AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1999.171
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00171
Lugano
8 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato
intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione
del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità 16 settembre
1999 presentato da
rappr. dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 24 agosto 1999
dell'arbitro unico, avv. dott. __________, __________pronunciato nella vertenza
che oppone il ricorrente a
__________ rappr. dall'avv. __________
lette le
osservazioni al ricorso presentate da quest'ultima in data 29 settembre 1999
che chiede la conferma del lodo;
esaminati gli atti
e di documenti della procedura arbitrale;
considera
in fatto e in
diritto:
-
Il
20 gennaio 1995 i signori __________ e ing. __________ hanno venduto all'avv.
__________, agente "in nome e per conto di terze persone e a titolo
fiduciario", il 20% del pacchetto azionario della __________, per il
prezzo complessivo di fr. 1'000'000.- Il contratto redatto in forma scritta non
solo è stato firmato dalle persone indicate, ma anche controfirmato -su ogni
foglio- da entrambe le parti in causa (doc. 3). Esse hanno pure sottoscritto un
accordo con gli altri azionisti (e venditori) __________ e __________, concluso contestualmente con la compravendita
(doc. 1; teste __________), procure congiunte all'avv. __________ nell'ambito dello stesso negozio e
l'autorizzazione al medesimo rappresentante a liberare l'importo di fr.
1'000'000.- a favore dei venditori (plico doc. 2; teste __________). Per
contro, è pacifico che il prezzo delle azioni è stato soluto dal solo signor
__________. Verso l'inizio del 1996 il rapporto di convivenza fra attore e
convenuta, durato all'incirca dieci anni, è stato sciolto e la signora
__________ è rientrata in __________.
Resta tuttavia contesa la proprietà della metà delle azioni acquistate, ciò che
ha dato origine alla presente procedura arbitrale.
-
Con
il lodo pronunciato in termini di diritto, il dott. __________ ha accertato la
proprietà di __________ sulle azioni litigiose, attualmente depositate presso
il notaio avv. __________. Nel merito l'arbitro ha considerato che esse erano
state oggetto di donazione incondizionata dall'attore alla convenuta. Esclusa
l'eventualità che le parti avessero formato una società semplice, non essendo
stato provato né un rapporto di concubinato, né un legame di natura
contrattuale, né ancora un rapporto di connessione (economica) tra le attività
lucrative dell'una e dell'altra parte, l'arbitro è giunto alla cennata
conclusione sulla base degli elementi seguenti: che anche la convenuta ha
partecipato con la sua firma all'acquisto delle azioni; che, come indicato dai
testi, essa aveva partecipato a tutte le trattative relative al contratto,
facendo sorgere il convincimento presso i venditori e presso terzi che
l'acquisto avvenisse in parti uguali fra lei e l'attore; che essa è poi stata
remunerata per un certo tempo non quale dipendente della società, ma come
azionista; e che l'acquisto delle azioni non era condizionato all'ottenimento
di un permesso di dimora per la stessa signora __________.
-
Con
il presente ricorso -fondato sull'art. 36 lett. f CIA- l'attore censura
essenzialmente il lodo arbitrale in merito alla decisione di escludere
l'esistenza di un rapporto di concubinato fra le parti. Sostiene che questa
circostanza non solo emerge univocamente dalle prove, ma è ammessa dalla
controparte sia negli allegati scritti, sia in sede di interrogatorio formale.
Considerando come questa errata conclusione sia direttamente influente
sull'esito della lite, l'arbitro avrebbe dovuto affrontare il problema postogli
alla luce della giurisprudenza in materia di scioglimento della società
semplice. Ipotesi questa, considerata come più probabile anche dalla parte
convenuta in sede di risposta. Propone pertanto l'annullamento del lodo.
Postulando
la reiezione del ricorso, la parte resistente osserva che la tesi della società
semplice è stata proposta in causa dall'attore soltanto in sede conclusionale,
ossia tardivamente, tenuto conto altresì che la fase istruttoria del
procedimento ha avuto per oggetto esclusivo l'accertamento della proprietà dei
titoli. Per contro il ricorrente avrebbe sempre sostenuto di avere acquistato le
azioni per sé soltanto e, solo subordinatamente, di averle donate alla
convenuta sotto condizione.
- Il
ricorso previsto dall'art. 36 CIA costituisce un rimedio di carattere
straordinario che, come il ricorso per cassazione, è proponibile solo e in quanto
sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno dei motivi previsti dalla
legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed. 3, Zurigo
1979, p. 614); SJZ 1976, 248).I motivi invocati devono essere indicati
esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il
giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, Commentaire du Concordat
suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, p. 501): sono pertanto escluse censure di
natura puramente appellatoria. E' premessa fondamentale per la proponibilità
del ricorso la circostanza che il giudizio impugnato costituisca lodo
arbitrale, ossia decisione di un arbitro o di un collegio arbitrale, intesa a
dirimere una vertenza civile.
Secondo
costante e riconosciuta giurisprudenza federale una decisione è arbitraria in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove, oppure
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso,
rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è pertanto doveroso scostarsi da questa scelta solamente
se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto
certo (DTF 122 III 316, consid. 4).
-
Va anzitutto contestata l'eccezione qui sollevata dalla
resistente secondo cui controparte avrebbe sostenuto l'esistenza di una società
semplice fra le parti soltanto nella sede conclusionale: la sola lettura
dell'allegato di replica, a pagina 5, è in grado di contrastare
quell'affermazione; anzi dev'essere osservato che su questo tema le allegazioni
dell'attore risultano aver preso spunto dall'esposto responsivo dedicato
all'impostazione giuridica della vertenza e proprio in risposta alla tesi
sull'esistenza di un rapporto societario (punto 6). Inoltre, è a seguito di
questa eventualità che l'attore -nello stesso allegato- ha invitato l'arbitro a
prendere in considerazione anche quell'ipotesi con riferimento esplicito alla
giurisprudenza federale in materia di scioglimento di una società semplice
rappresentata da un rapporto di concubinato.
-
Nella
propria decisione l'arbitro stesso ha contrapposto due soluzione giuridiche
della vertenza: la donazione delle azioni (libera o no da condizioni) e
l'esistenza fra le parti di una società semplice. Il ricorrente censura solo
indirettamente la conclusione scelta dall'arbitro ossia la donazione dei titoli
alla convenuta, mentre impugna la decisione di escludere la seconda soluzione,
ritenendola contraria agli atti dell'arbitrato. Al proposito è anzitutto
opportuno rilevare come già di primo acchito, ossia sulla scorta della sola
documentazione, appare evidente la partecipazione della signora __________ a tutta l'operazione di acquisto delle
azioni: lo indica l'insistente presenza della sua firma su tutti gli atti del
negozio e lo dichiarano i testi, ancorché essi, sul significato di tale
presenza, non abbiano potuto esprimere altro se non impressioni personali poiché
nessuno di loro sapeva quali fossero i veri rapporti interni fra le parti.
Tuttavia, prima ancora delle prove -necessarie semmai a chiarire i fatti
contestati- servono a configurare la fattispecie le allegazioni delle parti le
quali effettivamente hanno trattato anche questo aspetto della vertenza. In
particolare, proprio la convenuta, non si è limitata a ventilare l'ipotesi
della società semplice, ma ha testualmente affermato, con riferimento
all'acquisto delle azioni eseguito congiuntamente da attore e convenuta,
"individuati come investitori nei documenti 1, 2 e 3" (risposta, ad
6): "Una società semplice instauratasi a tal proposito tra i concubini
appare pertanto l'ipotesi più probabile". E ne spiega i motivi: le parti
erano state conviventi per quasi dieci anni; in tale lasso di tempo esse
avevano prestato reciproci contributi; ed esse hanno poi "investito
congiuntamente e con uno scopo comune il denaro utilizzato per l'acquisto delle
azioni di __________ ". Si ha pertanto che la parte resistente in questa
sede aveva essa stessa sostenuto davanti all'arbitro, prima di una tesi di
diritto, determinati fatti sui quali, in sostanza, vi è stata una convergenza
fra le parti di cui quel giudice non ha tenuto conto. Né può mutare alcunché il
fatto che, vista la reazione della controparte, la convenuta abbia tentato di
fare retromarcia, affermando in duplica che la società semplice potrebbe essere
semmai riferita all'impiego del denaro, ma non alla titolarità delle azioni
(affermazione invero di difficile comprensione). Già per questa ragione il
ricorso dovrebbe essere accolto.
-
Ma il lodo si scosta anche -senza plausibile motivo- dalle
risultanze dell'unica prova sui rapporti interni fra le parti, rappresentata
dall'interrogatorio formale di __________. In quell'occasione infatti, la
convenuta, rispondendo alle domande di controparte e alle domande dell'arbitro,
ha confortato appieno la tesi in esame. In merito al rapporto di concubinato
essa ha precisato che la convivenza delle parti era iniziata nel 1984/85 ed era
terminata nel 1995/96 (risposta 2 alle domande dell'arbitro) e che quando esse
vivevano in __________, lavoravano assieme (per oltre dieci anni) e il reddito
di entrambe veniva messo in una cassa comune. Ha ammesso di essere stata
insegnante, ma ha anche affermato di aver aiutato il signor __________ nel suo
lavoro (risposta 5). In merito poi all'acquisto delle azioni, l'interrogata ha
confermato che l'attore ne aveva soluto il prezzo con mezzi propri, non
disponendo lei di fondi in __________ma alla domanda a sapere con quali mezzi
avrebbe eventualmente pagato le dieci azioni contestate ha risposto facendo
riferimento alla precedente risposta 5, ossia, in parole povere, alla
"cassa comune" (risposta 7). Essa ha poi concluso la sua deposizione
con la seguente risposta: "Non è che il signor __________ mi abbia donato le 10 azioni. Egli mi disse:
Abbiamo comperato le 20 azioni, 10 per me e 10 per te" (risposta 4 alle
domande dell'arbitro). Tutti questi elementi, oltre ad essere in palese
contrasto con la pretesa donazione (ma la questione in sé non è stata fatta
oggetto di censura), non possono conciliarsi con le conclusioni dell'arbitro
laddove afferma che l'istruttoria non ha accertato per nulla che fra le parti
esistesse un rapporto di concubinato e un legame (contratto) nella forma della
società semplice, precisando che le prove sono state raccolte nel solo intento
di accertare la proprietà delle azioni. Né si può condividere, per quanto qui
rilevato, la conclusione dell'arbitro secondo cui non risulta che le parti
abbiano lavorato assieme per il conseguimento di uno scopo comune,
rispettivamente che abbiano intrapreso una procedura di liquidazione dei beni
della società semplice asserita dall'attore (consid. 6). A prescindere dal
fatto che le prove, in particolare le testimonianze, per quanto fossero
necessarie, nel loro complesso hanno potuto accertare ben poco sul tema della
lite oltre quanto già risultasse dalla documentazione prodotta, mentre hanno
semmai fornito proprio elementi a sostegno del carattere comune
dell'operazione, va osservato che una società semplice può essere costituita
-ancorché si fondi su un rapporto di tipo contrattuale- anche in virtù del
comportamento concludente dei soci (Handschin, in Comm. di Basilea,
Obligationenrecht II, art. 530, N. 2); né mancano dagli atti dell'incarto
elementi a sostegno dei presupposti costitutivi della società: lo scopo comune
e l'obbligo comune di apporti per la sua attuazione (art. 530 cpv. 1 CO). Ciò
che potrebbe valere anche per la società semplice se attuata nella forma del
concubinato; eventualità che la giurisprudenza ha in particolare escluso quando
le parti, sotto ogni aspetto, mantengono un tale grado di indipendenza
("derart starke Selbständigkeit") da non lasciare spazio alcuno per
ammettere l'esistenza di una società semplice. In senso positivo, è
determinante che i partner del concubinato siano uniti -anche senza averne
piena coscienza- in una comunità economica, costituendo una cassa comune alla
quale possono partecipare in modo diverso, finanziariamente o con attività
domestiche. Né è necessario, in particolare a dipendenza della durata
generalmente prolungata del concubinato, che tutte le attività dei partner
rientrino nell'ambito della società: pertanto le norme sulla società semplice
dovranno essere applicate a tutto ciò che ha un rapporto con la descritta
comunità (DTF 108 II 208).
E in
concreto, nemmeno può essere rimproverato alle parti di non aver
"intrapreso una procedura di liquidazione dei beni della società
semplice", dal momento che essa rappresenta una delle possibilità (recte:
la soluzione prevista dalla legge) di regolare le conseguenze dello
scioglimento della società, ciò che conferisce a ognuna delle parti il diritto
di chiederla (Staehelin, Comm. cit., art. 549 CO, N.1), ma non l'obbligo
di provvedervi.
Anche per
questi motivi il lodo, siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti dell'arbitrato, dev'essere annullato.
- Conformemente
al compromesso arbitrale, scopo della giudizio è quello di sapere se __________
sia proprietario della quota del 10% del pacchetto azionario della __________.
In quest'ambito l'arbitro, applicando liberamente il diritto in base al
principio jura novit curia e alle risultanze del processo, può giungere a
qualsiasi soluzione, anche prescindendo dalle domande delle parti. Comunque,
preso atto della domanda di lodo parziale presentata dall'attore con le
conclusioni, rispettivamente della domanda subordinata esposta con lo stesso
allegato che postula il riconoscimento della proprietà delle azioni a favore
della società semplice (e non essendo previsto né stato indetto un dibattimento
finale), parte convenuta non si è opposta a quest'ultima, ma unicamente
all'emanazione di un lodo parziale (scritto 17 marzo 1999 dell'avv. __________ all'arbitro). Con ciò è stata tacitamente
ammessa la presentazione di un petitum modificato, verosimilmente cosciente la
convenuta che il tema era stato introdotto nella lite e in modo compiuto con
gli allegati introduttivi.
E' anche
vero che, mentre il lodo risponde negativamente al quesito principale, accoglie
la domanda presentata dalla convenuta e le attribuisce la proprietà sui titoli
a dipendenza di un'avvenuta donazione in suo favore. Il ricorrente non ha
impugnato anche questa decisione; la questione tuttavia non ha rilievo: sia
perché, a causa della natura della lite, le contrapposte richieste delle parti
sono in grado di escludersi vicendevolmente, sia perché una diversa soluzione
della vertenza sul tema della società semplice potrebbe portare a considerare
in un'ottica diversa -come sostiene il ricorrente al capoverso 9 del suo
allegato- anche un'eventuale donazione fra i partners del concubinato (cfr. DTF
93 II 387).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
-
Il
ricorso per nullità 16 settembre 1999 __________ è accolto.
-
Il lodo 24 agosto 1999 dell'arbitro unico dott. __________ è
annullato.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 4'000.-, anticipati dal
ricorrente, sono posti a carico di __________. Essa verserà alla controparte la
somma di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
all'arbitro, dott. __________, con l'intero incarto.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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