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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.43
Data decisione, Autorità:
18.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00043
Lugano
18 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Zali e Pellegrini (in sostituzione del giudice Chiesa, assente)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. LA.98.162
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di
sfratto 3 dicembre 1998 da
tutti
rappr. da __________
contro
che il Pretore, con decreto 4
febbraio 1999, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera
disposizione degli istanti l’appartamento di 4 1/2
locali, interno no nello stabile denominato “ ” sito a
__________.
Appellante il convenuto il quale
con ricorso in cassazione (recte appello) 15 febbraio 1999 chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i
documenti di causa.
Considerato
che gli istanti, con
contratto 30 ottobre 1998 (iscritto a RF il 6 novembre successivo) hanno
acquistato dalla __________ l’immobile nel quale è situato l’appartamento
occupato dal convenuto;
che la __________ l’aveva,
a sua volta, acquistato ai pubblici incanti, dopo che la precedente
proprietaria aveva disdetto il contratto di locazione con il qui convenuto ed
ottenuto un ordine di sfratto mai messo in esecuzione;
che il convenuto ha quindi
continuato ad occupare l’appartamento e, in occasione di un udienza 6 ottobre
1998 presso l’Ufficio di conciliazione di Massagno da lui sollecitata, si è
impegnato, nei confronti dell’allora proprietaria __________, a lasciarlo entro
il 30 novembre 1998;
che i nuovi proprietari -
dopo aver sollecitato il convenuto, con lettera raccomandata 17 novembre 1998,
a rispettare l’impegno di abbandonare i locali - hanno fatto capo, stante la
sua inadempienza, alla presente procedura di sfratto che il Pretore ha accolto;
che il convenuto ricorre
contro il decreto di sfratto sostenendo di non aver mai pattuito un contratto
di comodato con la __________ e che di conseguenza tale rapporto non può essere
stato trasmesso ai nuovi proprietari i quali non hanno nessuna legittimazione
nei suoi confronti;
che la censura è inconferente
e l’atteggiamento del ricorrente è improntato al più sfacciato abuso di
diritto;
che, infatti,
indipendentemente a sapere quali fossero o non fossero gli accordi tra la
__________ ed il ricorrente per l’occupazione dell’appartamento prima
dell’udienza avanti all’Ufficio di conciliazione, in questa occasione la Banca
ha accettato che il convenuto, e questi vi ha esplicitamente aderito, rimanesse
nei locali sino alla fine di novembre 1998 senza chiedere nessun corrispettivo;
che, almeno da quel
momento, si è instaurato un rapporto di comodato che, come correttamente
esposto dal Pretore, si è trasferito agli attuali proprietari ai quali compete
la facoltà di promuovere l’azione di sfratto;
che il giudizio del Pretore
non può che essere condiviso e il ricorso del convenuto respinto, siccome
infondato e temerario, già all’esame dell’art. 313bis CPC senza necessità di
intimarlo alle controparti per loro osservazioni;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC
pronuncia
-
Il ricorso in
cassazione (recte appello) 15 febbraio 1999 __________ è respinto.
-
La tassa di giudizio
di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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