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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.269
Data decisione, Autorità:
02.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00269
Lugano
2 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.452 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa
con petizione 11 giugno 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’000.--
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e
accolta dal Pretore con sentenza 6 ottobre 1997;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 24 ottobre 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attore con osservazioni del 5 novembre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
sostiene di avere affidato alla convenuta nel 1991 la somma di fr. 10’000.--
affinché essa la depositasse per il di lui conto sul di lei conto bancario
presso il __________, che offriva condizioni più favorevoli rispetto al conto
bancario dell’attore.
La
convenuta avrebbe inoltre prelevato fr. 1’000.-- dal credito di costruzione
acceso dall’attore per la costruzione di un’abitazione unifamiliare.
Stante
la mancata restituzione di questi importi, l’attore procede per fr. 11’000.--
oltre interessi.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che la somma di fr. 10’000.--
le sarebbe stata donata dall’attore.
Se
così non fosse, essa potrebbe comunque opporre in compensazione con il credito
dell’attore tutta una serie di pretese, per un credito complessivo di molto
superiore a quello dell’attore.
La
compensazione includerebbe anche il credito di fr. 1’000.--, e comunque detto
credito sarebbe prescritto.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso che la convenuta sarebbe entrata
in possesso della somma dedotta in causa, ed ha invece negato che ciò possa
essere avvenuto a titolo gratuito, così che di principio sarebbe da ammettere
l’obbligo della convenuta alla restituzione del denaro.
Non
risultando l’esistenza di pretese compensatorie, ne discenderebbe
l’accoglimento della petizione.
D. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione.
A
mente sua, non vi sarebbe la prova della natura onerosa della dazione dei fr.
10’000.--, che sarebbe al contrario avvenuta titolo grazioso, ed anche per i
fr. 1’000.-- l’attore non avrebbe fornito prova alcuna.
Quest’ultima
pretesa sarebbe inoltre prescritta, ma comunque la somma sarebbe servita a
pagare delle tende allestite per l’artigiano che aveva eseguito lo scavo della
casa unifamiliare, che avrebbe in proporzione ridotto la sua fattura.
In
ogni caso, la convenuta potrebbe opporre in compensazione fr. 1’000.-- per il
torto morale conseguente ai maltrattamenti subiti e per danni all’occhio, fr.
1’000.-- per la rottura della promessa di matrimonio, fr. 500.-- per il valore
delle suppellettili lasciate nell’appartamento, fr. 390.-- per il trasloco e
fr. 1’860.-- per il deposito dei mobili.
E. Delle
argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese
e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Sull’obbligo
di restituzione dei fr. 10’000.-- depositati sul conto bancario della convenuta
Il
Pretore ha correttamente rammentato che solo nell’ambito del matrimonio si può,
secondo le circostanze, presumere che una somma di denaro sia stata consegnata
con l’intento di effettuare una donazione, mentre per il resto si presume che
una dazione sia avvenuta credendi o solvendi causa.
La
convenuta nel proprio gravame non tenta neppure di mettere in discussione
questo principio, ma si limita a sostenere che non vi sarebbe prova del fatto
che la somma le sia stata consegnata a titolo fiduciario o di deposito
(appello, punto 8.1, pag. 5), non avvedendosi che tale prova non è in realtà
necessaria, dovendosi come si è detto presumere l’onerosità della consegna.
Era
perciò la stessa convenuta a dovere fornire la prova della verità della tesi
difensiva dell’avvenuta donazione, prova che non può di certo considerarsi
fornita, come essa pretende a torto, dall’affermazione che questa sarebbe
l’unica spiegazione plausibile, o dal fatto che l’attore avrebbe mentito in
merito alle ingiurie e ai maltrattamenti che le avrebbe inferto (appello, punto
8.2, pag. 6).
Non
meno inconferenti sono da ultimo i richiami dell’appellante all’art. 930 CC -in
discussione è l’esistenza di un credito dell’attore e non il diritto di
proprietà sul denaro- e all’art. 239 cpv. 3 CO, norma mai evocata negli
allegati introduttivi della convenuta, così che la tesi dell’ipotetico
adempimento da parte dell’attore di un obbligo morale risulta irricevibile
prima ancora che infondata.
- Sull’obbligo
di restituzione dei fr. 1’000.-- prelevati dal conto di cui al credito di
costruzione
Anche
in questo caso la convenuta adduce in primo luogo la tesi della mancanza di
prove circa l’obbligo di restituzione (appello, punto 9, pag. 6), argomento sul
quale si rinvia a quanto esposto al precedente considerando.
La
convenuta solleva in secondo luogo l’eccezione di prescrizione “nella misura in
cui l’attore si fonda sulle norme dell’indebito arricchimento” (appello, punto
9, pag. 6). Se non che il Pretore ha chiaramente indicato la natura
contrattuale della pretesa (consid. 6, pag. 6), con motivazione rimasta incontestata
dall’appellante, di modo che l’eccezione di prescrizione fondata sull’art. 67
cpv. 1 CO non può che cadere nel vuoto.
La
terza argomentazione della convenuta è quella di avere voluto pagare con i fr.
1’000.-- prelevati i tendaggi destinati a tale Capelli, che aveva eseguito lo
scavo della casa dell’attore (appello, punto 9, pag. 6 e 7). Anche in questo
caso si tratta però di tesi non sollevata negli allegati introduttivi, ma solo
con le conclusioni (punto 6, pag. 5), con la conseguenza della sua irricevibilità
stante la violazione del diritto di essere sentiti dell’attore.
- Sulle
pretese compensatorie della convenuta
La
convenuta ripropone anche in questa sede alcune delle sue pretese compensatorie,
del tutto infondate.
La
pretesa di fr. 1’000.-- per torto morale relativa a “maltrattamenti subiti e
danni all’occhio” va respinta già solo per l’assenza di ragionevoli prove degli
asseriti maltrattamenti e dei danni all’occhio: le deposizioni invocate
dall’appellante, e trascritte al punto 3 del gravame (pag. 3 e 4), sono infatti
prive di forza probatoria, essendosi i testi limitati a riferire in proposito
circostante di fatto raccontate loro dalla convenuta medesima o dall’attore (II
CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 30 ottobre 1997 in re J./C., 5 gennaio
1995 in re R./R.).
La
mancata prova delle circostanze di cui sopra determina la reiezione anche della
pretesa di fr. 1’000.--, relativa alla rottura della promessa di matrimonio,
non potendosi ritenere fornita la dimostrazione dell’asserito “atteggiamento
sconsiderato dell’attore” (appello, punto 10.1, pag. 7).
Lo
stesso vale per le spese di trasloco (fr. 390.--) e il deposito mobili (fr.
1’860.10): non potendosi ascrivere con certezza all’attore la fine della
convivenza, si deve ritenere che si tratti di spese normalmente connesse ad un
cambiamento di domicilio, e come tali non risarcibili.
Infondata
è infine anche la pretesa di fr. 500.-- relativa alle suppellettili lasciate
nell’appartamento, non essendoci da un lato la prova del loro valore e
dovendosi d’altra parte ammettere la loro derelizione ad opera della convenuta,
che avrebbe potuto prenderle seco all’atto del trasloco ma non l’ha fatto, e
che perciò nulla può esigere a tal titolo.
Non
può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto sino ai
limiti del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 530.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 550.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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