AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.74
Data decisione, Autorità:
12.07.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00074
Lugano
12 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 litt. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso
chiamata a decidere sulla domanda di revisione 5
aprile 1996 presentata dalla
rappr.
dall’avv. __________
nei confronti del lodo 18 gennaio 1996 del collegio
arbitrale formato dall’avv. __________ (presidente), e dall’ing. __________,
prolato nella vertenza che la opponeva alla
rappr.
dall’avv. __________
e che vedeva pure coinvolta la
domanda
di revisione alla quale __________ si è opposta con osservazioni 3 giugno 1996;
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Con
contratto 18 settembre 1991 (doc. 1) la __________ (in seguito detta: la
Cooperativa) ha commissionato alla ditta __________ (in seguito detta:
__________) la costruzione di un impianto di raffreddamento e recupero del calore
per la pista di pattinaggio di __________. Lo studio tecnico __________ ne
curava la direzione lavori.
La
consegna dell’opera è avvenuta il 17 novembre 1992 (doc. 2).
B. Nel
corso del novembre 1993, due mesi dopo la sua messa in servizio, in seguito
alla rottura di una termopompa si è scoperto che parte dei tubi dell’impianto
di raffreddamento presentava evidenti segni di corrosione. La perizia fatta
allestire dall’__________ (doc. 7), ha permesso di accertare le cause
dell’inconveniente ed ha indicato i possibili rimedi, ai quali __________, onde
evitare il pericolo di inquinamento che sarebbe potuto derivare da una
fuoriuscita di ammoniaca dall’impianto, ha immediatamente dato seguito,
anticipandone le spese.
C. Con
compromesso arbitrale 13 aprile 1995 la Cooperativa, __________ hanno deciso di
sottoporre ad un collegio arbitrale la questione a sapere in che misura
dovessero essere ripartite tra loro le responsabilità e conseguentemente le
spese anticipate da __________, ammontanti a fr. 360’918.10 (doc. 9-13), per
rendere funzionante l’impianto e per ovviare agli inconvenienti riscontrati.
D. Con
lodo 18 gennaio 1996 il collegio arbitrale, formato dall’avv. __________ e
dall’ing. __________, ha condannato la Cooperativa e lo studio tecnico __________
a versare a __________ fr. 242’500.- rispettivamente fr. 78’300.-.
Gli
arbitri hanno preliminarmente osservato che in base alla perizia __________, le
cui risultanze erano incontestate dalle parti, il meccanismo che aveva portato
alla corrosione dei tubi dell’evaporatore era quello di una “corrosione da
solfuri sotto deposito”, provocato dalla presenza di particolari microrganismi
nella falda: questo tipo di corrosione era invero poco comune nelle acque di
falda, tanto che gli arbitri, sentita pure la testimonianza dell’ing.
____________________, hanno concluso per l’assoluta imprevedibilità della
presenza di batteri anaerobici corrosivi nelle falde acquifere della regione di
__________. Ciò premesso, era chiaro che a __________ e allo studio __________
non poteva essere imputata alcuna colpa per le cattive caratteristiche
dell’acqua, che pertanto doveva ricadere sulla sola committenza: nondimeno,
all’appaltatrice e alla direzione lavori andava comunque attribuita una lieve
concolpa, segnatamente per non aver fatto ricorso ad un sistema di
raffreddamento a circuito chiuso che, di fronte alla raggiunta efficacia
tecnica di questi apparecchi ed all’importanza oggettiva dell’intero impianto,
la prudenza avrebbe imposto di utilizzare, visti i rischi comunque connessi ad
un prelevamento diretto di acqua di falda, tanto più che detta soluzione era
per altro prevista sia dalle direttive dell’Ufficio federale per la protezione
dell’ambiente, sia dalle norme delle associazioni tecniche di categoria.
Sulla
base di queste considerazioni gli arbitri hanno pertanto ritenuto di ripartire
la responsabilità per 1/2 alla Cooperativa, per 1/3 a __________ e per 1/6 a
__________: ne discendeva, atteso che il maggior valore dell’opera valutato in
fr. 125’000.- andava integralmente a carico della committenza, che quest’ultima
era tenuta a rifondere a __________ fr. 242’500.- (fr. 125’000.- + 1/2 di fr.
235’000.-), mentre la quota dovuta da __________ ammontava a fr. 78’300.- (1/3
di fr. 235’000.-).
E. Con
domanda di revisione 5 aprile 1996 la Cooperativa ha chiesto che in
accoglimento dell’istanza gli atti fossero retrocessi agli arbitri per un nuovo
giudizio.
Quale
motivo di revisione, adduce che nel febbraio 1996 un membro della direzione
sarebbe venuto a conoscenza nel corso di un colloquio con il signor __________,
il quale a suo tempo aveva fatto installare dalla __________ una termopompa a
__________, che la stessa aveva dovuto essere sostituita per i medesimi
problemi di corrosione provocati dall’esistenza di microrganismi nella falda:
di quell’inconveniente __________ sarebbe già stata informata nel 1992, ancora
prima cioè della consegna degli impianti per la pista di ghiaccio. La
Cooperativa rimprovera quindi a __________ di non essersi preoccupata di far
analizzare la falda freatica di __________ prima del 1992 o comunque ancora nel
1992, analisi che avrebbero sicuramente permesso di scoprire la presenza di
microrganismi come quelli accertati per il caso __________ dalla perizia
__________ del 3 novembre 1993: la mancata effettuazione di analisi dettagliate
prima della messa in funzione dell’impianto della pista di ghiaccio costituiva
perciò una grave negligenza a carico dell’appaltatrice, di cui gli arbitri non
avevano potuto tener conto nel giudizio del 18 gennaio 1996.
F. Con
osservazioni 3 giugno 1996 __________ si è opposta alla domanda di revisione
del lodo arbitrale.
La
resistente contesta innanzitutto la tempestività della domanda, nella misura in
cui gli organi della Cooperativa hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza
della circostanza per aver loro stessi interpellato il signor __________, ciò
che essi avrebbero però potuto già fare in precedenza, nel corso della
procedura arbitrale: il non averlo fatto a suo tempo costituiva -a suo dire-
una negligenza della parte stessa, che non poteva evidentemente essere ora
sanata con una domanda di revisione. L’istanza di controparte era -sempre a suo
parere- infondata anche nel merito: innanzitutto nel caso del signor __________
l’inconveniente era dovuto ad altri fattori rispetto a quelli che sono
intervenuti nel caso della pista di ghiaccio; i microrganismi scoperti nei due
casi nell’acqua di falda erano di tipo diverso; l’impianto __________ venne
inoltre installato da un’altra ditta e non direttamente da __________, la quale
per contro si limitò a fornire la macchina; infine per la pista di ghiaccio
vennero utilizzati tubi in cupronickel 90-10 e ci si premunì con la
realizzazione di vasche di decantazione.
Considerando
in diritto
- Giusta
l’art. 41 litt. b CIA è possibile chiedere la revisione di un lodo quando lo
stesso è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del
giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che
all’istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del
procedimento. La relativa domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 5 anni dalla
intimazione del lodo (art. 42 CIA).
Per
l’interpretazione di queste norme la dottrina e la giurisprudenza sono concordi
nell’applicare i principi sviluppati in margine agli art. 137 e segg. OG,
relativi alla procedura di revisione delle sentenze del Tribunale federale (Forni,
Il concordato intercantonale sull’arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino, in Rep. 1984 p. 4 e segg., in particolare
p. 13; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et
international en Suisse, Losanna 1989, p. 235; Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, Vol. 1, Berna 1982, n. 542 e
543; ICCA 10 maggio 1976 in re C. e C.-W./H.-C., parzialmente pubblicata
in Rep. 1977 p. 195), che ricalcano sostanzialmente gli art. 41 e segg.
CIA (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 234 e 238; Poudret,
Arbitrage concordataire, in Fiche de remplacement SJK 464 c p.
11; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980,
p. 363; Bratschi/Briner, Bemerkungen zum Konkordat über die
Schiedsgerichtsbarkeit, in SJZ 72 (1976) p. 106; Panchaud,
Concordat Suisse sur l’arbitrage du 27 mars/27 aôut 1969, Ed. quadrilingue et
annotée, publiée par le Comité suisse de l’arbitrage, Losanna 1974, nota
all’art. 41 dei testi tedesco e francese, p. 27 e 52; IICCA 15 settembre
1994 in re B./B.A.).
- La
resistente contesta innanzitutto la tempestività della domanda di revisione,
asserendo come controparte fosse a conoscenza del fatto nuovo ben prima dei 60
giorni precedenti l’inoltro dell’istanza, rispettivamente che avrebbe dovuto o
comunque potuto esserne a conoscenza se a suo tempo avesse effettuato con
diligenza le ricerche che si imponevano; tanto più che il signor __________,
per sua stessa ammissione, era socio della Cooperativa.
2.1 Nel
caso concreto è ben vero che __________, membro del consiglio direttivo della
Cooperativa, ha dichiarato (doc. 7 allegato alla domanda di revisione) di aver
contattato in data 15 febbraio 1996 il signor __________, chiedendogli se la
termopompa installata presso di lui da __________ avesse presentato gli stessi
inconvenienti, e che in quell’occasione, o comunque pochi giorni dopo, egli
ottenne le informazioni che sono ora oggetto della domanda di revisione.
Non
è innanzitutto dato a sapere da quando la Cooperativa fosse a conoscenza del
fatto che il signor __________ aveva fatto installare una termopompa da
__________: la questione è ad ogni modo irrilevante, non essendo questo in
buona sostanza il fatto nuovo che viene qui fatto valere; determinante è
piuttosto la circostanza che l’inconveniente patito dal signor __________ (che
è comunque e semmai l’esistenza di ruggine nella termopompa e non -come a torto
asserito dalla Cooperativa- quello di una corrosione dei tubi) si lasciava
ricondurre alla presenza di batteri nella falda: ebbene, di tale circostanza la
Cooperativa venne a conoscenza, o comunque ha reso verosimile di essere venuta
a conoscenza, al più presto alla fine del febbraio 1996. È pertanto solo da
questo momento che il termine di 60 giorni per inoltrare la domanda di
revisione poteva decorrere.
Per
il resto non è stato assolutamente provato che, prima di allora, la Cooperativa
fosse già al corrente dei problemi avuti dal signor __________, né, a ben
vedere, -in mancanza di riscontri probatori più precisi- si può intravedere una
negligenza da parte sua per non averlo saputo in precedenza, il fatto che il
__________ fosse socio della Cooperativa (ma non membro con potere di
rappresentanza) non essendo sufficiente per ammettere che la sua conoscenza del
fatto potesse essere ascritta alla persona giuridica.
Ad
ogni modo nel caso concreto la questione circa la tempestività o meno della
domanda di revisione non è determinante e pertanto può tranquillamente rimanere
irrisolta, atteso che quest’ultima deve comunque essere respinta nel merito.
- Affinché
possa essere ammessa una domanda di revisione, è necessario che il fatto nuovo
di cui si chiede di tener conto sia importante, cioè tale da comportare una
modifica del giudizio a favore del richiedente (cfr. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992,
n. 2.2.2 ad art. 137 OG).
Tale
presupposto, come vedremo, nel caso di specie non è assolutamente dato.
3.1 La
perizia __________ (doc. 6 allegato alla domanda di revisione) ha appurato che
nel caso __________ l’intasamento dello scambiatore era stato causato dal
trascinamento di sabbia accompagnato da un importante carico batterico
(probabilmente ferrobatteri), che aveva creato dei depositi fangosi, i quali a
loro volta avevano provocato l’otturazione del tubo in acciaio del circuito
dell’acqua dell’evaporatore e la sua successiva rottura (p. 4): la perizia
precisava altresì che non era stato possibile stabilire se in quel caso le
componenti della termopompa erano state oggetto anche di un’aggressione chimica
e/o batteriologica, fermo restando però che nel campione prelevato non vi erano
segni evidenti di aggressione corrosiva; un’eventuale attività corrosiva
dell’acqua e/o dei ferrobatteri -seppur non completamente esclusa- era comunque
ritenuta poco probabile e ad ogni modo non era sufficiente a spiegare da sola
l’enorme carico di ferro presente nello scambiatore, in quanto di scarso
rilievo rispetto all’apporto principale di materiale alla base del processo di
intasamento (p. 4).
3.2 La
diversità dei due inconvenienti appare evidente: mentre per il caso __________
si trattava chiaramente di un problema di otturazione (meccanica)
dell’evaporatore e della sua successiva rottura, nel caso della pista di
ghiaccio ci si trovava inequivocabilmente di fronte ad un vero e proprio
fenomeno corrosivo (biochimico); nel primo caso, i microrganismi scoperti nella
falda (ferrobatteri) contribuivano quindi unicamente ad aumentare il deposito
nei tubi in acciaio (perizia __________ p. 4) rispettivamente ad accelerare il
processo di intasamento (perizia __________ p. 5), nel secondo, altri
microrganismi (batteri solfato riducenti) causavano la corrosione dei tubi in
cupronickel (perizia __________ p. 2).
Atteso
che i riscontri del caso __________ non si attagliano in alcun modo alla
fattispecie che qui ci occupa ed anzi sono del tutto inconferenti, la domanda
di revisione deve già per questo motivo essere respinta, in quanto il presunto
fatto nuovo non è tale da poter comportare una modifica del primo giudizio.
3.3 Non
è oltretutto stato provato che già nel 1989 il signor __________ informò
__________ circa i problemi della sua termopompa: vero è che a quel momento
egli interpellò la ditta __________ (doc. 8 allegato alla domanda di
revisione), ma non risulta affatto che reclamò anche con __________, la quale,
da quanto si evince dalla documentazione versata agli atti, venne a conoscenza
del problema -ma ancora senza conoscerne le cause, che invero sono ancor’oggi
sconosciute allo stesso signor __________ (cfr. doc. 5 allegato alla domanda di
revisione)- al più presto a fine novembre 1992 (cfr. doc. 9 allegato alla
domanda di revisione), quando cioè l’impianto della pista di ghiaccio era già
stato consegnato alla committenza. Già per questo motivo il caso __________ non
può comportare una negligenza di __________ per la realizzazione dell’impianto
consegnato alla Cooperativa.
Ma
vi è di più. Ancora nel marzo 1992, prima cioè di essere stata interpellata da
__________ (doc. 9 allegato alla domanda di revisione) e di venire a conoscenza
del rapporto __________ (consegnatole 13 novembre 1993), __________ di sua
iniziativa si premurò di far analizzare la falda sottostante la pista di
ghiaccio, analisi che tuttavia esclusero senz’ombra di dubbio un pericolo di
corrosività delle acque (doc. 6). Va infine ricordato ed evidenziato che a quel
tempo l’esistenza di batteri solfato riducenti -che la perizia __________
nemmeno menzionava- era del tutto sconosciuta e non vi era motivo (né da quanto
rilevato in sede testimoniale dall’ing. ____________________, né alla luce
delle circostanze ora evocate dall’istante) per doverli ricercare nel caso
della pista di ghiaccio; e ciò, anche se le analisi presso __________ fossero
state effettuate prima del 1992.
Ciò
basta per escludere qualsiasi negligenza a carico della __________ a dipendenza
dell’__________ e per negare la rilevanza della nuova circostanza evocata con
la domanda di revisione.
- Ne
discende la reiezione della domanda di revisione, del tutto infondata.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. La
domanda di revisione 5 aprile 1996 della Cooperativa __________ è respinta.
II. Le
spese della presente procedura consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
al presidente del collegio arbitrale __________, ed alla parte __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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