AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.57
Data decisione, Autorità:
24.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00057
Lugano
24 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella
causa ordinaria appellabile inc. no. 54/91 (congiunto con l'inc. no. 78/91) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 10 maggio 1991 da
rappr. da: avv. __________
Contro
avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento
dell’inesistenza del debito di fr. 8’250.- oltre interessi e spese nei
confronti del convenuto;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato
l’integrale reiezione della petizione, e che il Pretore ha accolto con sentenza
7 novembre 1994;
appellante il convenuto, che con atto di appello del
28 novembre 1994 chiede in via preliminare la congiunzione della presente
procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 78/91 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le due petizioni o in
subordine di accoglierle limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte attrice con osservazioni del 9
febbraio 1995 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. In data 11 maggio 1990 l’avvocato __________ avviò una
procedura esecutiva nei confronti della società __________ __________per
l’incasso di diverse fatture per prestazioni legali e notarili per un ammontare
complessivo di fr. 8’250.-.
Vista
l’opposizione interposta dall’escussa al PE __________dell’UE di Lugano 1.
circondario, il creditore ne ha chiesto il rigetto, che il Pretore ha concesso
con sentenza 30 gennaio 1991, giudizio confermato il 18 aprile 1991 dalla
Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di Appello (doc. B).
B. Con tempestiva petizione 10 maggio 1991 la società
__________ ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza del debito di fr.
8’250.- e che di conseguenza fosse confermata l’opposizione al PE. L’attrice
ritiene in sostanza che il debito di cui si tratta sarebbe stato compensato da
un credito ben maggiore da lei vantato verso il convenuto: quest’ultimo, a
dipendenza di due contratti di appalto, conclusi tra il 1981 e il 1983, e
relativi ad opere di ristrutturazione di due rustici a __________ e __________
per una spesa complessiva di fr. 298’997.-, gli dovrebbe infatti la somma
residua di fr. 28’360.90 (doc. C).
In sede di
risposta l’avv. __________ ha postulato l’integrale reiezione della petizione,
asserendo che il credito di controparte, per altro infondato e contestato, non
era più esigibile: le pretese della __________ che si lasciavano infatti
ricondurre a lavori artigianali, in virtù dell’art. 128 cifra 3 CO erano
palesemente prescritte, risalendo ad oltre 5 anni prima.
C. Con decisione 7 dicembre 1993 il Pretore ha congiunto
questa causa con quella di cui all’inc. 78/91 della stessa Pretura, procedura
nella quale la __________ aveva chiesto la condanna dell’avv. __________ al
pagamento di fr. 20’110.90, somma che corrispondeva al saldo per i lavori a
__________ e a __________ dedotta la pretesa estinta per compensazione di fr.
8’250.-, oggetto della presente causa.
Nei
memoriali conclusivi, le parti, per quanto attiene alla pretesa che qui ci
occupa, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni,
l’attrice postulando l’accertamento dell’inesistenza del debito, il convenuto
avversando la tesi di controparte.
D. Con sentenza 7 novembre 1994 il Pretore ha accolto la
petizione, caricando al convenuto la tassa di giustizia di fr. 450.- e le
spese, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.- a titolo di
ripetibili.
Dopo
aver accertato che il credito del convenuto per prestazioni legali e notarili
non era contestato, il giudice di prime cure ha esaminato se la pretesa posta
in compensazione dall’attrice esistesse o meno: rilevando come il convenuto non
avesse contestato l’ammontare delle fatture di controparte e come questi non
avesse provato di averle integralmente solute, egli ha ammesso il diritto
dell’attrice al residuo della mercede di fr. 28’360.90. Atteso che nel caso di
specie l’art. 128 cifra 3 CO non trovava applicazione, dato che i lavori svolti
dall’attrice non erano di carattere artigianale, la pretesa del convenuto di
fr. 8’250.- era senz’altro estinta per compensazione. In via abbondanziale,
egli osserva che la compensazione sarebbe stata possibile anche se il credito
dell’attrice fosse stato prescritto, poiché lo stesso non lo era al momento in
cui la pretesa del convenuto era esigibile.
E. Con appello 28 novembre 1994 il convenuto chiede in
via preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella
presentata contro la sentenza 78/91 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente le due petizioni o in subordine di accoglierle
limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il tutto, con protesta di spese
e ripetibili di primo e secondo grado.
Con la
richiesta di congiunzione l’appellante postula che, contrariamente da quanto
fatto dal Pretore, questa Camera emani un solo giudizio, imponendo quindi una
sola tassa di giustizia e una sola indennità per ripetibili.
Nel merito,
l’appellante contesta di aver riconosciuto l’esattezza delle fatture di
controparte, facendo altresì notare che il residuo sarebbe di soli fr.
18’360.90, avendo l’attrice omesso di conteggiare due acconti di fr. 5’000.-
che egli avrebbe versato il 3 giugno ed il 23 novembre 1981. Egli ritiene
inoltre che per la rimanenza gli sarebbe stato concesso uno sconto, sia per gli
errori commessi dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, sia per il fatto
che lo stesso era stato concesso per i lavori di __________. L’attrice non
avrebbe insomma provato la sua pretesa, il che è -sempre a suo dire- pure
provato dal fatto che dal 1983 al 1987 essa non sollecitò mai il convenuto, dal
fatto che egli non risultava più nella contabilità dell’attrice, la quale non
aveva neppure ritenuto di richiamare la relativa documentazione fiscale.
Quanto alla
prescrizione delle pretese attoree, la stessa è sicuramente quinquennale e non
decennale, come riconosciuto dal primo giudice, avendo l’istruttoria
chiaramente provato la natura artigianale degli interventi effettuati.
F. Delle osservazioni 9 febbraio 1995 dell’attrice con
cui si postula le reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si
dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- Dando seguito alla richiesta formulata dall’appellante
in via preliminare nel gravame, questa Camera, sulla base delle argomentazioni
già addotte dal Pretore nel giudizio 7 dicembre 1993 -che trovano applicazione
per analogia- conferma la congiunzione della presente procedura ricorsuale con
quella presentata contro la sentenza 78/91 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1 (inc. IICCA 211/94).
L’appellante
sembra invero rimproverare al primo giudice -e per questo motivo riformula tale
richiesta in sede di appello- di aver violato il principio dell’economia
processuale per il fatto di aver emesso due sentenze con due giudizi su tasse e
spese, nonché duplice assegnazione di ripetibili. Ora, nel caso di specie, il
principio dell’economia processuale non è tuttavia stato violato (Rep.
1990 p. 272), in quanto la congiunzione ha permesso di effettuare una sola
istruttoria, ciò che ha indubbiamente comportato una riduzione delle spese
giudiziarie. Nulla impedisce al giudice, se lo ritiene opportuno, di allestire
due giudizi con rispettivi giudicati su spese e ripetibili; lo stesso
appellante ammette del resto che, se il giudice riunisce in una sola sentenza
due cause congiunte, i dispositivi restano comunque separati e possono essere
impugnati singolarmente (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 72): ciò significa
che, anche in quel caso, vi dovrà essere un doppio giudizio su spese e
ripetibili.
Nel giudizio
sull’appello, preso atto della congiunzione precedentemente decretata e
dell’impugnazione della sentenza nella causa congiunta, questa Camera, per comodità
di motivazione, procederà pure con due distinte sentenze.
- L’azione di disconoscimento del debito proposta
dall’attrice si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 2. ed., p. 147; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, 4. ed., p. 143). In essa il creditore che vi è convenuto è
obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito. L’inversione dei
ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore e attore (IICCA 15 giugno
1992 in re M./C.S.; Amonn, op. cit., p. 146).
Quando però,
come nel caso di specie, l’esistenza della pretesa creditoria non è contestata,
ma il debitore eccepisce l’intervenuta estinzione in conseguenza di
compensazione, egli deve sopportare l’onere della prova relativamente
all’esistenza e all’ammontare della pretesa compensatoria (art. 8 CC; IICCA
6 maggio 1993 in re I. Spa/M., 7 marzo 1994 in re C. & CO/S., 27 maggio
1994 in re M./F.).
- Nel caso di specie l’attrice sostiene di essere
creditrice del convenuto in conseguenza di due contratti di appalto, relativi
alla ristrutturazione di due rustici a __________ e a __________, il cui saldo
non è stato ancora soluto: a riprova dell’esistenza e dell’ammontare della
pretesa compensatoria ella ha versato agli atti tutta una serie di fatture,
nonché un conteggio riassuntivo delle stesse (doc. C e D). Il convenuto, dal
canto suo, non ha contestato l’ammontare delle fatture, segnatamente eccependo
che le opere fatturate non fossero state eseguite o lo fossero state solo in
parte o ancora che gli importi esposti fossero eccessivi; il fatto che egli
abbia parlato di “una presunta richiesta di fr. 28’053.90 di parte convenuta”
(risposta p. 2 e appello p. 6) non significa ancora che la pretesa sia stata
validamente contestata ai sensi di legge, non potendosi evincere dall’uso del
termine “presunto” i motivi per cui il convenuto si opponeva alla petizione,
che l’art. 170 cpv. 2 CPC impone a quella parte di specificare nell’allegato responsivo:
in tali circostanze, la pretesa va considerata ammessa, in mancanza di una
valida contestazione (IICCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G.).
Ne discende
che l’esistenza e l’ammontare delle fatture devono ritenersi provate.
- L’appellante ritiene per contro che il saldo di fr.
28’360.90, che controparte considera insoluto, in realtà non costituisca un
debito, atteso che l’importo è stato parzialmente pagato (fr. 10’000.-),
rispettivamente è stato condonato come sconto.
L’onere
della prova circa l’esistenza di tali circostanze, che attestano la sua
liberazione dal debito, incombe al debitore convenuto (IICCA 26 febbraio
1992 in re H./C.).
4.1 La questione a sapere se il saldo è stato parzialmente
estinto dalla mancata registrazione da parte dell’attrice di due acconti per
complessivi fr. 10’000.-, pagamenti avvenuti il 6 giugno e il 23 novembre 1981
(cfr. doc. 1), è in questa sede irrilevante, dato che, se pure si ammettesse
tale riduzione, la pretesa dell’attrice sarebbe in ogni caso maggiore di quella
di fr. 8’250.- vantata dal convenuto, la quale verrebbe così comunque estinta
per compensazione.
Tale
questione verrà tuttavia esaminata più a fondo nella procedura di appello della
causa congiunta (inc. IICCA 211/94).
4.2 Con l’appello il convenuto ripropone inoltre la tesi
sollevata per la prima volta con le conclusioni, secondo cui gli sarebbe stato
concesso uno sconto pari al saldo, sia per i numerosi errori commessi
dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, sia per il fatto che lo stesso era
stato concesso per i lavori di __________
Tali
considerazioni, in quanto proposte tardivamente al di fuori degli allegati
preliminari, sono proceduralmente irrite e inammissibili (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 2, 13 ad art. 78), oltre che per nulla provate.
4.3 L’appellante ritiene infine che controparte non
avrebbe provato la sua pretesa, il che sarebbe pure provato dal fatto che dal
1983 al 1987 essa non sollecitò in alcun modo il convenuto, dal fatto che quest’ultimo
non risultava più nella contabilità dell’attrice, la quale non ha tra l’altro
neppure ritenuto di richiamare la documentazione fiscale in merito.
Mentre la
circostanza secondo cui il convenuto non era più registrato tra i debitori
dell’attrice non è assolutamente vera (cfr. doc. V e W), il fatto che
controparte non abbia ritenuto di allegare le dichiarazioni fiscali dal 1983 al
1987 non può evidentemente andare a suo scapito: come già accennato, spettava
infatti al convenuto dimostrare che la pretesa era stata integralmente soluta e
non all’attrice provare il contrario. Se il convenuto, a cui incombeva l’onere
della prova, non ha ritenuto di chiedere da controparte l’edizione della
documentazione fiscale -dalla quale, a suo dire, si sarebbe potuto appurare che
il saldo più non costituiva un debito- egli dovrà subire le conseguenze della
mancanza della prova, cioè la reiezione della sua richiesta.
Quanto alla
circostanza per cui l’attrice avrebbe atteso fino al 1987 per chiedere il saldo
della fattura, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
fatto che un creditore attenda a far valere una pretesa entro il termine di
prescrizione non costituisce di per sé stesso un motivo per ammettere
l’esistenza di un abuso di diritto da parte sua, a meno che naturalmente altre
circostanze parlino per una violazione del principio della buona fede (DTF
116 II 431, 94 II 41). Ora, nella fattispecie il convenuto si è limitato ad
asserire che la richiesta del saldo è avvenuta per ripicca, poiché egli, a sua
volta, avrebbe “osato” fatturare le sue prestazioni legali e notarili: poiché
tuttavia le parti non hanno ritenuto opportuno illustrare i motivi per cui i
rapporti tra di loro si sono modificati (risposta 3/9/1991 p. 4 e replica
7/10/1991 p. 4, inc. 78/1991), non si può ora rimproverare al giudice per non
essere stato in grado di valutare se la fatturazione sia avvenuta per ripicca o
per altri motivi che potrebbero eventualmente costituire un abuso di diritto.
La mancanza di una prova in tal senso va anche in questo caso a sfavore
dell’appellante e convenuto, che da tale circostanza intendeva far valere dei
diritti.
- La questione a sapere se il credito relativo ai lavori
di ristrutturazione dei due rustici si prescriveva in cinque oppure in dieci
anni è del tutto irrilevante nel caso concreto.
La dottrina
è infatti concorde nel ritenere che il momento determinante per esaminare se le
premesse per far capo alla compensazione siano date è quello in cui viene
formulata la dichiarazione di compensazione (Becker, Commentario bernese,
1941, N. 23 ad art. 120 CO).
Ora, nel
caso di specie non può essere disatteso che nel febbraio 1983 rispettivamente
nel dicembre 1983 il convenuto versò due acconti per i lavori di __________o e
di __________ (cfr. doc. D), ciò che ha comportato l’interruzione della
prescrizione per le pretese dell’attrice, nate prima di quella data (art. 135
cifra 1 CO). Essendo la dichiarazione di compensazione avvenuta il 21 gennaio
1987 (doc. E), in un momento in cui -sia se si considera valida la prescrizione
quinquennale, sia se si applica la prescrizione ordinaria decennale- la pretesa
posta in compensazione non era ancora prescritta, è chiaro che a quel momento
il credito del convenuto di fr. 8’250.- si è senz’altro estinto.
- L’appello, infondato in ogni suo punto, deve pertanto
essere respinto.
Le spese e
le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 novembre 1994 dell’avv. __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 280.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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