AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.33
Data decisione, Autorità:
25.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00033
Lugano
25 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.769
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 9
febbraio 1988 da
-
-
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con
la quale gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 93'911 oltre interessi al 5% a partire dal 24.2.1987, in materia di
risoluzione immediata del contratto di lavoro; mentre la convenuta, con azione riconvenzionale,
fa valere una pretesa di Fr. 20’000.- per lo stesso titolo;
e
che il Pretore, con sentenza 17 gennaio 1997, ha parzialmente accolto
condannando la parte convenuta a pagare a __________ l’importo di Fr. 24’500.-
ed a __________ l’importo di Fr. 8’450.-, oltre interessi, respingendo la
domanda riconvenzionale 25 marzo 1988 con la quale la convenuta chiedeva un
risarcimento di Fr. 20’000.- per violazione del contratto di lavoro da parte di
__________.
Appellante
la convenuta che, con appello 10 febbraio 1997, chiede la riforma del querelato
giudizio sulla domanda principale nel senso di respingere integralmente la
petizione.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
In fatto ed in diritto:
- A partire da metà
giugno 1986 - dopo che __________ si era già occupato di una consulenza circa
la fattibilità e la possibilità di gestione di un lussuoso complesso
alberghiero, l' __________ ed il __________, - la __________ lo ha assunto
quale direttore dell’albergo ed ha pure assunto la di lui moglie.
A seguito del
deterioramento dei rapporti tra le parti, i coniugi __________ disdicono, il 25
novembre 1986, nei termini di preavviso il loro contratto di lavoro con la
convenuta.
Il 6 febbraio 1987
interrompono con effetto immediato il rapporto di lavoro.
- Attribuendo la
responsabilità di tale interruzione alla convenuta gli attori hanno chiesto,
con l’azione giudiziaria che ci occupa, il risarcimento del danno provocato
loro ai sensi dell’art. 337b CO e meglio:
Fr. 36’000.- quale salario loro spettante sino alla regolare scadenza del
contratto al 31 maggio 1987;
Fr. 21’911.- quale indennità per vacanze e giorni di libero non goduti;
Fr. 36’000.- quale risarcimento per la mancata messa a loro disposizione di un
appartamento nell’albergo.
-
La convenuta,
considerando per contro le divergenze insorte fra le parti normali difficoltà
iniziali nell’ambito di una nuova attività, chiede con azione riconvenzionale
un risarcimento di fr. 20'000.- per ingiustificata interruzione immediata del
rapporto di lavoro.
-
Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha ritenuto che fossero realizzati i gravi motivi per
l’interruzione immediata del rapporto di lavoro senza però che si potesse
attribuire responsabilità, dello stato di cose venutosi a creare, a nessuna
delle parti. Di conseguenza ha determinato le conseguenze patrimoniali della
risoluzione immediata del contratto secondo il suo libero apprezzamento ed ha
riconosciuto un’ indennità di due mesi di stipendio per __________ e di un mese
per la moglie oltre alle indennità per vacanze e giorni di riposo non goduti .
Ha così accoglie parzialmente la petizione condannando la __________ a versare
ad __________ l’importo di Fr. 24’500.- e a __________ quello di Fr. 8’450.-,
oltre interessi al 5% dal 24 febbraio 1997. Ha invece respinto integralmente
l'azione riconvenzionale.
-
Con l’appello la
convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere tutte le
pretese degli attori; si adagia per contro al giudizio pretorile riguardante la
sua domanda riconvenzionale. Ribadisce che non esistevano motivi gravi
che potessero giustificare la rescissione immediata dei contratti tanto è vero
che le argomentazioni addotte dalle controparti erano le stesse per le quali
avevano disdetto nei termini i loro rapporti di lavoro e nulla di nuovo e di
diverso era intervenuto nel frattempo. Nessun risarcimento sarebbe allora
dovuto agli attori e, in ogni caso, anche volendo applicare la disposizione dell’art.
337b cpv. 2, non esistevano circostanze tali da giustificare un qualsivoglia
versamento a controparte. Anche l’indennità per vacanze e giorni festivi non
goduti non sarebbe dovuta poiché gli attori non hanno dimostrato di averne
diritto.
Gli appellati hanno
presentato un allegato denominato appello adesivo nelle richieste di giudizio
del quale oltre a chiedere un aumento degli importi riconosciuti dal Pretore
postulano che venga respinto l’appello principale. L’appello adesivo in
questione è stato dichiarato inammissibile, con pronuncia 5 maggio 1997, per
versamento tardivo dell’anticipo della tassa di giudizio.
- Presentando un'unica
petizione con una domanda di condanna complessiva a favore di entrambi
indistintamente e agendo di seguito congiuntamente in tutti gli atti
processuali, gli attori hanno preteso agire quali litisconsorti senza che ne
fossero dati i presupposti di legge. Infatti, agendo in comune gli attori hanno
determinato la riunione di più cause, aventi per oggetto contestazioni derivanti
da rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati (come lo sono
quelli individuali di lavoro nati tra di loro e la controparte), ancorché
promosse contro uno stesso convenuto ed identiche per quanto attiene al fatto
ed al diritto, dando così luogo ad un litisconsorzio facoltativo improprio,
non ammesso dal nostro codice di rito (Rep. 1987,225; 1990, 264; 1993,
225; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n.2 e 5 ad art. 42 CPC).
Confrontato con una
petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio il giudice deve
invece ordinare la disgiunzione in più azioni delle singole pretese degli
attori (cfr. Rep. citati; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 5 ad
art. 42 CPC), pena l'annullamento di tutti gli atti di causa successivi alla petizione
informe, compresa la sentenza.
Nel caso concreto, pur
mancando un intervento diretto del giudice al fine di disgiungere le azioni,
appare come il Pretore, nella sentenza, abbia avvertito il problema e
riconosciuto, nel dispositivo della stessa, due crediti diversi ben individuati
a favore dell’uno e dell’altro degli attori. Si può così soprassedere a
sanzionare formalmente, con l’annullamento di tutti gli atti successivi alla
petizione, la non corretta impostazione di causa degli attori.
- Il Pretore ha
ritenuto che la disdetta immediata dei coniugi __________ dai rispettivi
contratti di lavoro fosse sorretta da sufficiente grave motivazione per il
fatto che la situazione venutasi a creare nei rapporti con la datrice di lavoro
non permetteva più di esigere la continuazione del rapporto di lavoro. Questa
Camera, valutate le risultanze istruttorie, condivide questa conclusione
rilevando che tutto quanto viene, in seguito, espresso con riferimento al solo
direttore __________ deve essere considerato pari pari anche per sua moglie
__________ le cui funzioni, così come appare dalle deposizioni dei dipendenti
dell’albergo, era quella di assistente del marito nel concetto di “coppia” che
dirige l’albergo e la cui posizione, proprio per questa peculiarità di
conduzione, usuale nell’ambito alberghiero, non può essere disgiunta da quella
del marito.
L'attore venne assunto in
qualità di direttore di un albergo di lusso dalla società - la convenuta - che
lo avrebbe gestito. La parte amministrativa e la contabilità vennero invece
affidate ad un'altra società, la __________ __________. Ciò determinò tutte
le incomprensioni ed i disguidi che portarono alla risoluzione dei contratti di
lavoro. Che la divisione fra gestione e amministrazione della società fosse
illogica e insoddisfacente viene riconosciuto in seno al medesimo consiglio
d'amministrazione della __________ (teste __________).
Ciò è poi suffragato dal
fatto che l'amministrazione e la contabilità furono affidate ad una persona che
l'appellante medesima riconosce priva della necessaria competenza
(interrogatorio formale __________), persona che a sua volta sostiene di non
aver addirittura mai accettato tale incarico affermando che una contabilità
dell'albergo non era esistita fino al gennaio 1987 (teste __________). La
lettura della testimonianza __________, improntata all’imprecisione ed
all’evanescenza, fa capire quali difficoltà abbiano potuto incontrare gli
attori nella conduzione dell’albergo. Anche il disinteresse della convenuta
dopo la disdetta del 25 novembre 1986 (doc. LL), sulla quale prende posizione
solo il 23 gennaio 1987 (doc. OO) senza peraltro accennare alle lamentate
disfunzioni evidenziate nel memorandum del 7 gennaio 1987 (doc. MM), stanno a
dimostrare il comportamento poco collaborativo della convenuta che, digiuna di
attività alberghiere, avrebbe almeno dovuto prestare più attenzione alle
esigenze degli attori la cui esperienza in quel campo di attività era
intensa.
In tal senso l'appellante
ha chiaramente violato un proprio preciso dovere contrattuale, quello cioè di
fornire agli attori il necessario supporto contabile e amministrativo per il
funzionamento ottimale della struttura alberghiera. Questa ed altre lacune come
ad esempio il mancato allestimento di una campagna pubblicitaria a tutto il
1986 (teste __________) dimostrano come a mancare ai propri obblighi
contrattuali sia stata l'appellante; agli attori, che hanno piuttosto
dimostrato impegno nello svolgimento dei propri compiti (teste __________),
non può essere rimproverato nulla di particolare.
- La colpa in ogni
caso non riguarda l'esistenza del grave motivo per la disdetta immediata, bensì
la sopportazione del danno economico che ne deriva. Una disdetta con effetto
immediato sarebbe stata perciò giustificata anche nel caso in cui la
convenuta non avesse avuto, relativamente al motivo di disdetta, colpa alcuna (DTF
104 Ia 165 cons.3a). Per la risoluzione immediata del rapporto lavorativo è
dunque solo necessario che oggettivamente e soggettivamente sia presente un
serio motivo.
Dottrina e giurisprudenza
riconoscono unanimemente l'esistenza di un tale motivo nei casi in cui
l'imprescindibile rapporto di fiducia fra le parti è turbato o distrutto nelle
sue fondamenta (DTF 101 Ia 549 e 108 II 302 cons.3), cioè quando è così
compromesso da non lasciar più sperare una collaborazione proficua ed indicare
nella risoluzione immediata l'unica via d'uscita (DTF 116 II 142, 112 II
42). Ciò dipende dalle circostanze del caso concreto, non potendosi determinare
in modo generale le esigenze alle quali è subordinata la risoluzione immediata
(DTF 108 II 303). Più, nel caso specifico, il rapporto di fiducia è
stretto e più facilmente una violazione dei propri obblighi è idonea a
comprometterlo (Schw. Gewerbeverband,Hg., Der Einzelarbeitsvertrag im OR, 1991, n.14 ad art. 337 CO). Esso
è particolarmente importante nel caso di dipendenti che, come l'attore, hanno
funzioni direttive (DTF 104 II 28). Qui il rapporto di fiducia può
incrinarsi in modo fondamentale anche per lievi motivi (Rehbinder, op.
cit., n.2 ad art. 337 CO). Ma nella fattispecie i rapporti con la convenuta
erano compromessi per entrambe i coniugi, come ammette l'appellante medesima
riconoscendo che fra le parti vi erano "palesi disaccordi" (teste
) e che fra il 1986 e il 1987 i rapporti fra __________ /
e i __________ erano "irrimediabilmente compromessi" (interrogatorio
formale __________). Appare dunque provata, per l’insorgere delle difficoltà di
cui si è detto al consid. precedente, l'esistenza di un motivo di disdetta
oggettivamente grave.
E' però necessario che
tale motivo sia grave anche soggettivamente per il disdicente. In questa
valutazione il suo sentimento va considerato così come la controparte l'ha
potuto recepire in buona fede. In altre parole si deve valutare se vi erano
elementi in base ai quali per la convenuta era lecito ritenere che la
prosecuzione del rapporto non fosse sentita come insostenibile da parte del
disdicente (Brühwiler, op. cit., n. 7 b ad art. 337 CO).
Se l' onere probatorio
relativo alla gravità oggettiva del motivo di disdetta spetta al disdicente
(art. 8 CC; JAR 1989, 139), ed è stato raggiunto, è la controparte a
dover dimostrare che cionondimeno la prosecuzione del rapporto non era soggettivamente
inesigibile (Brühwiler, op. cit., n.7c ad art. 337 CO). In tal senso
l'appellante non ha certo fornito sufficienti elementi probatori; anzi ha
espressamente riconosciuto al contrario l'irrimediabilità della sfiducia
subentrata. Si deve dunque ritenere che il motivo di disdetta fosse grave anche
soggettivamente.
- Il Pretore non ha
ritenuto di attribuire alla convenuta particolari violazioni contrattuali e di
conseguenza, per stabilire le conseguenze economiche della rescissione
immediata dei rapporti di lavoro non ha fatto capo alla norma dell’art. 337b
cpv. 1 bensì a quella del cpv. 2. La questione, accertata l’esistenza di una
causa grave per la risoluzione immediata del contratto, non ha motivo di essere
ulteriormente dibattuta in mancanza di gravame al proposito da parte degli
attori.
La valutazione delle
conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, ai sensi dell’art. 337b
cpv. 2 CO, e fatta dal giudice secondo il suo libero apprezzamento e tenendo
conto di tutte le circostanze. Quando, come in concreto, la legge riserva al
giudice il libero apprezzamento, questi ai sensi dell’art. 4 CC è tenuto ad
applicare le regole del diritto e dell’equità: il giudice che decide secondo
equità deve perciò tener conto di tutte le circostanze particolari ed
importanti della fattispecie concreta. L’autorità di appello può riesaminare
una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le
decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o
inique (DTF 109 II 391 cons. 3; IICCA 25 marzo 1992 in re R./P.
SA, 18 febbraio 1993 in re P./T.D. SA, 16.1.1997 in re M./T.P. Ltd).
Ora, nella valutazione del
singolo caso, va tenuto conto di quale delle parti ha contribuito al
realizzarsi del grave motivo, dell’interesse che aveva una parte alla
risoluzione del contratto, della durata e del tipo di rapporto di lavoro, della
natura del grave motivo (Rehbinder, op. cit., n.5 ad art. 337b CO).
Gli inadempimenti contrattuali della convenuta e la loro causalità per l’avverarsi
del grave motivo sono indubitabili e lei stessa aveva interesse, per sua scelta
nel privilegiare la posizione di __________ piuttosto che quella degli attori,
di liberarsi della loro presenza tanto è vero che il funzionamento dell'albergo
non ne ha risentito in modo particolare potendo sostituire il direttore nel
giro di un mese (teste __________).
L’apprezzamento del
Pretore nel caricare alla convenuta l’obbligo di rifondere il pregiudizio degli
attori e nella determinazione dello stesso è così senz’altro giustificato ed
equo e tutto sommato favorevole alla convenuta.
- Per quanto riguarda l’
indennità per vacanze non godute è necessario partire dai giorni, a tale scopo,
loro riservati contrattualmente. Sull’arco di sette mesi di lavoro, con un
diritto di 4 settimane di vacanze e per un’attività lavorativa di 5 giorni
settimanali (tale dovendosi intendere l’impegno di lavoro degli attori a fronte
di una disponibilità di 7 giorni di riposo per mese) si hanno 11,62 giorni di
vacanza per ciascuno ( 7 mesi x 1,66 giorni vacanza al mese; cfr. Rehbinder,
op. cit., n. 10 ad art. 329a CO). Gli attori ammettono di aver godute periodi
di ferie nella misura di 6 giorni il marito e 14 giorni la moglie: ne segue che
il primo ha un credito di 5,62 giorni mentre la seconda ha usufruito di 2,38
giorni in più.
I giorni di libero da
conteggiare, se non ne fossero stati goduti, sarebbero 49 per ciascuno degli
attori. Anche se compete al datore di lavoro dimostrare l'effettuazione o meno
dei giorni liberi da parte del lavoratore, essendo egli in proposito meglio al
corrente di chiunque altro e disponendo, o dovendo disporre, dei necessari
mezzi di controllo (II CCA 9 novembre 1995 in re S.SA/M.; Streiff/Känel,
Arbeitsvertrag, 1992, n.4 ad art.329 CO) è evidente che, nel caso di specie di
un direttore di albergo, incombe a quest’ultimo tenere un conteggio preciso e
sottoporlo per approvazione al datore di lavoro sia per quanto riguarda i
dipendenti che per la propria persona. I giorni di libero non goduti dagli attori
non sono così immediatamente e concretamente dimostrabili non potendo valere un
generico conteggio come quello contenuto nella loro lettera 24 febbraio 1987
(doc. TT) che non distingue nemmeno tra vacanze, giorni di libero e festività.
Ed inoltre appare assai improbabile che gli attori non abbiano mai preso dei
periodi di riposo. È però evidente che, proprio perché l’attività dell’albergo
era appena iniziata e perché i testi parlano di una presenza costante degli
attori, che debba venire loro riconosciuto qualcosa a tale titolo. Con un
apprezzamento de bono et aequo questa Camera determina in 20 giorni ciascuno il
loro diritto per giorni di riposo non goduti.
È pure credibile per gli
stessi motivi che le vacanze godute siano quelle ammesse.
In tal modo il conteggio
per vacanze e giorni di riposo si presenta come segue:
20 + 5,62
= 25,62 g. x Fr. 200.- = Fr. 5’124.-
20 - 2,38 = 17,62 g. x
Fr. 100.- = Fr. 1’762.-
- Ne discende che
l’attore __________ deve in definitiva ricevere Fr. 17’124.- (Fr. 12’000.- di
indennità per risoluzione del contratto + Fr. 5’124.- per vacanze e giorni di
libero) mentre l’attrice __________ Fr. 4’762.- (Fr. 3’000.- + Fr. 1’762).
Le tasse di giustizia e le
ripetibili di prima sede seguono la preponderante soccombenza degli attori che,
al proposito, vanno sanzionati individualmente per le ragioni di cui al consid.
6 ritenuto che la pretesa iniziale di __________ __________ rappresenta ca. il
75% e quella di __________ il 25% della pretesa complessiva e che la loro
soccombenza si misura nella proporzione dei 3/4.
In seconda sede
l’appellante soccombe per metà nei confronti di __________ e per i 3/4 nei
confronti di __________.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 10
febbraio 1997 __________ è parzialmente accolto e
di conseguenza la sentenza
17 gennaio 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così
riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
§ __________
è condannata a pagare a __________, fr. 17’124.- oltre interessi al 5% dal
24.2.1987;
§§ __________
è condannata a pagare a __________, Fr. 4’762.- oltre interessi al 5% dal
24.2.1987.
- La tassa di giustizia di fr. 1’600.- e le spese in fr.
300.- dell'azione di __________, da anticipare dall’attore, rimangono a suo
carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore
rifonderà Fr. 1’800 per parte di ripetibili.
La tassa
di giustizia di Fr. 800.- e le spese di Fr. 150.- dell’azione di __________, da
anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico
della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà Fr. 700.- per parte di
ripetibili.
-
La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese in fr.
240.- della domanda riconvenzionale restano a carico della parte attrice riconvenzionale
la quale inoltre rifonderà alla controparte l'importo di fr. 1'600 a titolo di
ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
totale Fr.
800.-
già anticipate dalla parte
appellante rimangono a suo carico per Fr. 575.- mentre per Fr. 125.- sono a carico
di __________ e per Fr. 100.- di __________.
__________ verserà ad
__________ Fr. 350.- per ripetibili parziali d’appello mentre tali indennità
sono compensate nei confronti di __________.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster