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Numero d'incarto:
12.1996.184
Data decisione, Autorità:
10.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00184
Lugano
10 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.196 della Pretura della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa
con petizione 28 febbraio 1990 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 56’492.95
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 13 maggio/9 settembre 1996 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con gravame datato 30 settembre 1996 chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni 4 novembre 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
1987 l’attrice ha venduto alla ditta norvegese __________ __________ una
partita di articoli da campeggio.
Della
consegna della merce si sono occupate la convenuta e la casa di spedizioni
norvegese __________.
La
merce non è mai stata pagata.
B. Con
la petizione l’attrice addebita alla convenuta il mancato pagamento della merce
da parte della destinataria.
Sarebbe
infatti stato stabilito che la consegna doveva avvenire unicamente dietro
consegna dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento. L’aver contravvenuto a
questa istruzione comporterebbe violazione dell’art. 446 CO, con il che la
convenuta sarebbe tenuta al risarcimento del danno derivato, corrispondente al
prezzo della merce in questione.
C. La
convenuta nella risposta si è opposta alla petizione, negando qualsivoglia
violazione dei propri obblighi di diligenza.
L’istruzione
originaria di consegnare la merce solo contro la rimessa di documenti
comprovanti il saldo del prezzo sarebbe stata modificata, nel senso che il controllo
dell’avvenuto pagamento sarebbe stato eseguito dallo spedizioniere norvegese
__________, agente in virtù di un mandato impartitogli direttamente
dall’attrice, e non quale vetturale intermedio della convenuta.
La
negligenza sarebbe perciò stata commessa dallo spedizioniere norvegese, contro
il quale l’attrice si era infatti originariamente rivolta.
L’azione
in quanto proposta contro la convenuta sarebbe inoltre ampiamente prescritta,
essendosi compiuto il termine annuale di cui all’art. 454 CO.
D. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti in causa di
un contratto di spedizione, ha ritenuto che l’attrice, così come sostenuto
dalla convenuta, abbia modificato le istruzioni originarie sollevandola
dall’incombenza di verificare il pagamento da parte del destinatario finale
della merce, incombenza che passava a carico dello spedizioniere norvegese
__________.
Non
essendovi stata violazione contrattuale da parte della convenuta, ne
conseguirebbe necessariamente la reiezione della petizione.
F. Delle
argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato
nel senso di ammettere la petizione- e di quelle della resistente -che chiede
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- La
procedura di appello ha lo scopo di sottoporre a verifica il giudizio di primo
grado (per tante: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 4).
L’atto
di appello deve di conseguenza constare di una circostanziata critica delle
motivazioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata, critica che
evidentemente non può emergere dalla pedissequa riproduzione, come nel caso di
specie, di ampi stralci del voluminoso allegato conclusionale, per quanto
completo e puntuale esso possa essere.
L’appello,
a prescindere da questo aspetto formale, deve comunque essere disatteso sulla
base della seguente situazione giuridica.
- A
questo stadio della causa è incontestato che le parti hanno concluso un
contratto di spedizione ex art. 439 CO in virtù del quale la convenuta si è
incaricata di consegnare la merce dell’attrice allo spedizioniere norvegese
__________, che l’avrebbe fatta proseguire fino alla destinataria __________
(doc. A).
Tra
i doveri contrattuali della convenuta vi era esplicitamente anche quello di
verificare l’avvenuto pagamento della merce prima di procedere alla sua
consegna (doc. A, ultime 3 righe).
Va
inoltre rilevato che l’istruttoria ha stabilito che lo spedizioniere norvegese
__________ non era legato contrattualmente alla convenuta -che difatti ha
sempre negato la circostanza- e non ha perciò agito quale suo vetturale
intermedio (diversa la fattispecie in: II CCA 20 agosto 1991 in re S.
SA/I. snc), ma era stato incaricato dalla destinataria della merce __________
(cfr. rogatoria di __________, risposte 1 e 3).
-
La
convenuta ha attribuito la dovuta importanza all’obbligo di verifica assunto,
al punto di rifiutare addirittura di effettuare l’inizio della spedizione, e
non solo la consegna a destinazione, prima di avere avuto la prova certa
dell’effettuato pagamento (doc. 2 e 3; deposizione teste __________).
-
L’attrice
insiste nel sostenere che questo atteggiamento della convenuta, che in pratica
fino al 10 giugno 1987 ha bloccato la merce a __________, costituirebbe già una
violazione contrattuale.
Essa
non si avvede tuttavia dell’irrilevanza della questione: quand’anche tale
atteggiamento prudente fosse davvero stato anticontrattuale, esso non avrebbe
comunque in alcun modo contribuito all’insorgere del danno di cui si chiede il
risarcimento, costituito dal mancato pagamento del prezzo della merce.
Tale
atteggiamento potrebbe semmai aver causato danni di altro genere
(responsabilità dell’attrice per la mora nella consegna della merce, o perdita
di guadagno per l’annullamento del contratto a seguito di mora), ma il
verificarsi di simili evenienze nemmeno è stato addotto dall’attrice, che
perciò non può trarre diritto alcuno dalla circostanza.
- La
situazione si è sbloccata, nel senso che la convenuta ha fatto proseguire la
spedizione delle merci, dopo che l’attrice, nella persona di __________, in
data 11 giugno 1987 ha preso contatto con la convenuta e le ha trasmesso
l’istruzione manoscritta di cui al doc. B:
“Seguito telefonata odierna autorizziamo
inoltro vagoni __________ alla ditta __________ che seguirà pagamento”
Contrariamente
all’opinione dell’attrice, e alle irrilevanti riserve mentali della stessa
signora __________i rispetto a queste sue parole (cfr. sua deposizione, pag.
2), esse nelle circostanze in cui sono state rese possono unicamente significare,
secondo il principio dell’affidamento, che le istruzioni originariamente
impartite alla convenuta venivano modificate nel senso che il controllo
dell’avvenuto pagamento sarebbe stato effettuato dallo spedizioniere norvegese.
Evidentemente
-e in ciò risiede il cardine della presente causa- sollevando la convenuta
dall’incombenza della verifica del pagamento, l’attrice ha anche
necessariamente rinunciato a rendere la convenuta responsabile nell’ipotesi di
mancato pagamento.
Ciò
è addirittura ovvio in una fattispecie, come la presente, in cui lo
spedizioniere non ha rapporto contrattuale con il vetturale successivo al quale
l’incombenza viene trasmessa, ma tale soluzione dovrebbe comunque valere anche
qualora la ditta __________ fosse stata incaricata dalla convenuta, non
potendosi ammettere la contraria soluzione in cui alla convenuta si chiede di
rinunciare all’effettuazione di controlli mantenendo a suo carico il vincolo di
responsabilità per l’agire della sua ausiliaria ex art. 449 CO.
Non
può che seguirne la conferma del giudizio del Pretore.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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