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Numero d'incarto:
12.1997.128
Data decisione, Autorità:
02.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00128
Lugano
2 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.327
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 6
settembre 1990 da
__________ e per esso, nel frattempo deceduto, la vedova
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 28 febbraio 1997
(intimata il 28 marzo 1997), ha parzialmente accolto condannando la convenuta a
versare a __________ l’importo di Fr. 55’000.- oltre interessi al 5% dal 1
luglio 1990.
Appellante
la __________ la quale, con atto di appello 28 aprile 1997, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di
petizione; mentre la parte appellata, con osservazioni 5 giugno 1997, postula
la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ ha fatto
valere nei confronti della __________ diversi crediti a dipendenza di un
rapporto di lavoro che pretende iniziato già al momento della costituzione
della società, nel 1954, e che sarebbe terminato, a seguito di disdetta di data
13 marzo 1990, con la fine di giugno 1990.
-
Il Pretore, con la
sentenza impugnata, ha accolto le pretese dell’attore - nel frattempo decesso
ed al quale è subentrata in causa la vedova - limitatamente alle seguenti
poste:
a) salario sino al 30
giugno 1990 per complessivi Fr. 15’000.-;
b) indennità
di partenza, ai sensi degli art. 339b e seg. CO, di Fr. 40’000.- .
- Con l’appello la
__________ chiede che in riforma del primo giudizio nel senso di respingere
qualsiasi pretesa della controparte. Osserva in particolare, come già
argomentato in prima sede, che il rapporto di lavoro ha preso fine non a giugno
1990 ma già al 31 dicembre 1989 e che l’indennità di partenza non è dovuta
poiché almeno sino al 1974 __________ non è mai stato legato con un contratto
di lavoro alla __________ della quale era invece stato azionista unico ed
amministratore unico. Ritiene inoltre eccessiva l’indennità fissata dal Pretore
secondo il massimo consentito dalla legge e, se del caso, da compensarsi con il
valore di autovettura Saab ricevuta dalla ditta nel 1989.
Con le osservazioni
all’appello la signora __________ ne chiede la sua reiezione e la conferma
della sentenza del Pretore per i motivi che verranno ripresi, se necessario,
nei considerandi che seguono.
- Con riferimento al
momento della fine del rapporto di lavoro che le parti situano in occasioni
ben differenti - la parte attrice al 30 giugno 1990 a seguito di disdetta
individuata nello scritto 13 marzo 1990 della __________ (doc. C) e la parte
convenuta a fine dicembre 1989 - i documenti di causa e le testimonianze
assunte rivelano indizi sia nell’una che nell’altra direzione.
Paradossalmente dal
contenuto delle lettere inviate da __________ alla __________ nei primi mesi
del 1990 si ricava la sensazione che il rapporto di lavoro tra le parti sia
cessato con la fine dicembre 1989. Infatti nella lettera del 2 febbraio 1990
(doc. F) __________ che si dichiara in via di massima d’accordo con la proposta
del 25 gennaio 1990 (doc. E) della __________ per ottenere la sua
collaborazione come consulente, afferma che avrebbe diritto, a rigore, ad una
indennità di fine lavoro alla quale rinuncerebbe se il primo periodo di
validità della collaborazione prevista ed offerta in 12 mesi fosse aumentata a
due anni; ripete tale considerazione nella lettera 23 febbraio 1990 (doc. H)
dove afferma di aver diritto a 8 mesi di stipendio per fine contratto. La
pretesa riferita a questa indennità non avrebbe ragione di essere evocata se il
contratto di lavoro non fosse già cessato e le trattative intavolate fossero
solo intese a ridefinire il rapporto di lavoro ancora in essere.
Altrettanto
paradossalmente il contenuto delle lettere della __________ porterebbero a
concludere che il rapporto di lavoro era ancora in essere dopo la fine del
1989. Infatti con la lettera 27 febbraio 1990 (doc. I) si offre un ulteriore
colloquio affinché __________ accetti le offerte propostegli e non chieda di
più pena il non considerare altra soluzione che “la definizione del rapporto a
termini di legge”. Ciò vuol dire che a fine febbraio 1990 il contratto di
lavoro era ancora in essere e che per conchiuderlo occorreva agire secondo le
norme dal codice delle obbligazioni. Nello scritto del 13 marzo 1990 (doc. C)
si annuncia che si procede alla liquidazione della posizione del __________ con
pagamento di quanto previsto dalla legge a far tempo dal 31 dicembre 1989,
senza poter capire se il riferimento a quella data significhi che il contratto
di lavoro era terminato a quel momento oppure che, da quel momento, correva il
termine di disdetta.
La testimonianza
__________ può anche lei condurre a considerare le due ipotesi contrapposte:
riferisce che la consegna delle chiavi da parte di __________ avvenne alla fine
del 1989 ma che lo stipendio gli fu versato sino al febbraio 1990.
Non siamo così in presenza
di prova certa del fatto del quale la parte attrice si prevale ma solo di
indizi che però non concordano tra di loro e si elidono a vicenda con la
conseguenza che si deve pronunciare a danno della parte alla quale incombeva
l’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90 n. 7), ossia della
parte attrice. A questa non può allora essere riconosciuta il salario per il
periodo aprile/giugno 1990 mentre quello per i primi tre mesi dell’anno
riconosciuto dal Pretore nelle motivazioni della sentenza, e non oggetto
dell’appello, gli è stato in definitiva già versato.
- A sensi dell'art.
339 lett. b cpv. 1 CO se il rapporto di lavoro di un lavoratore, avente almeno
60 anni di età, cessa dopo 20 o più anni, il datore di lavoro deve pagare al
lavoratore un'indennità di partenza. Il Pretore ha riconosciuto adempiute
queste condizioni: pacifica l’età del lavoratore, egli ha fatto risalire
l’inizio dell’attività lavorativa al 1954 quando la __________ è stata
costituita.
Risulta dagli atti e dalle
affermazioni della parte convenuta, mai contestate dall’attore, che
quest’ultimo ha costituito la __________ e ne è stato, oltre che amministratore
unico anche presidente con firma individuale sino al 1985, l’azionista
proprietario. Non è chiaro fino a quando questa sua posizione di azionista si è
mantenuta ma si deve ritenere che tale situazione abbia continuato a sussistere
almeno sino al 1974, quando la sede della società è stata trasferita a
__________ e nell’organizzazione della stessa è subentrata altra persona in
qualità di consigliere delegato con firma individuale (cfr. estratto RC, doc.
A). Con tale identica funzione è poi subentrato, nel 1978, l’avv. __________
che, nella sua testimonianza, riferisce appunto di essere stato azionista della
convenuta sino al 1989. Anche il teste __________, dipendente della convenuta
dal 1968 al 1993, ricorda che a un certo punto __________ gli confidò che aveva
ceduto o stava cedendo le azioni della società senza sapere se erano tutte.
Tutto ciò a conferma che almeno sino al 1974 __________ è stato, come argomenta
la convenuta, il padre-padrone della società. Ora questa sua posizione di
dirigente con ogni potere esclude che con la società, almeno fino al 1974, sia
mai intercorso un rapporto di lavoro ai sensi degli art. 319 e seg. CO (Rehbinder,
Berner Kommentar, ad art. 319 n. 18). Ne discende che, anche pur ammettendo un
vero rapporto di lavoro a far tempo dal 1974, non è adempiuta la condizione
relativa alla durata ventennale e la pretesa indennità, che ha funzione sociale
intimamente legata all’esistenza di un contratto di lavoro nel senso della
subordinazione del lavoratore, non può essere riconosciuta.
Inoltre, fosse anche
provata l’esistenza di un contratto di lavoro a far tempo dal 1954 che l’attore
poteva facilmente addurre ma nemmeno ha tentato di fare opponendosi a quelle
prove (richiamo dell’incarto fiscale) che avrebbero potuto evidenziare tale sua
posizione, la sua qualità di azionista unico o dominante avrebbe permesso di
ritenere la sua domanda, sulla base del principio giuridico del Durchgriff che
non considera l’autonomia giuridica dell’anonima rispetto al socio dominante,
come abusiva e contraria alla buona fede. Andrebbe in questo caso applicato a
contrario il ragionamento che non ritiene interrotto il rapporto di lavoro, con
inizio di un nuovo e distinto periodo, quando il medesimo è trasferito insieme
all’azienda ad una persona giuridica economicamente identica all’alienante (DTF
112 II 51; Rep. 1989, 152).
- L’appello della
__________ viene così accolto e la sentenza del Pretore riformata nel senso che
nulla, per i titoli riconosciuti nella sentenza di prima istanza, è dovuto alla
parte attrice.
Tasse, spese e ripetibili
di prima e seconda istanza seguono la totale soccombenza attorea.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 aprile
1997 __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 28 febbraio/28 marzo
1997 del Pretore di Mendrisio-Sud è così riformata:
-
La
petizione 6 settembre 1990 di __________, ora __________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 6’000.- e le spese sono poste a carico della parte
attrice che rifonderà alla controparte Fr. 9’000.- per ripetibili.
II. Le spese
della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr.
1’550.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
1’600.-
già anticipati
dall’appellante sono a carico della parte appellata che rifonderà ancora alla
controparte Fr. 2’500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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