AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.28
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00028
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00554 (già 420) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 -
promossa con petizione 12 novembre 1987 da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto ad effettuare tutta una
serie di riparazioni e di prestazioni mancanti in relazione all’edificazione di
una villetta unifamiliare sul mappale __________ RFP di _________ nonché il
pagamento di fr. 1’321.45 e in subordine la sua condanna al risarcimento del
minor valore dell’opera;
pretese
che gli attori hanno riformulato e meglio precisato in sede conclusionale, ove
in via principale hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
50’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano ed in via subordinata hanno postulato la riparazione gratuita
dell’opera come pure il risarcimento di fr. 1’321.45;
domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e in
via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna degli attori in solido
al pagamento di fr. 25’584.- oltre interessi ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta ai PE no. __________e __________dell’UEF di Lugano, Circ. 2;
domanda
riconvenzionale cui gli attori si sono opposti;
sulle
quali il Pretore con sentenza 31 dicembre 1996 si è così pronunciato:
-
La petizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza __________ , è condannato a pagare ad _________ e __________
l’importo di fr. 2’758.45 oltre interessi al 5% a partire da 6 novembre 1987.
-
La tassa di giustizia d’azione principale di fr.
1’800.- e le spese, comprese quelle peritali, da anticipare come di rito, sono
a carico degli attori in ragione di fr. 16/17 e del convenuto per il rimanente.
Gli attori rifonderanno pure al convenuto fr. 5’000.- a titolo di ripetibili
parziali.
-
La domanda riconvenzionale è parzialmente
accolta. Di conseguenza _________ e __________ sono condannati a pagare a
__________ fr. 20’259.30 oltre interessi al 5% a partire dal 16 dicembre 1987.
§ Limitatamente a tale importo è rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta ai precetti esecutivi n. __________e n.
__________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano.
- La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale
di fr. 800.- e le spese da anticipare come di rito, sono a carico dei convenuti
riconvenzionali in ragione di 4/5 e dell’attore riconvenzionale per il
rimanente. I convenuti riconvenzionali rifonderanno pure all’attore riconvenzionale
fr. 1’800.- a titolo di ripetibili parziali.
Appellante
la parte attrice con atto di appello 30 gennaio 1997 con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che in accoglimento dell’azione principale il
convenuto sia condannato al pagamento di fr. 45’000.- oltre interessi e che per
contro la domanda riconvenzionale sia integralmente respinta; il tutto,
protestando spese e ripetibili di ogni sede;
mentre
il convenuto con osservazioni 20 marzo 1997 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto 12
giugno 1984 _________ e __________ in qualità di committenti hanno incaricato
l’arch. __________ in qualità di appaltatore generale dell’edificazione di una
villetta unifamiliare sul mappale no. __________RFP di __________, di loro
proprietà: in base agli accordi contrattuali, l’opera doveva essere eseguita
con la formula “chiavi in mano” al prezzo netto forfetario di fr. 414’000.-
(doc. B).
B. Con l’azione
principale -modificata e riformulata in sede conclusionale- _________ e
__________, ritenendo in sostanza che l’opera presentasse tutta una serie di
difetti rispettivamente che l’impresario non avesse eseguito tutto quanto era
stato previsto nel contratto, hanno chiesto la sua condanna al pagamento del
minor valore dell’opera, da loro quantificato in fr. 50’000.- oltre interessi
ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no.
__________dell’UE di Lugano; in via subordinata, hanno postulato la riparazione
gratuita dell’opera come pure il risarcimento di fr. 1’321.45, pari alle
prestazioni contrattuali da loro anticipate a terze persone, ma per contratto
dovute dall’impresario.
C. Con la domanda riconvenzionale
l’arch. __________ ha per contro affermato che la controparte non aveva
provveduto a suo tempo a pagargli le opere supplementari ed ha di conseguenza
chiesto la condanna dei proprietari in solido al pagamento di fr. 25’584.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
ai PE no. __________e __________dell’UEF di Lugano, Circ. 2.
D. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha parzialmente accolto entrambe le domande, condannando
il convenuto al pagamento di fr. 2’758.45 oltre interessi per i difetti
riscontrati e gli attori alla rifusione di fr. 20’259.30 oltre accessori quale
mercede per le opere supplementari insolute.
Nell’ambito della domanda
principale, il giudice di prime cure, dopo aver preso atto che i difetti erano
stati notificati dagli attori tempestivamente, ha tuttavia accertato che la
relazione tecnica inizialmente consegnata loro dal convenuto (doc. C) non
costituiva parte integrante del contratto di appalto e non poteva pertanto
comportare alcun obbligo per l’impresario stesso: ciò premesso, egli ha
concluso che la realizzazione dei due posteggi e dell’impianto d’illuminazione
esterna non era dovuta, siccome non menzionata nel contratto a forfait; la
sistemazione esterna, tutto sommato, era invece stata eseguita conformemente
agli accordi, per cui non vi era alcun difetto da indennizzare; l’accesso
all’abitazione era parimenti conforme al contratto, seppur mancante di alcune
rifiniture; nemmeno l’esistenza di un buco nel locale tank, di un difetto alla
finestra del rifugio e di infiltrazioni d’acqua nel locale cantina potevano
dare adito ad un indennizzo a favore dei proprietari, non avendo essi provato
il danno che era derivato loro per aver ovviato a loro spese ai problemi; in
definitiva, agli attori andava pertanto riconosciuta unicamente la somma di fr.
2’219.- per la difettosa esecuzione delle canalizzazioni, mentre la richiesta
di fr. 1’321.45 per prestazioni pagate direttamente a terze persone, ma in
realtà dovute dall’impresario, andava ammessa limitatamente a fr. 539.45. Non
avendo infine gli attori prodotto il PE no. __________, la domanda di rigetto
dell’opposizione non poteva essere vagliata.
In merito alla
riconvenzione, il Pretore ha innanzitutto appurato che la circostanza che
l’impresario avesse emesso la fattura finale con cui si dichiarava tacitato per
le pretese contrattuali non escludeva che quest’ultimo potesse pretendere altri
importi per le opere supplementari, tanto più che a quel momento egli aveva
annunciato alla controparte che le avrebbe fatturate separatamente: ciò posto,
esclusa una sua remunerazione per la fornitura di una porta a coulisse, per le
modifiche alla cucina e per gli onorari d’architetto relativi alle opere
supplementari, all’attore riconvenzionale andavano riconosciuti fr. 77.60 per
il trasporto di alcune traversine, fr. 9’348.65 per la sistemazione del terreno
a prato verde, fr. 7’700.- per la formazione del locale deposito, fr. 436.- per
supplementi relativi agli apparecchi sanitari e fr. 2’697.05 per la posa di
piastrelle in cantina e sulle scale.
E. Con appello 30
gennaio 1997 gli attori chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso
che la domanda riconvenzionale sia integralmente respinta e che in accoglimento
dell’azione principale il convenuto sia condannato al pagamento di fr. 45’000.-
oltre interessi; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo
grado.
Gli appellanti, dopo aver
rimproverato al primo giudice una carente motivazione della sentenza,
ribadiscono anche in questa sede che la relazione tecnica faceva senz’altro
parte delle basi contrattuali: ne discendeva, a loro dire, che la mancata
realizzazione dei posteggi doveva essere risarcita; le canalizzazioni erano
inoltre risultate difettose; non era parimenti vero che la sistemazione esterna
corrispondeva a quanto previsto nel contratto; nemmeno l’accesso all’abitazione
e la relativa scalinata erano stati completati come si sarebbe dovuto e come
imponeva il criterio della sicurezza, mancando tra l’altro un parapetto sul
sentiero, mentre addirittura era stata omessa la posa di un’adeguata
illuminazione esterna; il buco nel locale tank, il difetto nella finestra del
rifugio e le infiltrazioni d’acqua nel locale cantina erano pure del tutto
provati; la posizione di fr. 1’321.45, parzialmente accolta dal giudice di
prime cure, andava infine risarcita nella sua totalità.
La domanda riconvenzionale
andava per contro già respinta in quanto l’impresario in precedenza aveva
rilasciato ai committenti una “liquidazione finale”, ciò che in base al
principio della buona fede escludeva che egli successivamente potesse
pretendere ancora qualcosa a titolo di opere supplementari.
F. Delle osservazioni 20
marzo 1997 con cui il convenuto ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- In via preliminare,
si osserva che la censura degli appellanti, secondo cui la sentenza pretorile
sarebbe stata motivata in maniera insufficiente, è ampiamente infondata.
A prescindere dal fatto
che da tale circostanza gli appellanti stessi neppure hanno tratto le
conseguenze che si sarebbero imposte, cioè postulare l’annullamento della
decisione di prime cure (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC; Rep. 1985 p. 146; Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 12 ad art. 285; IICCA 23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA), non vi è
chi non veda come, al contrario, il primo giudizio sia stato senz’altro debitamente
motivato: nella sentenza, che consta di ben 19 pagine fittamente
dattiloscritte, tutte le pretese delle parti sono state infatti oggetto di un
puntuale e diffuso esame da parte del Pretore, il quale ha chiaramente
illustrato i motivi per cui ha ritenuto di accoglierne alcune e di respingere
le altre.
Che la sentenza sia stata
sufficientemente motivata è altresì provato dal fatto che gli appellanti stessi
non hanno avuto difficoltà nel presentare il dettagliato appello che qui ci
occupa, dimostrando con ciò di aver chiaramente compreso le ragioni decisive
che hanno portato il primo giudice a determinarsi in quel modo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 2, 13 e 16 ad art. 285).
- In relazione
all’azione principale, gli appellanti hanno innanzitutto addotto che la
relazione tecnica di cui al doc. C doveva far parte delle basi contrattuali, se
non altro per motivi di buona fede, di modo che l’impresario era senz’altro
tenuto ad eseguire tutte le opere che vi erano descritte.
La censura è manifestamente
infondata.
2.1 Quando,
come nella fattispecie, è controverso il contenuto di una pattuizione
contrattuale, lo stesso viene determinato dal giudice in via di
interpretazione, avuto riguardo secondo al principio dell’affidamento
all’effettiva volontà delle parti piuttosto che alla terminologia da loro
adottata per errore o per celare le loro reali intenzioni (art. 1 e 18 CO).
L’esame
del testo sottoscritto dalle parti è lo strumento primario di interpretazione (Kramer/Schmidlin,
Commentario bernese, N. 22 ad art. 18 CO) nel senso che è in primo luogo
rilevante il senso delle dichiarazioni delle parti deducibili dal tenore
letterario del contratto. Solo quando sorgono dubbi sul reale contenuto delle
dichiarazioni delle parti contraenti, l’indagine sul senso dello stesso deve
essere operata tenendo conto della generale esperienza della vita.
In
altre parole, solo quando esistono dei dubbi si deve abbandonare la prevalenza
del criterio di interpretazione letterale per affidarsi a quello logico. Quando
in effetti l’indagine letterale appare chiara ed univoca non è il caso di far
ricorso ad altri dati interpretativi, a documenti, a mezzi istruttori, ad
elementi presuntivi o comunque extraletterali per ricostruire la comune
intenzione dei contraenti (IICCA 30 marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 1
aprile 1994 in re G. SA/M. SA).
2.2 Nel caso di specie, è
ben vero che la relazione tecnica venne consegnata agli attori diversi mesi
prima della sottoscrizione del contratto e che la stessa venne inoltre trasmessa
all’Ufficio federale dell’abitazione nell’ambito delle pratiche di sussidiamento
della costruzione (ne fa stato il bollo apposto sulla prima pagina del doc. C),
il che sta a significare -ma ciò non era assolutamente contestato, ma neppure è
determinante- che la stessa costituisse una prima base di discussione per la
futura edificazione della villetta unifamiliare.
Nondimeno, dal tenore
letterale del contratto sottoscritto dalle parti (doc. B) ed in particolare dai
suoi punti da 1 a 3 si evince chiaramente che la relazione tecnica non poteva
far parte del contratto; al contrario, si ha che per il prezzo forfettariamente
concordato l’imprenditore era unicamente tenuto a realizzare quanto
dettagliatamente indicato nei piani e nell’allegata “descrizione delle opere da
eseguire”, la quale riprendeva comunque buona parte delle posizioni previste
nella relazione tecnica.
Stante
il chiaro tenore degli accordi scritti, il fatto che gli attori possano averli
interpretati erroneamente -sia per non averli esaminati nel dovuto modo o per
aver omesso di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggir loro
oppure infine per presunte carenze linguistiche (circostanza, quest’ultima, del
tutto pretestuosa, potendo semmai concernere il solo signor __________, ma
comunque non la moglie)- è del tutto irrilevante, non potendo essi in ogni caso
avvalersi di tale loro negligenza: ne discende perciò che gli accordi valgono
per come avrebbero dovuto essere ragionevolmente intesi (DTF 111 II 457;
Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3 ed., Zurigo, 1974, vol. 1, p. 290; IICCA 24 luglio 1995 in re
C./C.L.), cioè che la relazione tecnica non poteva assolutamente costituire
base contrattuale.
- Ciò posto, si può
senz’altro passare all’esame delle singole pretese avanzate dagli attori
nell’ambito dell’azione principale a titolo di minor valore dell’opera.
3.1 posteggi
Gli appellanti chiedono
nuovamente un risarcimento per il fatto che il convenuto non provvide a
realizzare i due posteggi, previsti nella relazione tecnica. A torto.
Già si è detto al
considerando precedente che la relazione tecnica non faceva assolutamente parte
delle basi contrattuali e che d’altro canto la realizzazione dei posteggi non
era stata prevista nel contratto d’appalto (perizia p. 14); il perito ha del
resto escluso, smentendo così il teste _________ e quanto indicato nel doc. Q,
che i posteggi disegnati sui piani depositati presso il Comune di _________
concernessero l’edificazione _________ (perizia p. 1, 2 e 14; audizione perito
p. 1; teste __________).
Il fatto che le norme
edilizie comunali e cantonali prevedano per ogni nuova abitazione un
determinato numero di posteggi è nel caso di specie del tutto irrilevante:
innanzitutto il perito ha chiaramente indicato che tali norme erano già
ossequiate per il fatto che gli attori erano comproprietari della particella
__________, che poteva essere adibita a posteggio (perizia p. 2; audizione
perito p. 1); d’altro canto, il fatto che nel contratto non fosse prevista tale
realizzazione, non toglie assolutamente che i proprietari avrebbero comunque
potuto realizzarli in seguito, al di fuori di quell’accordo.
Contrariamente a quanto
ritenuto dagli appellanti, il fatto inoltre che in risposta il convenuto abbia
dichiarato che la part. __________per sua natura fosse destinata a fungere da
posteggio (p. 2) non costituisce alcuna ammissione circa l’obbligo per
l’imprenditore generale di realizzare i due posteggi nell’ambito del contratto:
è in questo senso che vanno interpretate le dichiarazioni rilasciate dalla
signora __________ nel suo
interrogatorio formale (p. 3) e dai testi __________, _________ e __________
ed __________, la cui testimonianza -nella misura in cui essi si sono limitati
a riportare quanto è stato loro riferito dal signor _________ (Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 1 ad art. 236-237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27
aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J.
SA, 12 marzo 1996 in re F. SA/F., 15 marzo 1996 in re R. SA/F.) e in quanto a
loro volta pure in lite con il convenuto- va in ogni caso relativizzata, tanto
più che neppure erano a conoscenza degli esatti rapporti contrattuali vigenti
tra le parti ed anzi sembrano misconoscere che nei loro rispettivi contratti -diversamente
da quello qui in esame- era stata espressamente concordata una sistemazione dei
posteggi (teste __________, perizia p. 14).
Parimenti irrilevante,
proprio per l’assenza di un suo obbligo contrattuale in tal senso, è la circostanza
che il convenuto abbia ad un certo punto risposto in maniera evasiva (doc. L)
ai proprietari che avevano sollecitato la realizzazione dei due posti auto
(doc. K).
La circostanza che sulla
particella __________sia stato posato uno strato di ghiaietto lavato non prova
infine alcun obbligo del convenuto a realizzare i posteggi, tale intervento
essendo da lui dovuto in virtù di altri contratti di appalto conclusi con i
signori __________ e __________ (perizia p. 14 e 15).
3.2 canalizzazioni
Gli appellanti postulano
anche in questa sede la rifusione del minor valore dell’opera per il fatto che
le canalizzazioni erano risultate difettose.
Sennonché essi non si
avvedono che il relativo minor valore di complessivi fr. 2’219.- era già stato
loro riconosciuto dal giudice di prime cure (sentenza p. 9 e 10), di modo che
limitatamente a questa tematica l’appello è senz’altro irricevibile, in assenza
di gravamen (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice
di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 130; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; Rep. 1990 p. 188; IICCA
23 giugno 1995 in re B./U., 15 marzo 1996 in re Z./L., 21 febbraio 1997 in re
B./S. e M.).
3.3 sistemazione
esterna
Con riferimento alla
sistemazione esterna, gli appellanti contestano che lo spianamento del terreno
sia stato effettuato come da contratto, rispettivamente censurano la mancata
esecuzione dei necessari muri di sostegno.
Mentre l’esecuzione dei
muri di sostegno -che, a giudizio del perito, potrebbero anche non essere
necessari, stante l’esistenza di un terreno parzialmente roccioso (perizia p.
9)- non era assolutamente prevista dal contratto (doc. B, perizia p. 9 e 17),
con il che gli attori nulla possono pretendere a questo proposito, la questione
relativa allo spianamento del terreno merita un maggior approfondimento.
È innanzitutto pacifico
che in base al contratto (doc. B punto 33) il convenuto avrebbe dovuto
realizzare lo “spianamento con trax del terreno circostante la costruzione sino
ad una distanza di ml. 5.00 dal filo delle facciate e con sistemazione al
grosso e ad una quota di -20 cm dal filo del giardino finito, con impiego di
materiale proveniente dagli scavi”.
L’istruttoria ha in realtà
accertato che la sistemazione eseguita, pur essendo adeguata alla situazione
che il terreno richiedeva e permetteva (perizia p. 6), non corrispondeva però a
quanto previsto nel contratto, tanto è vero che lo spianamento sul lato nord
non raggiungeva in tutti i punti la distanza di 5 ml, ma solo ml 4 / 4.30
(perizia p. 7 e 8): ne discende che, per avere la distanza promessa di 5 ml
pianeggianti sul lato nord della costruzione, agli attori deve essere
riconosciuta la spesa necessaria all’intervento, quantificata dal perito in fr.
7’830.- (perizia p. 9).
3.4 accesso
all’abitazione
A giudizio degli
appellanti, l’accesso dell’abitazione e la relativa scalinata non sarebbero
stati completati come si sarebbe dovuto e come imponeva il criterio della
sicurezza: in particolare non era stata posata la ringhiera sul sentiero
d’accesso, la scala era stata realizzata solo in parte, mentre l’illuminazione
esterna pure non era stata eseguita.
La censura è parzialmente
fondata.
Nulla può essere
innanzitutto riconosciuto agli attori per la mancata realizzazione
dell’illuminazione esterna e della scalinata: mentre la prima prestazione in
effetti non era compresa nel contratto d’appalto (perizia p. 20) e pertanto non
era assolutamente dovuta, la seconda, seppur originariamente prevista, venne in
seguito sostituita -come confermato dalla signora _________ nel suo
interrogatorio formale (p. 4)- da una diversa realizzazione, segnatamente con
la formazione del sentiero (doc. B punto 27).
È pure escluso un
risarcimento per la mancata posa delle ringhiere sul sentiero d’accesso
all’abitazione, ancorché le stesse fossero necessarie (perizia p. 8 e 10):
l’istruttoria ha infatti provato che la posa della ringhiera, per altro neppure
prevista dal contratto (perizia p. 18), avrebbe dovuto essere eseguita dagli
stessi attori (teste __________), ciò che invero risulta pure dallo scambio di
corrispondenza tra le parti (cfr. doc. U, V e 5) e pure è stato implicitamente
ammesso in petizione (p. 6).
Nondimeno, sempre con
riferimento all’accesso all’abitazione ed al relativo sentiero, il perito, pur
avendo accertato che era stato realizzato quanto previsto nel contratto, ha
tuttavia aggiunto che i risultati, dal punto di vista funzionale, costruttivo,
estetico e della sicurezza, mancavano delle necessarie rifiniture e di alcuni
dettagli e quindi sembravano opere non finite, soggette a migliorie e poco
sicure (perizia p. 8): per ovviare a quest’esecuzione parzialmente carente e
comunque non del tutto accurata, ad esempio per quanto riguardava la formazione
dei muri a secco (perizia p. 8, cfr. pure il verbale di sopralluogo), questa
Camera ritiene pertanto giustificato riconoscere agli attori in via equitativa
un importo di fr. 500.- a titolo di minor valore dell’opera.
3.5 difetti nel locale
tank, rifugio e cantina
Gli appellanti affermano
di nuovo che il buco nel locale tank, il difetto nella finestra del rifugio e
le infiltrazioni d’acqua nel locale cantina siano state ampiamente provate, il
che giustificava -a loro dire- la concessione del relativo minor valore. A
torto.
Innanzitutto il difetto
alla finestra del rifugio non è stato assolutamente provato, il che già esclude
un risarcimento a questo titolo a favore degli attori.
Per il resto, a
prescindere dall’esistenza o meno dei difetti evidenziati, è del tutto pacifico
che nel frattempo gli stessi sono stati riparati dagli attori: ora, non avendo
essi allegato agli atti alcun documento o altre prove atte a dimostrare
l’entità delle spese da loro sopportate e con ciò del danno a loro carico -ciò
che invero sarebbe stato facile produrre o provare- non può che discenderne la
reiezione delle loro richieste (art. 42 cpv. 1 CO).
3.6 rifusione delle
prestazioni anticipate a terzi (doc. AA)
Gli appellanti
ripropongono inoltre la richiesta di rifusione di fr. 1’321.45 (accolta dal
Pretore limitatamente a fr. 539.45) per le prestazioni che essi avevano
anticipato a terze persone, ma che in realtà dovevano andare a carico del
convenuto.
Anche questa richiesta
deve essere respinta.
Essi affermano in sostanza
che l’importo qui postulato debba essere loro risarcito siccome il teste
_________ aveva confermato che i lavori così pagati erano stati da lui
eseguiti. Sennonché, il giudice di prime cure non aveva respinto tale pretesa
per il fatto che non era stata provata tale circostanza, bensì in quanto alcune
delle prestazioni effettuate, ed in particolare la posa di un telaio a
cassetta, non erano previste nel contratto di appalto e di conseguenza non
potevano essere poste a carico del convenuto: non avendo gli appellanti
contestato tale assunto -non potendo evidentemente bastare, in quanto
eccessivamente vaga, la circostanza che essi abbiano affermato che “le
obiezioni formulate dalla controparte non si fondano su alcun supporto
probatorio”- si deve concludere per l’irricevibilità della richiesta, già per
il fatto che su questo punto il giudizio di prime cure, per altro del tutto
corretto, è rimasto incontestato.
- In merito alla
domanda riconvenzionale gli appellanti chiedono che ogni pretesa avanzata dalla
controparte venga respinta, in quanto l’impresario aveva in precedenza
rilasciato ai committenti una “liquidazione finale”, ciò che in base al
principio della buona fede escludeva che egli successivamente potesse fatturare
loro altre prestazioni.
La doglianza è ampiamente
infondata.
Vero è che con la fattura
e la dichiarazione 3 dicembre 1985 (doc. N e O) il convenuto ha dichiarato di
aver ricevuto dai committenti l’importo di fr. 414’006.- in relazione
all’edificazione della villetta; è inoltre vero che egli ha indicato che si
trattava della “liquidazione finale” e che a quel momento il suo avere
ammontava a zero.
È tuttavia evidente che la
fattura in questione si riferiva unicamente all’edificazione della costruzione
secondo il contratto di impresa generale (doc. N) e che la dicitura
“liquidazione finale” concerneva unicamente l’incarto __________, cioè quello
relativo alla procedura di sussidiamento della casa. In realtà, con lo scritto
16 dicembre 1985 (doc. 23) il convenuto, oltre a trasmettere ai proprietari la
fattura finale relativa alle opere contrattuali eseguite per la costruzione
della villetta, ha espressamente annunciato loro che “per quanto riguarda le
opere non incluse nel contratto vi trasmetterò, appena possibile, la relativa
fattura”: ciò premesso, non è assolutamente vero che con l’allestimento della
liquidazione finale (doc. N e O) gli attori potessero e dovessero ritenere in
buona fede che l’impresario non poteva più formulare alcuna richiesta nei loro
confronti per le opere supplementari.
Non avendo per il resto
gli appellanti contestato le pretese riconosciute dal Pretore a favore
dell’impresario, non può che discenderne l’integrale conferma del giudizio
sulla riconvenzionale.
-
Risulta da quanto
precede che in parziale accoglimento del gravame l’azione principale deve
essere accolta limitatamente a fr. 11’088.45 (fr. 2’219.- per le
canalizzazioni, fr. 7’830.- per lo spianamento, fr. 500.- per gli accessi, fr.
539.45 per anticipi a terzi), mentre il giudizio sulla riconvenzione può
senz’altro essere confermato.
-
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30
gennaio 1997 di _________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
31 dicembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
-
La
petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ o, è condannato a
pagare ad _________ e __________ l’importo di fr. 11’088.45 oltre interessi al
5% a partire dal 6 novembre 1987.
-
La tassa di
giustizia dell’azione principale di fr. 1’800.- e le spese, comprese quelle
peritali, da anticipare come di rito, sono a carico degli attori in ragione di
4/5 e per il resto a carico del convenuto. Gli attori rifonderanno pure al
convenuto fr. 3’500.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’500.-
da anticiparsi dagli
appellanti in solido, restano a loro carico per 13/15 e per 2/15 sono a
caricate all’appellato. A quest’ultimo gli appellanti, pure solidalmente,
rifonderanno fr. 1’200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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