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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.36
Data decisione, Autorità:
03.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00036
Lugano
3 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 1372 della
Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 20 febbraio 1992 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
intesa
al disconoscimento del debito di Fr. 35’000.- di cui al PE n. __________dell’UE
di Lugano la cui opposizione é stata rigettata in via provvisoria con decisione
3 febbraio 1992 del Pretore di Lugano (inc. no. 2098/91 ro).
Ed
ora sull’appello 16 gennaio 1995 dell’attore nei confronti della sentenza 9
dicembre 1994 del Pretore che ha respinto la petizione e gli ha caricato
l’onere di spese e ripetibili.
Avendo
la parte convenuta presentato, il 13 febbraio 1995, le osservazioni
all’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
-
__________ ha venduto, nel 1976, a __________ i beni
immobili comprendenti l’albergo __________ e. Il pattuito prezzo di vendita di
1’850’000.- franchi é poi stato ridotto, a seguito di pagamento anticipato
rispetto alle originarie scadenze, a Fr. 1’650’000.- e, nel contempo,
l’acquirente si é obbligato a pagare al venditore l’importo di Fr. 35’000.-
quale goodwills entro il 1 marzo 1988. Al proposito le parti hanno
sottoscritto, il 23 agosto 1977, un riconoscimento di debito.
-
Non essendo avvenuto, nei termini, il pagamento
dell’importo di Fr. 35’000.- __________, dopo vane sollecitatorie, ha fatto
spiccare nei confronti di __________ un precetto esecutivo ed ha ottenuto,
sulla base di una fotocopia del riconoscimento di debito il cui originale
pretende di aver smarrito, il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Con
la causa di disconoscimento che ci occupa l’attore sostiene di aver pagato,
alla scadenza, il debito risultante dal riconoscimento tanto é vero che
l’originale del documento venne, per questo motivo, distrutto dalle parti.
Il
Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione argomentando che
di fronte al riconoscimento di debito tutto quanto affermato dall’attore in
punto al pagamento dell’importo é rimasto allo stadio del puro parlato, privo
del necessario supporto probatorio.
- Con l’appello l’attore chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di dichiarare disconosciuto il debito per intervenuto
pagamento ed adduce, come già in prima istanza, una serie di circostanze e di
situazioni che emergerebbero dal comportamento delle parti, dall’interrogatorio
formale del convenuto e dall’assenza dell’originale del documento di
riconoscimento a valere quali indizi a comprova della sua tesi difensiva.
Altrettanto
fa la controparte che evidenzia, in particolare nel comportamento passivo
preprocessuale dell’attore, le circostanze per le quali non può essere
affermato che il debito sia stato soluto.
Delle
singole motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
che seguono.
- L’azione di disconoscimento del debito si basa sul
diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
- ed., pag. 155; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts,
- ed., pag. 145). In essa il creditore che vi é convenuto é obbligato a
dimostrare il fondamento del proprio credito. L’inversione dei ruoli
processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della
prova a danno del debitore e attore (II CCA 15 giugno 1992 in re M. /
C.S.; Ammon, op. cit., pag. 147).
Quando
però l’esistenza della pretesa creditoria non é contestata ma il debitore
eccepisce l’intervenuta estinzione della stessa, egli deve sopportare l’onere
della prova relativamente alle circostanze che hanno condotto alla sua
estinzione (art. 8 CC; II CCA 2 settembre 1994 in re P. SA / M.).
- Per quest’ultima considerazione risultano prive di
qualsiasi valenza giuridica le argomentazioni attorno all’efficacia probatoria
della fotocopia del riconoscimento di debito poiché l’esistenza del credito che
con il documento originale l’attore aveva riconosciuto non é da questi
contestato. La pattuizione é pacificamente ammessa tanto é vero che l’attore
afferma di aver dato seguito a quell’impegno versando l’importo di Fr. 35’000.-
alla scadenza.
Incombe
allora all’attore dimostrare l’avvenuto pagamento e l’assenza dell’originale
del riconoscimento potrebbe essere un indizio in questa direzione. Infatti in
casi di pagamento del debito il debitore può esigere la restituzione o
l’annullamento del titolo di credito (art. 88 cpv. 1 CO) ma non vi é obbligo
della restituzione o della distruzione delle copie che eventualmente può aver
fatto il creditore. La restituzione del titolo di credito fa presumere
l’estinzione del debito (art. 89 cpv. 3 CO) ed altrettanto deve valere per la
sua distruzione. Ma se il possesso del titolo da parte del debitore presuppone
anche la prova che lo stesso gli é stato restituito dal creditore (Berner Kommentar,
ad art. 89 CO, n. 25) a maggior ragione il fatto che lo stesso sia stato
distrutto deve essere provato dal debitore. Non é possibile trarre invece
vincolante congettura di estinzione del debito dal fatto che il creditore più
non possiede l’originale del riconoscimento ma nemmeno il debitore lo detiene
ed ancora non prova, pur affermandolo, che sia stato annullato tramite
distruzione.
- Ma anche gli altri indizi che l’appellante evoca nella
sua memoria di ricorso non permettono di giungere al convincimento che
l’importo di Fr. 35’000.- di cui al riconoscimento di debito del 23 agosto 1977
e dovuto per goodwills relativo alla cessione dell’albergo __________ sia stato
in definitiva effettivamente versato.
6.1. Non può essere tale la pretesa affermazione in tal
senso del convenuto in occasione del suo interrogatorio formale. Infatti se é
vero che ammette di aver ricevuto l’importo di Fr. 35’000.- é altrettanto vero
che fa risalire quell’obbligo dell’attore ad un’altra causale, ad un prestito
concessogli di originari Fr. 50’000.- sui quali erano stati, nel frattempo,
versati Fr. 15’000.-. Se l’appellante vuol dedurre il suo diritto da una
dichiarazione della controparte non può limitarsi ad invocare quella parte che
gli fa comodo dimenticando quella che esplicitamente il dichiarante collega
alla prima per darne altra e diversa conclusione.
Nemmeno
può giovare all’appellante in questo contesto l’affermazione di petizione nel
senso che l’importo dovuto per goodwills era all’inizio proprio di Fr. 50’000.-
e qualche anno dopo la sottoscrizione vennero pagati Fr. 15’000.- con la
conseguenza che il documento di riconoscimento di debito venne rifatto per
questo importo mantenendo la data originaria dell’agosto 1977. È’ questa
un’affermazione che non é sostenuta da alcuna prova e che fa a pugni con la
logica comportamentale normale: non si vede per quale motivo il convenuto
avrebbe dovuto riscrivere tutto il documento, con le minime ma pur sempre
presenti difficoltà che si individuano da come il documento é stato redatto con
una vecchia macchina da scrivere e con l’ausilio della carta carbone, invece di
semplicemente aggiungere, anche solo a mano, l’indicazione dell’avvenuto
parziale pagamento e la data dello stesso.
6.2. Anche il non aver segnalato la perdita dell’originale
non é indizio sufficiente a far ritenere che il versamento sia avvenuto. Fra le
due situazioni non vi é collegamento che possa porre in deduzione il secondo
fatto dal primo.
Anzi,
se si vuol parlare di mancate reazioni, sono quelle dell’attore ai solleciti
del convenuto che permettono di dedurre la sua inadempienza. Mal si comprende
infatti come non abbia immediatamente reagito affermando di aver già versato
l’importo reclamatogli ed ancora come non parli di pagamento già eseguito
quando, dopo il secondo sollecito, si limiti a chiedere la produzione
dell’originale del titolo di credito. Non potrebbe argomentare di aver voluto
conoscere quale fosse la causale della richiesta poiché, al primo invito di pagamento
del 1 dicembre 1990, era allegata copia del riconoscimento di debito che qui
ci occupa.
6.3. Unico elemento che potrebbe affievolire la posizione
del creditore é quello di aver atteso due anni per reclamare il pagamento ma
non é sufficiente per sanare l’assoluta mancanza di prova, nemmeno attraverso
indizi convergenti che quando esistono tendono piuttosto a dare rilievo alla
tesi contraria, attorno al preteso versamento dell’importo reclamato.
- L’appellante non ha saputo provare, né rendere verosimile
e credibile, di aver estinto quel debito e di conseguenza la decisione non gli
può essere che sfavorevole.
Le
spese e le ripetibili seguono la sua completa soccombenza.
Per i quali motivi
visti gli art. 8 CC, 88 e 89 CO
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 16 gennaio 1995 di __________ é respinto.
-
Gli oneri della procedura d’appello consistenti in.
a)
tassa di giustizia Fr. 850.-
b)
spese di cancelleria Fr. 50.-
totale Fr.
900.-
già
anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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