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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.219
Data decisione, Autorità:
19.01.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00219
Lugano
19 gennaio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.99.162
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4
marzo 1999 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 12'144.60 oltre accessori in conseguenza del contratto di
compravendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 ottobre 1999 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello dell'8 novembre
1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Appello
sul quale l'attrice non si è espressa;
Ritenuto
in fatto:
che
con la petizione l’attrice afferma di avere fornito alla convenuta nel corso
del 1997 4 computers portatili e i relativi accessori, il tutto come riportato
nelle 4 fatture doc. A1-A4 per complessivi DM 14'920.--, rimaste impagate e
oggetto della causa in rassegna;
che
la convenuta si è opposta alla petizione con risposta del 17 maggio 1999
adducendo la difettosità dei computers forniti dall'attrice;
che
sempre secondo la convenuta, essa avrebbe incaricato l'attrice delle
riparazioni che sarebbero state effettuate solo dopo mesi di attesa;
che
perciò essa avrebbe dovuto acquistare altrove un computer per fornirlo al
cliente;
che
essa avrebbe inoltre dovuto farsi carico dei costi di spedizione e dello
sdoganamento per il trasporto degli apparecchi difettosi;
che
con la replica e la duplica le parti hanno confermato le proprie tesi e
domande, contestando quelle della parte avversaria;
che
le parti non hanno chiesto l'assunzione di mezzi di prova, ma si sono limitate
a produrre dei documenti a sostegno delle proprie allegazioni;
che
il Pretore nel giudizio impugnato, rilevata l'applicabilità alla fattispecie
della Convenzione di Vienna, ha ammesso la petizione sostenendo che non
sarebbero provate le asserite inadempienze della venditrice;
che
con l'appello la convenuta ribadisce nella sostanza le proprie precedenti
argomentazioni e ne adduce inoltre di nuove, della cui rilevanza si dirà più
avanti;
Considerato
in diritto:
che
chi, come l'attrice, procede per l'adempimento di una pretesa contrattuale è di
principio gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto,
come pure di comprovare la sussistenza e la congruità della pretesa vantata
(art. 8 CC; 183 CPC), e questo anche nell'ambito di un contratto di
compravendita disciplinato dalla Convenzione di Vienna;
che
né l'esistenza del rapporto contrattuale e neppure l'ammontare del credito così
come risultante dalle fatture dell'attrice sono contestati dalla convenuta;
che
tuttavia dall'esame delle fatture in atti risulta che l'attrice non è più
titolare del credito di DM. 5'396.-- di cui alla fattura doc. A2;
che
infatti dal documento medesimo (pag. 2) risulta che il relativo credito è stato
ceduto a terzi nell'ambito di un contratto di factoring stipulato dall'attrice;
che
l'attrice non possiede perciò la legittimazione attiva per procedere
all'incasso di tale importo difettando la prova che il credito è stato
retrocesso nella forma scritta (SJ 1982, 93);
che
la carenza di legittimazione attiva deve essere esaminata d'ufficio dal giudice
in ogni stadio della causa (II CCA 8 giugno 1995 in re U./H., 6 aprile
1995 in re C. srl/S. e S. SA), e va perciò qui rilevata anche in assenza di una
corrispondente censura da parte della convenuta;
che
il credito dell'attrice va perciò ridotto di DM 5'396.--;
che
per il resto va invece rilevato che secondo le stesse affermazioni di cui agli
allegati introduttivi della convenuta i difetti ai computers sarebbero stati
riparati, e non vi è perciò spazio per pretese di minor valore;
che
l'asserita mora nell'effettuazione delle riparazioni non è stata debitamente
comprovata dalla convenuta, che vi era tenuta, ragione per cui vanno respinte
le pretese risarcitorie relative ai danni che essa afferma di avere subito nei
rapporti con la propria clientela;
che
non vi è invece motivo di non gravare l'attrice dei costi di spedizione dei
computers difettosi, posto che l'attrice stessa ha ammesso sia la difettosità
che il proprio obbligo alla prestazione di garanzia nella forma della
riparazione gratuita (replica, pag. 2);
che
il credito dell'attrice va perciò ridotto di ulteriori fr. 234.10 (doc. 10) e
fr. 367.50 (doc. 16);
che
stante l'incontestato saggio di conversione di fr. 81.398 per DM 100.-- (doc.
C) all'attrice spettano DM 14'920.-- ./. DM 5'396.-- ./. fr. 234.10 ./. fr.
367.50;
che
ne deriva un credito di fr. 7'150.75;
che
gli interessi di mora al 5% possono decorrere dalle date indicate dall'attrice,
rimaste incontestate, ritenuto però che il credito di cui alla fattura del 2
aprile 1997 (doc. A2) non spetta all'attrice;
che
delle nuove argomentazioni addotte con la resistente solo con l'appello non si
può invece tenere conto, ostandovi il divieto di cui all'art. 321 CPC;
che
ne deve conseguire, ai sensi dei precedenti considerandi, il parziale
accoglimento del gravame;
che
la tassa di giustizia e le spese di procedura delle due sedi possono essere
ripartite in parti uguali con compenso delle ripetibili, stante la sostanziale
equivalenza delle reciproche soccombenze delle parti (art. 148 CPC);
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
8 novembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 ottobre 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
condannata a pagare a __________, fr. 7'150.75 oltre interessi al 5% dal 17
febbraio 1997 su fr. 6'708.85 e dal 13 maggio 1997 su fr. 441.90.
- La tassa di
giustizia di fr. 500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono a carico
delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuno,
compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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