AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.193
Data decisione, Autorità:
15.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00193
Lugano
15 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa OA.95.785 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con petizione 30 marzo 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
nella quale è intervenuto a titolo accessorio a lato della parte
convenuta
__________ rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
lire 118’008’066, oltre interessi al 9,25% dall’8 giugno 1994;
Domanda
avversata dalla convenuta che, con risposta 9 giugno 1995, ha postulato la
reiezione della petizione e che con sentenza 12 giugno 1997 il Pretore ha
respinto;
Appellante
l’attrice che con atto di appello 7 luglio 1997 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre
la convenuta, con osservazioni 14 agosto 1997 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
1.- se deve
essere accolto l’appello
2.- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
28 gennaio 1994 lo __________ “__________ ” __________ di __________, ha
concluso in qualità di acquirente un contratto di compravendita con la ditta
__________ di __________ -rappresentata dal sig. __________ -, con il quale la
convenuta si è impegnata a fornire con due consegne di 100 tonnellate l’una,
complessive 200 tonnellate di grani di cacao di terza qualità proveniente dal
__________, il cui contenuto di materia grassa doveva essere del 45-48 % e la
cui acidità non doveva superare il 4 % (doc. 3.2), valori in seguito
concordemente portati ad un minimo del 45% di materia grassa ed un massimo del
7% di acidità (doc. G). Per il pagamento del prezzo, stabilito in FF 599,9/100
Kg, le parti hanno concordato l’apertura da parte della __________ a favore
della venditrice di un credito trasferibile irrevocabile con emissione di una
lettera di credito, che la venditrice avrebbe potuto porre validamente
all’incasso solo se accompagnata, fra gli altri documenti richiesti, da un
certificato della __________ attestante che il peso e la qualità della merce
erano conformi ai valori contrattualmente previsti (doc. 3.2). La merce sarebbe
stata consegnata all’acquirente a __________ e -relativamente al trasporto- era
stata concordata la clausola “CIF” (“Cost, Insurance and Freight”), attribuendo
così alla venditrice il compito di concludere il contratto di trasposto
necessario.
B. In
data 8 febbraio 1994 la __________ ha provveduto a far emettere dalla
__________ un credito documentario di FF 599’900 a favore di __________, da
escutere, dietro presentazione dei documenti contrattualmente previsti, presso
la __________ (doc. E).
C. Il
27 aprile 1994 la __________ su ordine dello spedizioniere , ha
proceduto alla campionatura del cacao contenuto in 1104 sacchi di polipropilene
contrassegnati “: __________ ”, per complessivi kg 68’503.2,
inviandone un campione per le analisi alla __________ di , che ha
accertato un contenuto di materia grassa pari al 48,5 % ed un’acidità del 7%
(doc. N). I sacchi, pesati fra il 13 ed il 17 maggio 1994 (doc. N e doc. 4),
sono poi stati racchiusi in sei containers e imbarcati il 19 maggio 1994 sulla
“ ” al porto di __________ (doc. I 1).
D. La
venditrice ha di seguito posto all’incasso presso la __________ di __________
la lettera di credito coi relativi documenti (doc. K) e l’8 giugno 1994 la
__________ ha pagato alla __________ l’importo richiesto presso quest’ultima
dalla venditrice (doc. L).
E. All’arrivo
a __________ il 20 giugno 1994 della partita di cacao, un’analisi preliminare
ha rilevato un contenuto di materia grassa del 43,5 % ed un’acidità del 35,5 %
(doc. M), valori sostanzialmente confermati da una successiva analisi operata
dalla __________S di __________ (doc. Q). La __________ ha perciò
immediatamente comunicato alla __________ di rifiutare la merce (doc. M), e ha
preteso il rimborso dell’importo già pagato (doc. R). La venditrice si è
opposta a tale richiesta sostenendo l’esclusiva responsabilità della __________
(doc. V), così che dopo l’infruttuosa scadenza di un ulteriore termine
assegnato dall’acquirente per la sostituzione della merce con altra avente le
qualità pattuite, la __________ ha dichiarato risolto il contratto e chiesto
senza successo la restituzione del prezzo pagato (doc. AA).
F. Con
petizione 30 marzo 1995 la __________ chiede che la venditrice sia condannata a
restituirle il prezzo pagato e a rimborsarle commissioni e spese,
corrispondendole inoltre interessi al 9,25 % sulla totalità dell’importo.
Avendo
la venditrice stessa affermato che sarebbe da escludere che la merce si sia
deteriorata dopo l’imbarco o durante il trasporto, se ne dovrebbe
necessariamente dedurre che essa era già avariata al momento dell’imbarco, cioè
del passaggio dei rischi all’acquirente.
A
questa soluzione non osterebbe l’accettazione del certificato di qualità
__________ in occasione del pagamento della lettera di credito, non costituendo
ciò l’accettazione del cacao. In materia di credito documentario, ove lo
scambio dei documenti è indipendente dal rapporto giuridico di base,
l’accettazione del certificato non priverebbe infatti l’acquirente della facoltà
di contestare successivamente la qualità della merce.
G. Nella
risposta la convenuta ha sostenuto in primo luogo che il sig. __________, al
quale essa ha denunciato la lite, avrebbe firmato il contratto in questione
senza la facoltà di rappresentare la __________, che di conseguenza non avrebbe
legittimazione passiva. Nel merito essa ha sostenuto che la presentazione del
certificato di qualità __________ attestante la conformità della merce ai
valori contrattualmente stabiliti avrebbe costituito una condizione essenziale
per il perfezionamento del contratto, adempiuta la quale la responsabilità
della ditta venditrice si sarebbe esaurita. Il certificato __________ avrebbe
attestato la conformità del cacao ai valori prestabiliti al momento del passaggio
dei rischi all’acquirente, cioè al momento della individualizzazione e della
verifica da parte della ____________________ il cui esame, preteso
dall’attrice, avrebbe rappresentato un’anticipazione dell’esame da effettuare
alla consegna della merce, che sarebbe perciò stata accettata. Un eventuale
errore nelle analisi effettuate all’imbarco sarebbe di conseguenza questione
riguardante l’attrice, per la quale alla convenuta non incomberebbe conseguenza
alcuna.
H. Il
13 marzo 1997 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha concesso alla
convenuta una moratoria concordataria della durata di sei mesi.
I. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità della Convenzione di
Vienna relativa ai contratti di compravendita internazionale implicanti un
trasporto di merce, ha osservato che l’unico elemento probatorio relativo allo
stato del cacao al momento dell’imbarco sarebbe il certificato __________
attestante la conformità del cacao alle specifiche contrattuali. Non vi sarebbe
perciò la prova dell’asserita difettosità della merce al momento della
consegna, dal che la reiezione della petizione.
L. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di
ammettere la petizione, ritenendo che il Pretore avrebbe valutato in maniera
non corretta le risultanze istruttorie circa lo stato della merce al momento
dell’imbarco.
Il
certficato __________ non ne avrebbe infatti dimostrato la conformità, dato che
esso attesta unicamente che il 27 aprile 1994, ovvero più di 20 giorni prima
che la merce venisse sigillata nei containers e imbarcata, una partita di
scarti di cacao non chiaramente individualizzati era conforme ai valori
contrattualmente richiesti, il che non permetterebbe di escludere che in tale
lasso di tempo la merce sia stata scambiata, manipolata o si sia deteriorata.
Se
ne dovrebbe concludere, contrariamente a quanto ammesso dal Pretore, che la
convenuta, gravata del relativo onere della prova, non sia riuscita a
dimostrare la conformità della merce al momento dell’imbarco.
M. Delle
osservazioni della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
N. Il
22 dicembre 1997 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha omologato il
concordato proposto dalla convenuta ai propri creditori, nel quale è previsto
un dividendo del 44,67% per i crediti non privilegiati.
considerato
in diritto
-
La
natura del contratto in questione di compravendita a carattere internazionale
non è controversa, così come pacifica è l’applicabilità della Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11
aprile 1980 (Convenzione di Vienna, di seguito CV).
-
Quo
agli elementi e ai parametri di giudizio sulla concreta fattispecie, non è
contestato che il trasferimento dei rischi alla compratrice sia avvenuto con la
consegna al trasportatore delle merci identificate, ovvero il 19 maggio 1994
(art. 67 CV; appello, punto 6, pag. 6; osservazioni, punto 3, pag. 4), e che la
merce sia giunta al porto di destinazione in condizioni tali da essere
inservibile per l’acquirente (appello, punto 3, pag. 4; osservazioni, punto 2,
pag. 3).
Permangono
di contro litigiose le questioni a sapere se la merce fosse o meno difettosa al
momento della consegna -in maniera manifesta o latente (art. 36 cpv. 1 CV)- e
chi sopporti l’onere della prova per questa circostanza.
- In
linea di principio è indubitabile che l’attribuzione dell’onere della prova
deve essere stabilita dal diritto sostanziale cui è sottoposto il caso concreto
(Walder, Einführung in das IZPR der Schweiz, 1989, p. 32 e 221; Guldener,
Das internationale und interkantonale ZPR der Schweiz, 1951, p. 27 e seg.),
ovvero in concreto dalla Convenzione medesima.
Questa
non regola però esplicitamente la questione dell’onere probatorio per i diritti
che garantisce alle parti, ed in particolare al compratore, in materia di
conformità delle merci (art. 35 e segg. CV).
Secondo
una parte della dottrina questa lacuna dovrebbe essere risolta facendo comunque
capo alle norme della convenzione nelle quali, implicitamente, sarebbe insita
la disciplina dell’onere probatorio (Honsell, Kommentar zum
UN-Kaufrecht, 1997, n. 15 ad art. 36 CV e riferimenti), che nel caso degli art.
35 e segg. CV graverebbe l’acquirente (Honsell, ibidem). L’altra
opinione sostenuta è invece quella secondo cui dal silenzio della Convenzione
si dovrebbe dedurre l’applicabilità delle norme sull’onere della prova del
diritto interno (Dessemontet, Les contrats de vente internationale de
marchandises, 1991, pag. 225), il che condurrebbe tuttavia ancora ad ammettere
che è il compratore che senza riserve ha accettato la consegna a dovere
dimostrare che la merce era a quel momento difettosa (art. 8 CC; Keller/Siehr,
Kaufrecht, 1995, pag. 79; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, 1996,
n. 12 ad art. 197 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, pag. 48 e
57).
L’onere
della prova circa la difettosità della merce venduta incombe dunque in ogni
caso all’appellante in quanto acquirente.
- Gli
elementi di giudizio presenti in atti circa la pretesa difettosità della merce
venduta al momento della sua consegna al trasportatore, elementi da valutare
nei modi previsti dalla legge di procedura del tribunale giudicante, ovvero
secondo il libero apprezzamento del giudice (art. 90 CPC), sono assai limitati.
4.1 Il
risultato delle analisi effettuate dalla __________ sulla base di campioni
prelevati il 27 aprile 1994, riportato nel certificato di garanzia 2201/1220
(doc. I5), non è di certo un elemento di giudizio favorevole alle tesi
dell’attrice, dato che esso non permette di inferire difettosità alcuna della
merce venduta.
E’
d’altra parte vero che dalle risultanze di quell’esame, precedente alla
consegna ed essenzialmente legato alle modalità di pagamento della fornitura,
non è lecito, come vorrebbe la convenuta, dedurre la definitiva accettazione
della merce da parte dell’acquirente, che al contrario era libera di
verificarla ulteriormente e, se del caso, di contestarne i vizi (art. 38 cpv. 1
e 2 CV).
4.2 Il
carico è giunto a __________ il 4 giugno 1994, mentre solo il 23 e 28 giugno la
__________ di __________ ha provveduto a prelevare dei campioni, rivelatisi di
infima qualità alle analisi (doc. Q).
Il
rapporto della __________ di __________ si limita tuttavia all’accertamento
della cattiva qualità della merce al momento delle analisi, questione peraltro
incontestata, ma è invece silente sui motivi della difettosità, e non permette
di conseguenza di giungere ad alcuna conclusione circa la sussistenza o la
latenza del difetto al momento determinante del 19 maggio 1994.
4.3 L’unico
altro elemento di giudizio, che però nella specie riveste un'importanza
decisiva, è costituito dalle affermazioni fatte dalla convenuta nella
corrispondenza preprocessuale.
Confrontata
con la tempestiva lamentela dell’attrice, che già il 20 giugno 1994 denunciava
l’inservibilità della partita di cacao (doc. M), la convenuta il 28 giugno ha
dichiarato il proprio “pieno sbalordimento” (doc. U), ma non ha per il resto
negato la presumibile difettosità della merce al momento dell’imbarco,
trincerandosi invece dietro ad argomentazioni prettamente formali, secondo cui
sarebbe “decisiva” la certificazione fornita dalla ____________________ da cui
-a mente della convenuta- discenderebbe l’impossibilità di renderla
responsabile. Di conseguenza -sempre secondo la convenuta- sarebbe semmai la
società certificatrice a doversi assumere gli obblighi di garanzia assunti in
relazione al mandato conferitole, il che equivale ad affermare che la merce era
realmente difettosa, ma che non essendo la circostanza stata rilevata dalla
__________ al porto d’imbarco, la responsabilità della venditrice sarebbe
decaduta, e spetterebbe semmai alla società certificatrice di sopportare le
conseguenze del proprio errore.
Siffatta
ammissione è stata ribadita dalla convenuta una prima volta con il successivo
scritto del 6 luglio 1994 (doc. V), in cui è stata asserita “l’esclusiva
responsabilità, una volta accertati definitivamente i vizi della merce, della
società certificatrice __________ ”, ed ancora con la lettera del 23 gennaio
1995 dell’avv. __________ (doc. FF, pag. 2: “parrebbe che l’operato della
__________ non sia affatto esente da critiche”). Quest’ultimo scritto è
particolarmente significativo per un’altra importante ammissione che vi viene
fatta, segnatamente quella secondo cui sarebbe da escludere che il carico si
possa essere deteriorato durante il trasporto via nave verso l’Italia (pag. 1,
ultimo cpv.). Da queste circostanze il legale della convenuta deduce che “la
prestazione è divenuta impossibile senza colpa alcuna da parte della __________
”, tesi priva di qualsiasi fondamento, non avvedendosi che in realtà
dall’implicita ammissione della difettosità della merce al momento della
partenza, che si vorrebbe colpevolmente non rilevata da __________ e
dall’affermazione dell’impossibilità del deterioramento della merce durante il
trasporto emerge con chiarezza l’ammissione della fornitura di merce viziata, e
perciò della propria inadempienza.
4.4 A
ciò si aggiunga che la convenuta nel corso della causa non ha fornito elementi
concreti atti a contrastare la sua precedente ammissione.
La
valutazione globale delle circostanze impone allora di ritenere altamente
inverosimile un’alterazione della merce successiva alla sigillatura dei
containers ed al loro imbarco, essendo i sacchi giunti a __________ in
condizioni di origine comprovatamente perfette (Rapporto di campionamento
__________, doc. Q).
Il
certificato __________ attestante la conformità del cacao al 27 aprile 1994,
cioè oltre venti giorni prima dell’imbarco, non è certo sufficiente a
contrastare tale verosimiglianza, risultando la merce molto più esposta a
possibili alterazioni durante la permanenza al porto di __________, non ancora
sistemata nei containers e sigillata, di quanto lo fosse durante il trasporto
sulla nave.
Contrariamente
alle tesi della convenuta, anche un eventuale errore nelle analisi effettuate
prima dell’imbarco non toccherebbe la garanzia per i difetti della merce alla
quale deve far fronte la venditrice, ma comunque la venditrice sarebbe
responsabile anche nel caso in cui i vizi fossero già stati presenti nella
merce al momento del passaggio dei rischi manifestandosi però solo
successivamente a tale momento. Se dunque è praticamente escluso che il cacao
abbia subito un danneggiamento dopo l’imbarco è assolutamente più verosimile
spiegare la sua difformità o con un errore della __________S nella prima
analisi, o con un danneggiamento o manipolazione subiti nel periodo di
permanenza al porto di __________ o, eventualmente, con lo sviluppo di un
difetto intrinsecamente già presente nella merce ma non ancora manifestatosi al
momento delle analisi tre settimane prima dell’imbarco. Si deve perciò ritenere
che la merce fosse difforme dai valori pattuiti già al momento del passaggio
dei rischi all’acquirente e che la responsabilità di tale difetto cade sulla
venditrice.
- L’acquirente
ha dunque a buon diritto risolto il contratto in applicazione dell’art. 49 CV e
ha perciò diritto alla restituzione del prezzo già pagato (art. 81 cpv. 2 CV),
pari a lire 117’120’950.
L’appellante
ha inoltre diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’inadempimento (art. 74 e 81 cpv. 1 CV), ovvero al rimborso delle spese
inutilmente sostenute in relazione al contratto (Honsell, opera citata,
n. 15 ad art. 74 CV), in concreto commissioni e spese per un totale di lire
887’116 (doc. L e GG1-6).
Su
questi importi sono dovuti gli interessi a contare dal giorno del pagamento
(art. 84 cpv. 1 CV), cioè dall’8 giugno 1994 per il prezzo di vendita, data da
ritenere anche per le spese precedentemente sostenute in quanto così richiesto
dall’attrice .
Il
saggio degli interessi non è regolato dalla Convenzione, e deve pertanto essere
determinato dal diritto interno risultante dall’applicazione delle calzanti
norme di collisione (Honsell, opera citata, n. 10 ad art. 84 CV),
ovvero, secondo l’art. 118 cpv. 1 LDIP, dal diritto del paese dove il venditore
aveva la sua residenza abituale, e perciò dal diritto svizzero.
Gli
interessi sono di conseguenza da attribuire al tasso del 5% (art. 73 cpv. 1 CO;
Giger, Commentario bernese, n. 25 ad art. 208), non essendoci prova
sufficiente del fatto che l’attrice abbia per tutto il tempo fatto capo ad un
credito bancario al 9,25% (cfr. la non decifrabile indicazione in calce al doc.
L), e neppure del fatto che, stante il rapporto tra commercianti, il tasso di
sconto sia in Svizzera a quel momento stato superiore al 5% (art. 104 cpv. 3
CO).
- Il
debito complessivo della convenuta ammonta perciò a lire 118’008’066 oltre
interessi del 5% a partire dall’8 giugno 1994.
Al
liquidatore del concordato __________ spetterà la determinazione dell'importo
dovuto sulla base del dividendo concordatario considerata anche la sospensione
della decorrenza degli interessi durante la procedura di concordato (art. 279
cpv. 3 LEF).
Per i quali
motivi,
richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
7 luglio 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 giugno 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è così riformata:
- La petizione è accolta.
o, è condannata a pagare a __________ lire 118'008'066 oltre interessi al 5%
dall’8 giugno 1994.
- La
tassa di giustizia di fr. 2’800.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono
a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 6’000.-- a titolo di
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’750.--
b)
spese fr. __ 50.--
Totale fr.
1’800.--
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico della convenuta, che rifonderà
all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 ed al liquidatore del
concordato __________, avv. __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster