AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.45
Data decisione, Autorità:
08.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00045
Lugano
8 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare in materia di locazione nella
causa inc. no. 220/94 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con istanza 10 agosto 1994 da
contro
con cui l’istante ha chiesto da un lato che fosse accertato
che il contratto di locazione concluso con i convenuti relativo
all’appartamento di 4 1/2 locali sito al I. piano della casa bifamiliare -
part. n. __________ di __________ era nullo, annullato o comunque scaduto e che
di conseguenza ai conduttori fosse fatto ordine di lasciare immediatamente
l’ente locato, atteso che la riconsegna sarebbe dovuta avvenire in presenza di
un giudice di pace, e dall’altro che i convenuti fossero condannati a pagare
fr. 801.50 mensili dal momento dell’accertamento fino all’abbandono effettivo
dei locali, oltre a fr. 5’167.40 per le spese di costituzione della PPP; il
tutto, con protesta di spese e di ripetibili;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato
l’integrale reiezione dell’istanza e sulle quali il Segretario Assessore con
sentenza 30 dicembre 1994 si è così pronunciato:
- In parziale accoglimento dell’istanza è accertata la
nullità del contratto tra le parti.
1.1 Di conseguenza è fatto ordine ai signori __________ e
__________ in __________ di riconsegnare entro la fine del mese in cui scadono
60 giorni dall’intimazione di questa sentenza l’appartamento di 4 1/2 locali
costituito in PPP al I piano della casa edificata sulla particella no.
__________ (recte: RFP) di __________
1.2 L’ordine è impartito con le comminatorie
dell’esecuzione effettiva e della pena prevista dall’art. 292 CPS, che recita:
“Chiunque
non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da
un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.
-
Le altre domande sono respinte
-
La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr.
100.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per 1/5 e per la
rimanenza sono a carico in solido dei convenuti, i quali rifonderanno in solido
alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
Appellanti i convenuti che con atto di appello 16
gennaio 1995, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza o in subordine di
annullarlo e di ritornare gli atti al giudice di prime cure per l’emanazione di
un nuovo giudizio, o in via più subordinata di concedere un termine di 4 mesi
dalla crescita in giudicato della sentenza per lasciare l’ente locato; il tutto
protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’istante con osservazioni del 20 febbraio 1995
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso dell’estate 1993 __________ -muratore in proprio-entrò
in contatto, tramite un mediatore, con i coniugi __________o e __________, i
quali insieme alla madre di quest’ultima signora __________, erano interessati
all’acquisto della casa di abitazione bifamiliare, che il __________ aveva
costruito al mappale n. __________ di __________: nelle intenzioni degli
acquirenti, la famiglia __________ avrebbe dovuto comprare l’appartamento di 4
1/2 locali al primo piano, mentre la suocera avrebbe acquistato l’appartamento
di 3 1/2 locali al pianterreno.
B. Con “accordo” 7 settembre 1993, concluso in forma
scritta semplice, __________ __________ e __________ hanno dichiarato il loro
accordo ad acquistare i due appartamenti per un prezzo di fr. 350’000.-
rispettivamente fr. 250’000.-: nell’attesa dell’acquisto vero e proprio, che
era subordinato all’ottenimento dei sussidi federali e cantonali -le cui
pratiche sarebbero state inoltrate all’inizio del 1994- gli appartamenti
sarebbero stati messi a loro disposizione dal 1° ottobre 1993 dietro il
versamento di un affitto mensile di fr. 1’300.- rispettivamente fr. 720.-,
somma che avrebbe dovuto essere pagata fino all’ottenimento dei sussidi; le
spese ed in particolare quelle per la costituzione della PPP erano infine a
carico degli acquirenti, il 58% ad __________ e il 42% a __________ (doc. C).
C. Verso la fine dell’inverno 1993-1994
__________ritenendo che i tempi per la compravendita avevano superato i termini
inizialmente ipotizzati e atteso che il canone provvisorio non copriva i reali
costi, con lettera 8 marzo 1994 ha notificato ai conduttori un aumento della
pigione (doc. M), proponendo altresì la sottoscrizione di un formale contratto
di locazione (cfr. doc. 3).
Il
17 maggio 1994 il proprietario, visto che le sue pretese non avevano avuto
seguito, che la compravendita sembrava ben lungi dall’andare in porto e che
nulla di positivo si sapeva circa i sussidi che gli acquirenti si erano
impegnati ad ottenere, ha significato ai coniugi __________ la disdetta del
contratto di locazione per il 31 agosto 1994 (doc. I e L).
D. Con decisione 12 luglio 1994 l’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione, tempestivamente adito dai conduttori,
dopo aver preliminarmente constatato la nullità dell’aumento del canone
locativo siccome non notificato con l’apposito formulario, ha annullato la
disdetta, che sarebbe stata data per ritorsione a causa della mancata
accettazione delle pretese del locatore (doc. B).
E. Con istanza 10 agosto 1994 __________ ha chiesto al
Pretore da un lato che fosse accertato che il contratto di locazione concluso
con i convenuti relativo all’appartamento di 4 1/2 locali era nullo, annullato
o comunque scaduto e che di conseguenza ai conduttori fosse fatto ordine di
lasciare immediatamente l’ente locato, atteso che la riconsegna sarebbe dovuta
avvenire in presenza di un giudice di pace, e dall’altro che i convenuti
fossero condannati a pagare fr. 801.50 mensili dal momento dell’accertamento
fino all’abbandono effettivo dei locali, oltre a fr. 5’167.40 per le spese di
costituzione della PPP da loro causate; il tutto, con protesta di spese e di
ripetibili.
In
sostanza, egli afferma che il contratto è impugnabile per vizio di forma, che
lo stesso è stato concluso a seguito del dolo di controparte e che comunque
egli a suo tempo è incorso in un errore essenziale, circostanze che ne
comportano l’annullamento; la locazione sarebbe in ogni caso scaduta, in quanto
la condizione risolutiva cui era sottoposta la vendita si era realizzata; ad
ogni buon conto, la disdetta non era stata notificata per ritorsione.
F. __________ e __________ si sono opposti all’istanza sostenendo
che tra le parti era stato stipulato a tutti gli effetti un contratto di
locazione ai sensi dell’art. 253 CO, distinto e separato dalla compravendita.
Il contratto sarebbe perfettamente valido, contrariamente alla disdetta, il cui
annullamento in seguito all’infruttuoso tentativo del locatore di imporre un
aumento della pigione meritava piena conferma.
G. Con sentenza 30 dicembre 1994 il Segretario Assessore,
in parziale accoglimento dell’istanza, ha accertato la nullità del contratto di
locazione e di conseguenza ha fatto ordine ai convenuti di riconsegnare l’ente
locato entro la fine del mese in cui scadevano 60 giorni dall’intimazione di
quella sentenza; le altre richieste dell’istante sono state per contro
respinte.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che tra le parti si erano
perfezionati due contratti distinti, un contratto preliminare di compravendita
immobiliare e un contratto di locazione, strettamente collegati l’uno
all’altro: mentre il primo era nullo per vizio di forma non essendo stato
redatto nella forma pubblica notarile, il secondo -ancorché valido dal punto di
vista della forma- doveva a sua volta essere annullato in virtù dell’art. 20
cpv. 2 CO, non potendosi ragionevolmente ritenere che vi sarebbe stato accordo
sulla locazione, senza la volontà delle parti di vendere rispettivamente
acquistare l’appartamento. In via abbondanziale, il giudice ha pure accertato
che il contratto di locazione doveva essere considerato scaduto, atteso che i
conduttori, non inoltrando le richieste di sussidio per il 1994, avevano
impedito il verificarsi della condizione risolutiva posta nel contratto di
locazione; quest’ultimo era inoltre annullabile per dolo dei convenuti, i quali
a suo tempo avevano sottaciuto la loro catastrofica situazione finanziaria; la
questione circa l’esistenza di un errore essenziale su un fatto futuro da parte
del locatore, poiché la concessione dei sussidi non era avvenuta in pochi mesi
come ipotizzato inizialmente, è invece rimasta indecisa. In tali circostanze,
l’appartamento doveva senz’altro essere messo a disposizione del proprietario
nei termini indicati.
Quanto
all’esigenza di far presenziare un giudice di pace alla restituzione dell’ente
locato, la stessa non appariva necessaria. Il Segretario Assessore non è infine
entrato nel merito delle pretese di risarcimento, rilevando come tale
problematica non era stata discussa davanti all’autorità di conciliazione.
H. Con appello 16 gennaio 1995 i convenuti postulano la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza o in subordine
di annullarlo e di ritornare gli atti al giudice di prime cure per l’emanazione
di un nuovo giudizio, o in via più subordinata di concedere un termine di 4
mesi dalla crescita in giudicato della sentenza per lasciare l’ente locato; il
tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Gli
appellanti ritengono innanzitutto che tra le parti non venne stipulato alcun
contratto ai sensi dell’art. 216 cpv. 2 CO, bensì solo un accordo di principio
sul modo di procedere per giungere all’eventuale stipulazione di un contratto
di compravendita: che le stesse non avessero voluto formalizzare la loro
posizione era provato dalla mancata utilizzazione della forma pubblica, come
pure dal fatto che esse non erano d’accordo né sui tempi della vendita, né
sulla contemporaneità delle due operazioni. A fortiori, non vi era quindi alcun
contratto composto.
A
loro dire, insomma, il contratto di locazione era valido a tutti gli effetti,
indipendentemente da quanto riguardava l’eventuale accordo sulla vendita; in
ogni caso l’invocazione da parte dell’istante della nullità dello stesso per
vizio di forma -per altro esclusa dato che il contratto di locazione non
esigeva una forma particolare- costituirebbe un chiaro abuso di diritto.
Contrariamente
da quanto assunto in via abbondanziale dal primo giudice, non era vero che il contratto
di locazione sarebbe giunto al termine avendo i convenuti impedito il
verificarsi della condizione risolutiva, a seguito della mancata richiesta dei
sussidi: innanzitutto, non era previsto che essi dovessero inoltrare la domanda
di sussidio per il 1994; d’altro canto, il loro comportamento non è mai stato
contrario alla buona fede; il primo giudice avrebbe infine omesso di
considerare che controparte si rifiutò di firmare i documenti necessari alla
richiesta di sussidio. Quanto al resto, il fatto che essi abbiano sottaciuto la
loro situazione economica non costituiva un motivo per ammettere un dolo da
parte loro, né in ogni caso vi era un errore essenziale degno di protezione da
parte dell’istante.
Accantonate
le tesi di diritto esposte dal Segretario Assessore, a loro dire decisamente
infondate, ci si troverebbe di fronte alle seguenti tre ipotesi: il contratto
di locazione sarebbe stato concluso con una condizione risolutiva (ottenimento
dei sussidi) che non si è ancora verificata, per cui lo stesso rimaneva in
vigore; oppure il contratto sarebbe stato concluso a tempo indeterminato, non
essendo certo l’ottenimento dei sussidi: in quel caso la disdetta sarebbe
annullabile, in quanto notificata per imporre un aumento del canone locativo;
il contratto potrebbe infine essere considerato a tempo determinato, ma sarebbe
divenuto a tempo indeterminato, essendo venuta meno la possibilità che si
producesse la condizione risolutiva: anche in quel caso, come in quello
precedente, la disdetta sarebbe annullabile giusta l’art. 271a cpv. 1 CO. In
via subordinata, se si volesse ammettere la validità del contratto e della
disdetta, la sentenza dovrebbe comunque essere annullata e gli atti ritornati
al primo giudice per completazione dell’istruttoria e esame dell’eventuale
protrazione del contratto.
In
via più subordinata, il termine assegnato per lasciare l’ente locato dovrebbe
essere aumentato da 60 a 120 giorni, ciò che permetterebbe ai conduttori di
trovare una nuova sistemazione.
Con
decisione 25 gennaio 1995 il presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto.
I. Delle osservazioni 20 febbraio 1995 dell’istante con
cui si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si
dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- La censura secondo cui le parti non hanno sottoscritto
alcun precontratto di compravendita immobiliare, bensì solo un accordo di
principio sul modo di procedere per giungere all’eventuale stipulazione di un
contratto di compravendita, sfiora il limite della temerarietà: l’accordo di
cui al doc. C, il cui tenore è estremamente chiaro, contiene infatti tutte le
parti essenziali di un precontratto di compravendita e segnatamente il nome
delle parti, l’oggetto della vendita, l’impegno futuro di voler acquistare e
vendere, il prezzo e finanche i termini temporali da ossequiare per portare a
buon fine l’affare.
Che
l’acquisto dovesse essere solo un “eventuale acquisto”, come ritenuto dagli
appellanti, è palesemente sconfessato dal tenore del menzionato accordo e dalle
dichiarazioni di intenti formulate dagli stessi convenuti nel corso dell’intera
causa. Che le parti non avessero voluto formalizzare il contratto nella forma
autentica al fine di non vincolarsi è pure escluso, altrimenti non si capirebbe
il motivo di sottoscrivere l’accordo del 7 settembre 1993 (doc. C). Che le
parti non fossero d’accordo sui tempi della vendita è pure falso, poiché
quell’accordo indicava chiaramente che la stessa avrebbe dovuto concretizzarsi
una volta ottenuti i sussidi, che gli acquirenti si impegnavano a richiedere
nel 1994. Che infine non vi fosse convergenza sulla contemporaneità della
vendita effettiva dei due appartamenti, non risulta dagli accordi scritti:
fosse stato anche vero -come dichiarato dal teste __________ - ciò non
inficerebbe in ogni caso il carattere di precontratto di compravendita
immobiliare insito nell’accordo di cui al doc. C.
- L’esistenza di un “contratto composto”, formato da un precontratto
di compravendita immobiliare e da un contratto di locazione, strettamente
collegati tra di loro, è pure oggettivamente incontestabile.
L’istante
ha sempre e solo voluto vendere la casa di abitazione: proprio per quel motivo
egli ha incaricato un mediatore di trovargli degli acquirenti; il mediatore si
è rivolto ai convenuti, in quanto sapeva che essi, a loro volta, erano
interessati all’acquisto, interesse per altro da loro confermato nelle more
della causa; che lo scopo dell’operazione fosse la vendita risulta inoltre da
tutte le testimonianze agli atti e da tutti i documenti di causa e segnatamente
dal doc. C. Proprio per ottenere i sussidi cantonali e federali necessari per
portare in porto la vendita della casa, l’istante ha altresì dovuto operare
delle modifiche edificatorie e costituire in PPP la sua proprietà.
Che
la locazione fosse temporanea e comunque subordinata all’imminente conclusione
dell’acquisto è pure incontestabile, tanto è vero che per questo motivo la
stessa venne concessa dietro il versamento di una pigione ben inferiore a
quelle praticate per locali analoghi (cfr. doc. 2 e 3), che nemmeno garantiva
la copertura del debito ipotecario.
È
altrettanto evidente che una locazione indipendente dall’impegno di acquisto
della casa sarebbe entrata in linea di conto unicamente con la corresponsione
di un canone ben più elevato: tuttavia le parti ed in particolare i conduttori
non erano d’accordo alla stipulazione di un contratto di locazione “normale” a
prezzi di mercato, tant’è che gli stessi hanno rifiutato di versare sia il
corrispettivo di cui all’aumento, come pure quello proposto in via transattiva
di fronte all’UC.
- Il giudice di prime cure ha giustamente rilevato che
il contratto preliminare di compravendita immobiliare era nullo in quanto non
ossequiava alla forma autentica prevista dalla legge (art. 216 cpv. 2 CO).
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza tradizionali, la nullità per vizio di forma era
ritenuta assoluta e insanabile, anche in caso di adempimento volontario, con
l’obbligo per il giudice di considerarla d’ufficio (Bucher, Schweizerisches
Obligationen-recht, Allgemeiner Teil, 2. ed., Zurigo 1988, p. 172; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 118; Von Tuhr/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Vol. 1, Zurigo
1979, p. 237; DTF 44 II 347).
La
più recente dottrina e giurisprudenza ha però allentato questo principio della
nullità assoluta, stemperandolo alla luce del principio dell’affidamento (Merz,
Commentario bernese, n. 461 e segg. ad art. 2 CC). Fin dalla sentenza DTF
50 II 142 veniva perciò riconosciuto che l’eccezione del vizio di forma
sollevata abusando della buona fede non era meritevole di protezione
(considerando 4 a p. 148). Questa deroga al principio della nullità assoluta è
stata costantemente confermata e precisata dal Tribunale federale (p. es. DTF
53 II 165, 72 II 39, 78 II 227, 86 II 404, 87 II 28, 90 II 156, 104 II 101, 106
II 151, 112 II 107, 112 II 330).
Nella
sentenza DTF 87 II 28 veniva riconosciuto che un contraente può
contestare alla controparte il diritto di valersi delle conseguenze della
nullità dimostrando l’esistenza di particolari circostanze che rendano
manifesto che la denuncia del vizio di forma avviene in urto al principio
dell’affidamento (considerando 4 a p. 31). Queste particolari circostanze
sarebbero da valutare in ogni singolo caso, tenendo conto di tutti gli elementi
e senza essere legati a regole fisse (DTF 90 II 156), ritenuto ad
esempio che l’adempimento volontario del contratto da parte di entrambe le
parti è un elemento di particolare rilevanza per il giudizio (DTF 87 II
34), al punto che se esso avviene sapendo del vizio di forma lo stesso di
regola non può più essere eccepito (DTF 104 II 101, 112 II 333).
3.1 L’esame del caso di specie non permette di ravvisare,
come rettamente ritenuto dal primo giudice, un manifesto abuso di diritto da
parte del proprietario che ha eccepito la nullità del contratto preliminare di
compravendita per vizio di forma.
Innanzitutto
va sottolineato che la compravendita non è stata ancora perfezionata. Non è
inoltre dato a sapere se a suo tempo l’istante stesso fosse a conoscenza
dell’esigenza della forma pubblica per la validità dell’accordo concluso: dagli
atti di causa si evince che egli sapeva -o quanto meno doveva sapere- in quanto
la sua attività consisteva appunto nel vendere le case che egli aveva
costruito, che una compravendita necessitava dell’atto pubblico; non è tuttavia
stato dimostrato che egli fosse a conoscenza del fatto che tale forma si
imponeva anche per i precontratti, fattispeci che evidentemente esulavano dalla
sua normale competenza: la sua scarsa dimestichezza circa le questioni di
carattere formale è altresì provata dal fatto che egli aveva difficoltà anche a
compilare un semplice contratto di locazione della __________ (teste
__________).
Stando
così le cose, è chiaro che i convenuti, cui incombeva l’onere della prova circa
l’esistenza delle circostanze di fatto che giustificavano il riconoscimento di
un abuso di diritto (art. 8 CC) hanno fallito nel loro onere probatorio, ciò
che comporta la reiezione della censura di abuso di diritto.
3.2 Come rettamente rilevato dagli appellanti, la nullità
per vizio di forma di una parte di un “contratto composto” non comporta automaticamente
la nullità per lo stesso motivo delle parti che non dovevano sottostare alla
forma autentica (DTF 113 II 404 e segg., 119 II 31 e seg., 119 II 138),
come è ad esempio il caso per il contratto di locazione che qui ci occupa.
3.3 Giusta l’art. 20 cpv. 2 CO -applicabile anche nel caso
di annullamento per vizio di forma di una parte del contratto (Gauch/Schluep,
OR Allgemeiner Teil, 4. ed., Zurigo 1987, Vol. I, n. 462; Koller, Der Grundstückkauf,
San Gallo 1989, p. 137 e segg.; Bucher, op. cit., p. 146; Schönenberger/Jäggi,
Commentario zurighese, N. 77 ad art. 11 CO; Schmidlin, Commentario bernese,
N. 169 ad art. 11 CO; DTF 58 II 365 e seg., 60 II 98 e seg.)- se il
contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si
debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
Ora,
nel caso di specie, la strettissima interdipendenza tra i due contratti (precontratto
di compravendita immobiliare e contratto di locazione), evidenziata nei considerandi
precedenti, rende evidente che se le parti, ed in special modo l’istante,
avessero saputo della nullità del precontratto di compravendita immobiliare non
avrebbero mai acconsentito alla locazione; quest’ultima sarebbe semmai stata
possibile a ben altre condizioni e meglio con una pigione maggiorata,
condizione tuttavia che i conduttori non intendevano, né intendono accettare.
A
giusta ragione, quindi, anche il contratto di locazione è nullo (art. 20 cpv. 2
CO), per cui l’appartamento va senz’altro ritornato al proprietario.
- In tali circostanze, non sarebbe necessario prendere
posizione sulle altre censure sollevate dagli appellanti.
A
titolo puramente abbondanziale, si osserva tuttavia che appare sicuramente
corretta la conclusione cui è giunto il Segretario Assessore, il quale a
seguito del mancato inoltro della domanda di sussidio per il 1994 da parte dei
convenuti ha considerato verificata la condizione risolutiva posta nel
contratto di locazione (art. 156 CO), il quale sarebbe così venuto a scadere.
- Resta ora da stabilire se il termine di 60 giorni
concesso agli appellanti per lasciare l’appartamento sia sufficiente o se debba
essere accolta la loro richiesta volta a ottenere almeno un periodo di 120
giorni.
Anche
in questo caso, il giudizio di prime cure può tranquillamente essere
confermato: gli appellanti non hanno infatti minimamente accennato, né reso
verosimili le difficoltà nel reperire enti locati sostitutivi o altri effetti
gravosi degni di protezione; il termine concesso dal primo giudice tiene del
resto conto della situazione concreta ed appare più che sufficiente per
permettere agli appellanti di cercarsi una nuova sistemazione. Non va altresì
dimenticato che essi dal 17 maggio 1994, data dell’inoltro della disdetta, non
potevano non escludere l’ipotesi che la stessa sarebbe stata in seguito
confermata giudizialmente e che essi sarebbero stati costretti a lasciare
l’ente locato: già da allora, avrebbero pertanto dovuto farsi parte diligente
per ricercare nuovi locali. A maggior ragione, dopo l’intimazione della
sentenza di prime cure.
Con
l’inoltro dell’appello e con i tempi che si impongono per il giudizio di
secondo grado, gli appellanti hanno inoltre di fatto già potuto godere di un
prolungato periodo per operare tale ricerca, che non può andare ad ulteriore
scapito dei legittimi interessi del proprietario.
- L’appello deve pertanto essere respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1995 di __________ e __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 280.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi in solido dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo
solidale di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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