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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.125
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00125
Lugano
11 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.00786 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 20 marzo 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
rappr.
dall’avv. __________
con
la quale l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
dell’importo di fr. 32'780.- oltre interessi per rifacimento di opere
difettose, domanda integralmente avversata dai convenuti, uno dei quali (la
__________) ha, in via riconvenzionale, postulato la condanna della controparte
a versargli fr. 3'934.20.- oltre interessi, domanda cui l’attore si è opposto e
sulle quali il Pretore ha deciso, con sentenza 21 maggio 1999, respingendo
integralmente entrambe le domande.
Appellante
la parte attrice che, con atto di appello dell'11 giugno 1999, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la __________ al
pagamento dell’importo reclamato con la petizione, mentre la convenuta, con osservazioni
del 7 settembre 1999, postula la reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________, verso la
fine del 1989, ha fatto eseguire dalla __________ l’impermeabilizzazione, con
il prodotto __________, della terrazza della sua abitazione a __________ e da
__________ la successiva posa del sovrastante betoncino, pagando regolarmente
le fatture relative.
Tempo dopo la fine dei
lavori l'attore ha constatato infiltrazioni di acqua con conseguente
fuoriuscita di macchie di umidità nei locali sottostanti la terrazza ed ha
notificato il difetto ai convenuti. La __________, pur contestando ogni sua
responsabilità, ha allora eseguito, nell’ottobre 1991, una reimpermeabilizzazione
della terrazza applicando degli strati del prodotto __________ sul betoncino.
Ha rinunciato a fatturare quest'ultimo lavoro, avendo l'attore, a sua volta,
accettato di escludere la ditta da ogni responsabilità per le opere eseguite.
- L'attore, constatato
il persistere delle infiltrazioni d’acqua ha successivamente chiesta ed
ottenuta l'assunzione di una prova a futura memoria sulle cause dei danni che
sono state indicate, dal perito, nello strappo dell’isolazione a dipendenza
della mancata posa di un foglio di stacco tra il prodotto isolante ed il betoncino
soprastante successivamente posato.
Nessuna delle due ditte
esecutrici ha voluto riconoscere la sua responsabilità e prestarsi per la
riparazione dell’opera e l’attore ha quindi proceduto al risanamento definitivo
della terrazza ricorrendo ai servizi di altri imprenditori.
L’importo fatto valere in
causa corrisponde alla spesa sostenuta dall’attore per il rifacimento,
all’indennizzo per il mancato uso dei locali sottostanti la terrazza, alle
spese di prova a futura memoria e di patrocinio preprocessuale mentre quello
preteso, in via riconvenzionale, dalla __________ riguarda la spesa della reimpermeabilizzazione.
- Il Pretore ha
respinto, con la sentenza qui impugnata, entrambe le pretese.
Egli, fondandosi sulle
risultanze delle perizie e sulle dichiarazioni di un dipendente della ditta
__________, ha stabilito che i difetti riscontrati nell'opera sarebbero
imputabili unicamente a quest'ultima ditta. Infatti i responsabili della
stessa, una volta posata l'isolazione __________, avrebbero infatti fornito al
committente e all’altro convenuto __________ delle indicazioni errate ed
incomplete così che quest’ultimo non ha provveduto a separare lo strato di betoncino
dall'isolazione con il necessario ed indispensabile foglio protettivo.
Nonostante tale
conclusione il Pretore ha tuttavia esonerato la __________ da qualsiasi obbligo
poiché il committente, in occasione dell’intervento di reimpermeabilizzazione,
ha esonerato l’appaltatrice da ogni responsabilità.
Il Pretore ha pure
respinto la domanda della __________ tendente alla condanna dell’attore al
pagamento dei costi cagionati dalla seconda opera di isolazione della terrazza
poiché la riserva di cui al patto di esclusione di responsabilità presupponeva
l’assenza di colpa che, invece, era dimostrata.
- Con l’appello,
l’attore __________ sostiene la nullità del patto di liberazione di
responsabilità a favore della __________ e di conseguenza, stante l’accertata
sua responsabilità per i danni dovuti al difetto di costruzione, chiede, nei
suoi soli confronti, la condanna al risarcimento così come indicato in
petizione.
Con le osservazioni
all’appello la __________ ribadisce l’assoluta validità dell’accordo inteso a
liberarla dalla responsabilità per i difetti e critica le motivazioni del
Pretore che la indicano, in ogni caso, quale responsabile degli stessi.
-
L’appello di
__________ si riferisce solo ed unicamente al dispositivo della sentenza del
Pretore che non condanna la __________ al pagamento dei chiesti danni dovuti al
difetto dell’opera. La decisione pretorile che riguarda uguale liberazione
dell’altro convenuto, __________, per il fatto che non è riconosciuta alcuna
sua responsabilità nel verificarsi del difetto non è oggetto di impugnativa: la
proposta di giudizio contenuta nell’appello in riforma della prima sentenza è
infatti chiara ed univoca in tal senso. Ne consegue che la pronuncia del
Pretore riguardante la posizione di __________ è cresciuta in giudicato e le
sue eventuali responsabilità non possono più, in questa sede, quand’anche di
eventuale possibile esame in funzione dell’accertamento della responsabilità di
__________ condurre ad una pronuncia nei suoi confronti.
-
In ogni caso l’esame
delle responsabilità per il verificarsi dei difetti lamentati a dipendenza
della impermeabilizzazione della terrazza e della posa del betoncino non è
necessario poiché la decisione del Pretore che ha individuato,
nell’atteggiamento concreto dell’attore, una valida liberazione della convenuta
__________ deve essere, anche in questa sede, confermata.
6.1. Il contenuto della
lettera del 23 ottobre 1991 (doc. 1) della __________ a ____________________e
che quest’ultimo ha sottoscritto per accettazione, è il seguente:
“Come
da vostra richiesta, siamo disponibili ad eseguire opera di reimpermeabilizzazione
sul vostro terrazzo in oggetto.
Lo
scopo del nostro operato sarà unicamente per evitare provvisoriamente i danni
della pioggia. Rimane inteso però, che nessuna responsabilità potrà esserci
addebitata per questo e per altri lavori eseguiti da noi in precedenza. Rimane
inteso altresì, che se saranno stabilite le cause della rottura della vecchia
impermeabilizzazione a responsabilità della __________, noi ci riserviamo di
addebitarvi la seconda impermeabilizzazione per l’intero importo.”
Il
committente, attraverso tale dichiarazione, ha chiaramente rinunciato a far
valere i difetti e le loro conseguenze nei confronti della __________ ed in tal
modo ha espresso la sua approvazione (anche solo per atti concludenti: OR-Zindel/Pulver,
Art. 370 N. 11) per l’opera eseguita da questa ditta con i difetti
riconoscibili ed a lui noti a quel momento e che sono sempre gli stessi di cui
si prevale, ora, in causa. Con l’accettazione dell’opera la responsabilità per
i difetti dell’appaltatore decade ed i relativi diritti del committente di cui all’art.
368 CO sono perenti (cfr. l’art. 163 della Norma SIA 118 che codifica tale
principio di legge; Gauch, Der Werkvertrag, n. 2632 e seg.).
6.2. Con l’appello l’attore
contesta la validità della dichiarazione in parola con il quale egli ha
espressamente esonerato la convenuta da ogni responsabilità per le opere
eseguite.
A mente dell'appellante la
convenuta avrebbe utilizzato un prodotto isolante non conforme e avrebbe
soprattutto fornito delle indicazioni errate ed incomplete sul trattamento
successivo di tale isolazione, commettendo così una colpa grave di modo che, ai
sensi dell'art. 100 cpv. 1 CO, ne discenderebbe la nullità del patto di esclusione
della responsabilità. Questa argomentazione non può trovare udienza poiché l’art.
100 cpv. 1 CO si riferisce ai patti che hanno lo scopo di liberare
preventivamente dalla responsabilità e quindi conclusi prima del verificarsi
del fatto scatenante tale responsabilità. Una volta nata la pretesa di
risarcimento danni nei confronti della controparte contrattuale, niente
impedisce alle parti di concludere un patto di esclusione di ogni
responsabilità, fosse anche dovuta a colpa grave in base al principio della
libertà contrattuale.
6.3. L’appellante ravvisa
anche l’invalidità del patto nel fatto che, al momento della sua
sottoscrizione, non aveva alcuna competenza tecnica e non poteva avere
un’adeguata idea della portata di un discarico di responsabilità. Sembra che al
proposito voglia invocare l’errore. Ma indipendentemente dalla tempestività,
sia materiale che procedurale, di una tale eccezione è bene ricordare che le
considerazioni dell’appellante si rifanno ad eventuali errori sui motivi che
non sono essenziali (art. 24 cpv. 2 CO) e non possono condurre all’inefficacia
del contratto (art. 23 CO). In ogni caso, oltre a non essere sollevati, non
appaiono dalle prove raccolte in prima sede altre situazioni (dolo o timore al
momento della pattuizione) in forza delle quali la pattuizione potrebbe essere
invalidata.
6.4. L’appellante ritiene
ancora che lo scritto 23 ottobre 1991 sarebbe oltretutto invalido in quanto
incompatibile con la garanzia emessa dalla ditta convenuta al momento del
termine dei lavori, nella quale essa certificava la conformità del prodotto
isolante utilizzato con le norme SIA e la sua corretta applicazione nell'opera
di impermeabilizzazione della terrazza.
Anche questa motivazione
non può essere seguita. In primo luogo i contenuti dei due documenti in
questione differiscono per il loro oggetto: il secondo è una dichiarazione
unilaterale che si limita a garantire la qualità del prodotto e dei lavori
effettuati, il primo è un contratto che esonera la ditta appaltatrice da ogni responsabilità;
in secondo luogo in virtù del principio della libertà contrattuale, le parti
hanno la facoltà di modificare, nei limiti della legge e di comune accordo, il
contenuto del loro contratto. Niente impedisce perciò alle parti di concludere
un nuovo contratto (nel presente caso, il patto 23 ottobre 1991) il cui
contenuto contrasta chiaramente con il regime contrattuale precedente (la
garanzia per i difetti degli art. 367 e seg. CO proposta a titolo dispositivo
dalla legge). Fatta salva una sua eventuale nullità o annullabilità, che già si
è indicato come improponibile, il contratto più recente è reputato riflettere
la comune volontà delle parti di modificare il contenuto dell'accordo
precedente, abrogandone di conseguenza le disposizioni diventate contraddittorie
con la nuova convenzione.
La pattuizione del 23
ottobre 1991 si rivela così perfettamente valida.
- Ne discende la
reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art.
148 CPC) e sono di conseguenza caricate per intero all’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 11 giugno
1999 __________ è respinto.
-
Le spese della
procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr.
850.--
b) spese Fr.
50.--
Totale Fr.
900.--
già anticipate
dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta __________ l’importo di Fr. 1’500.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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