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Numero d'incarto:
12.1996.246
Data decisione, Autorità:
16.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00246
Lugano
16 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.96.028 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con
istanza 17 gennaio 1996 da
__________ rappr. dal __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’875.12
oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr.
10’526.20 oltre interessi;
Il
Pretore con sentenza 8 novembre 1996 ha accolto l’istanza per fr. 8’730.--
oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del
16 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre
l’istante nelle osservazioni del 24 dicembre 1996 postula la reiezione del
gravame con protesta di ripetibili.
Richiamato
il decreto 19 dicembre 1996 del Presidente di questa Camera che ha concesso
l’effetto sospensivo al gravame;
Considerato
in fatto ed in
diritto
-
che
la sentenza del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, che sancisce
l’accoglimento dell’istanza per fr. 8’730.-- oltre interessi e la reiezione
della riconvenzionale, reca la data dell’8 novembre 1996;
-
che
essa risulta essere stata intimata quel medesimo giorno a mezzo di invio
postale raccomandato all’indirizzo di “__________, __________ ”;
-
che
la busta è rimasta in giacenza presso l’ufficio postale di destinazione sino al
18 novembre 1996, ed è in seguito stata retrocessa al mittente con la menzione
“respinto”;
-
che
a seguito di ciò la Pretura ha tentato la notifica per mezzo dell’usciere
comunale di __________, che non vi è riuscito ma ha segnalato alla richiedente
che il domicilio dell’amministratore della convenuta è a __________;
-
che
la Pretura si è perciò rivolta all’usciere comunale di __________che ha
effettuato la richiesta notifica il 6 dicembre 1996;
-
che
la convenuta, rivoltasi nel frattempo ad un legale, impugna la sentenza
pretorile con appello datato 16 dicembre 1996, ritenendo con ciò ossequiato il
termine di 10 giorni dalla data di intimazione;
-
che
in effetti nella procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro di cui
agli art. 416 e segg. CPC il termine per la presentazione dell’appello è di 10
giorni;
-
che
il termine decorre dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);
-
che
la notifica avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o in cui svolge la
sua attività (art. 120 cpv. 2 CPC);
-
che
è perciò esatto effettuare le notifiche destinate alla convenuta a
__________luogo in cui essa ha la sede;
-
che
del resto la convenuta risulta aver regolarmente ricevuto tutte le altre
precedenti comunicazioni riguardanti la presente causa;
-
che
la forma della notifica è di regola quella dell’invio postale raccomandato (art.
124 cpv. 1 CPC; II CCA 5 settembre 1995 in re C. SpA/B.);
-
che
nella specie non sussistono circostanze che consentano di derogare alla regola,
né la convenuta adduce motivi che giustificherebbero un diverso trattamento nei
suoi confronti;
-
che
in particolare la convenuta non ha in alcun modo giustificato il rifiuto
dell’invio postale, che le deve perciò venire imputato;
-
che
secondo l’art. 124 cpv. 5 CPC la notificazione di un atto per la quale sono
state rispettate le prescrizioni della presente legge è ritenuta per
validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la
consegna;
-
che
in applicazione dei combinati art. 124 cpv. 1 e cpv. 5 CPC si deve ritenere che
la notifica della sentenza alla convenuta per invio postale raccomandato è
stata validamente effettuata il 7° giorno di giacenza presso l’ufficio postale
(DTF 100 III 3; II CCA 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 124, n. 4), cioè il 18 novembre 1996;
-
che
il termine per la presentazione dell’appello ha pertanto iniziato a decorrere
il 19 novembre, ed è scaduto, inutilizzato, il 28 novembre 1996;
-
che
l’appello del 16 dicembre 1996 è di conseguenza tardivo, e come tale
irricevibile;
-
che
di nessuna rilevanza è il fatto che la Pretura, erroneamente, abbia effettuato
una successiva notifica a mezzo usciere, che all’atto pratico non è altro che
l’inutile ripetizione di quella da ammettere ex lege in conseguenza del
comportamento negligente od elusivo della convenuta, e che per prima ha fatto
decorrere, senza possibilità di proroga o interruzione, il termine per
l’impugnazione;
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
16 dicembre 1996 __________ è irricevibile per tardività.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 50.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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