non il 9% del
costo della costruzione (perizia, risposta a controdomanda 4).
Inoltre,
l’onorario non può sicuramente essere computato in base al costo dell’opera
così come progettata dall’attore, ma sulla base dell’importo di fr.
1’700’000.-- (cfr. il consid. 3).
- Ne
segue che l’onorario dell’attore in base alla percentuale del costo dell’opera
secondo la norma SIA 102 dovrebbe essere il frutto del seguente calcolo:
onorario
= B . p/100 . n . q/100 . r
dove:
-
B
= costo di costruzione ./. 10.9% di onorario = fr. 1’514’700
-
p
= K1 + (K2 : radice cubica di B)
-
n
= 1.1
-
q
= percentuale delle prestazioni compiute = 4,5%
-
r
= fattore di correzione = 1
dal
che:
onorario
= 1’514’700 . 12.66% . 1.1 . 4,5% . 1
ovvero:
onorario
= fr. 9’661.35
- Rimane
da stabilire se possa essere accolta l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva di __________, fondata su un asserito rapporto di rappresentanza ex art.
32 CO in virtù del quale egli avrebbe rappresentato il padre agli occhi
dell’attore.
8.1 Le
premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono la procura del
rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del
rappresentato (per tante: II CCA 12 febbraio 1996 in re A. SpA/T. SA; Zäch,
Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
L’onere
della prova dell’esistenza del rapporto di rappresentanza incombe alla parte
che di tale rapporto si prevale (art. 8 CC).
8.2 Se
nella specie è pacifica l’esistenza della procura, occorre invece esaminare se
__________ abbia comunicato all’attore di voler agire per conto del padre.
La
risposta deve essere negativa.
__________,
con il quale hanno avuto luogo le trattative iniziali, non ha in effetti
riferito tale circostanza.
Non
potendo tale volontà, contrariamente a quanto sostiene la parte convenuta
(appello, pag. 8), essere dedotta dal solo fatto che chi conferisce l’appalto
non è il proprietario del fondo (II CCA 31 maggio 1995 in re V./F. e
D.), o tanto meno dall’intestazione della corrispondenza intercorsa, dovendosi
attribuire la scelta dei destinatari da parte dell’attore all’equivoca
situazione ingenerata dai convenuti medesimi, ne deve seguire la reiezione
dell’eccezione, non senza il rilievo che in tali circostanza sarebbe semmai
stato il convenuto __________ a poter invocare con qualche speranza di successo
la carenza di legittimazione passiva (analogo: II CCA 25 aprile 1996 in
re B. & Co/M. e M.).
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante
soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 dicembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 novembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
e ____________________entrambi in __________, sono condannati in solido a
pagare ad __________, l’importo di fr. 9’661.35 oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 1990.
- Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’500.--, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico 2/3 e per 1/3 sono a carico dei convenuti in solido, ai
quali l’attore rifonderà complessivi fr. 1’600.--
per ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/3, e per 2/3 sono a
carico dell’attore, che verserà ai convenuti fr. 1’000.-- per ripetibili
parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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