AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.139
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00139
Lugano
10 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00015 (già 4976) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 8 febbraio 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dalla sua Succursale __________
patr.
con cui
l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 80’033.50 (avallo
cambiario) di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione 26
gennaio 1996 del Pretore di Locarno-Città riguardante il PE n. __________dell’UEF
di Locarno.
Domanda
avversata dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 10 aprile 1997, ha
integralmente respinto.
Appellante
l’attore il quale, con atto d’appello 5 maggio 1997, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’azione di disconoscimento del
debito con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Mentre
la convenuta, con osservazioni 23 giugno 1997, postula la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Il
12 ottobre 1993 la __________ (in seguito: __________), succursale di Locarno,
ha concesso alla ditta __________ una linea di credito in conto corrente di fr.
80’000.- garantita da un vaglia cambiario in bianco sottoscritto dalla
debitrice ed avallato da __________, amministratore unico della società.
B. Preso
atto che il credito in questione non è stato rimborsato, con il PE n.
__________0 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso l’avallante per la
somma di fr. 80’033.50 oltre accessori.
Il
precettato avendovi interposto opposizione, la banca ne ha chiesto il rigetto
in via provvisoria, ottenendolo con la decisione pretorile 26 gennaio 1996.
C. Con
petizione 8 febbraio 1996 __________ ha chiesto il disconoscimento di questo
debito.
Egli
afferma in sostanza come il credito a favore della banca sarebbe già stato
estinto dalla ditta per compensazione: quest’ultima, nell’ambito di una causa
creditoria nei confronti della convenuta, aveva infatti chiesto la sua condanna
al pagamento di fr. 429’000.- quale risarcimento danni per violazione
contrattuale nell’ambito di un contratto di locazione perfezionatosi a suo
tempo.
D. La
banca convenuta contesta che l’attore, in quanto avallante del vaglia
cambiario, possa opporre al creditore un’eccezione, quella di compensazione,
che compete unicamente al debitore principale; tanto più che i fatti alla base
della contestata compensazione -ovvero il risarcimento danni a seguito del
perfezionamento di un contratto di locazione- erano chiaramente sorti prima
della sottoscrizione dell’effetto cambiario.
E. Con
sentenza 10 aprile 1997 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che di principio nulla ostava a
che un avallante potesse far valere nei confronti del creditore un’eccezione
personale del debitore principale, nella misura in cui la stessa fosse però
sorta dopo la sottoscrizione del vaglia cambiario; nel caso concreto, dovendosi
al contrario ammettere che le circostanze alla base della compensazione erano
precedenti alla sottoscrizione della carta valore, ne discendeva che
l’eccezione non poteva essere sollevata. A titolo abbondanziale, se anche
l’attore avesse potuto validamente eccepire la compensazione, l’esito della
causa non sarebbe stato diverso, parte attrice non avendo sufficientemente
sostanziato la pretesa posta in compensazione né provato la sua fondatezza,
segnatamente nel suo ammontare.
F. Con
appello 5 maggio 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione.
A
suo dire, l’eccezione di compensazione poteva validamente essere sollevata in
questa causa: innanzitutto la compensazione era stata eccepita dalla ditta dopo
la sottoscrizione del vaglia cambiario, mentre era ininfluente che i fatti
relativi fossero precedenti; d’altro canto, l’obbligazione cambiaria era
comunque stata assunta già a far tempo dal 1988, mentre nel 1993 era stato
unicamente concordato un adeguamento della linea di credito, senza che ciò
tuttavia comportasse una novazione. Quanto alla fondatezza materiale della
pretesa posta in compensazione, egli rileva che la questione non era stata
contestata dalla controparte; in ogni caso, dagli atti di causa risultava
chiaramente il ben fondato della stessa, quanto meno per l’importo oggetto di
questa vertenza.
G. Delle
osservazioni 23 giugno 1997 della parte convenuta con cui si postula la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Giusta
l’art. 1022 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di vaglia cambiario in
virtù del rimando di cui all’art. 1098 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello
stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’impegno dell’avallante,
pur avendo natura indipendente per essere stato assunto in via cambiaria (DTF
96 III 35), ha un carattere accessorio dal profilo del contenuto (DTF 84
II 645); ne discende che tutte le circostanze che dopo la sottoscrizione del
vaglia cambiario tolgono o diminuiscono l’impegno principale dell’emittente
tolgono, rispettivamente diminuiscono, anche gli obblighi dell’avallante (Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte
sul Meno 1996, N. 4 ad art. 1022 CO; DTF 84 II 648; Rep. 1973 p.
166, 1983 p. 101 e seg.; IICCA 6 settembre 1995 in re O./U.): ciò
significa, in particolare, che l’avallante potrà a sua volta sollevare tutte le
eccezioni personali che il debitore principale avrebbe nei confronti del
creditore (Jäggi/Druey/Von Greyerz, Wertpapierrecht, Basilea e
Francoforte sul Meno 1985, p. 189; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit.,
ibidem; in tal senso, con specifico riferimento all’eccezione di compensazione:
Navarrini, La cambiale e l’assegno bancario, Bologna 1937, p. 161; Pelizzi/Partesotti,
Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, N. IV 2 ad art.
37; Rossi, L’avallo come garanzia cambiaria tipica, Milano 1962, p. 141
e segg.).
- Nel
caso di specie -come accennato- il Pretore ha ammesso il principio che
l’avallante potesse far valere un’eccezione del debitore principale; nondimeno,
ha ritenuto che nel caso concreto l’attore non potesse far capo a questa
facoltà, in quanto le circostanze alla base della compensazione erano
antecedenti alla sottoscrizione dell’effetto cambiario.
L’appellante
censura tale assunto per due motivi: innanzitutto determinante non sarebbe
tanto il momento in cui si sono svolti i fatti, bensì quando è stata
effettivamente sollevata la compensazione; d’altro canto, il credito cambiario
sarebbe comunque sorto già nel 1988, l’aumento della linea di credito e
l’adeguamento delle garanzie avvenuti nel 1993 non avendo un effetto novatorio.
La
censura è fondata.
2.1 È
nel momento in cui il debitore manifesta al creditore la sua intenzione di
usare il diritto di opporre la compensazione che quest’ultima esplica i suoi
effetti (art. 124 cpv. 1 CO).
Nel
caso di specie, mentre il vaglia cambiario è stato sottoscritto il 12 ottobre
1993, è indubbio che __________ ha eccepito la compensazione in tempi
successivi, e meglio al più presto il 2 dicembre 1994, quando cioè la ditta ha
inoltrato nei confronti della qui convenuta un’azione creditoria per fr.
429’000.- (doc. D).
Ciò
posto, non torna conto esaminare la seconda censura, a sapere cioè se l’aumento
della linea di credito con il conseguente adeguamento delle garanzie, avvenuto
a più riprese, l’ultima volta 1993, abbia o meno dato origine ad un nuovo
rapporto contrattuale per novazione.
In
ogni caso anche la prima questione potrebbe essere lasciata indecisa poichè,
come si vedrà ai considerandi successivi, non vi è prova dell'esistenza di un
credito da porre in compensazione.
2.2 Contrariamente
a quanto voluto dall’appellante, l’accoglimento della censura non consente
tuttavia ancora di riconoscere il buon fondamento della petizione: ammesso che
l’attore possa formalmente far valere in questa sede la compensazione, resta in
effetti da stabilire se nel merito quest’ultima fosse fondata ed eventualmente
per quale importo.
- Ora,
è sicuramente a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la parte
attrice non aveva sufficientemente sostanziato la pretesa posta in
compensazione e comunque non aveva provato la sua fondatezza.
3.1 Nei
suoi allegati preliminari, l’attore, riferendosi alla pretesa compensatoria, si
è limitato ad affermare che si trattava di una pretesa di fr. 429’000.-; che la
stessa costituiva un risarcimento danni per violazione contrattuale nell’ambito
di un contratto di locazione perfezionatosi a suo tempo tra la convenuta e la
ditta __________; che essa era stata formulata da quest’ultima con petizione 2 dicembre
1994 (doc. D); che in tale causa la convenuta non avrebbe contestato
l’esistenza del rapporto contrattuale con la ditta, sulla base delle condizioni
formulate a suo tempo in una sua offerta (petizione p. 4); che inoltre la
violazione contrattuale da parte della convenuta era sorta nel luglio 1992
quando la banca aveva reso noto di aver dato in locazione degli spazi locativi
a terze persone, nonostante nel febbraio 1992 fosse già stato perfezionato un
contratto con lei (replica p. 4).
La
convenuta, dal canto suo, non si è soffermata più di quel tanto sulla
questione, limitandosi a contestare la pretesa compensatoria, che si fonderebbe
su una presunta violazione contrattuale nell’ambito di un presunto contratto di
locazione (risposta p. 4).
Nel
caso di specie -contrariamente a quanto preteso dall’appellante- non torna
invero conto esaminare se l’attore abbia con ciò ossequiato all’obbligo di
allegazione o ancora se la contestazione da parte della convenuta sia stata o
meno puntuale e con ciò efficace: in effetti, l’attore stesso nell’allegato petizionale
-e in replica non ha aggiunto altro o corretto tale assunto- ha affermato che
la vertenza in esame si riduceva alla valutazione del danno patito dalla ditta
a causa della violazione contrattuale imputabile alla convenuta (p. 4),
ammettendo così che l’ammontare della pretesa compensatoria non era stato
ancora provato. Tale assunto, non contestato dalla controparte, era con ciò
pacifico.
3.2 Atteso
che l’onere della prova sull’esistenza ed in particolare sull’ammontare della
pretesa compensatoria incombe a chi eccepisce la compensazione (IICCA 7
marzo 1994 in re C & Co/S., 27 maggio 1994 in re M./F., 24 febbraio 1995 in
re B. SA/I., 25 gennaio 1996 in re M./F.), spettava in concreto all’attore fornire
tale prova.
In
realtà, all’udienza preliminare, pur sapendo che la causa promossa dalla
__________ contro la convenuta - inc. no. 4760 - era stata sospesa per il
fallimento della ditta (art. 207 LEF), l’attore si è limitato ad offrire una
sola prova, con la conseguenza che, venendo a cadere l’audizione dell’unico
teste notificato, in pratica non vi è stata alcuna istruttoria.
Il
richiamo dell’incarto no. 4760, sospeso dopo la fase dello scambio degli
allegati, non consente di sopperire a tale situazione: intanto gli allegati di
quella causa (doc. D, E, F, H) costituiscono semplici allegazioni di parte e
non hanno perciò rilevanza probatoria, e in ogni caso più che chiarire la
fattispecie la complicano, le contestazioni da parte della convenuta spaziando
dall’esistenza del presunto contratto di locazione, all’esistenza della
violazione contrattuale, fino all’ammontare del presunto danno (doc. E, H); i
documenti prodotti in quella sede chiariscono inoltre solo in parte la
fattispecie, ma sicuramente non consentono ancora di accertare -in mancanza di
una completa istruttoria- se vi sia stata violazione contrattuale e di
quantificare l’eventuale danno.
È
proprio il fatto che in quella causa le parti non hanno ancora potuto offrire
le loro prove e che le stesse non sono state assunte che non permette a questa
Camera di estrapolare da quell’incarto alcun elemento utile per la fattispecie
che qui ci occupa: il substrato fattuale non è infatti ancora completo, per cui
il giudice non può ancora trarre delle conclusioni con piena cognizione di
causa senza cadere nell’arbitrio; non va d’altro canto neppure dimenticato che
se in tali circostanze si volesse comunque accogliere, anche solo parzialmente
questa petizione -come vorrebbe il qui appellante- tale giudizio, proprio nella
misura in cui è emesso senza aver permesso alle parti di offrire le prove a
sostegno delle loro tesi (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo 1979, p. 175; Walder-Bohner, Zur Bedeutung des rechtlichen Gehörs
im schweizerischen Zivilprozessrecht, in Gedächtnisschrift für Peter Noll, p.
406; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung,
Zurigo 1982, N. 1 ad § 56 ZPO con rif.), andrebbe sanzionato con la nullità (art.
142 CPC; Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, N. 100 ad art.
4 Cost. fed.; IICCA 19 gennaio 1993 in re A./M.), costituendo una
manifesta violazione del diritto di essere sentiti (art. 4 Cost. fed.).
In
tali circostanze è chiaro che l’attore non è riuscito a provare il ben fondato
(e in particolare l’ammontare) della pretesa compensatoria, ciò che comporta la
reiezione della petizione.
- L’appello,
completamente infondato, deve così essere respinto con spese e ripetibili a
carico dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello
5 maggio 1997 di __________ é respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
1'500.-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di versare a
controparte fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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