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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.7
Data decisione, Autorità:
16.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00007
Lugano
16 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. CL.96.00166 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza
per salari e mercedi 4 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
che
il Pretore, con sentenza 19 dicembre 1996, ha accolto condannando la convenuta
a pagare all’istante l’importo complessivo di Fr. 20’000.-.
Ed
ora sull’appello 10 gennaio 1997 presentato dalla ditta convenuta e in
particolare sulla tempestività dello stesso rispettivamente sulla domanda di
restituzione in intero contro il lasso dei termini, contenuta nello stesso
allegato d’appello, qualora la presentazione dell’appello fosse ritenuta
tardiva.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, per stessa ammissione
dell’appellante, l’invio postale contenente la sentenza 19 dicembre 1996 del
Pretore contro la quale ci si aggrava è stato ritirato il giorno 23 dicembre
1996;
che, trattandosi di una
procedura per mercedi e salari, il termine per ricorrere di 10 giorni, non
sospeso dalle ferie (art. 418, 398 e 398bis CPC; Cocchi/Trezzini, CPC,
ad art. 418 n. 2) è venuto a scadenza il giorno 2 gennaio 1997;
che l’appellante non può seriamente
sostenere che la procedura, pur essendo stata condotta con la particolare
procedura per le controversie in materia di lavoro, avrebbe dovuto invece,
stante il valore di causa, essere sottoposta a rito ordinario con la
possibilità di appellare entro il termine di 20 giorni (art. 308 CPC);
che infatti l’istanza 4
ottobre 1996 è stata proposta con l’indicazione espressa della desiderata
procedura per mercedi e salari alla quale la qui appellante ha partecipato
senza eccepire alcunché e sulla quale il Pretore si è espresso riconoscendo
all’istante la somma di complessivi Fr. 20’000.- (limite superiore per tale
tipo di procedura) anche se l’importo dovuto all’istante era, per le
motivazioni della sentenza, superiore;
che del resto è usuale far
capo alla snella e più rapida procedura speciale in materia di contratto di
lavoro rinunciando a eventuali pretese che dovessero superare il limite di
valore voluto dall’art. 343 cpv. 2 CO;
che è quello che ha fatto
l’istante, e che ha perfettamente inteso la controparte, lasciando
indeterminato l’importo delle sue pretese ma ritenendolo, proprio per la
procedura appositamente avviata, non superiore ai Fr. 20’000.-;
che l’appello è così
tardivo e come tale va respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che nemmeno può essere
accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini poiché
ciò presuppone che la parte che se ne prevale non abbia tenuto un comportamento
colpevole (art. 137 CPC);
che nel caso di specie la
chiusura per ferie dell’azienda, assimilabile all’assenza di breve durata, non
costituisce un valido impedimento a compiere in tempo utile l’atto omesso (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, ad art. 35 n. 2.7
b)4, pag. 249) poiché la parte convenuta avrebbe dovuto organizzarsi in modo
da parare all’eventualità, prevedibilissima, della notifica della sentenza;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
- L’appello 10
gennaio 1997 __________ è
inammissibile perché
tardivo.
- La domanda di
restituzione in intero contro il lasso dei termini
è respinta.
-
Non si prelevano
tasse o spese di giustizia.
-
Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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