AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.195
Data decisione, Autorità:
15.12.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00195
Lugano
15 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.99.60
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 10
agosto 1999 di
__________ rappr.
dal __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di complessivi 18’637.25 oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione delle
petizioni e che il Pretore con sentenza 20 settembre 1999 ha accolto per fr.
17'071.90 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 1° ottobre 1999
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le pretese del
dipendente;
Appello
del quale il resistente chiede la reiezione con osservazioni 25 ottobre 1999;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. __________ ha iniziato a lavorare il 1° gennaio 1999 in qualità di
responsabile della segreteria dell'agenzia di formazione per adulti gestita dal
convenuto contro un salario di fr. 4'500.-- mensili (doc. A).
B. Con l'istanza in rassegna il dipendente sostiene di essere stato
ingiustamente licenziato in tronco con la lettera 28 giugno 1999 del convenuto,
e postula perciò la sua condanna al pagamento dei salari arretrati e a fr.
4'500.-- di indennità per licenziamento abusivo.
C. All’udienza di discussione del 10 settembre 1999 il convenuto si è
opposto all'istanza sostenendo che la validità del contratto di lavoro sarebbe
stata condizionata alla concessione di sussidi cantonali che non sono poi stati
accordati. L'accordo realmente raggiunto dalle parti avrebbe previsto che
l'istante avrebbe ricevuto solo il 60% del salario indicato, ossia quanto
corrisposto dal cantone. L'importo indicato sul contratto di fr. 4'500.-- sarebbe
perciò stato superiore alle reali spettanze dell'istante, così da ottenere un
sussidio più elevato. Ne conseguirebbe che con i fr. 13'000.-- già versati
all'istante sarebbe stato corrisposto più di quanto gli spetta, atteso
oltretutto che vi sarebbero 2 ulteriori versamenti di fr. 2'000 .-- cadauno.
Sarebbe
semmai il convenuto ad essere creditore dell'istante di svariati importi per
titoli diversi per complessivi fr. 30'000.-- circa, oggetto di domanda riconvenzionale.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l'esistenza tra le
parti di un valido contratto di lavoro nei termini di cui al doc. A, in cui non
si potrebbe ritenere l'avvenuta simulazione della pattuizione relativa al
salario o l'esistenza dell'accordo per cui il dipendente avrebbe rinunciato
alla parte del salario eccedente i sussidi cantonali.
Stante
la mancanza di motivi gravi a sostegno del licenziamento in tronco pronunciato
dal convenuto, questi è stato condannato a versare all'istante fr. 12'571.90
per salari arretrati, fr. 4'500.-- di indennità, mentre la domanda riconvenzionale
di fr. 30'730.-- è stata dichiarata inammissibile in quanto eccedente il limite
di valore di cui alla procedura speciale degli art. 416 e segg. CPC.
E. Delle argomentazioni dell'appellante, che postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Le osservazioni all'appello dell'istante recano la data del 25
ottobre 1999.
Essendo
il gravame stato intimato al resistente già il 6 ottobre, esse non ossequiano
il termine di 10 giorni derivante dall'applicazione degli art. 418 e 398 cpv. 1
CPC, e vanno perciò estromesse dall'incarto.
-
L'appellante non insorge contro la decisione con cui il Pretore ha
dichiarato inammissibile la sua domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), e
pertanto la lite a questo stadio della causa verte unicamente sull'accoglimento
o meno della pretesa dell'istante fino a concorrenza di quanto riconosciuto in
suo favore dal Pretore.
-
Nella misura di fr. 12'571.90 la pretesa concerne i salari arretrati
del periodo gennaio - giugno 1999, ed è perciò in massima parte indipendente
dalla questione del fondamento del licenziamento in tronco pronunciato dal
convenuto il 28 giugno 1999, ma attiene invece all'effettiva esistenza durante
quel periodo di un contratto di lavoro tra le parti in causa nei termini di cui
al doc. A.
-
In applicazione del principio generale di cui all'art. 8 CC,
l'istante è di principio gravato dell'onere della prova quo all'esistenza del
contratto di lavoro dal quale deduce la propria pretesa e alla congruità della
medesima.
Siffatto
onere è adeguatamente assolto con la produzione del contratto di lavoro doc. A,
recante l'incontestata firma del convenuto.
Di
conseguenza, nella misura in cui questi afferma che il contratto doc. A
costituisce atto simulato o soggetto a condizione, e che altre sono perciò le
pattuizioni intercorse tra le parti, egli è gravato del pieno onere della prova
in proposito.
- La tesi della simulazione, totale o parziale, del contratto di
lavoro doc. A si rivela infondata.
E'
in effetti pacifico che l'istante ha realmente lavorato presso il convenuto dal
1° gennaio 1999, di modo che l'asserita simulazione non verte sull'effettività
della prestazione lavorativa.
Con
l'appello (punto 13, pag. 5) il convenuto sembra ipotizzare l'esistenza di una
differente veste giuridica per i rapporti tra le parti, adducendo le ipotesi
della società semplice e del contratto di mandato. Siffatta ipotesi viene
tuttavia addotta per la prima volta in questa sede, ed è pertanto irricevibile
ai sensi dell'art. 321 CPC, posto che all'udienza del 10 settembre 1999
l'esistenza del rapporto di subordinazione tra le parti -caratteristica
precipua del contratto di lavoro- non era stata messa in dubbio. Lo stesso atto
di appello, del resto, limita al 31 dicembre 1998 l'ipotesi di una precedente
collaborazione in forma differente dal contratto di lavoro, che sarebbe perciò
se del caso superata dalla stipula del contratto 18 dicembre 1998, essendo per
il resto del tutto pacifico che l'istante durante il 1999 ha svolto mansioni di
dipendente. La pretesa simulazione non riguarda perciò neppure l'esistenza del
rapporto di subordinazione.
Ci
si può infine chiedere se sia stato simulato l'ammontare di fr. 4'500.-- del
salario mensile, nel senso che all'istante sarebbe stata dovuta solo la quota
del 60% di tale importo sussidiata dal Cantone, ma l'esistenza di una concorde
volontà delle parti in tal senso non appare sufficientemente provata.
Da
un lato è ben vero che il comportamento dell'istante non può essere ritenuto
del tutto lineare laddove accetta di sottoscrivere, anticipatamente e
contrariamente al vero, le ricevute per l'intero salario, e accetta inoltre di
rimanere senza retribuzione alcuna (eccettuato l'acconto di fr. 2'000.-- di cui
al doc. 3), da gennaio fino a giugno del 1999, ma d'altro canto questi
atteggiamenti non possono ancora essere assimilati alla rinuncia totale o
parziale al salario contrattuale, ragione per cui l'argomentazione secondo cui
egli avrebbe accettato di lavorare in cambio del solo 60% del salario
contrattuale, ossia della parte oggetto di sussidio, rimane in definitiva allo
stadio di mera affermazione del convenuto. Del resto, se questi fossero stati
gli (illeciti) accordi, non si vede perché il convenuto avrebbe dovuto versare
fr. 13'000.-- il 28 giugno 1999, mentre la dichiarazione doc. 4, con cui il
datore si impegnava a riversare al dipendente l'ammontare del sussidio, non
permette di escludere che, conformemente al doc. A, oltre al sussidio fosse
dovuta al dipendente anche il rimanente 40% dello stipendio formalmente
pattuito, così come del resto ammesso dall'appellante medesimo (punto 14, pag. 6).
- Maggiormente significativa potrebbe apparire la tesi dell'accordo
condizionato, non fosse altro che per il motivo che il testo contrattuale
precisa che "il rapporto di lavoro è soggetto all'applicazione del CO ed è
vincolante solo se saranno riconosciuti i sussidi previsti dalla L-Rilocc,
specificamente: Incentivo all'assunzione; Bonus di inserimento in
azienda.".
Il
risultato non può comunque essere quello della caducità del contratto, atteso
che le predette condizioni, a non averne dubbi, si sono realizzate già con le
decisioni 24 dicembre 1998 dell'Ufficio del lavoro (doc. L), che hanno
accordato al convenuto sia il bonus d'inserimento in azienda (art. 4 L-Rilocc)
che l'incentivo all'assunzione (art. 3 L-Rilocc).
Contrariamente
all'opinione del ricorrente, il contratto non menziona alcuna condizione
supplementare, ed in particolare non quella dell'effettivo pagamento degli
incentivi, ma, come si è detto, solo quella del loro riconoscimento.
Pertanto
non può essere validamente opposto all'istante il fatto che le predette
facilitazioni siano state sottoposte a delle condizioni dall'autorità che le ha
accordate, o che il denaro non sia alla fine stato versato al datore di lavoro,
trattandosi di circostanze incluse nella sfera di rischio del datore di lavoro
e atteso che non risulta -il convenuto nemmeno lo pretende- che l'eventuale
mancato pagamento dei sussidi sarebbe in qualche modo ascrivibile a
comportamenti del dipendente.
Merita
perciò piena conferma la decisione del Pretore di ritenere realizzate le
condizioni alle quali era legato il contratto di lavoro, e questo
indipendentemente dal fatto che il Cantone abbia o meno effettivamente
corrisposto le facilitazioni di cui alle decisioni 24 dicembre 1998.
- Stabiliti i termini del contratto, il convenuto (punto 16, pag. 7),
sostiene che la pretesa del dipendente sarebbe estinta per effetto dei
pagamenti attestati dalle ricevute doc. 2, di cui in assenza di prove non
potrebbe essere ammessa la natura fittizia.
La
tesi è ai limiti del temerario: il convenuto dimentica infatti di avere egli
stesso sostenuto all'udienza del 10 settembre 1999 che le ricevute del salario
erano state firmate anticipatamente dal dipendente "senza aver ricevuto
l'importo indicato, in quanto la documentazione serviva per ottenere i sussidi
da Bellinzona", ragione per cui non si vede come egli possa insorgere
contro il giudizio che ha ritenuto la mancata effettuazione di tali pagamenti.
- Il convenuto contesta infine anche l'attribuzione all'istante di fr.
4'500.-- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, sostenendo che il
licenziamento con effetto immediato sarebbe stato giustificato.
A
torto.
La
prima circostanza addotta dall'appellante a sostegno della disdetta è quella
della pretesa "premeditata asportazione" dei programmi informatici da
parte del dipendente (punto 17, pag. 8), il quale ha unicamente ammesso di
avere prelevato un programma di sua proprietà (verbale udienza 10 settembre
1999, pag. 5), circostanza che il convenuto non ha contestato, limitandosi a
rilevare che la mancanza del programma (problema peraltro facilmente risolto;
doc. 7) rendeva i dati inutilizzabili (pag. 5, in fine), con il che la
circostanza è ben lungi dal costituire comportamento anticontrattuale del
dipendente.
Il
secondo motivo a sostegno del licenziamento riguarda lo "strano carteggio dell'appellato",
cui si rimprovera di avere informato le autorità cantonali del dissidio sorto
con il datore di lavoro. Anche questa lamentela è ingiustificata: già
dall'esposizione dei fatti del convenuto medesimo appare palese l'esistenza
dell'intento da parte sua di abusare delle facilitazioni istituite dalla L-Rilocc
per assicurarsi la collaborazione di un dipendente a costo zero mediante la
simulazione dello stipendio (verbale, pag. 2), ragione per cui ben si comprende
la decisione del dipendente, vistosi opporre una simile tesi dal convenuto, di
informare le autorità interessate.
L'ultima
argomentazione è relativa al fatto che l'istante avrebbe simulato la propria
malattia, circostanza sulla quale il giudice avrebbe dovuto indagare d'ufficio
ordinando una perizia medica, ma anche questa tesi è manifestamente priva di
fondamento: se il convenuto aveva dubbi sulla malattia dell'istante non aveva
che da farlo visitare da un medico di fiducia invece di pronunciare
preventivamente il licenziamento in tronco; né può essere validamente mosso
rimprovero alcuno al Pretore, ritenuto che all'udienza di discussione il
convenuto non ha esplicitamente accusato l'istante di avere simulato la malattia,
ma si è limitato ad affermare che la "presunta malattia ….. già lo
affliggeva nel passato, sicché non è certo una novità", il che, fatta
salva la locuzione "presunta", depone nel complesso per l'ammissione
dell'esistenza della malattia e non per la sua contestazione.
Dovendosi
confermare la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, nulla
può essere eccepito quo al principio medesimo del pagamento di un'indennità e
nessuna obiezione viene addotta in merito al suo ammontare, peraltro limitato
ad una mensilità di salario, ammontare che va pertanto confermato.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
All'appellato,
che non ha presentato tempestive osservazioni al gravame, non si attribuiscono
ripetibili per questa procedura.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° ottobre 1999 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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