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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.52
Data decisione, Autorità:
02.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00052
Lugano
2 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa OA 94.00832
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 25/26
giugno 1998 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
Ed
ora sull’appello 26 febbraio 1998 degli attori nei confronti della sentenza 5
febbraio1998 resa dal Pretore del distretto di Lugano, sezione e
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
richiamata la diffida 3
marzo 1998 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente
veniva assegnato un termine scadente il 23 marzo 1998 per effettuare sul
c.c.p.
69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’700.-- a titolo
di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso
di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta
svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio
clientela/ricerche della Direzione generale delle __________ la data di
scadenza indicata sul supporto dati (nastro magnetico), allestito dalla banca
di cui si è avvalsa la ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento è
quella del
24 marzo 1998
, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione
del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per
versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di
scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi,
all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è
stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118
Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4
luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste
cumulative;
che al fine di
salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i
ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art.
133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del
termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e
trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
11 aprile 1996 5C.51/1996
in re C.S. / Z);
che in concreto il
pagamento è tardivo, la data di scadenza indicata essendo posteriore al termine
impartito dal Presidente della scrivente Camera ;
che in circostanze del
genere il ricorso non può essere vagliato nel merito;
che le spese inutili sono
sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L’appello 26 febbraio
1998 della spett. __________ A., __________ avverso la decisione 5 febbraio
1998 della Pretura di Lugano, Sezione 3, è inammissibile per versamento
tardivo dell’anticipo.
-
Le spese con tassa
di giustizia in complessivi fr. 100.--, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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