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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.247
Data decisione, Autorità:
09.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00247
Lugano
9 dicembre 1997/fb
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.41
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 7
marzo 1997 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
e
__________ entrambi rappr. dall’ avv. __________
con
la quale si chiede la condanna dei convenuti in solido a versare all’attore
l’importo di Fr. 215’000.- oltre interessi e spese a titolo di risarcimento del
danno.
Ed
ora sul’appello 22 settembre 1997 dell’attore nei confronti del decreto 5
settembre 1997 del Pretore con il quale viene negata all’attore stesso la
concessione dell’assistenza giudiziaria e obbligato a versare una cauzione
processuale di Fr. 11’000.- .
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ è titolare,
dall’agosto 1994, data dell’iscrizione presso l’Ufficio del registro di
commercio, della ditta individuale __________. Essa si è occupata della vendita
e della riparazione di macchinari agricoli. Per le necessità di questa attività
l’attore ha aperto un conto corrente presso la __________ con un limite di
credito di Fr. 70’000.- Della ditta è stato fiduciario - per il tramite della
convenuta __________, __________,di cui è presidente del Consiglio di
amministrazione - il convenuto __________. Egli ne ha gestito globalmente la
contabilità. A seguito delle crescenti difficoltà finanziarie della ditta il
convenuto ha persino garantito all’attore un credito di fr. 40’000. La
situazione patrimoniale della __________ si è rivelata costantemente critica.
Preoccupato dell’andamento
insoddisfacente della ditta e a seguito di un’asserita carenza di liquidità
l’attore ha manifestato al __________ la propria intenzione di cederla. Il 30
agosto 1996 l’attore ha sottoscritto a tale scopo una convenzione con i convenuti
(Doc. B; Doc. 6) con la quale ha ceduto alla convenuta __________ l’intero
inventario della __________ e all’attore __________ il contratto di locazione
relativo ai locali aziendali. Nel contratto il __________ ha inoltre dichiarato
di assumere personalmente l’onere relativo alle pigioni impagate dovute dalla
__________. Nella convenzione è stata espressamente esclusa qualsiasi ulteriore
assunzione da parte dei convenuti di oneri o debiti nei confronti di terze
persone. Quale controprestazione la pattuizione ha previsto la rinuncia dei
convenuti a far valere i propri crediti verso l’attore per un importo
complessivo di fr. 49’000.- .
La banca ha di poi
notificato all’attore la disdetta del limite di credito in conto corrente di
fr. 70’000.- chiedendo il rimborso dello scoperto (Doc. D) e diversi altri
creditori della __________ hanno poi proceduto in via esecutiva per l’incasso
dei propri crediti per complessivi fr.79’041.- (Doc. E).
- L’attore sostiene
che tale situazione debitoria è la conseguenza di danno derivatagli dalla
sottoscrizione del contratto di cessione dell’inventario, al quale asserisce di
essere stato indotto dal dolo dei convenuti e che ritiene inoltre viziato da
una chiara lesione nel senso di una evidente sproporzione fra le prestazioni, e
chiede, con la petizione di causa, la condanna dei convenuti a corrispondergli
un risarcimento di fr. 215’000.- . Tale importo è comprensivo pure di un
ulteriore suo preteso danneggiamento consistente in verosimili futuri debiti
nonché dei danni morali inerenti il suo stato di indigenza provocato dalla
conclusione del contratto.
Ritenendo pacifico il suo
stato di impossibilità a far fronte alle spese della lite e soddisfatto il
requisito del “fumus boni juris” l’attore chiede l’ammissione all’assistenza
giudiziaria. Tale richiesta viene avversata dai convenuti che chiedono, a loro
volta, che l’attore, in stato fallimentare, sia tenuto a prestare una cauzione
processuale ai sensi dell’art. 153 CPC.
-
Alla luce della
perentoria chiarezza della convenzione il Pretore ha escluso l’eventualità di
un riconoscimento del dolo o dell’errore relativamente al contratto di cessione
dell’inventario e ha così ritenuto impossibile un esito favorevole della causa.
Ha perciò respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e obbligato l’attore a
prestare una cauzione di fr. 11’000.--.
-
Con l’appello che ci
occupa l’attore insorge contro il decreto del Pretore contestando che, alla
luce degli atti finora compiuti, la causa possa apparire destituita di
fondamento. Con le osservazioni all’appello le controparti ne chiedono la
reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel
seguito dell’esposizione di diritto.
-
L’art. 155 CPC
garantisce l’assistenza giudiziaria - ossia la dispensa dal pagamento della
tassa e delle spese di giustizia (art. 159 cpv. 1 lett. a CPC) e la gratuità
della condotta del processo(art. 159 cpv. 1 lett. b CPC) - a chi non è in grado
di sopportare le spese di una causa. Tale gratuità presuppone in primo luogo
una situazione di indigenza dell’istante al momento della decisione di
concessione dell’assistenza giudiziaria (DTF 108 V 265), condizione
riconosciuta quando i mezzi di cui egli dispone, conto tenuto del complesso
della sua situazione economica, non bastino manifestamente alle elementari
esigenze della normale sussistenza sua e delle persone a suo carico (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 155 n. 15). In secondo luogo è necessario che non sia da escludere
a priori ogni possibilità di esito favorevole della causa (art. 157 CPC). Tale
requisito difetta qualora le possibilità di vincere sono così esigue che una
persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese a cui si esporrebbe se dovesse farsene carico
personalmente (cfr. Cocchi /Trezzini, CPC, ad art. 157 n. 4). In altre
parole scopo dell’assistenza giudiziaria non è quello di permettere ad una
parte di intentare un processo solo perché gratuito, quando, dovesse farlo per
proprio conto e a proprio rischio, se ne asterrebbe (Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, p. 284).
-
Se nella fattispecie
è palese lo stato di indigenza in cui versa l’attore è però altrettanto
evidente l’assenza del benché minimo “fumus boni juris”. Di fatto nella
petizione l’appellante rinuncia ad impugnare il contratto per dolo o lesione.
Egli sostiene di essere stato intenzionalmente ingannato dagli appellati, i
quali in occasione delle trattative contrattuali gli avrebbero fatto credere
che con il contratto si sarebbe pure liberato da ogni debito relativo alla
ditta. L’appellante si limita a far valere tale comportamento nell’ambito di un
risarcimento per atti illeciti ai sensi dell’art. 41 CO. Ora , se anche tale
comportamento ingannatorio da parte degli appellati risultasse comprovato,
costituendo quale violazione del principio della buona fede nelle trattative
contrattuali una violazione dell’art. 2 CC e con ciò un atto illecito ai sensi dell’art.
41 CO (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, 1988, p. 40 e seg.), la colpa
dell’appellante, insita nell’aver firmato un contratto dal tenore lapalissiano
misconoscendone i reali effetti, è senz’altro da considerare tanto grave (colpa
personale grave) da rendere insignificante la causalità del comportamento dei
convenuti e dunque interruttiva del nesso di causalità intercorrente fra il
loro comportamento ipoteticamente ingannevole e l’asserito danno derivato
all’attore dalla conclusione del contratto (cfr. DTF 116 II 519 consid.
4b; Keller/Gabi, op. cit., p. 34).
-
Abbondanzialmente si
osserva poi che l’unico danno dovuto al contratto, cioè l’unico danneggiamento
patrimoniale dell’appellante, che gli potrebbe venire riconosciuto, consiste
nella differenza fra il valore dell’inventario e l’ammontare dei crediti
rimessigli dagli appellati, in quanto gli ulteriori debiti della ditta erano
già esistenti al momento della conclusione del contratto. Essi non
rappresentano cioè una crescita dei passivi dovuta al contratto. All’appellante
non spetterebbe poi con ogni probabilità alcun risarcimento per gli asseriti
verosimili futuri debiti, in quanto può venire riconosciuto un risarcimento
solo per danni liquidi, cioè di regola solo per danni attuali, già sorti al
momento del giudizio (Keller/Gabi, op. cit., p. 73).
-
Risulta poi
velleitaria la rimostranza dell’appellante, ove questi sostiene arbitraria la
decisione del Pretore di rifiutargli l’assistenza giudiziaria, in quanto presa
prima ancora che fosse terminato lo scambio degli allegati. Infatti
l’assistenza giudiziaria può essere chiesta in qualsiasi stadio di causa al
giudice, il quale decide, esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC)
con un esame forzatamente sommario della causa, tenendo conto delle circostanze
esistenti al momento in cui la domanda è presentata (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157 n. 5). Non è dunque richiesto un ulteriore avanzamento
della procedura.
-
Le valutazioni
pretorili risultano perciò corrette e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria
giustificato. Una sua concessione non si giustifica di conseguenza nemmeno
relativamente alla procedura d’appello destinata, come visto, al totale
insuccesso.
All’appellante vanno così
caricate le spese di questo giudizio e le ripetibili alla controparte.
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 22
settembre 1997 di __________ contro il decreto 5 settembre 1997 del Pretore è
respinto.
-
La domanda di
assistenza giudiziaria in appello è respinta.
-
Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr.
100.-
b) spese Fr.
30.-
totale Fr.
130.-
sono a carico
dell’appellante che rifonderà a controparte Fr. 200.- per titolo di ripetibili
d’appello.
- Intimazione : -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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