AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.182
Data decisione, Autorità:
20.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00182
Lugano
20 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camer
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.374 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 24 novembre 1997 da
rappr.
dallo studio legale __________ o
contro
rappr.
dall'avv. __________ o
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42’706.40
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr.
30’970.20 oltre interessi in corso di causa;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 27 maggio 1997 ha accolto per fr. 30’212.30 oltre
interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 17 giugno 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
parte attrice con osservazioni del 30 luglio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dalla convenuta nel
1993 di allestire uno studio di fattibilità prima, e poi di progettare la
ristrutturazione della villa di sua proprietà di cui al fondo n. __________di
Dopo
l’ottenimento della licenza edilizia la convenuta avrebbe tuttavia appaltato il
compimento dell’opera ad un’impresa generale, e di conseguenza interrotto ogni
rapporto con l’attore, il quale procede per il saldo dei propri onorari, il
risarcimento del danno causato dal recesso della convenuta, per l’onorario di
una precedente prestazione e per la remunerazione di spese di ricerca, il tutto
per fr. 42’707.30.
B. Nella
risposta del 2 marzo 1995 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo
che il mandato affidato all’attore era limitato all’ottenimento della licenza
edilizia, con il che egli non potrebbe pretendere la remunerazione di ulteriori
prestazioni o il risarcimento di danni legati al recesso, mentre per quanto
eseguito l’attore non potrebbe chiedere più dei fr. 20’000.-- già ricevuti.
C. L’attore
ha in seguito ridotto la propria pretesa a fr. 30’970.20, mentre la convenuta
ha mantenuto le proprie contestazioni ed eccezioni.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di mandato e l’applicabilità, diretta od analogica, della norma SIA
102 per la commisurazione degli onorari, ha valutato in fr. 44’769.-- la
remunerazione dell’attore per le prestazioni riguardanti la villa di
__________.
Sarebbero
inoltre dovuti un supplemento del 10% sul predetto importo in conseguenza della
rescissione del mandato e fr. 966.40 per l’analisi di edificabilità del mappale
n. __________di __________ il tutto, dedotti gli acconti versati, per fr.
30’212.30 oltre interessi.
E. Con
l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Essa
ritiene che, contrariamente all’opinione del Pretore, non sarebbe data
l’applicabilità delle norme SIA, non avendo essa mai sottoscritto il contratto
proposto dall’attore, né si potrebbe ritenere che l’operato dell’attore sia
proseguito dopo l’ottenimento della licenza edilizia, atto con cui si sarebbe
esaurito il suo compito.
Sarebbe
comunque errato il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore.
F. Delle
osservazioni 30 luglio 1997 del resistente, che chiede la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta con appello 10 maggio 1996 ha impugnato il decreto 23 aprile 1996 di
nomina del perito giudiziario.
L’appello,
al quale il Pretore il 5 giugno 1996 ha negato l’effetto sospensivo (art. 96
cpv. 3 CPC), avrebbe dovuto essere trattato con il presente gravame (art. 96
cpv. 4 CPC), se non che esso non è stato in quest’occasione formalmente
riproposto o richiamato dalla convenuta, e deve perciò essere considerato
siccome da lei abbandonato. In ogni caso sarebbe stato irricevibile poichè la
designazione del perito da parte del giudice riveste la forma dell'ordinanza
indipendentemente dal come il giudice denomini la sua decisione.
- Ciò
premesso, il punto di partenza della presente causa, da cui dipende la corretta
determinazione dei rapporti di dare e avere, è costituito dalla questione a
sapere se al rapporto contrattuale intercorso tra le parti debbano o meno
essere applicate le norme SIA.
Il
Pretore ha risolto affermativamente il quesito (consid. 6) rilevando che,
nonostante la mancata firma del contratto, la convenuta non avrebbe contestato
l’offerta di controparte, ma avrebbe al contrario continuato ad avvalersi dei
servigi dell’attore senza sollevare obiezioni di sorta.
- Siffatta
soluzione non può tuttavia essere condivisa da questa Camera.
E’
in primo luogo manifesto che per principio -fatte salve eccezioni che qui non
ricorrono- dal silenzio di una parte su di una proposta contrattuale deve esserne
dedotto il rifiuto e non l’accettazione (art. 6 CO).
A
maggior ragione ciò deve valere se si pensa che le norme SIA 102, proposte
globalmente dall’attore alla convenuta e riportate solo in estratto sul testo
del contratto, sono in sostanza delle condizioni generali alle quali si rinvia
per accettazione complessiva, così che la loro integrale applicabilità non
sarebbe evidente neppure nel caso in cui la convenuta avesse firmato il
contratto (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
3. edizione, 1995, n. 911-914).
Né
si può ammettere l’accettazione tacita delle condizioni proposte dall’attore
per il solo fatto che egli avrebbe proseguito nel proprio compito senza
obiezioni da parte della convenuta, potendosi con eguale attendibilità
ravvisare in siffatto comportamento dell’attore -che prosegue nel contratto
nonostante la mancata accettazione delle sue condizioni- la rinuncia da parte
sua a dette condizioni in favore di altre da pattuire o del diritto
dispositivo.
Un
diverso risultato non si giustifica nemmeno per il motivo che l’attore ha
inviato alla convenuta una richiesta di acconto di fr. 25’000.-- esplicitamente
commisurata in base alla norma SIA 102 (doc. N), non fosse altro che perché la
stessa non è stata in quanto tale integralmente onorata dalla convenuta, il cui
concludente comportamento non coincide perciò con gli intendimenti dell’attore
(art. 1 CO), e al quale non può pertanto essere attribuito altro significato se
non quello che la convenuta con i due versamenti di fr. 10’000.--, effettuati
oltretutto a diversi mesi dalla richiesta di acconto e perciò dopo l’esecuzione
di numerose altre prestazioni dell’attore, si riteneva debitrice di tale
importo nei confronti dell’attore.
- Stabilito
il mancato consenso delle parti sull’applicabilità della norma SIA 102, la
prima conseguenza che ne deriva è che non è dovuto l’importo di fr. 4’476.90 a
valere quale supplemento del 10% sull’onorario per la revoca del mandato a
tempo indebito.
Infatti,
in assenza della specifica base contrattuale costituita dall’art. 1.14.3 della
norma SIA 102, l’attore avrebbe potuto ottenere un siffatto indennizzo in base all’art.
404 cpv. 2 CO o all’art. 377 CO -a seconda si qualifichi il contratto piuttosto
che come appalto-, ma in entrambi i casi previa concreta dimostrazione
dell’effettivo pregiudizio subito, che invece neppure è stata tentata,
essendosi l’attore limitato all’indicazione della percentuale del 10%
dell’onorario SIA complessivo prevista dalla suddetta norma contrattuale.
- L’inapplicabilità
della norma SIA 102 comporta evidentemente delle conseguenze anche sulla
questione della determinazione delle spettanze dell’attore.
In
assenza di un preventivo accordo della parti sul loro ammontare, la
quantificazione della mercede avverrà infatti ai sensi dell’art. 374 CO se il
rapporto contrattuale è retto dalle norme sull’appalto (II CCA 18 aprile
1997 in re G. e M./M.; Egli, opera citata, n. 920), mentre se il
contratto è retto dalle norme sul mandato l’onorario sarà determinato dal
prudente criterio del giudice ex art. 394 cpv. 3 CO (II CCA 16 agosto
1993 in re S./F.).
La
distinzione ha tuttavia in questo caso una valenza meramente teorica, non
dovendosi ammettere in buona fede che il medesimo lavoro del professionista incaricato
possa ragionevolmente essere remunerato in maniera differente per il solo
motivo -oltretutto non consapevolmente percepito dalle parti in costanza di
contratto- dell’applicabilità dell’una piuttosto che dell’altra suddetta norma
(analogo: Egli, opera citata, n. 934, che in sostanza ritiene in
entrambi i casi i medesimi criteri di valutazione).
Non
vi è perciò in definitiva particolare motivo per chinarsi sulla questione a
sapere se il contratto sia stato retto dalle norme sul mandato, come ritenuto
dal Pretore, oppure da quelle sull’appalto, come sostenuto dalla convenuta (che
invoca l’art. 374 CO: appello, punto 5, pag. 4), dovendosi unicamente stabilire
con esattezza quali siano le prestazioni da remunerare, ovvero quelle eseguite
con il mutuale consenso delle parti.
- Sulla
questione dell’accertamento delle prestazioni rimunerabili, la convenuta nega
di avere consentito all’operato dell’attore successivo all’ottenimento della
licenza edilizia, invocando a questo proposito un preteso termine di
riflessione di 8 giorni, previsto dal doc. T e da lei ritenuto come condizione
sospensiva (appello, punto 7, pag. 5).
La
censura non regge all’esame del cennato doc. T, costituente il verbale della
riunione del 10 gennaio 1994, dal quale risulta piuttosto che a quella data
l’attore aveva ancora dei compiti da assolvere, mentre l’invocato termine
riguardava unicamente il caso di contestazione del verbale medesimo, e non era
invece di sicuro previsto per dare alle parti la facoltà di revocare a piacimento
gli accordi raggiunti durante la riunione.
Deve
perciò essere confermata la decisione di remunerare tutte le prestazioni
effettuate dall’attore.
- Per
l’ipotesi -verificatasi- in cui le parti non avessero pattuito l’applicazione
della norma SIA 102, il Pretore ha ritenuto che essa costituisce nondimeno un
valido punto di riferimento nella determinazione dell’onorario.
Siffatta
opinione può in astratto essere condivisa, e del resto la mancanza in atti di
differenti parametri di giudizio -la perizia giudiziaria è esclusivamente
improntata ad una valutazione fondata sulla norma SIA 102, mentre la convenuta
dalla non applicabilità di tale norma deduce la reiezione della petizione senza
fornire alcuna ragionevole argomentazione- impongono anche a questa Camera di
determinarsi prendendo spunto da essa.
Questo
non perché la norma SIA viene ritenuta espressione dell’uso corrente (in senso
contrario: II CCA 21 dicembre 1993 in re arch. R./B.; Egli, opera
citata, n. 921 e segg.), ma perché in assenza di grande parte degli elementi
oggettivi di giudizio necessari per potersene totalmente dipartire (cfr.
l’elenco esemplificativo in: Egli, opera citata, n. 935 e segg.)
potrebbe essere reso solo un approssimativo giudizio di mera verosimiglianza,
ancor meno soddisfacente dal profilo dell’equità di quello qui impugnato.
- Questa
Camera, esaminato il lavoro svolto dall’attore, raggiunge pertanto il
convincimento che l’ordine di grandezza indicato dal perito giudiziario possa
essere ritenuto attendibile, ad eccezione dei supplementi del 10% per il fatto
che si tratta di restauro o trasformazione (perizia, pag. 6) e del 10% circa
per il grado di difficoltà (onorario moltiplicato per 1.1; perizia, pag. 5),
trattandosi di criteri di valutazione attinenti all'applicabilità delle norme
SIA che, come già detto, non entra in linea di conto in maniera vincolante in
questo giudizio. L'attore al proprosito non ha portato nemmeno dismostrazione
di un'eventuale maggiore difficoltà incontrata nello svolgimento del suo
lavoro.
L’onorario
senza il supplemento per trasformazioni e restauri ammontava secondo il perito
a fr. 40’724.--, da cui si deduce anche il grado di difficoltà (: 1.1) per
giungere a poco più di fr. 37’000.-- per cui, aggiungendo gli onorari per
l’analisi di fattibilità del fondo n. __________di __________ (fr. 966.40), si
può ammettere un onorario totale di fr. 38’000.--.
Deducendo
i fr. 20’000.-- di acconti versati rimane un saldo di fr. 18’000.-- oltre
interessi, per il quale l’azione dell’attore merita protezione.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 giugno 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 maggio 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare all’arch. __________, fr. 18’000.-- oltre interessi al 5%
dal 13 aprile 1994.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 387.--, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della
convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 800.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuno,
compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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