AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.46
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00046
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Chiesa, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.130 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione
21 agosto 1995 da
Comunità
dei Proprietari per Piani del __________
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto in via principale la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 40’150.-- oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera, o in via subordinata
la sua condanna alla sua riparazione gratuita, oltre alla rifusione dei costi
della perizia a futura memoria;
Domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 5 febbraio 1997 ha parzialmente accolto, condannando la
resistente al pagamento di fr. 43’402.-- oltre interessi;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 26 febbraio 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione,
e in via subordinata nel senso di essere condannata alla riparazione gratuita;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 26 marzo 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sostiene di avere appaltato alla convenuta nel 1991 l’esecuzione di opere di
risanamento ed isolazione delle facciate dello stabile __________ contro una
mercede forfetaria di fr. 160’000.--.
A
pochi mesi di distanza dalla completazione dei lavori, avvenuta nel giugno del
1992, sulle facciate sarebbero apparse macchie nerastre dovute a muffe.
La
committente avrebbe ripetutamente chiesto l’eliminazione del difetto, causato
dalla mancata aggiunta di fungicidi nella miscela d’intonaco, ma la convenuta
si sarebbe rifiutata, di modo che nella presente causa l’attrice potrebbe
validamente postulare in via principale l’aggiudicazione del minor valore
dell’opera, pari a fr. 40’150.--, nonché i costi della procedura di prova a
futura memoria di fr. 5’752.--, il tutto per fr. 45’902.-- oltre interessi.
Qualora
non fossero dati gli estremi per l’azione estimatoria la convenuta sarebbe
comunque da condannare all’effettuazione della riparazione gratuita.
B. La
convenuta nella risposta del 19 ottobre 1995 si è opposta alla petizione
contestando qualsivoglia responsabilità da parte sua per la successiva
formazione di muffa.
L’eliminazione
della muffa non era del resto oggetto del contratto, che era invece volto
all’eliminazione dell’umidità dall’interno degli appartamenti, e la convenuta
mai avrebbe assicurato un simile risultato, non essendoci possibilità di
combattere questo fenomeno, dovuto alle particolarità climatiche della zona.
Essa avrebbe comunque utilizzato la normale quantità di fungicidi per
l’intonaco posato sulle facciate del condominio in questione, di modo che nulla
potrebbe esserle addebitato per titolo alcuno.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto regolato dalle norme SIA, ha stabilito che la presenza
delle macchie di muffa costituirebbe difetto dell’opera, ancorché estetico, per
il quale l’appaltatrice deve rispondere.
Avendo
questa reiteratamente negato la propria responsabilità, e perciò rifiutato la
riparazione gratuita, ben poteva la committente postulare la riduzione della
mercede nella misura pari al costo di eliminazione del difetto, ovvero fr.
40’150.--.
Dovendosi
ammettere anche la pretesa relativa al costo della procedura di prova a futura
memoria in misura di fr. 3’252.--, ne è conseguito l’accoglimento della
petizione per fr. 43’402.-- oltre interessi.
D. Con
l’appello la convenuta ribadisce che la presenza di muffe sulle facciate
esterne dello stabile non costituirebbe difetto dell’opera poiché estraneo al
contenuto della sua prestazione contrattuale, consistente in opere di
isolamento termico esterno delle facciate.
Le
muffe non sarebbero dovute all’opera della convenuta ma alle condizioni
ambientali del luogo di situazione dell’immobile e alle sue caratteristiche
costruttive, o comunque l’attrice non avrebbe provato il contrario visto che la
perizia non permetterebbe di concludere nel senso da lei auspicato, mentre
tutti gli altri elementi probatori in atti sosterrebbero la tesi della
resistente.
E. Delle
osservazioni 26 marzo 1997 dell’attrice, che conclude per la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Per
difetto dell’opera ai sensi dell’art. 368 CO si intende la sua difformità dalle
caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta
difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che,
al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di
accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente
attendersi come incluse nell’opera appaltata (DTF 114 II 244, consid.
5aa; II CCA 6 settembre 1994 in re G. SA/C, 3 gennaio 1994 in re R.
snc/B. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1356 e segg.).
Così
inteso, è evidente che il difetto non deve necessariamente essere di natura
funzionale, e risiedere perciò nella incapacità totale o parziale dell’opera
all’assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una
connotazione esclusivamente estetica laddove dell’opera è altresì determinante
l’aspetto esteriore.
- Nel
caso di un’opera che, come quella in discussione, prevede la posa dell’intonaco
plastico sulla facciata di un edificio.(doc. E, pag. 4), ben si può ammettere
che le parti del contratto ne riconoscono implicitamente la funzione anche estetica
(cfr. in tal senso l’offerta di eseguire il colore a scelta del committente:
doc. E, pag. 4, pos. 303; come pure la lettera della convenuta alla fornitrice
dei materiali doc. M).
Si
deve pertanto ritenere che, contrariamente alle tesi della convenuta, il
contratto abbia avuto per oggetto non solo l’eliminazione dell’umidità dagli
appartamenti, ma anche la successiva sistemazione delle facciate (mediante la
posa di intonaco plastico) in maniera esteticamente gradevole, di modo che va
ammesso che dal momento in cui la funzione estetica viene meno si è in presenza
di un vizio dell’opera, per il quale a determinate condizioni può essere data
la responsabilità dell’appaltatore.
- La
convenuta contesta che la comparsa delle macchie nere sul condominio
dell’attrice possa in concreto essere riconducibile a manchevolezze
nell’esecuzione dell’opera, e ritiene invece che essa sarebbe dovuta ad altri
fattori quali il clima particolarmente umido di __________, l’esecuzione
dell’isolazione e la tipologia della costruzione, di modo che il fenomeno
antiestetico non avrebbe in pratica potuto essere scongiurato.
Si
tratta di argomentazioni che non meritano protezione.
3.1 Come
ogni altro, il difetto estetico può essere presente fin dal momento della
consegna dell’opera (si pensi ad esempio ad una tinteggiatura eseguita con una
tinta non uniforme), ed in tal caso è manifesto l’errore di esecuzione da parte
dell’artigiano, non potendosi ipotizzare altre cause per il suo insorgere.
D’altro
canto, qualora l’opera all’atto della consegna appaia scevra da indesiderati
inestetismi, non si potrà comunque pretendere che questa situazione ideale si
mantenga per sempre: ogni prodotto dell’attività umana è infatti destinato ad
essere intaccato dall’urto del tempo, che darà i suoi risultati più o meno
rapidamente a dipendenza della qualità dell’opera e delle condizioni di
utilizzo alle quali essa viene esposta. E’ di conseguenza evidente che
l’appaltatore non può essere chiamato a rispondere all’infinito per il progressivo
ed inevitabile deterioramento dell’opera.
3.2 La
problematica così sollevata è quella relativa alla durata dell’opera nel tempo,
e di riflesso alla durata del periodo per il quale l’appaltatore è responsabile
del suo degrado, ovvero -in termini giuridici- alla durata del periodo di
garanzia, dovendosi ritenere che la constatazione a posteriori del rapido
degrado di un’opera che sembrava correttamente eseguita equivale alla
constatazione del fatto che essa, seppure in forma latente, era nondimeno difettosa
(Gauch, opera citata, n. 1452).
E’
in primo luogo compito del contratto quello di determinare la durata del
periodo di garanzia, potendo le parti meglio di chiunque altro conoscere e
concordare le rispettive esigenze (Gauch, opera citata, n. 1387).
Se
le parti non si accordano sulla questione della garanzia, questa viene
disciplinata dal diritto dispositivo, che prevede un periodo di garanzia di 5
anni per le costruzioni immobiliari (art. 371 cpv. 2 CO) e di un anno per le
altre opere (art. 210 cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 371 cpv. 1 CO).
Nel
caso di specie non è controverso che le parti hanno assoggettato il loro
rapporto contrattuale alla norma SIA 118 (quo alla garanzia: doc. E, pag. 9,
pos. 482), che all’art 172 cpv. 1 prevede un periodo di garanzia della durata
di due anni.
3.3 Durante
il periodo di garanzia la responsabilità dell’appaltatore per il difetto
dell’opera che ne ha causato una resistenza all’usura minore di quella
concordata o che il committente poteva in buona fede attendersi è indipendente
dall’esistenza di una specifica colpa dell’appaltatore.
Questi
risponde perciò nei confronti del committente anche qualora abbia eseguito
l’opera secondo le presunte regole dell’arte, se queste nel caso specifico si
sono rivelate inadatte al conseguimento del risultato promesso (Gauch,
opera citata, n. 1429).
3.4 Nel
caso di specie risulta dagli atti che il problema costituito dalla formazione
di macchie sulle facciate degli edifici per effetto di agenti biologici era
noto agli specialisti del settore almeno fin dal 1991 (doc. 5, pag. 2 a retro;
cfr. anche la perizia a futura memoria, pag. 6; doc. F), e del resto la stessa
convenuta ammette che si tratta di “un fenomeno molto comune” (appello, pag.
8).
Secondo
il perito giudiziario, laddove il problema, per effetto della concomitanza di
più fattori, ha tendenza a manifestarsi, non è possibile scongiurarne
l’insorgenza se non per un periodo relativamente breve di 3-5 anni (perizia,
pag. 6, 8) per mezzo dell’aggiunta all’intonaco di miscele biocide (perizia,
pag. 6), precauzione questa che le ditte del settore adottano usualmente (pag.
7).
La
convenuta ammette di essersi posta il problema dei biocidi, ed afferma -senza
tuttavia fornire una prova che vada oltre l’affermazione di parte (cfr. sua
lettera del 12 gennaio 1995 alla Pretura nell’incarto della prova a futura
memoria e complemento di perizia, pag. 1 e 2; in senso contrario: perizia, pag.
7)- che i materiali utilizzati ne contenevano la quantità normale (risposta,
pag. 7), mentre non sarebbe stato ritenuto opportuno utilizzarne in
quantitativo maggiore (ibidem).
Tale
decisione sorprende, dal momento che la convenuta era ben cosciente che la zona
di __________ presenta di per sé condizioni ambientali particolarmente
favorevoli alla formazione delle macchie (appello, pag. 6).
Se
ne deve concludere che l’aver omesso di aggiungere all’intonaco un maggior
quantitativo di biocidi costituisce un errore nella scelta dei materiali da
parte dell’attrice, errore al quale è riconducibile la prematura apparizione
del fenomeno delle macchie e che costituisce difetto dell’opera, non avendo
oltretutto la convenuta, che vi era tenuta (art. 174 cpv. 3 norma SIA 118, in
deroga al regime legale), dimostrato il contrario (Gauch, Kommentar zur
SIA-Norm 118, Art. 157-190; ad art. 174, n. 8).
- Per
il caso, verificatosi, di sua responsabilità per il difetto in questione, la
convenuta censura la decisione del Pretore di attribuire il minor valore in
luogo della riparazione gratuita, o comunque contesta l’ammontare del minor
valore.
4.1 La
prima doglianza è senza dubbio infondata: stante il rifiuto della convenuta
all’esecuzione della riparazione gratuita, rifiuto pacificamente ammesso
(appello, pag. 13), ben poteva la committente determinarsi per la proporzionale
riduzione della merce, essendosi il suo diritto di scelta ripristinato per
effetto di tale rifiuto (art. 169 cpv. 2 e cpv. 1 cifra 2 norma SIA 118).
A
questa conclusione non osta evidentemente la tesi dell’attrice -addotta per la
prima volta con l’appello (pag. 13) e quindi comunque irricevibile (art. 321
CPC)- secondo cui la corretta interpretazione dell’art. 169 cpv. 1 della norma
SIA 118 permetterebbe il ripristino del diritto di scelta del committente solo
nel caso in cui il rifiuto dell’appaltatore di effettuare la riparazione venga
pronunciato dopo l’accertamento della sua responsabilità, essendo la norma
esplicita nell’affermare che il diritto di scelta rinasce già solo con la
scadenza del termine assegnato per la riparazione, o addirittura, a determinate
condizioni, ancor prima della scadenza del termine (art. 169 cpv. 2 norma SIA
118).
4.2 Merita
invece parziale protezione la censura relativa all’ammontare del minor valore.
Si
deve infatti considerare che se l’opera fosse stata correttamente eseguita
utilizzando tutti gli accorgimenti atti a prevenire la prematura insorgenza del
fenomeno delle alghe, essa avrebbe avuto un costo superiore a quello pagato
dall’attrice.
Il
preventivo della ditta __________ contiene in effetti posizioni che non
figurano nell’offerta della ditta convenuta, segnatamente l’applicazione di una
soluzione al 10% di acqua di Javel e l’applicazione di una mano di prodotto
alghicida e funghicida tipo Keller, per complessivi fr. 6’300.--, mentre le
altre posizioni del preventivo riguardano lavori inclusi anche nell’offerta
della convenuta e non sono perciò costitutive di maggior valore dell’opera
scevra da difetti, ritenuto in particolare che non è dato di sapere se il
tinteggio effettuato con un prodotto contenente più funghicida ((cfr. perizia,
pos. 3.2 del preventivo annesso) avrebbe avuto un costo maggiore di quello
effettuato dalla convenuta (doc. E, pag. 4, pos. 303).
Il
calcolo del minor valore secondo il metodo relativo, per il quale la relazione
tra il prezzo ridotto e quello convenuto corrisponde a quella tra il valore
oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (DTF 111
II 163; II CCA 14 novembre 1996 in re B./G.), porta al risultato secondo
cui la mercede ridotta ammonta a fr. 126’326.--, dal che la petizione quo alla
richiesta di minor valore deve essere accolta limitatamente al maggiore importo
pagato di fr. 38’673.-- oltre interessi e non per i fr. 40’150.-- ritenuti dal
Pretore.
L’appello
è pertanto parzialmente accolto, limitatamente ad una riduzione di fr. 1’377.--
del credito dell’attrice.
La
pressoché integrale soccombenza della convenuta giustifica il mantenimento del
riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore, ivi compreso quello
relativo alla procedura di prova a futura memoria, e l’accollo all’appellante
di tutti i costi della procedura di seconda sede.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
26 febbraio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 febbraio 1997 della Pretura di Locarno-Città è
riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare alla Comunione dei proprietari per piani del condominio
__________, fr. 42’025.-- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1994.
- Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 880.--
b) spese fr.
20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 1’300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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