AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.257
Data decisione, Autorità:
18.02.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00257
Lugano
18 febbraio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.72
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8
luglio 1997 da
__________ rappr. __________ __________ patr. dall’ avv.
contro
__________ patr. dall’ avv. __________
con
la quale chiede l’accertamento del suo diritto esclusivo di disporre di un
conto bancario a __________ presso la __________, succursale di __________
Ed
ora sulla domanda cautelare, pedissequa alla petizione, intesa ad ordinare alla
__________ di non consentire atti di disposizione sul conto bancario oggetto
del litigio che il Pretore, dopo averla accolta con decreto supercautelare 9
luglio 1997, ha confermato previo contraddittorio con decisione 16 settembre
1997.
Appellante
il convenuto il quale, con atto d’appello 30 settembre 1997, chiede che il
decreto cautelare venga revocato mentre l’attrice, con osservazioni all’appello
21 ottobre 1997, postula la reiezione del gravame e la conferma del primo
giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Nel novembre 1994
__________ nonno della minore __________, ha aperto un conto bancario presso la
__________ di __________ indicando quale titolare del conto l’abiatica. Su quel
conto __________ ha operato versamenti e prelevamenti.
La minore - confrontata
con il rifiuto della __________ di permetterle di disporre del conto, per il
tramite della madre sua rappresentante legale, a motivo del fatto che il nonno,
al momento dell’apertura della relazione bancaria, si sarebbe riservato il
diritto di disporre liberamente della stessa sino alla maggiore età dell’abiatica
- ha presentato la petizione che ci occupa nei confronti della banca chiedendo,
nel merito, l’accertamento del suo diritto di disporre illimitatamente ed
esclusivamente di quel conto bancario e postulandone, in via cautelare, il
blocco sino a giudizio sull’azione di merito.
-
Il Pretore ha
ordinato, in via supercautelare, alla __________ di non consentire atti di disposizione
sul conto ed ha confermato, con il giudizio qui impugnato, tale provvedimento
dopo che __________ era intervenuto in lite chiedendo la revoca del
provvedimento e dopo che le parti si erano accordate a che questi prendesse il
posto di convenuto in sostituzione della __________ dimessa dalla lite.
-
L’appello di
__________ dev’essere respinto ed il giudizio del Pretore confermato per i
seguenti motivi.
Affinché si possano
ordinare provvedimenti cautelari, come quello di cui si discute inteso a
conservare l’oggetto del litigio e lo stato di fatto esistente (art. 376 cpv. 2
litt. c CPC), devono essere adempiuti i requisiti dell’urgenza e del notevole
pregiudizio ed inoltre dev’essere accertata l’esistenza del buon fondamento
dell’azione di merito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 376 n. 4 e
riferimenti ivi citati).
3.1. Nel caso di specie è
pacifica l’esistenza, al momento della richiesta del provvedimento,
dell’urgenza e del notevole pregiudizio: le ragioni dell’attrice, se confermate
con il giudizio di merito, non potrebbero verosimilmente, senza blocco del
conto bancario, trovare pratica concretizzazione poiché il convenuto avrebbe la
facoltà di operare, come la banca gli ha sempre riconosciuto, e prosciugarlo
con intuibile grave inconveniente e notevole pregiudizio per l’interessata che
difficilmente potrebbe rientrare in possesso degli importi depositati.
3.2. Anche il fumus boni juris
dell’azione è accertato in base alla costruzione giuridica che si può
verosimilmente individuare nei rapporti venuti in essere tra nonno, abiatica e
banca in funzione delle affermazioni delle parti e dell’esame della
documentazione prodotta. L’attrice sostiene che si è in presenza di una
donazione e se così fosse, evidentemente la ragione sta dalla sua parte: dovrà
dimostrare che il nonno, aprendo il conto, aveva in animo di donarle i beni che
vi affluivano e che vi era il suo accordo ad accettare tali beni in donazione
implicando perciò la necessità di procurarle la disposizione immediata dei
fondi (DTF 89 II 87) o un contratto scritto (art. 242 cpv. 1 e 243 cpv.
1 CO). Ma anche se non si potesse arrivare a dimostrare l’esistenza di una
donazione il fatto di aprire un conto bancario a nome di un’altra persona (così
come quello di aprire un libretto di risparmio) è costitutivo di un contratto a
favore di terzi nella sua forma perfetta (art. 112 cpv. 2 CO; Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd II, 5. ed., N. 4021; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., pag. 422) o almeno ne è un
indizio (Becker, Berner Kommentar, ad art. 112 CO n.11); con la
conseguenza, proprio perché tale è la consuetudine ed in mancanza di contrarie
indicazioni nel rapporto tra coloro che hanno stipulato il contratto (qui il
convenuto e la __________), che al terzo (all’attrice) è riconosciuta una
propria indipendente pretesa all’adempimento (von Tuhr/Escher, Allgemeiner
Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd II, pag. 240 e 243 e seg.),
salvo il diritto di revoca dello stipulante (art. 112 cpv. 3 CO).
La pretesa dell’attrice,
intesa quale accertamento di quale rapporto giuridico si sia instaurato tra le
parti, non è quindi, al momento attuale, priva di qualsiasi fondamento. Anzi
toccherà al convenuto dimostrare, qualora cada l’eventualità della donazione,
che l’apertura del conto a nome dell’abiatica rappresentava un contratto a
favore di terzi ma nella sua forma imperfetta (art. 112 cpv. 1 CO) senza che
l’attrice, allora, possa avere una pretesa propria.
- Tasse, spese e
ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 30
settembre 1997 di __________ è respinto.
-
La tassa di giudizio
in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-) già anticipate
dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
Fr. 500.- per ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster