AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.54
Data decisione, Autorità:
28.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00054
Lugano
28 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. EF.96.03327 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con
petizione 18 ottobre 1996 da
rappr.
dallo Studio legale __________
contro
Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
rappr.
dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni - Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona
intesa a
contestare la graduatoria del fallimento della società __________ in
liquidazione, __________, ed in particolare l’elenco oneri relativo alla part.
no. __________ RFD di Lugano, di proprietà della fallita;
chiedente,
in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri dei crediti al
beneficio dell’ipoteca legale vantati dallo Stato del Cantone Ticino per imposte
cantonali relative agli anni 1991-1993 di complessivi fr. 56’200.05;
domande
avversate dal convenuto, che ha tuttavia ridotto a fr. 23’580.75 i suoi crediti
per imposte cantonali, e sulle quali il Pretore con sentenza 17 febbraio 1997
si è così pronunciato:
- La
petizione è accolta.
§ L’elenco
oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta
insinuati dallo Stato del Cantone Ticino per gli anni 1991-1992-1993 vengono
stralciati.
- La
tassa di giustizia in fr. 800.- da anticipare dall’attrice sono a carico della
parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’250.- a
titolo di ripetibili.
Appellante
la parte convenuta, che con atto di appello 28 febbraio 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 15’720.50 relativo alle
imposte cantonali 1991-1992 venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine
che vi venga annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 21 marzo 1997 ha postulato la reiezione del gravame
con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito
del fallimento della __________ in liquidazione, __________, decretato il 28
luglio 1992, la __________ n in Nachlassliquidation ha notificato all’UEF di
Lugano un credito di complessivi fr. 3’949’258.90 oltre interessi correnti
garantito tra l’altro da una cartella ipotecaria di III grado gravante per
nominali fr. 2’800’000.- la particella N. __________ RFD di __________ di
proprietà della fallita (doc. C). A sua volta, lo Stato del Cantone Ticino
nella medesima procedura ha insinuato tutta una serie di crediti per imposte
cantonali, a suo dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CCS,
183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 56’200.05.
Tutti
questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano
nell’elenco oneri annesso alla graduatoria del 9 ottobre 1996 (doc. D-E).
B. Ritenendo
ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dallo Stato
del Cantone Ticino, il 18 ottobre 1996 la __________ n in Nachlassliquidation
ha avviato nei confronti di quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco
oneri ex art. 250 LEF, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di
fr. 56’200.05.
In
particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta
insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca
legale: lo Stato non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di
tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né
tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT;
non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico, definiti
genericamente “imposte cantonali”, avessero una relazione particolare con il
fondo.
C. Con
risposta 13 novembre 1996, lo Stato del Cantone Ticino, dopo aver
preliminarmente ridotto a fr. 23’580.75 i suoi crediti per imposte immobiliari
cantonali, ha affermato che, a suo parere, le premesse per la costituzione
dell’ipoteca legale erano senz’altro date.
D. Con
sentenza 17 febbraio 1997 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha
stralciato dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta cantonale
1991-1993.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto ammesso che l’iscrizione nell’elenco
oneri di un’ipoteca legale a favore dell’ente pubblico presupponeva l’esistenza
di una tassazione definitiva nonché dei relativi conteggi per la
quantificazione dell’importo al beneficio dell’ipoteca legale: in effetti
soltanto decisioni amministrative cresciute in giudicato potevano essere
collocate in graduatoria; per contro in presenza di tassazioni non ancora
cresciute in giudicato la pretesa non poteva essere iscritta nell’elenco oneri
ma poteva unicamente esservi annotata pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF,
mentre in assenza di una decisione definitiva, non ancora emessa o comunque
provvisoria, era ipotizzabile sia una sospensione della graduatoria ex art. 59
cpv. 2 RUF sia un’annotazione pro memoria ex art. 63 RUF, quest’ultima
eventualità entrando in linea di conto se l’autorità fiscale successivamente
avesse almeno intimato una decisione d’imposizione suscettibile di reclamo.
Pacifico
nel caso concreto il principio che l’imposta immobiliare cantonale potesse
godere del beneficio dell’ipoteca legale -siccome in connessione particolare
con l’immobile- l’assenza agli atti di qualsivoglia documentazione che potesse
permettere di ritenere avviata la procedura fiscale relativa agli anni
1991-1993 non poteva tuttavia che comportare lo stralcio dall’elenco oneri dei
crediti fiscali insinuati.
E. Con
atto di appello 28 febbraio 1997 il convenuto chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che il credito di fr. 15’720.50 relativo alle imposte
cantonali 1991-1992 venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che vi
venga annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante
ritiene innanzitutto che il giudice di prime cure non abbia sufficientemente
tenuto conto del fatto che l’ipoteca legale nasceva ope legis al momento
dell’esigibilità della pretesa fiscale, indipendentemente dalla presenza di una
tassazione definitiva o del conteggio che attestasse l’ammontare dell’ipoteca
legale stessa; in ogni caso, la giurisprudenza della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello -influenzata da una recente sentenza del Tribunale federale
(DTF 120 III 32), che non aveva escluso che nell’ambito di un
procedimento di contestazione della graduatoria il giudice del fallimento
potesse essere investito dell’esame circa l’esistenza e l’ammontare di un
credito fiscale- in casi analoghi (in mancanza cioè dell’allestimento della
tassazione o di una decisione di conteggio per la quantificazione) sembrava
essersi orientata a permettere al giudice del fallimento di fungere
concretamente da giudice fiscale.
F. Delle
osservazioni 21 marzo 1997 dell’attrice con cui si postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto
- L'art. 836 CCS
stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i
rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio
generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità
l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e
del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237
con rif.).
In Ticino giusta l'art.
229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è
riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS
(cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la
relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per
raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione
ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).
- Ci si potrebbe
innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di
contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a
decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura
pubblicistica, come quelle che ci occupano.
2.1 A questo proposito va
rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino,
ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in
materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la
giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente
confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva
essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura
di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito
dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un
rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori.
L’alta Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria
doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente
a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento.
Questo nuovo indirizzo
giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5
maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re
L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in
liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, §
49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p.
138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT
1995/I, p. 556 segg.).
2.2 La competenza formale
del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale
nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal
Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza
materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere
considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice
civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale
esame.
Questa Camera ha già avuto
modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del
fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune
di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re
G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di
contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente
vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute
in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49
p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo
eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario,
da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata,
pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al
debitore d’imposta (in casu: la fallita), dall’altro però non risultava in
alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito
dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella
procedura civile di cui all’art. 250 LEF (basata, diversamente da quella
fiscale, sul principio attitatorio) poteva comunque ancora contestare
l’esistenza, l’ammontare ed il rango del credito insinuato dall’ente pubblico,
ritenuto che spettava a quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere
della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G.
e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4
novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und
Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per
iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date.
Vero è che in alcune
recenti sentenze, era stata indicata l’applicazione dell’art. 63 RUF da parte
del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente,
o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA
5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T.,
4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.): come noto, in virtù di questa
norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità
giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati
nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di speciale
decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che, se
il processo viene continuato, il credito sarà, a seconda dell'esito di quella
procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria (cfr. anche
Fritsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale indirizzo deve tuttavia essere
abbandonato: in primo luogo per il fatto che la competenza ad annotare un
credito pro memoria ex art. 63 RUF spetterebbe unicamente all’amministrazione
del fallimento o, a seguito di un reclamo giusta l’art. 17 LEF, alla Camera di
esecuzione e fallimento del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza
(cfr. Lorandi/Camponovo, Die Kollokation öffentlich-rechtlicher
Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, in AJP
1993 p. 1476; Pedroli, op. cit., p. 554) -ciò che comporterebbe
l’inammissibilità di un’eventuale annotazione ordinata dal Pretore o da questa
Camera civile d’appello (IICCA 29 novembre 1993 in re G. e lc./Banca X; DTF
86 III 23); in secondo luogo vista la sostanziale irrilevanza della procedura
fiscale per il terzo creditore, perché non vi è alcun valido motivo per
derogare alla regola generale e con ciò escludere in tali circostanze la
competenza materiale del giudice civile.
- Ciò
premesso, mentre in questa sede la richiesta d’iscrizione dell’imposta per il
1993 è stata abbandonata, trattandosi in effetti di un debito della massa,
nella fattispecie nulla osta all’iscrizione nell’elenco oneri della graduatoria
delle imposte immobiliari 1991 e 1992: il credito fiscale è infatti scaduto
(art. 217 cpv. 4 lett. d e art. 89 vLT) ed esigibile, mentre non è più
contestato a questo stadio della lite che l’imposta immobiliare possa
regolarmente godere del beneficio dell’ipoteca legale.
Quanto
all’ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-,
quest’ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l’imposta
cantonale si farà capo all’aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT): nel caso
concreto, tenuto conto che il valore di stima dell’immobile della fallita è di
fr. 3’925’120.- (cfr. doc. 1 e E) l’imposta immobiliare ammonterà annualmente a
fr. 7’850.25 (e non a fr. 7’860.25, come invece postulato dall’appellante).
-
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che i crediti d'imposta immobiliare 1991 e
1992 di complessivi fr. 15’700.50 possono essere mantenuti nell’elenco oneri
della graduatoria.
-
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado
seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa
sede all’ente pubblico, pressoché totalmente vincente e non
rappresentato da un avvocato, viene riconosciuta un’equa
indennità per compensare il solo dispendio di tempo (Rep.
1990 p. 210; IICCA 10 maggio 1994 in re R./C.).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 28
febbraio 1997 dello Stato del Cantone Ticino è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
17 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è così
riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri speciale del 9 ottobre 1996 relativo alla part. __________ RFD di
__________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della
__________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta
insinuati dallo Stato del Cantone Ticino vengono ridotti a fr. 7’850.25 per il
1991 e a fr. 7’850.25 per il 1992, mentre il credito d’imposta per l’anno 1993
viene stralciato.
- La
tassa di giustizia in fr. 800.- da anticipare dall’attrice rimane a suo carico
per 1/4, mentre i restanti 3/4 sono a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d'appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi
dall'appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla
controparte fr. 250.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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