AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.208
Data decisione, Autorità:
31.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00208
Lugano
31 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00448 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con
petizione 27 giugno 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con
cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 3’636’000.-
nonché il mantenimento dell’opposizione interposta al PE no. __________ di
Lugano;
ed
ora sull’eccezione di intempestività dell’allegato petizionale, che il Pretore
ha accolto con giudizio 7 ottobre 1996, con il quale egli ha pertanto respinto
in ordine la petizione;
appellante
la parte attrice con atto di appello con domanda di effetto sospensivo del 28
ottobre 1996, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
annullare il decreto e di ritornare gli atti al primo giudice per il prosieguo
della procedura; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e di secondo
grado;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in
fatto
che
con il PE no__________dell’UE di Lugano la __________ ha chiesto al signor
__________ il pagamento di fr. 3’636’000.-, corrispondente al rimborso di un
credito di costruzione che gli era stato concesso a suo tempo;
che
in data 10 novembre 1992 la banca ha ottenuto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’escusso (inc. 1858/92 ro. della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 5);
che
il 20 novembre 1992 l’escusso si è aggravato contro la sentenza di rigetto
provvisorio dell’opposizione innanzi alla Camera di esecuzione e fallimento del
Tribunale di appello, gravame che è stato tuttavia respinto con giudicato del 4
giugno 1993 (pervenuto all’attore il 25 giugno successivo);
che
il 5 luglio 1993 l’escusso ha inoltrato presso la Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 3, un’azione di disconoscimento del debito (inc. no.
OA.94.01260 (già 1735));
che
il 25 marzo 1996 quest’ultima causa è stata tuttavia stralciata dai ruoli in
applicazione dell’art. 12 LTG, in quanto la parte attrice aveva omesso di
versare una rata di acconto delle spese procedurali;
che
l’appello, tempestivamente interposto contro tale giudizio, è stato respinto
con sentenza 21 giugno 1996;
che
il 27 giugno 1996, data di ricezione del giudizio di appello, l’escusso ha
provveduto ad inoltrare una nuova petizione, con cui egli ha nuovamente chiesto
il disconoscimento dello stesso debito di fr. 3’636’000.- nonché il
mantenimento dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano;
che,
a suo dire, essendo la causa di merito stata introdotta nel termine di 10
giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione ed essendo questa nuova
petizione stata reintrodotta il giorno stesso della ricezione della sentenza
che respingeva l’appello contro il decreto di stralcio, il termine di 10 giorni
di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF era rispettato;
che
nel corso dell’udienza di discussione sul presupposto processuale della
tempestività dell’allegato petizionale, indetta per il 30 settembre 1996, la
parte convenuta ha chiesto che la petizione fosse respinta in ordine siccome
tardiva, mentre che l’attore ha concluso per la tempestività del suo allegato;
che
con decisione 7 ottobre 1996 il Pretore, in accoglimento dell’eccezione di
intempestività dell’allegato petizionale, ha respinto in ordine la petizione;
che,
a suo giudizio, non era possibile sostenere che il termine perentorio per
l’inoltro dell’azione dell’art. 83 LEF fosse da intendersi ossequiato da una
petizione inoltrata a tre anni di distanza dalla sentenza con cui la Camera di
esecuzione e fallimento del Tribunale di appello aveva statuito sul rigetto
provvisorio dell’opposizione;
che
inoltre non era assolutamente rilevante il fatto che la causa di disconoscimento
avviata nel luglio 1993 si fosse conclusa per l’omissione di un atto di
procedura piuttosto che con un giudizio di merito, la questione determinante
non ruotando intorno al concetto di “res iudicata”, bensì attorno al termine di
cui all’art. 83 cpv. 2 LEF;
che
con appello con domanda di effetto sospensivo del 28 ottobre 1996, l’attore
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare il decreto e di
ritornare gli atti al Pretore per il prosieguo della procedura; il tutto,
protestando spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
che
l’appellante sostiene nuovamente che l’inoltro della nuova petizione era
possibile, non potendogli essere opposta con efficacia l’eccezione di res
iudicata, mentre che, per quanto riguardava il termine di 10 giorni di cui
all’art. 83 LEF, lo stesso era tranquillamente ossequiato, atteso che la nuova
petizione era stata inoltrata prima che lo stralcio della precedente causa
fosse cresciuto in giudicato;
Considerando
in diritto
che
giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF l’azione di inesistenza del debito deve essere
proposta entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione;
che
nella sentenza DTF 104 II 144 il Tribunale federale ha definitivamente
chiarito che “quando contro la decisione di rigetto dell’opposizione la legge
cantonale di procedura prevede un mezzo ordinario di ricorso, il termine per
promuovere l’azione di inesistenza del debito decorre, indipendentemente
dall’eventuale provvisoria esecutività della decisione non ancora definitiva,
dalla sentenza dell’autorità di ricorso o dal momento in cui il termine di
ricorso è spirato o il ricorso è stato ritirato” (cfr. pure Favre, Droit
des poursuites, 2. ed., Friborgo 1967, p. 159; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 156 e seg.; Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3. ed., Berna 1983, § 19 N.
68; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. 1, Zurigo 1984, § 13 nota 136; DTF 47 III 67; Rep.
1982 p. 410);
che
nel caso di specie è pacifico che la decisione 10 novembre 1992 del Pretore del
distretto di Lugano, Sezione 5, emessa in una causa a procedura sommaria del
valore di fr. 3’636’000.- era impugnabile con il mezzo ordinario
dell’appellazione (art. 388 cpv. 1 CPC; Rep. 1982 p. 410), come del
resto è pacifico che l’appello, tempestivamente inoltrato il 20 novembre 1992,
è stato respinto il 4 giugno 1993, con comunicazione alla parte attrice in data
25 giugno 1993;
che,
tenuto conto dei principi dottrinali e giurisprudenziali esposti in precedenza,
è perciò chiaro che il termine per l’inoltro della causa di disconoscimento del
debito ha iniziato a decorrere il 26 giugno 1993 ed è inderogabilmente scaduto
il 5 luglio 1993;
che
in data 5 luglio 1993 l’attore ha effettivamente provveduto ad inoltrare una
causa di disconoscimento del debito, causa che è però stata stralciata dai
ruoli nel marzo 1996, per motivi che non è qui necessario menzionare;
che,
il termine di 10 giorni per l’inoltro dalla causa di cui all’art. 83 cpv. 2
essendo nel frattempo spirato, la nuova petizione 27 giugno 1996 era ed è
ampiamente tardiva;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che la nuova
petizione sia stata inoltrata prima che lo stralcio della precedente causa
fosse cresciuto in giudicato, non ha come conseguenza la salvaguardia del
termine di 10 giorni di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF, lo stesso essendo a quel
momento già ampiamente scaduto;
che
l’appellante non può nemmeno richiamarsi all’art. 139 CO -e del resto egli
neppure menziona tale eventualità- per sostenere la tempestività dell’allegato
27 giugno 1996, l’assegnazione del termine supplementare di cui all’art. 139 CO
(che in tal caso sarebbe però stato di soli 10 giorni) potendo entrare il linea
di conto unicamente nel caso in cui la causa di disconoscimento di debito era
stata mal introdotta (Gilliéron, op. cit., p. 157; DTF 109 III
49; JdT 1985 II 85; IICCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA, 3
aprile 1995 in re A.&G. B. Snc/ I. SA, 18 marzo 1996 in re R./A.), ciò che
però non è palesemente il caso nella presente fattispecie;
che
il giudizio pretorile viene pertanto confermato, mentre l’appello -che si
rivela così del tutto infondato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC-
deve conseguentemente essere respinto;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 ottobre 1996 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 380.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 400.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster