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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.65
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00065
Lugano
26 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 76UR
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11
novembre 1997 dall’
contro
rappr.
che
il Pretore, con decisione 6 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e
ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante
la __________ la quale chiede, con atto di appello 12 marzo 1998, la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________.
Essendo
stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 16
marzo 1998.
Ed
ora sulla domanda 24 marzo 1998 di stralcio della procedura presentata
dall’Ufficio dei Registri.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________
intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il
1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non
aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv.
2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le
disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non
è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la
sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione
della società;
che all’appello della
società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che l’Ufficio del Registro
di Commercio chiede ora lo stralcio della sua istanza poiché ha potuto, nel
frattempo, accertare che la società in questione è stata costituita nel 1963 e
di conseguenza non soggiace all’obbligo di adeguamento del capitale minimo
imposto unicamente alle società costituite posteriormente al 1 gennaio 1985 (art.
2 cpv. 2 disposizioni finali del titolo XXVI del CO);
che non si prelevano tasse
o spese di giudizio di seconda sede mentre quelle della procedura avanti al
Pretore sono a carico __________
che nemmeno vanno
assegnate ripetibili, per entrambe le sedi giudiziarie, poiché l’errore
dell’Ufficio nel presentare un’istanza ingiustificata è bilanciato dal comportamento
della convenuta che non si è presentata all’udienza di discussione eccependo la
sua estraneità all’obbligo di adeguamento del capitale sociale minimo, motivazione
del resto nemmeno addotta con l’appello;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no.
76UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.65 del Tribunale di
Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di
__________ sono stralciate dai ruoli.
-
Non si prelevano
tasse o spese per la procedura d’appello mentre che quelle di prima sede sono a
carico __________; compensate le ripetibili di entrambe le sedi.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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