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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.198
Data decisione, Autorità:
28.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00198
Lugano
28 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.96.00194 (già P 47/95) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con istanza 1° marzo 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con
cui l’istante ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 11’050.- oltre
interessi, di cui alla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione 1°
ottobre 1993 della Pretura del distretto di Bellinzona;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha a sua volta chiesto che fosse accertato che
il debito di cui all’esecuzione ammontava in realtà a fr. 13’700.- più
interessi ed accessori;
che
il Segretario assessore, con sentenza 23 giugno 1997, ha parzialmente accolto,
disconoscendo il debito per fr. 3’735.- e rigettando in via definitiva
l’opposizione per fr. 7’315.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 31 maggio
1992 su fr. 2’000.-, dal 30 giugno 1992 su fr. 500.-, dal 30 settembre 1992 su
fr. 1’250.-, dal 16 ottobre 1992 su fr. 3’565.- e per le spese esecutive;
appellante
la parte istante con appello 11 luglio 1997 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che il debito sia disconosciuto per fr. 6’585.- e
che gli interessi sulle somme rimanenti decorrano dal 16 ottobre 1992; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 31 luglio 1997 ha postulato l’integrale
reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
che nel 1992, con due
contratti separati, la __________ ha concesso alla __________ la locazione dei
locali del ristorante __________ a __________ e di 5 posteggi esterni (doc. A e
B inc. UC);
che, al termine della
locazione, tra le parti sono sorte discussioni in merito ai loro rapporti di
dare ed avere, ciò che ha indotto la locatrice a far spiccare nei confronti
della conduttrice il PE n. __________dell’UEF di Bellinzona per complessivi fr.
13’700.- oltre interessi (doc. D inc. UC);
che con sentenza 1°
ottobre 1993 il Pretore del distretto di Bellinzona ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa al PE limitatamente alla
somma di fr. 11’050.- oltre interessi ed accessori (doc. F inc. UC);
che, statuendo sulla
tempestiva causa di disconoscimento del debito promossa il 1° marzo 1995 dalla
conduttrice, il Segretario assessore della giurisdizione di Locarno-Città con
la sentenza qui impugnata ha disconosciuto il debito limitatamente a fr.
3’735.-, riconoscendo nel contempo sulle somme rimanenti gli interessi al 5%
rispettivamente a far tempo dal 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 16 ottobre
1992;
che con l’appello che ci
occupa, avversato dalla controparte, l’istante ha chiesto che in riforma del
primo giudizio il suo debito sia disconosciuto per fr. 6’585.- e che gli
interessi sull’importo rimanente di fr. 4’465.- vengano fatti decorrere dal 16
ottobre 1992;
che con il gravame
l’appellante chiede in primo luogo che dal debito accertato dal Pretore (fr.
7’315.-) vengano dedotti fr. 2’850.-, da lei regolarmente posti in
compensazione in causa e relativi ai deposti di garanzia, da lei versati in
margine ai due contratti e mai restituiti;
che, a suo dire, era
palesemente a torto che il giudice di prime cure aveva escluso tale
compensazione asserendo che la parte istante non aveva provato di aver versato
a suo tempo quelle somme: il versamento di quegli importi non necessitava in
realtà di essere provato, essendo stato ammesso dalla controparte segnatamente
nel doc. E (inc. UC) ed essendo in ogni caso chiaramente provato dai documenti
agli atti;
che la doglianza è
fondata;
che innanzitutto in sede
di scambio degli allegati la convenuta non ha ritenuto di pronunciarsi su questa
pretesa compensatoria regolarmente fatta valere dalla controparte con la sua
istanza, di modo che, già per questo motivo, la sua compensazione, non
puntualmente contestata, deve essere senz’altro ammessa (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 2 ad art. 170; IICCA 25 agosto 1997 in re A./C. SA, 29 settembre
1997 in re L./O.);
che, d’altro canto, come
correttamente evidenziato dall’appellante, la convenuta in precedenza aveva a
più riprese ammesso che i depositi di garanzia andavano posti in deduzione del
suo credito: innanzitutto nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
(doc. E p. 2 inc. UC), dopo aver indicato in fr. 17’750.- il totale dei suoi
crediti, essa aveva posto in deduzione, oltre a due acconti già percepiti
(complessivamente di fr. 1’200.-) proprio i depositi di garanzia qui in
discussione (fr. 2’850.-), dal che si otteneva il credito di cui all’esecuzione
di fr. 13’700.- più le spese esecutive (fr. 191.-); già in precedenza, e meglio
dal precetto esecutivo (doc. D inc. UC), in cui essa aveva quantificato di
nuovo in fr. 13’700.- i suoi crediti (somma che risultava da pretese per fr.
14’900.-, dedotti i due acconti di complessivi fr. 1’200.-), si evinceva, con
riferimento a quanto indicato nel doc. E (inc. UC), che l’importo di fr.
14’900.- corrispondeva ai già menzionati fr. 17’750.- meno i fr. 2’850.-
relativi ai depositi cauzionali;
che appare dalla sentenza
di rigetto d'opposizione (doc. F) che il Pretore, nonostante l'ammissione della
qui convenuta al proposito dell'importo depositato in garanzia non ne ha tenuto
conto, per cui correttamente nell'azione di disconoscimento tale deduzione va
operata;
che l’appello non può
invece trovare accoglimento laddove è chiesto che gli interessi al 5% su tutte
le somme rimanenti vengano fatti decorrere dal 16 ottobre 1992, quando invece
il Segretario assessore aveva previsto una decorrenza diversificata (31 maggio
1992 su fr. 2’000.-, 30 giugno 1992 su fr. 500.-, 30 settembre 1992 su fr.
1’250.- e 16 ottobre 1992 su fr. 3’565.-);
che, stante l’accordo
delle parti di dedurre il deposito cauzionale con l’ultima mensilità che
precedeva la scadenza del contratto (doc. A e B punto 6 inc. UC), è chiaro che
gli interessi decorrenti a far tempo dal 31 maggio 1992 su fr. 2’000.-, dal 30
giugno 1992 su fr. 500.- e dal 30 settembre 1992 su fr. 1’250.- rimangono
dovuti in tale misura, mentre dal 16 ottobre 1992 saranno dovuti solo su fr.
715.- (pari a quanto accertato in prima sede, fr. 3’565.-, meno quanto qui
disconosciuto, fr. 2’850.-);
che la tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art.
148 CPC), ritenuto che il mancato accoglimento della censura relativa alla
decorrenza degli interessi, pur portando formalmente ad un giudizio di
accoglimento solo parziale dell’appello, non muta la pressoché totale
soccombenza in questa sede della parte appellata;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 luglio
1997 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
23 giugno 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
- L’istanza è parzialmente accolta.
1.1 Di
conseguenza è disconosciuto, limitatamente a fr. 6’585.- , il debito della
__________ nei confronti della __________ di cui alla sentenza di rigetto
dell’opposizione 1. ottobre 1993 del Pretore di Bellinzona (inc. 103/93).
1.2 È
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla __________ al
precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona per l’importo di fr.
4’465.- oltre interessi al 5% dal 31.5.1992 su fr. 2’000.-, dal 30.6.1992 su
fr. 500.-, dal 30.9.1992 su fr. 1’250.-, dal 16.10.1992 su fr. 715.-, nonché
fr. 76.- di spese esecutive.
- Le
spese di fr. 196.- e la tassa di giudizio di fr. 800.-, sono poste a carico
delle parti in ragione di 3/5 a carico della convenuta e di 2/5 a carico
dell’istante. A quest’ultima __________ rifonderà fr. 300.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
180.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 200.-
da anticiparsi
dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla
controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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