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Numero d'incarto:
12.1996.161
Data decisione, Autorità:
13.11.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00161
Lugano
13 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. no. EF.96.801 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa
con istanza 19 giugno 1996 da
quale
amministratore giudiziario della successione della defunta __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con
cui l’istante ha chiesto che fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Svizzera il dispositivo riguardante le pretese di parte civile di cui alla
sentenza 18 ottobre 1993 della Pretura circondariale di __________ (I)
confermato dalla decisione 24 febbraio 1995 della Corte d’Appello di
__________;
domanda
che il Pretore, con sentenza 2 settembre 1996, ha respinto;
da
cui l’opposizione 17 settembre 1996 dell’istante che ha chiesto l’accoglimento
dell’istanza di exequatur, protestando spese e ripetibili.
Sentite
le parti all’udienza del 24 ottobre 1996.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con la procedura che
ci occupa, l’istante dott. __________ chiede l’exequatur, ai sensi della
Convenzione di Lugano, del dispositivo della sentenza penale prolata dalla
Pretura circondariale di __________ (I) e confermata dalla Corte d’Appello di
__________ con la quale __________ è stato condannato a restituire alla parte
civile __________, quale amministratore giudiziario della successione della
defunta __________, la somma di Lit. 1’890’000’000.-;
che il Pretore ha respinto
l’istanza di exequatur ritenendosi incompetente ratione loci poiché né la
Svizzera e men che meno Locarno possono essere considerati luogo
dell’esecuzione giusta l’art. 32 cpv. 2 ConvLug;
che quest’ultima
disposizione della ConvLug prevede, per quanto è della competenza territoriale dell’exequatur,
che il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della
parte contro cui viene chiesta l’esecuzione e che, se tale parte, non è
domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata
dal luogo dell’esecuzione;
che per luogo
dell’esecuzione non va inteso quello previsto dalla nostra LEF quanto piuttosto
esso va individuato secondo criteri di interpretazione e di apprezzamento delle
norme della ConvLug dedotti dall’interpretazione autonoma comunitaria dello
spazio giudiziario europeo così come fatto per le identiche disposizioni della
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (Gaudemet-Tallon, Les Conventions
de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 315 n. 436 e seg.);
che di conseguenza il
luogo dell’esecuzione, per i debitori non domiciliati nello Stato richiesto,
non sarà solo ed esclusivamente quello del tribunale del luogo dove il debitore
possiede dei beni ma anche quello dove l’istante intende ottenere l’esecuzione
nella previsione - anche solo probabile - che, in quel luogo, il debitore potrà
crearsi, in futuro, dei beni patrimoniali (Bülow/Böckstiegel/Müller, Der
Internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, ad art. 32 n. III;
Kropoholler, Europäische Zivilprozessrecht, Kommentar zum EuGVÜ, Heidelberg
1982, ad art. 32 n. 2; Kropholler, Europäische Zivilprozessrecht, Kommentar
zur EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 1993, ad art. 32, n. 3; Gaudemet-Tallon,
op. cit., pag. 275 n. 386 e 387);
che è così determinante
anche il solo interesse ad agire per ottenere il riconoscimento della sentenza
estera (Gaudemet-Tallon, op. cit., loc. cit.);
che l’interesse
dell’amministratore giudiziario della successione fu __________ ad ottenere il
riconoscimento in Svizzera della decisione che condanna __________ alla
restituzione dell’importo di Lit. 1’890’000’000.- è evidente dal momento che,
qualora lo stesso __________ fosse riconosciuto coerede istituito di quella
successione, la sentenza estera, delibata in Svizzera, potrà essere eseguita
concretamente rivalendosi sui beni o sui crediti di spettanza del __________;
che il Pretore di Locarno,
nella cui giurisdizione è stata aperta la successione __________, è così
senz’altro competente, ratione loci, per delibare la sentenza estera;
che le altre condizioni
per la delibazione, nemmeno contestate, sono tutte date in particolare la
qualifica di decisione civile o commerciale del dispositivo di una sentenza
penale che regola pretese di danno di parte civile derivanti dall’illecito
penale (Kropoholler, op. cit., 1993, ad art. 1 n. 12);
che le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza;
Per i quali motivi
visti gli art. 32 cpv. 2 e 40 ConvLug, 513b e 513c CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’opposizione 17 settembre
1996 è accolta e di conseguenza la decisione 2 settembre 1996 del Pretore di Locarno-Città
viene così riformata:
-
È
riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 18 ottobre 1993
della Pretura circondariale di __________ (I) nel suo dispositivo che condanna
__________ a restituire alla parte civile __________, quale amministratore
giudiziario della successione di __________, la somma di Lit. 1’890’000’000.-
ed a risarcire i danni cagionati alla stessa.
-
Le spese di Fr. 20 e la tassa di
giustizia di Fr. 100.- sono poste a carico di __________ il quale rifonderà
alla controparte Fr. 200.- per ripetibili.
II. La tassa di
giustizia della procedura di opposizione in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.-
(totale Fr. 250.-) sono a carico di __________ il quale rifonderà a controparte
Fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città
Per
la Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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