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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.56
Data decisione, Autorità:
21.06.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00056
Lugano
21 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria
appellabile inc. n. 12’624 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con
petizione 15 marzo 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 48’588.90 oltre accessori a titolo di onorario del
mandatario;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attore al pagamento di fr. 60’000.-- oltre interessi quale risarcimento
del danno contrattuale, domanda aumentata a fr. 134’000.-- oltre interessi con
la replica riconvenzionale ;
E ora sull’eccezione dell’attore di improponibilità ex
art. 172 CPC della domanda riconvenzionale, eccezione che il Pretore con
decreto 9 febbraio 1996 ha accolto, respingendo in ordine la domanda riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 4
marzo 1996 chiede che il giudizio impugnato sia annullato;
Mentre l’attore con osservazioni del 12 aprile 1996
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
-
che
con petizione 15 marzo 1995 l’attore ha proceduto per l’incasso della
mercede di progettista e direttore dei lavori di trasformazione dell’esercizio
pubblico “bar __________ ” di __________, con formazione di spazi da
adibire a discoteca;
-
che
il convenuto con l’allegato responsivo del 30 giugno 1995 si oppone alla
petizione e in via riconvenzionale postula la condanna dell’attore al pagamento
di fr. 60’000.-- oltre interessi;
-
che
il fondamento di tale pretesa risiederebbe, a mente del convenuto, nel danno
arrecatogli dall’attore in occasione di una recente ristrutturazione del
medesimo fondo, allorché l’attore gli avrebbe assicurato la fattibilità della
destinazione a fini abitativi di uno spazio sottotetto, destinazione che
sarebbe stata realizzata prima di ottenere il necessario permesso,
rifiutato dall’autorità amministrativa;
-
che
secondo il convenuto il danno risiederebbe nella multa, di imminente pronuncia
nell’ambito della procedura contravvenzionale avviata nei suoi confronti, e nel
risarcimento dei costi di demolizione delle opere abusive, sanzione la cui
prossima pronuncia, viste le circostanze, sarebbe molto probabile;
-
che
l’attore nella risposta alla riconvenzionale eccepisce l’improponibilità della riconvenzionale
medesima per il fatto che non ricorrerebbe alcuna delle condizioni previste dall’art.
172 CPC;
-
che
il Pretore ha accolto l’eccezione e respinto la domanda riconvenzionale in
ordine, rilevando che da una parte la pretesa del convenuto deriverebbe da un
diverso rapporto contrattuale, con il che non sarebbe data la condizione di cui
all’art. 172 lit. a CPC, e che d’altra parte detta pretesa non esisterebbe
ancora, dipendendo il suo avverarsi da procedure amministrative non ancora
concluse, con il che non sarebbe dato nemmeno il requisito della compensabilità
delle reciproche pretese posto dall’art. 172 lit. b CPC;
-
che
contro siffatto giudizio il convenuto si è aggravato in data 4 marzo 1996
chiedendone l’annullamento;
-
che
con osservazioni del 12 aprile 1996 l’attore chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
-
che
la questione a sapere se siano in concreto date le premesse per l’applicazione
in favore dell’attore dell’art. 172 CPC può nella specie rimanere irrisolta;
-
che
infatti scopo dell’appello è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio
di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo
con un altro diverso giudizio che quello sostituisce;
-
che
per queste necessità e finalità l’art. 309 cpv. 2 lit. e CPC impone che l’atto
di appello contenga le precise domande intese alla modifica della sentenza
impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte stessa che
appella (Rep. 1943, pag. 41; II CCA 10 luglio 1995 in re P.G.
SA/D., 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G., 3 marzo 1989 in re S./M.M. SA);
-
che
invece, come già esposto, il convenuto si limita a chiedere l’annullamento
della decisione del Pretore;
-
che
ne consegue, per espressa disposizione di legge (art. 309 cpv. 5 CPC), la
nullità dell’atto (II CCA citate; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
309, n. 4);
-
che
peraltro l’annullamento della sentenza del primo giudice è sì possibile, ma
sulla base di ben precisi presupposti di legge (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC) che
il ricorrente non solleva assolutamente, con l’effetto che anche per questa
specifica e particolare tematica l’appello sarebbe nullo per difetto di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lit. f, e cpv. 5 CPC);
-
che
un minor rigore procedurale non è giustificato allorché la parte, come nella
specie, è patrocinata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, ibidem);
-
che
l’inammissibilità del gravame non è comunque suscettibile di arrecare danno
all’eventuale sussistenza del diritto materiale vantato dal convenuto;
-
che
egli potrà infatti riproporre in separata sede la sua pretesa, e questo
preferibilmente in un momento in cui tutti gli elementi dell’asserito danno gli
saranno noti e saranno quantificabili con la necessaria precisione per essersi
realizzati appieno;
-
che
siffatto modo di procedere gli eviterà inoltre di assumersi il rischio
processuale legato alla necessità, in questa procedura, di fare assumere agli
atti documenti e altri mezzi di prova non prodotti o indicati con gli allegati
introduttivi (cfr. per es. l’istanza di restituzione in intero del 4 marzo
1996);
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA,
l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 marzo 1996 di __________ è nullo.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’attore fr. 500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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