AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.137
Data decisione, Autorità:
23.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00137
Lugano
23 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.933 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, in materia di concorrenza sleale, protezione
della ditta e della personalità, promossa con petizione con domanda di
provvedimenti cautelari 14 aprile 1995 da
contro
__________ ora __________
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto:
“La
petizione è accolta. Di conseguenza è fatto ordine alla __________ di
cancellare la ditta “__________ ” dal Registro di Commercio e dal Foglio
Ufficiale Svizzero di Commercio; di non più far uso della ditta “__________” o
di ogni altro nome simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari,
carta intestata timbri e di ogni altro mezzo atto a causare confusione con la
ditta __________ ”
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 20 maggio 1998 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello 12 giugno 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 31 luglio 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
__________ -che ha quale scopo l’esercizio di un’impresa di pittura,
verniciatura, tappezzeria, intonaci facciate ed é iscritta al Registro di
commercio dal 13 maggio 1994- chiede con la petizione che venga ordinato
giudizialmente alla convenuta __________ -pure attiva quale impresa di pittura
ed iscritta con tale nome, previo cambiamento della ragione sociale, nel
Registro di commercio a far tempo dal febbraio 1995 - di mutare la ragione
sociale e dall’astenersi di far uso di ogni altro nome simile nell’esercizio
della sua attività imprenditoriale.
B. La
convenuta si è opposta alla petizione, contestando l’esistenza di un’apprezzabile
rischio di confusione per l’utenza tra le due ragioni sociali, e la rilevanza
degli episodi evocati in merito dall’attrice. Andrebbe inoltre considerata la
particolarità costituita dalla lecita presenza nella ragione sociale dei nomi
degli aventi diritto della società, laddove prioritario sarebbe il principio
della verità del nome, in concreto rispettato, e la differenza tra le due
ragioni sociali comunque significativa.
C. In
ossequio alle risultanze della procedura cautelare, nella quale era pure stato
postulato che alla convenuta fosse fatto ordine di mutare la propria ragione
sociale, questa ha assunto la denominazione __________.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, rammentato l’esito delle procedure cautelari
favorevole all’attrice, ha ribadito l’esistenza in concreto del rischio di
confusione tra le ditte in causa, e perciò della slealtà commerciale della
convenuta, accogliendo di conseguenza la petizione.
E. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione, rimproverando al Pretore un errato apprezzamento delle
prove sulla decisiva questione del rischio di confusione tra le due ragioni
sociali. A ben vedere, vi sarebbero state solo poche irrilevanti sviste
dell’utenza nel rapporto con le due ditte, così che sarebbe del tutto improprio
voler ritenere l’esistenza di un effettivo rischio di confusione, visto anche
che le due ragioni sociali sarebbero in realtà sufficientemente
contraddistinte. Ingiusta sarebbe di conseguenza anche la decisione sulle
ripetibili, non potendosi applicare l’art. 152 CPC a danno della ricorrente.
F. Delle
argomentazioni della resistente -che chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo
l'art. 950 cpv.1 CO le società anonime possono scegliere liberamente la loro
ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte,
ovvero la ragione sociale scelta deve contenere un richiamo alla natura del
negozio o un rimando ad un nome di fantasia, a patto che tali aggiunte siano
conformi alla verità, non traggano in inganno e non ledano nessun interesse
pubblico (art. 944 cpv. 2 CO; art. 38 ORC).
L'art.
art. 951 cpv. 2 CO prevede inoltre specificamente che le ditte delle società
anonime devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera.
Tale obbligo di distinzione mira a proteggere una ditta precedentemente
iscritta a registro di commercio nella sua personalità e a difendere i suoi
interessi d'affari, nonché a proteggere il pubblico dall'essere indotto in
errore e a evitare così ogni rischio di confusione (DTF 100 II 226; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, 8. edizione, Berna, 1998,
pag. 173 e segg.; Honsell/Vogt/Watter, OR II, n. 1 ad art. 951 CO).
Ai
sensi dell’art. 956 cpv. 2 CO, chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso
di una ditta può quindi procedere affinché cessi l'abuso (DTF 122 III
369 e segg.).
- Il
pericolo di confusione tra due ragioni sociali dipende in primo luogo
dall'attenzione che viene prestata usualmente dalle persone facenti parte della
cerchia di coloro con cui le due ditte intrattengono relazioni d'affari (DTF
118 II 323, 92 II 98). Tra il pubblico vanno però annoverati anche terzi,
quali ad esempio persone alla ricerca di un impiego, autorità, servizi
pubblici (PTT), ecc. (DTF 118 II 324, 100 II 226). Non è richiesto che
la cerchia di coloro che entrano in contatto con le due ditte esegua un attento
confronto fra le stesse, bensì va appurato se nella memoria dell'individuo (“Erinnerungsbild”)
rimane impressa una chiara distinzione fra le due ragioni sociali (DTF
122 III 370 e 371, 97 II 155; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 6 ad
art. 951 CO).
Le
ditte di società di capitali (società anonima, società cooperativa, società a
garanzia limitata che contiene nomi di persone) sottostanno ad esigenze più
restrittive che non le
società
di persone (DTF 100 II 226) e i criteri di valutazione sono ancora più
rigidi quando si tratta di due società attive nello stesso luogo (DTF 95
II 458 e segg.; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 176, n. 138),
o sono attive nello stesso ramo o hanno lo stesso scopo sociale (DTF 118
II 324; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 11 ad art. 951 CO).
Minore
severità si giustifica invece in presenza di ragioni sociali che utilizzano
denominazioni generiche e di uso comune, solitamente indicanti il genere di
attività svolta, e che non possiedono perciò una particolare forza distintiva,
fatti salvi eventuali elementi supplementari aggiunti a questo scopo (DTF
122 III 371).
La
chiara distinzione fra le ditte di società anonime cui fa esplicito riferimento
l'art. 951 cpv. 2 CO, non prevede inoltre che colui che si prevale
dell'esclusiva della ragione sociale debba provare che con la creazione di
quella nuova si sono verificate delle confusioni, è infatti sufficiente la
semplice esistenza del rischio di confusione (DTF 88 II 35; II CCA
21 febbraio 1995 in re C. SA/N. SA; Rep. 1978, pag. 145; Meier-Hayoz/Forstmoser,
opera citata, pag. 175, n. 133; Honsell/Vogt/Watter, opera citata, n. 5
ad art. 951 CO).
Il
pericolo di confusione non è però riconosciuto solo quando la ragione sociale
di un'impresa può essere confusa con quella di un'altra: è sufficiente il
pericolo che per terzi sorga l'impressione che la ditta in questione sia
giuridicamente o economicamente legata ad un'altra (DTF 118 II 324, 90
II 202; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 134).
- Il
giudice si pronuncia sull’esistenza del rischio di confusione secondo il
proprio libero apprezzamento in base all’insieme delle circostanze (art. 4 CC; DTF
118 II 324; Meier-Hayoz/Forstmoser, opera citata, pag. 175, n. 135).
Il
giudizio sul rischio di confusione deve fondare sul confronto delle due ragioni
sociali nel loro complesso, basandosi però soprattutto su quelle parti
costitutive che danno alle stesse l'impronta caratteristica. Importanti sono
dunque quelle parti che colpiscono per la loro sonorità e per il loro senso. Ci
si trova quindi davanti ad un rischio di confusione quando la ragione sociale
più recente contiene parti uguali oppure simili ma che hanno la stessa forza di
quelle contenute in quella più vecchia (Honsell/Vogt/Watter, opera
citata, n. 7-9 ad art. 951 CO). Per determinare se vi sia o no rischio di
confusione, bisogna fare astrazione delle espressioni che vengono normalmente
omesse nelle relazioni d'affari, e stabilire per le rispettive ragioni sociali
quali sia il termine decisivo e caratteristico (Rep. 1978, pag. 143).
- In
concreto, si rileva che “__________ ” e “__________ ” sono due società anonime
con sede l’una a __________ e l’altra a __________, ovvero in comuni limitrofi
e nel medesimo contesto regionale.
L’elemento
che accomuna le ragioni sociali delle due società in questione è il nome
“__________ ”, mentre quello per cui si differenziano è "__________"
rispettivamente "A. + G.".
E’
manifesto che il nome __________ è in concreto di gran lunga l’elemento
caratterizzante delle due ragioni sociali, ossia quello che più insistentemente
si inserisce nel pensiero del pubblico e che è più facile da ricordare per ogni
persona che faccia uso della normale attenzione e che non abbia prevenzioni (Rep.
1978, pag. 144; II CCA 21 febbraio 1995 citata; II CCA 2 novembre
1995 tra queste medesime parti, consid. 4.1, pag. 3).
L’indicazione
“.” -criptica e non esplicita come l’ulteriormente individualizzante
il “ di controparte- non ha una forza distintiva sufficiente che
aiuti la ragione sociale della convenuta a distinguersi da quella dell'attrice,
dovendosi ammettere, specie in un contesto regionale, l’assoluta preminenza del
nome di famiglia -oltretutto non molto diffuso- sulle parti individualizzanti,
dal che già in astratto un evidente rischio di confusione, sorgendo nell’utente
medio la naturale impressione che le due società siano in qualche modo
collegate e facciano parte di un medesimo gruppo commerciale facente capo alla
medesima famiglia.
Le
ditte sono inoltre attive nello stesso ramo ed entrambe hanno uno scopo sociale
pressoché identico. Esse pertanto si rivolgono più o meno alla medesima cerchia
di clienti, fatto questo che accentua enormemente il pericolo di confusione.
- La
convenuta incentra il proprio gravame sul rilievo secondo cui all’atto pratico
non si sarebbero evidenziati significativi episodi di confusione, criticando
così l’apprezzamento delle prove operato dalle prove, ma la censura, per quanto
fondata, non è atta a condurre all’accoglimento del gravame.
A
prescindere dal fatto che episodi concreti di confusione concernenti le
__________, clienti e fornitori si sono verificati -e ancorché minimizzati non
possono essere negati dall’appellante (cfr. IF di __________, risposte 20/21/24
deposizioni __________ pag. 2; __________ pag. 4)- ciò che è determinante è già
solo l’esistenza del pericolo di confusione, in concreto da ammettere, così che
gli episodi di effettiva confusione ne costituiscono solo l’ovvia conseguenza,
e il litigio sulla portata delle prove assunte in proposito è in definitiva
poco rilevante.
- Va
d’altro canto osservato che il crescente numero di ditte rende più difficile
creare nuove denominazioni, per cui si tende a permettere sempre meno che vecchie
ditte monopolizzino determinate parti costitutive della ditta stessa, come ad
esempio le parole di uso comune e la natura dell'impresa. Anche in questo caso
si deve però avere particolare riguardo a che la nuova ditta scelta si
distingua sufficientemente da quella di imprese concorrenti (DTF 122 III
369 e segg.; Rep. 1982, pag. 40; Honsell/Vogt/Watter, opera
citata, n. 12 e 13 ad art. 951 CO).
Nel
caso di specie si è tuttavia confrontati con un nome di persona, che il
titolare della convenuta avrebbe senza dubbio potuto utilizzare scegliendo
un’altra forma giuridica per la sua azienda, e non con denominazioni di uso
comune, con il che nemmeno l’invocazione da parte della convenuta della più
recente sentenza federale -riguardante termini di uso comune- può in definitiva
giovare alla sua causa.
-
Dovendosi
confermare la decisione del Pretore già solo sulla base delle norme del CO, non
torna di conto di esaminare in questa sede anche le premesse delle azioni
concesse dalle altre leggi invocate, premesse peraltro analoghe e pacificamente
riconosciute in sede provvisionale (II CCA 2 novembre 1995 e 25 febbraio
1997).
-
L’appellante
insorge infine contro l’attribuzione a controparte di fr. 4’000.-- di
ripetibili, omettendo tuttavia di evidenziare perché tale decisione -che
contrariamente all’opinione della ricorrente non è stata resa in base all’art.
152 CPC ma in base all’art. 150 CPC- sarebbe lesiva della TOA, e quale sarebbe
semmai il corretto ammontare delle ripetibili da attribuire all’attrice per il
caso, verificatosi, di sua soccombenza, così che il gravame su questo punto
prima ancora che infondato si rivela nullo per mancanza di motivazione (art.
309 cpv. 2 lit. f CPC) e di una richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 2 lit. e
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 2 e nota ad n. 1).
Ne segue la reiezione del gravame ai
sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
12 giugno 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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