Appeal moot after registry office withdrew application

12.1998.65Other CourtMar 26, 1998Dismissed

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Omnilex summary

The registry office sought dissolution of a company for failure to adapt to the new minimum-capital rules. On appeal, the court learned that the company had been incorporated in 1963 and was therefore exempt from the adaptation duty, which applied only to companies formed after 1 January 1985. The appeal court ordered both the first-instance and appeal proceedings struck from the docket. It ordered no appellate costs, charged the first-instance costs to the company, and offset party compensation for both levels.

Omnilex headnote

Art. 2 cpv. 1 e 2 disp. fin. Titolo XXVI CO; minimum-capital adaptation duty applies only to companies incorporated after 1 January 1985; where the factual premise of a dissolution request is disproved on appeal, the proceedings are struck out as moot (consid. 2). Costs may be allocated differently between instances and party compensation offset where both the authority’s unjustified request and the company’s procedural default contributed to the dispute.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1998.65

Data decisione, Autorità: 26.03.1998, IICCA

Incarto n. 12.98.00065

Lugano 26 marzo 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 76UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 dall’


contro


rappr.


che il Pretore, con decisione 6 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.

Appellante la __________ la quale chiede, con atto di appello 12 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________.

Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 16 marzo 1998.

Ed ora sulla domanda 24 marzo 1998 di stralcio della procedura presentata dall’Ufficio dei Registri.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;

che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;

che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;

che l’Ufficio del Registro di Commercio chiede ora lo stralcio della sua istanza poiché ha potuto, nel frattempo, accertare che la società in questione è stata costituita nel 1963 e di conseguenza non soggiace all’obbligo di adeguamento del capitale minimo imposto unicamente alle società costituite posteriormente al 1 gennaio 1985 (art. 2 cpv. 2 disposizioni finali del titolo XXVI del CO);

che non si prelevano tasse o spese di giudizio di seconda sede mentre quelle della procedura avanti al Pretore sono a carico __________

che nemmeno vanno assegnate ripetibili, per entrambe le sedi giudiziarie, poiché l’errore dell’Ufficio nel presentare un’istanza ingiustificata è bilanciato dal comportamento della convenuta che non si è presentata all’udienza di discussione eccependo la sua estraneità all’obbligo di adeguamento del capitale sociale minimo, motivazione del resto nemmeno addotta con l’appello;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 76UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.65 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ sono stralciate dai ruoli.

  1. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello mentre che quelle di prima sede sono a carico __________; compensate le ripetibili di entrambe le sedi.

  2. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

corporate dissolutionminimum capitalmootnessstrike-outappeal costsliquidationprocedural costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal proceedings and the first-instance proceedings should be struck from the docket after the registry office withdrew its request.

Extracted holding

Yes. The proceedings were struck from the docket because the registry office acknowledged that the company was founded in 1963 and therefore was not subject to the minimum-capital adaptation duty.

Extracted reasoning

The factual basis for the dissolution request no longer existed once it was established that the company was incorporated before 1 January 1985, so the request became unjustified and the appeal was no longer needed.

Key legal question

How costs and party compensation should be allocated.

Extracted holding

No court fees or costs were charged for the appeal; first-instance costs were borne by the company; party compensation was offset for both instances.

Extracted reasoning

The office’s mistaken application was balanced by the company’s failure to appear at the hearing and to raise its exemption from the capital-adaptation duty in due time.

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