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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.5
Data decisione, Autorità:
07.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00005
Lugano
7 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.1168 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 8 gennaio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 62’500.-- oltre interessi a titolo di mercede del mediatore, domanda
ridotta a fr. 42’500.-- in corso di causa;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 9 dicembre 1996 ha accolto per fr. 25’500.-- oltre
interessi nei confronti di __________ e respinto nei confronti di __________.
Appellante
__________, che con atto di appello del 7 gennaio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi
confronti;
Mentre
gli attori con osservazioni del 24 febbraio 1997 chiedono la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 62’500.--, in seguito
ridotta a fr. 42’500.--, relativa alla vendita da parte di __________ a tale
__________ nel settembre del 1991 dell’appartamento di cui al foglio PPP n.
__________8 del fondo base n. __________di __________.
B. Nella
petizione gli attori hanno sostenuto che i convenuti avrebbero conferito loro
il mandato di reperire un acquirente per il suddetto appartamento, mandato che
esso avrebbero portato a buon fine
Sarebbe
perciò dovuta una mercede mediatoria pari al 5% del prezzo di vendita presunto
di fr. 1’250’000.--.
C. Nella
risposta del 25 maggio 1993 __________ ha eccepito la carenza di
legittimazione passiva, non essendo egli proprietario dell’appartamento o in
altra misura beneficiario della vendita.
Per
il resto non esisterebbe un contratto di mediazione, la vendita sarebbe
avvenuta indipendentemente dall’intervento degli attori, e la mercede richiesta
sarebbe comunque eccessiva.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima accolto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva di __________, ritenuto estraneo alla questione.
Si
sarebbe per contro perfezionato un contratto di mediazione tra __________
(detta in seguito: la convenuta) e gli attori, il cui intervento avrebbe
condotto alla vendita dell’immobile.
Ne
conseguirebbe il diritto ad una mercede di mediazione, da quantificare nel 3%
del prezzo di vendita di fr. 850’000.--, ovvero in fr. 25’500.--, somma per la
quale, oltre ad interessi al 5% dall’11 novembre 1991, la petizione è stata
accolta nei confronti della convenuta.
E. Con
tempestivo gravame datato 7 gennaio 1997 la convenuta ha chiesto la riforma
della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Nell’esecuzione
della rogatoria riguardante l’acquirente del fondo __________l’autorità
richiesta avrebbe omesso di sottoporre al teste la controdomanda della
convenuta, tendente a sapere se egli avesse pagato una mercede mediatoria agli
attori.
Sulla
base di questa prova la convenuta intendeva fondare l’eccezione di cui all’art.
415 CO, ma ciò le sarebbe così stato impedito.
Il
Pretore avrebbe pertanto dovuto rispedire l’incarto al tribunale richiesto, in
difetto di che alla convenuta sarebbe stata illecitamente negata una prova.
La
Camera adita dovrebbe pertanto ordinare l’assunzione della prova omessa, ed in
seguito determinarsi per la reiezione della petizione.
F. Delle
osservazioni 24 febbraio 1997 degli attori, nelle quali essi chiedono la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
Nell’appello
la convenuta non contesta le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice
circa l’esistenza tra lei e gli attori di un contratto di mediazione, circa la
causalità dell’agire dei mediatori, e sulla congruità della mercede attribuita
di fr. 25’500.--, questioni che devono pertanto essere ritenute acquisite a
questo stadio della causa.
-
Nella
misura in cui vi sono invece delle censure nei confronti del giudizio impugnato,
le stesse si rivelano del tutto infondate.
2.1 Per
costante giurisprudenza la parte che accetta senza sollevare obiezioni che la
procedura prosegua nonostante l’omissione dell’assunzione di prove ammesse, di
fatto ratifica l’istruttoria così svolta e non se ne può più lamentare in
seconda sede (ICCTF 6 dicembre 1994 in re L./A.; II CCA 26 marzo
1996 in re F./B. e llcc.).
La
richiesta di riassunzione del teste __________ nelle forme rogatoriali affinché
questi risponda alla controdomanda della convenuta non può di conseguenza
essere accolta, visto che essa ha accettato di passare ad atti di procedura
ulteriori, segnatamente l’allestimento delle conclusioni e la partecipazione al
dibattimento finale, senza eccepire il vizio di procedura e senza chiederne la
correzione.
Nelle
conclusioni la convenuta ha invero segnalato l’accaduto, ma non già per
dolersene o per chiedere la riassunzione del teste, ma solo per dedurre,
arbitrariamente, che il teste era stato reticente, e che pertanto dal suo silenzio
si doveva inferire la verità della tesi difensiva secondo cui egli aveva pagato
una mercede ai mediatori (punto 7, pag. 3).
2.2 Va
comunque sottolineata la totale irrilevanza ai fini del giudizio della domanda
non formulata al testimone.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla convenuta nel gravame (punto 7, pag. 3), essa nella
risposta di causa non ha affatto sostenuto che la mercede non sarebbe stata
dovuta in applicazione dell’art. 415 CO, ma per il ben diverso motivo che
veniva negata l’esistenza stessa del contratto di mediazione con gli attori.
La
domanda in questione intendeva pertanto comprovare un’eccezione di diritto,
quella dell’art. 415 CO, non sollevata nella risposta, e comunque basata su un
fatto, l’avvenuto pagamento di una mercede da parte del compratore, anch’esso
non addotto con l’allegato introduttivo.
2.3 Ma
quand’anche gli attori avessero effettivamente ricevuto una mercede dal
compratore, ciò non basterebbe ancora a far ritenere decaduta la loro pretesa
nei confronti della convenuta.
L’art.
415 CO, infatti, non osta a che il mediatore venga validamente incaricato da
entrambe le potenziali parti della vendita immobiliare da mediare (DTF
111 II 368; II CCA 3 gennaio 1996 in re A. SA/P.), e che si faccia di
conseguenza retribuire da entrambe le parti (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I,
2. edizione, Basilea, 1996, n. 1 ad art. 415 CO), ma vieta piuttosto qualsiasi
comportamento abusivo, ovvero lesivo degli interessi del partner contrattuale
in conseguenza della collisione di interessi sorta con l’accettazione di un
mandato proveniente dalla controparte (Honsell/Vogt/Wiegand, opera
citata, n. 4 ad art. 415 CO).
Non
avendo la convenuta quo all’applicazione dell’art. 415 CO addotto altro se non
l’intenzione dei mediatori di farsi retribuire dalle due parti del negozio
mediato (conclusioni, punto 7, pag. 3), non si può ritenere per questo solo
motivo che essi abbiano agito nell’interesse del compratore (non è comunque
dato di sapere in quale modo ciò sarebbe avvenuto), di modo che l’eccezione
sarebbe in ogni caso stata da respingere.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 gennaio 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà agli
attori complessivi fr. 1’200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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