AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.151
Data decisione, Autorità:
16.12.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00151
Lugano
16 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del
Canton Ticino allo stesso CIA- il ricorso per nullità 17 agosto 1999
presentato dall'
rappr. dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 16 luglio 1999 del
collegio arbitrale composto dei signori: dott. __________, presidente, ing.
__________ e ing. __________, pronunciato nella vertenza che oppone il
ricorrente al
rappr. dall'avv. __________
lette le osservazioni al ricorso, presentate dal consorzio resistente
in data 8 settembre 1999 con cui si postula la reiezione del ricorso;
esaminati gli atti e
i documenti della procedura arbitrale;
considera
in fatto e in diritto:
-
Il ricorrente ha svolto il ruolo di ingegnere civile nell'ambito
di lavori eseguiti dal __________ (nel seguito: __________) sulla base di un
contratto steso su formulario SIA il 16 novembre 1972. Il lodo arbitrale qui
impugnato è inteso a dirimere, in termini di diritto, questioni relative a
difetti riscontrati presso due manufatti eseguiti nel complesso progetto dei
lavori di depurazioni realizzati: si tratta del cedimento di un pozzo, designato
come CaS6 del lotto 1C dell'impianto __________, e dell'errato dimensionamento
della stazione di pompaggio dei fanghi in eccesso, appartenente all'impianto di
__________. Per quanto riguarda il primo oggetto, il tribunale arbitrale è
giunto alla conclusione che il cedimento del pozzetto non ha causato danni
patrimoniali al __________, di modo che la petizione è stata respinta per ciò
che attiene a quella posta. Per contro ha condannato l'ing. __________ al
pagamento di complessivi fr. 21'338.20 quale risarcimento danni relativi al
secondo manufatto. Le carenze rilevate peritalmente sono state considerate
conseguenza di insufficiente sorveglianza da parte dell'ingegnere: ne consegue
la sua responsabilità (in base alle vigenti norme SIA 103, art. 6.1) e il suo
obbligo di risarcire i danni patiti dal consorzio per quanto ha dovuto
intraprendere per correggere la stazione di pompaggio.
-
Una
delle poste del danno ammesse dal collegio arbitrale è pari a fr. 4'998.- e
corrisponde a una fattura 24 marzo 1982 della ditta __________, emessa a carico
del consorzio. Sulla base della stessa, il lodo ha considerato accertata
l'esistenza di quel debito.
Il
ricorso per nullità concerne unicamente questa posta del danno, relativamente
alla quale considera il lodo arbitrario: sostiene che il primo giudice non ha
avvertito che il danno non esiste, né ha tratto le giuste conseguenze dalla
mancata prova da parte del consorzio attore della sua effettiva esistenza. Non
contestando l'emissione della fattura, né il documento come tale, il ricorrente
rileva che la ditta creditrice non ha mai ricevuto la somma corrispondente, né
mai ha intrapreso alcunché per il suo incasso; comunque, nel frattempo, il
credito di __________ è ampiamente prescritto e la stessa ditta è fallita già
prima dell'avvio della procedura arbitrale; in quell'ambito, l'amministrazione
del fallimento non ha elencato il credito fra gli attivi, né ha tentato
d'incassarlo direttamente o in seguito a cessione: se ne deve concludere che la
creditrice abbia rinunciato tacitamente alla sua pretesa. Stando così le cose
il consorzio non potrebbe lamentare nessun pregiudizio per l'importo in
discussione.
Con le
sue osservazioni il consorzio, richiamati i limiti d'intervento dell'autorità
di ricorso, sostiene che la fattura di __________ prova senz'altro
l'effettuazione di determinati lavori e attesta pertanto un suo debito; per il
resto si limita a osservare che le allegazioni della controparte su questo tema
non sono state lineari.
-
Il
ricorso previsto dall'art. 36 CIA costituisce un rimedio di carattere
straordinario che, come il ricorso per cassazione, è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno dei motivi previsti
dalla legge (Guldener M., Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed. 3,
Zurigo 1979, p. 614; SJZ 1976, 248). I motivi invocati devono essere
indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro
ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon P., Commentaire
du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, p. 501): sono pertanto escluse
censure di natura puramente appellatoria. E' premessa fondamentale per la
proponibilità del ricorso la circostanza che il giudizio impugnato costituisca
effettivamente un lodo arbitrale, ossia decisione di un arbitro o di un
collegio arbitrale, intesa a dirimere una vertenza civile: ciò che nella
fattispecie è pacifico.
-
Il
ricorrente invoca il motivo di nullità di cui all'art. 36 lett. f CIA, ossia
l'arbitrio del lodo per essere fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto
o dei termini di equità. In concreto considera violate le norme
sull'accertamento del danno e sul riparto dell'onere della prova.
L'esame
degli allegati delle parti e della documentazione attinente alla posta
contestata permettono di verificare l'esattezza delle circostanze così come
esposte dal ricorrente. Infatti, nella risposta di causa 27 luglio 1984, con
riferimento ai costi supplementari valutati dal perito ing. __________ (vedi
perizia novembre 1983, p. 9), il convenuto così si esprimeva: "Anche la
somma di fr. 4'998.- nei confronti della __________ non sussisterebbe un
credito in risarcimento danni del __________ verso il convenuto, in quanto la
__________ non ha mai ricevuto questa somma e neppure l'ha fatta valere nei
confronti del __________. L'onere della prova incombe al __________ " (p.
29). Argomento ripreso, anche se succintamente, nelle conclusioni 25 maggio
1992, commentando che nella perizia dell'ing. __________ erano stati compresi
"importi estranei ai costi", come quello di fr. 4'998.- "non
pagato a __________ (non più richiesto)" (p. 22). Allegazioni entrambe che
rappresentano una chiara contestazione della parte del danno in discussione poiché
non vi sarebbe stato corrispondente pregiudizio per il consorzio. Per contro,
come correttamente osservato nel lodo impugnato, l'attore non ha mai affrontato
il tema in questione: in particolare non ha contestato l'eccezione di
controparte.
- Alla
procedura arbitrale di cui trattasi le parti hanno stabilito di applicare le
norme SIA 150 che regolano gli arbitrati previsti dal contratto SIA: si tratta
in concreto della versione 1977 delle norme procedurali applicabili, salvo
deroga pattuita dalle parti, che -per quanto non previsto esplicitamente-
rimandano al CIA e, per analogia, alla procedura civile federale (art. 14 della
norma).
Orbene,
nella fattispecie dev'essere anzitutto osservato che di fronte alla
contestazione del convenuto -esposta in modo sufficiente nell'allegato di
risposta- sull'inidoneità della fattura __________ per provare il danno
lamentato dall'attore, questi -pur producendo un dettagliato allegato di
replica- non ha speso una parola né a proposito della posta contestata, né sulla
contestazione come tale. Gli arbitri hanno rilevato questa circostanza, ma si
sono astenuti dal valutarla, passando a considerare la forza probatoria della
fattura. Sennonché, in presenza di un allegato di replica che si diffonde su
alcune eccezioni sollevate dal convenuto con la risposta e non su altre (cfr.
in particolare l'esposto di replica, a p. 18, concernente la posta di danno di
fr. 2'315.-) bisogna dedurre che l'attore abbia rinunciato a contestare quelle
eccezioni, riconoscendole tacitamente; in altre parole, i fatti non contestati
possono essere assunti dal giudice senza verifica ai fini della sua decisione
(cfr. Brönnimann C. J., Die Behauptungs- und Substanzierungslast im
schweizerischen Zivilprozess, p. 173 e 183). E ciò in analogia con quanto
accade per il convenuto che è tenuto a contestare in risposta le argomentazioni
dell'attore con indicazioni concrete e fornendo la propria descrizione dei
fatti, pena l'inesistenza della sua resistenza su quelle determinate
allegazioni e la conseguenza dell'ammissione integrale delle domande che a quei
fatti si riferiscono (Cocchi / Trezzini, art. 170 CPC, n. 2 e n. 3; II
CCA 1 aprile 1994 in re G. SA / M. SA che espressamente indica che se
l'attore presenta l'allegato di replica gli è fatto obbligo di contestare
partitamente gli argomenti nuovi di risposta con la conseguenza, se la
contestazione è generica o non espressa, delle presunzione del riconoscimento
di quella argomentazione). Già per questo motivo d'ordine processuale è
possibile concludere che, in assenza di contestazione, deve ritenersi valida
l'eccezione del convenuto, ovvero che alla fattura litigiosa non corrisponde
l'esistenza di un effettivo pregiudizio per la controparte (Rep 1995,
233).
In ogni
caso, è ammissibile la censura ricorsuale relativa all'onere della prova.
Stabilito che laddove un rapporto giuridico è dominato dal diritto federale
anche la questione dell'onere della prova dev'essere decisa dal diritto
sostanziale (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, p. 325),
incombe alla parte che chiede un risarcimento danni nell'ambito contrattuale di
provare, tra gli altri presupposti del credito, il danno, ossia la sua entità (Wiegand,
in Comm. di Basilea, ed. 1, art. 97 CO, N. 61). Per la posta in contestazione
l'attore ha prodotto una fattura, ossia un documento che si limita a indicare
il prezzo di una merce o il valore di una prestazione, di regola con
riferimento esplicito alle parti di un contratto, rispettivamente a un
creditore e a un debitore. A dipendenza di questo suo contenuto la fattura
possiede una limitata forza probante, in particolare rispetto al fatto che
-quando è stata emessa da un terzo nei confronti di una delle parti- sia
necessario dimostrare che su quella base la parte in causa abbia subito un pregiudizio.
E' ben possibile che la fattura sopperisca da sola a questa necessità, ma ciò
avverrà fintanto che la circostanza non sia stata contestata dalla controparte
(cfr. II CCA 14 gennaio 1997 in re R. SA / D.U. SA). Se tale
contestazione è avvenuta, come nel caso concreto, incombe sempre all'attore
dimostrare il suo credito, facendo capo ad altre prove; e ciò in particolare
perché -come descritto poc'anzi- egli ha proposto una prova in sé non perfetta
per la dimostrazione del fatto da lui asserito. E' infatti pacifico che la
fattura in esame corrisponde a lavori effettivamente eseguiti, così che il
consorzio non ha più pregiudizio a dipendenza di carenze dell'opera (diversa
sarebbe la situazione e la portata della fattura se le riparazioni non fossero avvenute:
cfr. II CCA 30 gennaio 1997 in re F / P. e C.; CCC 22 luglio 1997
in re A. / M.), mentre deve considerarsi danneggiato ("impoverito") o
no a dipendenza dell'onerosità o della gratuità dei lavori di correzione
eseguiti da __________. Ma la prova del danno incombe sempre all'attore, in
senso più generale, anche perché le eccezioni proposte dalla controparte non
erano intese alla sua liberazione nei confronti del credito posto a giudizio
(ciò che avrebbe posto a carico del convenuto l'onere di provare il benfondato
dell'eccezione: Guldener, op. cit., p. 325 - 326), ma riguardavano
sempre la stessa circostanza, ossia il danno lamentato dall'attore; danno che
questi restava tenuto a provare come titolare principale della prova (Hauptbeweis),
mentre controparte avrebbe potuto limitarsi a contestare i fatti,
rimettendosi al giudizio sulla valutazione della prova prodotta poiché le
eccezioni sollevate dal convenuto riguardavano unicamente l'idoneità della
prova (Beweiseinwendung: Guldener, op. cit., p. 327 - 328; Brönnimann,
op. cit., p. 174): come tali esse lasciavano intatto l'onere in discussione a
carico del preteso creditore.
E' ben
possibile che la situazione reale sia diversa da quella sostenuta dal
ricorrente e che veramente, come afferma il lodo, la fattura 24 marzo 1982
indichi un aumento dei passivi del consorzio (lodo, p. 8), ma -a fronte
dell'eccezione sollevata da controparte- sarebbe stato sicuramente possibile
alla parte attrice dare concreto riscontro con la dimostrazione del pagamento del
debito, rispettivamente anche solo della sua permanente attualità ed
esigibilità.
- Constatata
l'applicazione manifestamente errata dell'art. 8 CC e conseguentemente
l'applicabilità dell'art. 36 lett. f CIA, il ricorso dev'essere accolto. Ne
consegue, in applicazione dell'art. 40 cpv. 1 e 2 CIA, l'annullamento del lodo
impugnato, per quanto concerne la posta in discussione.
La
decisione sulle spese e le ripetibili segue la totale soccombenza della parte
resistente.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
-
Il
ricorso per nullità 17 agosto 1999 __________ è accolto.
-
Il
lodo 16 luglio 1999 è annullato nel senso dei considerandi.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-, già anticipati dal
ricorrente, sono posti a carico del __________. Questo verserà inoltre all'ing.
__________, la somma di fr. 700.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
al segretario del collegio arbitrale, avv. __________ (per l'intero collegio
arbitrale).
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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